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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1 Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 618/2023
promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliata in Perugia, RT C.F._1 alla via Cacciatori delle Alpi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Simone Manna, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello
appellante
contro
c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Innamorati presso lo C.F._3 Studio del quale in Perugia (PG), via Cesarei n. 4, hanno eletto domicilio giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione
appellati
Oggetto: azione di accertamento del diritto di proprietà esclusiva su immobile formalmente in comproprietà e usucapione;
accertamento della nullità di contratto di compravendita e condanna al rimborso di spese per il bene comune.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza all'ordinanza ex 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di RT
Perugia n. 478/2023, pubblicata il 22.3.2023, con cui veniva rigettata la sua domanda di accertamento del diritto di proprietà esclusiva su un immobile formalmente in comproprietà con l'ex coniuge e della nullità del contratto di Controparte_1 2 compravendita in data 13.11.2014 del 50% dell'immobile da parte di Controparte_1
a , nonché di condanna al rimborso di spese da lei sostenute
[...] Controparte_2 per la manutenzione straordinaria dell'immobile.
Col primo motivo ha censurato “il capo della sentenza col quale il giudice di prime cure ha respinto la domanda principale, negando che è la esclusiva proprietaria RT dell'immobile sito in Perugia, via del Giaggiolo n. 88, per avere il marito abdicato ai propri diritti dominicali in suo favore” sostenendo che: sarebbero state travisate le emergenze processuali negandole il diritto d'intestarsi l'abitazione che il marito le ha ceduto nel 1995
e nel quale vive in modo esclusivo sin dal 1991 pagando integralmente il mutuo e tutti i costi di manutenzione;
al tempo della separazione i coniugi, con identità d'intenti ed al fine di regolare i rapporti patrimoniali della famiglia, si erano determinati affinché
l'immobile venisse intestato solo a lei come riferito dai figli della coppia e come emergerebbe dai verbali del procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel 1991 il marito lasciava la casa coniugale per trasferirsi in altro immobile e nel 1995 le aveva rilasciato due scritture private (non disconosciute), di analogo contenuto, con cui attestava che essa era la proprietaria effettiva dell'abitazione de qua e ne poteva disporre come e quando voleva rinunciando così ad ogni diritto sull'immobile, locuzione incompatibile con la presunta volontà di conservare il dominio sul bene;
erronea sarebbe, quindi, l'interpretazione secondo cui la dichiarazione non avrebbe finalità di attribuzione del bene con abdicazione alla comproprietà ex art. 1104 c.c., volontà coerente col complessivo quadro di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
il marito separato aveva cessato di interessarsi sia degli oneri del mutuo sia della manutenzione dell'immobile esplicitando tale intenzione anche nelle successive comunicazioni;
alcuna rilevanza avrebbe la mancata formalizzazione dell'atto di rinuncia del marito perché l'attribuzione del bene in favore dell'appellante rappresentava una circostanza talmente pacifica tra le parti da non necessitare alcuna formalizzazione.
Col secondo motivo è stato impugnato il capo della sentenza col “quale il Giudice di prime cure ha respinto la domanda subordinata, negando che è la esclusiva RT proprietaria dell'immobile sito in Perugia via del Giaggiolo n. 88 per averlo acquisto a titolo originario per usucapione” sostenendo che: aveva esercitato il possesso pubblico, pacifico 3 ed ininterrotto da oltre vent'anni (sin dalla separazione dall'ex coniuge avvenuta nel
1991) sull'immobile godendolo in maniera esclusiva, quantomeno dal 16.6.1995, data in cui l'ex-coniuge le riconosceva esplicitamente l'esclusiva titolarità; nonostante il compendio immobiliare risulti ancora ad oggi in titolarità pro indiviso tra gli ex coniugi, il convenuto avrebbe cessato ogni potere di fatto sull'immobile sin dal 1991 disinteressandosi del bene dal 1995 tant'è che le rate dei mutui, le imposte e le spese per lavori di ristrutturazione erano state interamente affrontate da lei;
il rifiuto di consegna da lei opposto alle richieste dell'ex coniuge sull'immobile attesterebbe la sua univoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus il bene;
la dichiarazione resa da nel 1995 con cui veniva riconosciuta l'esclusività del bene in capo ad essa CP_1 attrice costituirebbe attestazione dell'interversione possessoria, atta a confortare la tesi dell'acquisizione a titolo originario per usucapione.
