Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6208 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. (C.F. ), con gli Parte_2 C.F._1
avv. Luigi Giacobbe e l'avv. Rossella Pollioso;
- appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con gli avv. Marco Andrea Morielli e l'avv. Giampaolo Balas;
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9791/2020 oggetto somministrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 7376/2017, emesso in data 24 marzo 2017, il
Tribunale di Roma ingiungeva alla il Parte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 107.046,24, Controparte_1
oltre interessi.
Avverso tale decisione interponeva opposizione la Parte_1
esponendo che il 20 settembre 2007 stipulava con un
[...] CP_1
contratto di fornitura di energia elettrica in media tensione relativo all'utenza del proprio opificio (in Zona Industriale “Calaggio” di Lacedonia, Avellino) contraddistinta dal POD IT001E00215265 e che, a partire dal 5 febbraio 2008, sollecitava all'invio delle fatture per i consumi di energia elettrica CP_1
effettuati.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al Parte_1
pagamento, in favore dell'opposta Controparte_1
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello la Parte_1
[...]
Si costituiva che chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
La causa passava in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
In data 21 dicembre 2024, depositava Parte_1
rinuncia agli atti del presente giudizio, ex artt. 306 e 359 c.p.c. con contestuale accettazione di parte appellata, Controparte_1
Rileva la Corte che avendo le parti rinunciato congiuntamente agli atti è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che, ex art. 306 c.p.c., va dichiarato estinto il presente giudizio. Rilevato che nulla è stato disposto dalle parti sulle spese, queste seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche, nella misura minima, tenuto conto della natura della decisione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 9791/2020, così decide:
a) dichiara l'estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
b) condanna l'appellante alla Parte_1
rifusione, in favore di delle spese processuali che liquida Controparte_1
nella complessiva somma di euro 4.997,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge.
Roma, 19 marzo 2025
Il Presidente estensore