Col terzo motivo ha impugnato il capo della sentenza col quale è stata respinta “la domanda attorea con cui si chiedeva di dichiarare, l'invalidità la nullità o l'inefficacia dell'atto di compravendita, intercorso tra e in data 13.11.2014 Controparte_1 Controparte_2 per impossibilità giuridica dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., ovvero in subordine, poiché trattasi di atto realizzato in frode alla legge ovvero per motivi illeciti comuni ai contraenti ovvero simulato ex art. 1414 c.c., dissimulante una donazione nulla per difetto del necessario requisito di forma ai sensi degli artt. 782 c.c. e 48 l. n. 89/1913” sostenendo che: la cessione della quota di comproprietà risulterebbe nulla poiché effettuata da un soggetto che non poteva validamente disporre di un diritto reale di cui non era più titolare sicché la nullità del negozio vi sarebbe per carenza nell'oggetto del requisito della possibilità in base al combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c.; non si potrebbe opporre la buona fede della terza acquirente poiché non solo era consapevole della fraudolenta operazione CP_2 promossa dal marito ma, addirittura, risultava sua concorrente;
nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto ancora titolare del bene l'atto di compravendita della nuda proprietà in CP_1 favore della seconda moglie avrebbe dovuto essere qualificato come contratto in frode alla legge stipulato dai due contraenti con il solo comune illecito scopo di eludere uno specifico obbligo di natura alimentare nascente dal matrimonio e, come tale, tutelato da norme a rilevanza pubblica;
il carattere fraudolento dell'atto sarebbe evidente nell'inganno adottato dalla coppia per simulare l'avvenuto pagamento di un corrispettivo che, in realtà, la giovane 4 acquirente non aveva alcun interesse né alcuna reale possibilità di versare;
il raggiro sarebbe dimostrato dai due assegni con cui sarebbe stato saldato il corrispettivo della cessione che avrebbero numero e data difforme rispetto a quanto indicato nel contratto sicché esso non sarebbe stato mai pagato dalla al marito;
i contraenti erano CP_2 consapevoli di realizzare un atto in frode alla legge e con il comune illecito motivo di privarla di un diritto riconosciuto in forza di divorzio;
l'atto di cessione del 13.11.2014 a rogito Notar di Pavia risulterebbe affetto da nullità in quanto trattandosi di un Per_1 negozio simulato, dissimulante una donazione effettuata in favore della nuova consorte, difetterebbe della forma dell'atto pubblico ai sensi degli artt. 782 c.c. e 48 della L.n. 89/1913 come provato dal fatto che in altra vertenza giudiziaria aveva rappresentato che fosse CP_1 tenuto al mantenimento di oiché era priva di occupazione e totalmente sfornita CP_2 di risorse proprie, ragion per cui sarebbe provato che la stessa non fosse in grado di disporre della somma (pari a € 50.000,00) necessaria per l'acquisto della nuda proprietà della quota del bene immobile sito in Perugia. Col quarto motivo ha impugnato il capo della sentenza col quale è stata respinta “la domanda attorea subordinata con cui si chiedeva di condannare il solo a rifondere le CP_1 anticipazioni corrisposte da parte della attrice oltre interessi e rivalutazione e, in via meramente residuale, a corrispondere l'indennità al conseguito arricchimento senza causa, oltre interessi e rivalutazione. impugnazione della sentenza e delle precedenti ordinanze nella parte in cui è stata disattesa la richiesta istruttoria diretta a disporre c.t.u. contabile” deducendo che: in base alle pattuizioni intercorse in sede di separazione il marito avrebbe dovuto corrispondere i ratei del mutuo nella misura del 50%, obbligo rimasto inadempiuto sicché era stata costretta a sostenere in via esclusiva l'esborso delle somme mutuate dall'istituto di credito dal 1991 al 1997, accollandosi al contempo ogni spesa relativa all'ordinaria e straordinaria manutenzione e gestione della casa, contrariamente agli accordi intercorsi in sede di separazione consensuale;
posto che sino all'anno 1995 (data di interversione del possesso e rilascio della più volte citata dichiarazione confessoria) il marito era effettivamente tenuto al pagamento, le somme relative a tale periodo le avrebbero dovuto essere restituite;
nel caso di rigetto che si disconosca l'avvenuta dismissione del bene ovvero la intervenuta usucapione del medesimo le dovrebbe rimborsare il 50% CP_1 5 degli esborsi da lei effettuati o indennizzarla per l'arricchimento senza causa ricevuto.
Col quinto motivo ha impugnato “il capo della sentenza nel quale la attrice è stata condannata alle spese di lite e la liquidazione delle medesime” sostenendo che la statuizione era irragionevole perché lascerebbe emergere un chiaro intendimento punitivo essendo infondata e comunque obiettivamente spropositata.
Si sono costituiti gli appellati deducendo, in ordine al primo motivo d'appello, che: nessun accordo sarebbe intercorso tra gli ex coniugi in ordine ad una cessione della quota parte dell'immobile quale liquidazione una tantum avendo continuato a CP_1 corrispondere a l'assegno di mantenimento, come previsto dalle condizioni RT di separazione omologate dal Tribunale di Perugia;
non vi era stata alcuna rinuncia al diritto dominicale del comproprietario visto che permaneva l'obbligo, a suo carico, di corrispondere all'ex moglie l'assegno di mantenimento;
è pacifico che l'appellante abbia abitato nella casa di via del Giaggiolo dalla separazione sino ad oggi, ma ciò non significherebbe ex se che abbia voluto cessare dall'esercitare il proprio diritto di CP_1 proprietà sull'immobile medesimo, o che la stessa fosse stata destinata all'esclusiva titolarità della moglie;
il contenuto delle scritture del 1995 andrebbe letto nel più ampio contesto di ipotesi di trattative intercorse tra le parti ma non sarebbero dichiarazioni negoziali, ossia di manifestazioni di volontà dirette a produrre un effetto giuridico, tutt'al più potrebbero essere una unilaterale dichiarazione di intenti inequivocabilmente revocata/annullata in forza del successivo comportamento attuato da con il CP_1 quale aveva sempre manifestato il proprio intendimento di continuare ad esercitare il proprio diritto dominicale sull'immobile de quo;
per un'effettiva e valida rinuncia al diritto di proprietà, non sarebbe sufficiente una mera dichiarazione di volontà ancorché espressa in forma scritta, trattandosi di atto unilaterale non recettizio, ma l'atto avrebbe dovuto essere trascritto per avere effetto nei confronti dei terzi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643 n. 5 c.c., ciò che non sarebbe avvenuto;
le scritture non sarebbero neppure idonee ad essere trascritte, stante la loro assoluta genericità, mancando ogni riferimento ai dati catastali che consentano la precisa identificazione dell'immobile.
6 Con riferimento al secondo motivo d'appello, hanno osservato che: non sussisterebbero i presupposti per l'usucapione, i quali dovrebbero esistere tutti contemporaneamente e permanere senza soluzione di continuità per almeno venti anni, mentre nella specie non avrebbe mai cessato di esercitare il proprio potere di CP_1 fatto sull'immobile, pur essendosi trasferito, dopo la separazione, a vivere altrove;
l'assegnazione della casa coniugale a in sede di separazione trovava titolo RT unicamente nella circostanza che la stessa era affidataria del figlio all'epoca minorenne
(mera detenzione) tanto che successivamente, in sede di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice aveva stabilito che in mancanza di prole minorenne o non economicamente autosufficiente convivente con la RT
l'immobile era soggetto all'ordinaria disciplina regolamentante il diritto di proprietà;
aveva continuato a corrispondere i ratei del mutuo, i tributi e le spese di CP_1 manutenzione straordinaria relativi all'abitazione e aveva corrisposto, su richiesta di
[...]
le spese condominiali straordinarie sino al 20.2.2006, nonché i tributi relativi Pt_1 all'immobile sino al 2001, e aveva sempre rivendicato la proprietà, in ragione di ½, sul predetto immobile richiedendo di potervi tornare ad abitare;
tali circostanze evidenzierebbero che la stessa era consapevole della situazione di RT comproprietà con l'ex marito dell'abitazione de qua, tanto che aveva sempre richiesto la metà delle spese inerenti la casa all'ex marito;
in siffatta situazione l'attrice non poteva usucapire la piena proprietà del bene, fino a che non sopravvenisse un atto di interversione nel possesso, come disposto dagli artt. 1102, secondo comma, e 1164 c.c., ciò che non era avvenuto;
ove si ritenesse che i pagamenti non siano stati effettuati da lui, dalle dichiarazioni dei testi emergerebbe che le rate di mutuo e gli altri oneri (tributi ed oneri condominiali) sarebbero stati pagati da non con proprie sostanze (non RT avendo alcuna disponibilità economica) ma grazie a dazioni di denaro effettuate dai figli,
e con la consapevolezza di effettuare i pagamenti per conto del comproprietario.
Riguardo al terzo motivo hanno dedotto che: , al momento della stipula del CP_1 contratto di compravendita in data 13.11.20145, risultava pieno proprietario, in ragione di ½, dell'immobile, quindi aveva legittimamente trasferito un proprio diritto in capo ad altro soggetto, verso corrispettivo in danaro risultando l'oggetto del contratto possibile;
l'eccezione che si tratterebbe di un negozio in frode alla legge, ovvero con motivo illecito 7 comune, era stata sollevata tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio, e, in ogni caso, sarebbe infondata atteso che vi era stato un effettivo passaggio di denaro tra alienante ( ) e acquirente ( ; infondata CP_1 CP_2 sarebbe anche l'eccezione di simulazione relativa all'atto di compravendita del
13.11.2014, che dissimulerebbe una donazione tra coniugi, perché esisterebbe il dato oggettivo del trasferimento di proprietà da a dietro corrispettivo in CP_1 CP_2 denaro, pagato tramite quattro assegni bancari, quindi con modalità tracciabili e verificabili, che erano stati incassati dai rispettivi beneficiari;
in passato aveva CP_2 lavorato stabilmente come collaboratrice domestica di risparmiando parte dei CP_1 proventi derivati da tale occupazione e riversandoli nell'acquisto dell'abitazione, aveva ricevuto elargizioni a titolo di liberalità dai propri familiari in vista dell'acquisto e aveva proventi derivanti da una piccola rendita, ciò che verrebbe a configurare il negozio intercorso tra e utt'al più come una donazione indiretta, sia nel caso di CP_1 CP_2 pagamento solo parziale del prezzo sia in caso di provvista fornita dallo stesso venditore e coniuge, con la conseguenza che non sarebbe necessaria la forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e art. 48 della legge notarile. In merito al quarto motivo hanno dedotto che è infondata sia la domanda di rimborso sia l'azione di arricchimento senza causa perché: aveva sempre pagato i ratei di CP_1 mutuo di sua competenza, le spese condominiali nonché i tributi relativi all'immobile;
sarebbe priva di legittimazione attiva a richiedere il rimborso di quanto in RT ipotesi corrisposto, atteso che i pagamenti sarebbero stati effettuati dai figli.
Rispetto al quinto motivo d'appello hanno osservato che la decisione sarebbe corretta ed in linea con i principi normativi che regolamentano la condanna alle spese nel processo civile, secondo il principio della soccombenza, anche sotto il profilo del quantum.
La causa è stata rimessa in decisione alla data dell'8.1.2025 sulle conclusioni formulate dalle parti in base ai termini concessi con l'ordinanza in data 24.4.2024.
Partendo dal primo motivo di appello si osserva che nelle scritture in data 16 giugno
1995, sottoscritte da , si riscontrano le dichiarazioni unilaterali Controparte_1 che è la “proprietaria effettiva” dell'immobile oggetto di RT controversia e che essa “ne può disporre liberamente”.
8 Non sembra trattarsi di manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici siano essi di costituzione ovvero di estinzione di rapporti giuridici e, quindi, di trasferimento o di abdicazione, come ritiene l'appellante, del diritto di proprietà sulla quota dell'immobile in comproprietà tra le parti perché manca qualsiasi chiaro riferimento ad effetti traslativi da un coniuge all'altro o ad un'effettiva rinuncia alla quota del diritto dominicale. Né possono ritenersi dichiarazioni di scienza dirette ad una ricognizione di un accordo preesistente con cui la predetta quota era già stata trasferita da a anzitutto perché il termine atecnico “effettiva” non aiuta in CP_1 RT quanto mal si attaglia ad un titolo di proprietà e poi perché non si riscontra in atti tale negozio giuridico né le parti hanno fornito elementi, ancorché impliciti, per individuarne il contenuto, quantomeno per stabilire se si trattasse di atto a titolo oneroso o gratuito.
E allora, in mancanza di indicazione dello scopo perseguito e del corrispettivo pattuito, se si vuole dare un significato alle due scritture si deve prendere le mosse dal dato storico che furono vergate qualche anno dopo la fine di un rapporto coniugale nell'ambito della necessaria regolamentazione delle facoltà e degli obblighi reciprochi di mantenimento, anche con riferimento al contributo al sostentamento della prole nel corso della separazione, ragion per cui sembra più calzante alla volontà delle parti ritenere che abbiano voluto consacrarvi il riconoscimento per iscritto da parte di CP_1 dell'effettiva facoltà di godimento dell'immobile in comproprietà in via esclusiva da parte dell'ex coniuge affidataria dei figli, rimarcando che ciò (il godimento) potesse avvenire come se ne fosse la sola proprietaria (così deve intendersi la frase “può disporne come e quando vuole”), situazione di fatto che già durava almeno dal 1991, quando il marito aveva lasciato la casa coniugale. Non sembra, viceversa, che vi si possa individuare una volontà abdicativa pro quota della titolarità del diritto dominicale.
E che tale sia stata l'effettiva volontà espressa nello scritto da lo dimostra ex CP_1 art. 1362 c.c. anche il comportamento successivamente tenuto reciprocamente dalle parti atteso che altrimenti opinando non avrebbe senso la richiesta rivolta da RT
(ormai proprietaria esclusiva) ad di rimborsarle il 50% delle spese di CP_1 manutenzione straordinaria della casa e la risposta di quest'ultimo (ormai non più proprietario), in cui fa riferimento al fatto che la casa era goduta solo dall'ex coniuge, 9 nonché all'esigenza di incontrarsi per trovare un accordo sulla casa perché, in difetto, se avesse dovuto pagare metà delle spese, avrebbe dato in affitto la metà della stessa, come si legge nella missiva in data 27.1.2004. E' evidente che il riferimento di alla CP_1 possibilità di locare la metà della casa in questione non avrebbe ragione di essere se lui non ne fosse stato più proprietario. Pertanto, quando nella stessa missiva CP_1 successivamente afferma “la casa di Perugia è tua e te la devi vedere tu” non può che essersi riferito ancora una volta al mero godimento, non avendo altrimenti senso quanto scritto in precedenza.
E non di secondaria importanza è la circostanza di fatto, evidenziata anche dal primo
Giudice, ovvero che nessuna delle parti ha preso per decenni l'iniziativa di formalizzare l'eventuale traslativa in un atto pubblico ai fini della trascrizione, ciò che fa trasparire che le scritture a prescindere dalla formalizzazione stavano realizzando pienamente gli unici effetti voluti, ovvero il godimento esclusivo di una delle comproprietarie, per il quale non era essenziale l'opponibilità dell'atto a terzi. Anche l'indicazione nelle distinte di pagamento dei ratei di mutuo del nominativo di
, ancorché quale titolare del mutuo, depone, in mancanza di prova del CP_1 pagamento effettivo di tutte le rate, dal 1995 fino all'estinzione, da parte di , RT in tal senso. E' vero che i figli della coppia, escussi come testimoni, hanno dichiarato di aver prestato denaro alla madre per pagare le rate dei muti (e non solo), ma è, altresì, vero che nel contempo hanno riferito di aver chiesto al padre di pagarle, condotta che non avrebbe significato ove lo stesso non fosse più proprietario.
Il secondo motivo di appello non ha migliore sorte.
E' pacifico che all'origine, dopo la separazione personale dei coniugi, l'immobile, costituente casa coniugale, venne assegnato a in ragione del fatto che il figlio RT minore rimase a vivere con lei, sicché non può ritenersi che vi era un possesso qualificato, utile ai fini dell'usucapione, mancando, all'evidenza, quantomeno l'animus possidendi.
Dalla data delle cennate scritture private del 1995 può ipotizzarsi che RT abbia avuto il possesso in modo permanente della quota di cui era titolare ma CP_1
10 per quanto si è detto in precedenza sulla mancanza di volontà di rinuncia alla titolarità da parte di deve presumersi che abbia posseduto uti condominus e, comunque, CP_1 per la quota dell'ex coniuge soltanto con l'animus possessionis. Depongono in tale direzione le richieste al comproprietario delle quote dei ratei del mutuo ma soprattutto delle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, non avendo, peraltro, l'altro coniuge dismesso il proprio diritto reale come si evince dagli stessi scritti con cui ha riconosciuto alla comproprietaria la facoltà di godimento in via esclusiva, riconoscimento che non avrebbe avuto ragione di essere se egli non fosse stato più comproprietario. Si tratta di condotte che escludono all'evidenza anche l'interversione del possesso ex art. 1164 e 1102, 2° comma, c.c.. In ogni caso è decisivo osservare che dal 16 giugno 1995 al 13 gennaio 2014, data della vendita della quota dell'immobile da potere di a CP_1 non sono trascorsi 20 anni per l'acquisto originario a titolo di Controparte_2 usucapione.
Al rigetto dei primi due motivi di gravame consegue anche il rigetto del terzo. Va anzitutto sgombrato il campo dalla tesi che si tratterebbe di un negozio in frode alla legge, ovvero con motivo illecito comune in quanto destinato a sottrarre beni dal patrimonio di per eludere uno specifico obbligo di natura alimentare nascente CP_1 dal precedente matrimonio, perché è stata dedotta soltanto in comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio, e, quindi, tardivamente. Ne risultano conseguentemente infondate le istanze istruttorie ad essa funzionali. Inoltre, tutto ciò che è stato esposto evidenzia che il contratto in data 13.11.2014, con cui ha venduto ad a CP_1 Pt_2 nuda proprietà dell'immobile in Perugia, via del Giaggiolo n. 88, aveva un oggetto possibile essendo a quella data titolare della quota indivisa di ½ del bene. CP_1
Anche la censura fondata sull'asserita simulazione relativa dell'atto di compravendita del 13.11.2014, in quanto dissimulante una donazione tra coniugi, non coglie nel segno. Invero, anche a ritenere vera la circostanza che gli assegni indicati in tale atto di compravendita non vennero incassati da , è altrettanto vero che sono stati, CP_1 secondo la prospettazione della stessa appellante, pacificamente incassati quelli emessi successivamente e prodotti in giudizio, sicché essendo certo che il prezzo del 11 trasferimento è stato pagato deve escludersi la gratuità dell'atto. E anche ove, a tutto concedere, si volesse accedere alla tesi che on avesse disponibilità economiche CP_2 al momento della stipula dell'atto di compravendita - per vero del tutto indimostrata - e che, quindi, la somma le fu messa a disposizione in tutto o in parte dallo stesso marito venditore, saremmo in presenza di una donazione indiretta che non richiede la forma solenne di cui agli artt. 782 c.c. e 48 della legge notarile.
In ordine al quarto motivo di appello si osserva che dall'esame complessivo della produzione documentale delle parti non è possibile individuare nell'appellante colei che ha effettuato i pagamenti dei ratei dei mutui perché in tutte le quietanze di pagamento
(v. doc. n. 10 del fascicolo della parte appellante di primo grado) relative al periodo 1991
– 1997 (data di estinzione) non si riscontra mai il cognome essendo riportato RT soltanto il nome dell'intestatario del mutuo, ovvero di . Controparte_1
La domanda, peraltro, è stata proposta in modo del tutto generico non essendo state indicate analiticamente le distinte asseritamente pagate dall'appellante, sicché in mancanza di una precisa individuazione degli esborsi in sede di allegazione non è possibile effettuare un puntuale riscontro. Né di aiuto possono essere le dichiarazioni rese dai figli della coppia allorché sono stati escussi in sede di assunzione delle prove testimoniali perché hanno sì dichiarato di aver fornito denaro alla madre per pagare quote di spettanza del padre (che non aveva ascoltato i loro inviti) ma da esse non è possibile individuare esattamente a quali esborsi si siano riferiti e così ricostruire con la dovuta precisione le somme da rimborsare.
L'appellante ha documentato viceversa con la produzione delle ricevute e delle distinte bancarie il regolare pagamento in via esclusiva delle spese condominiali a partire dal 1991 (v. doc.ti n. 12 e 13 del predetto fascicolo di parte); tuttavia, siccome si tratta di esborsi da parte di soggetto che godeva in via esclusiva dell'immobile, abitando l'ex marito in altro luogo, e non conoscendosi se in tutto il periodo documentato era rimasto eventualmente a carico dell'ex marito il pagamento anche di tali spese, e in quale misura, nell'ambito dell'obbligo di mantenimento o contributo al mantenimento della prole, difetta la ragione per accedere alla fondatezza del rimborso pro quota.
E neanche è fondata l'azione subordinata di arricchimento senza causa che 12 presuppone il depauperamento di un soggetto a vantaggio di un altro senza alcuna giustificazione perché ha natura sussidiaria, ovvero richiede quale presupposto l'inesistenza di altro titolo da parte del depauperato, mentre in astratto qui il titolo contrattuale sussisterebbe ma l'azione è stata ritenuta infondata.
L'appellante ha documentato pure esborsi in via esclusiva per le spese condominiali straordinarie a partire dal 1991 (v. doc. n. 2 bis del predetto fascicolo) per l'importo complessivo di € 7.946,89 e il pagamento dei tributi in via esclusiva dal 1993 (v. doc. n. 11 dello stesso fascicolo) per l'importo complessivo di € 5.119,52. Trattandosi in questi casi di esborsi che dovevano essere effettuati pro quota da entrambi i comproprietari, in base al combinato disposto degli artt. 1101 e 1104 c.c., , in difetto di specifiche RT eccezioni della controparte, ha diritto ad avere in restituzione da la metà degli CP_1 esborsi, ovvero € 6.533,205.
Pertanto, il quarto motivo di gravame va accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata l'appellato va condannato a pagare a Controparte_1 RT [...]
la somma complessiva di € 6.533,205 (13.066,41/2). Essendo debito di valuta
[...] sono dovuti anche gli interessi legali ex 1284 c.c. a decorrere dal 22.1.2015, data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio che equivale a formale richiesta (c.d. messa in mora) ex art. 1219 c.c., fino alla soddisfazione del credito.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio avuto riguardo alle reciproche soccombenze. Poiché
l'incidenza della soccombenza dell'appellato è minima Controparte_1 rispetto all'originario complessivo oggetto del giudizio si reputa equo compensare le spese di entrambi i gradi in ragione di 1/5 e condannare a RT corrispondere alla controparte i restanti 4/5, liquidati come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla obiettiva semplicità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37.
P.Q.M.
13 la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza RT del Tribunale di Perugia n. 478/2023, pubblicata il 22.3.2023, e per l'effetto in riforma della stessa condanna a pagare a la somma Controparte_1 RT complessiva di € 6.533,205 con interessi legali ex 1284 c.c., a decorrere dal 22.1.2015 fino alla soddisfazione del credito, fermo il resto;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condanna
a rifondere ad e a RT Controparte_1 Controparte_2 restanti 4/5, che liquida in € 6.800,00 per il primo grado e in € 3.200,00 per il presente grado di appello per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario, i.v.a. e c a.p. come per legge su tutti i compensi liquidati.
Perugia, 7.4.2025 Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1 Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 618/2023
promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliata in Perugia, RT C.F._1 alla via Cacciatori delle Alpi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Simone Manna, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello
appellante
contro
c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Innamorati presso lo C.F._3 Studio del quale in Perugia (PG), via Cesarei n. 4, hanno eletto domicilio giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione
appellati
Oggetto: azione di accertamento del diritto di proprietà esclusiva su immobile formalmente in comproprietà e usucapione;
accertamento della nullità di contratto di compravendita e condanna al rimborso di spese per il bene comune.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza all'ordinanza ex 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di RT
Perugia n. 478/2023, pubblicata il 22.3.2023, con cui veniva rigettata la sua domanda di accertamento del diritto di proprietà esclusiva su un immobile formalmente in comproprietà con l'ex coniuge e della nullità del contratto di Controparte_1 2 compravendita in data 13.11.2014 del 50% dell'immobile da parte di Controparte_1
a , nonché di condanna al rimborso di spese da lei sostenute
[...] Controparte_2 per la manutenzione straordinaria dell'immobile.
Col primo motivo ha censurato “il capo della sentenza col quale il giudice di prime cure ha respinto la domanda principale, negando che è la esclusiva proprietaria RT dell'immobile sito in Perugia, via del Giaggiolo n. 88, per avere il marito abdicato ai propri diritti dominicali in suo favore” sostenendo che: sarebbero state travisate le emergenze processuali negandole il diritto d'intestarsi l'abitazione che il marito le ha ceduto nel 1995
e nel quale vive in modo esclusivo sin dal 1991 pagando integralmente il mutuo e tutti i costi di manutenzione;
al tempo della separazione i coniugi, con identità d'intenti ed al fine di regolare i rapporti patrimoniali della famiglia, si erano determinati affinché
l'immobile venisse intestato solo a lei come riferito dai figli della coppia e come emergerebbe dai verbali del procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel 1991 il marito lasciava la casa coniugale per trasferirsi in altro immobile e nel 1995 le aveva rilasciato due scritture private (non disconosciute), di analogo contenuto, con cui attestava che essa era la proprietaria effettiva dell'abitazione de qua e ne poteva disporre come e quando voleva rinunciando così ad ogni diritto sull'immobile, locuzione incompatibile con la presunta volontà di conservare il dominio sul bene;
erronea sarebbe, quindi, l'interpretazione secondo cui la dichiarazione non avrebbe finalità di attribuzione del bene con abdicazione alla comproprietà ex art. 1104 c.c., volontà coerente col complessivo quadro di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
il marito separato aveva cessato di interessarsi sia degli oneri del mutuo sia della manutenzione dell'immobile esplicitando tale intenzione anche nelle successive comunicazioni;
alcuna rilevanza avrebbe la mancata formalizzazione dell'atto di rinuncia del marito perché l'attribuzione del bene in favore dell'appellante rappresentava una circostanza talmente pacifica tra le parti da non necessitare alcuna formalizzazione.
Col secondo motivo è stato impugnato il capo della sentenza col “quale il Giudice di prime cure ha respinto la domanda subordinata, negando che è la esclusiva RT proprietaria dell'immobile sito in Perugia via del Giaggiolo n. 88 per averlo acquisto a titolo originario per usucapione” sostenendo che: aveva esercitato il possesso pubblico, pacifico 3 ed ininterrotto da oltre vent'anni (sin dalla separazione dall'ex coniuge avvenuta nel
1991) sull'immobile godendolo in maniera esclusiva, quantomeno dal 16.6.1995, data in cui l'ex-coniuge le riconosceva esplicitamente l'esclusiva titolarità; nonostante il compendio immobiliare risulti ancora ad oggi in titolarità pro indiviso tra gli ex coniugi, il convenuto avrebbe cessato ogni potere di fatto sull'immobile sin dal 1991 disinteressandosi del bene dal 1995 tant'è che le rate dei mutui, le imposte e le spese per lavori di ristrutturazione erano state interamente affrontate da lei;
il rifiuto di consegna da lei opposto alle richieste dell'ex coniuge sull'immobile attesterebbe la sua univoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus il bene;
la dichiarazione resa da nel 1995 con cui veniva riconosciuta l'esclusività del bene in capo ad essa CP_1 attrice costituirebbe attestazione dell'interversione possessoria, atta a confortare la tesi dell'acquisizione a titolo originario per usucapione.
Col terzo motivo ha impugnato il capo della sentenza col quale è stata respinta “la domanda attorea con cui si chiedeva di dichiarare, l'invalidità la nullità o l'inefficacia dell'atto di compravendita, intercorso tra e in data 13.11.2014 Controparte_1 Controparte_2 per impossibilità giuridica dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., ovvero in subordine, poiché trattasi di atto realizzato in frode alla legge ovvero per motivi illeciti comuni ai contraenti ovvero simulato ex art. 1414 c.c., dissimulante una donazione nulla per difetto del necessario requisito di forma ai sensi degli artt. 782 c.c. e 48 l. n. 89/1913” sostenendo che: la cessione della quota di comproprietà risulterebbe nulla poiché effettuata da un soggetto che non poteva validamente disporre di un diritto reale di cui non era più titolare sicché la nullità del negozio vi sarebbe per carenza nell'oggetto del requisito della possibilità in base al combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c.; non si potrebbe opporre la buona fede della terza acquirente poiché non solo era consapevole della fraudolenta operazione CP_2 promossa dal marito ma, addirittura, risultava sua concorrente;
nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto ancora titolare del bene l'atto di compravendita della nuda proprietà in CP_1 favore della seconda moglie avrebbe dovuto essere qualificato come contratto in frode alla legge stipulato dai due contraenti con il solo comune illecito scopo di eludere uno specifico obbligo di natura alimentare nascente dal matrimonio e, come tale, tutelato da norme a rilevanza pubblica;
il carattere fraudolento dell'atto sarebbe evidente nell'inganno adottato dalla coppia per simulare l'avvenuto pagamento di un corrispettivo che, in realtà, la giovane 4 acquirente non aveva alcun interesse né alcuna reale possibilità di versare;
il raggiro sarebbe dimostrato dai due assegni con cui sarebbe stato saldato il corrispettivo della cessione che avrebbero numero e data difforme rispetto a quanto indicato nel contratto sicché esso non sarebbe stato mai pagato dalla al marito;
i contraenti erano CP_2 consapevoli di realizzare un atto in frode alla legge e con il comune illecito motivo di privarla di un diritto riconosciuto in forza di divorzio;
l'atto di cessione del 13.11.2014 a rogito Notar di Pavia risulterebbe affetto da nullità in quanto trattandosi di un Per_1 negozio simulato, dissimulante una donazione effettuata in favore della nuova consorte, difetterebbe della forma dell'atto pubblico ai sensi degli artt. 782 c.c. e 48 della L.n. 89/1913 come provato dal fatto che in altra vertenza giudiziaria aveva rappresentato che fosse CP_1 tenuto al mantenimento di oiché era priva di occupazione e totalmente sfornita CP_2 di risorse proprie, ragion per cui sarebbe provato che la stessa non fosse in grado di disporre della somma (pari a € 50.000,00) necessaria per l'acquisto della nuda proprietà della quota del bene immobile sito in Perugia. Col quarto motivo ha impugnato il capo della sentenza col quale è stata respinta “la domanda attorea subordinata con cui si chiedeva di condannare il solo a rifondere le CP_1 anticipazioni corrisposte da parte della attrice oltre interessi e rivalutazione e, in via meramente residuale, a corrispondere l'indennità al conseguito arricchimento senza causa, oltre interessi e rivalutazione. impugnazione della sentenza e delle precedenti ordinanze nella parte in cui è stata disattesa la richiesta istruttoria diretta a disporre c.t.u. contabile” deducendo che: in base alle pattuizioni intercorse in sede di separazione il marito avrebbe dovuto corrispondere i ratei del mutuo nella misura del 50%, obbligo rimasto inadempiuto sicché era stata costretta a sostenere in via esclusiva l'esborso delle somme mutuate dall'istituto di credito dal 1991 al 1997, accollandosi al contempo ogni spesa relativa all'ordinaria e straordinaria manutenzione e gestione della casa, contrariamente agli accordi intercorsi in sede di separazione consensuale;
posto che sino all'anno 1995 (data di interversione del possesso e rilascio della più volte citata dichiarazione confessoria) il marito era effettivamente tenuto al pagamento, le somme relative a tale periodo le avrebbero dovuto essere restituite;
nel caso di rigetto che si disconosca l'avvenuta dismissione del bene ovvero la intervenuta usucapione del medesimo le dovrebbe rimborsare il 50% CP_1 5 degli esborsi da lei effettuati o indennizzarla per l'arricchimento senza causa ricevuto.
Col quinto motivo ha impugnato “il capo della sentenza nel quale la attrice è stata condannata alle spese di lite e la liquidazione delle medesime” sostenendo che la statuizione era irragionevole perché lascerebbe emergere un chiaro intendimento punitivo essendo infondata e comunque obiettivamente spropositata.
Si sono costituiti gli appellati deducendo, in ordine al primo motivo d'appello, che: nessun accordo sarebbe intercorso tra gli ex coniugi in ordine ad una cessione della quota parte dell'immobile quale liquidazione una tantum avendo continuato a CP_1 corrispondere a l'assegno di mantenimento, come previsto dalle condizioni RT di separazione omologate dal Tribunale di Perugia;
non vi era stata alcuna rinuncia al diritto dominicale del comproprietario visto che permaneva l'obbligo, a suo carico, di corrispondere all'ex moglie l'assegno di mantenimento;
è pacifico che l'appellante abbia abitato nella casa di via del Giaggiolo dalla separazione sino ad oggi, ma ciò non significherebbe ex se che abbia voluto cessare dall'esercitare il proprio diritto di CP_1 proprietà sull'immobile medesimo, o che la stessa fosse stata destinata all'esclusiva titolarità della moglie;
il contenuto delle scritture del 1995 andrebbe letto nel più ampio contesto di ipotesi di trattative intercorse tra le parti ma non sarebbero dichiarazioni negoziali, ossia di manifestazioni di volontà dirette a produrre un effetto giuridico, tutt'al più potrebbero essere una unilaterale dichiarazione di intenti inequivocabilmente revocata/annullata in forza del successivo comportamento attuato da con il CP_1 quale aveva sempre manifestato il proprio intendimento di continuare ad esercitare il proprio diritto dominicale sull'immobile de quo;
per un'effettiva e valida rinuncia al diritto di proprietà, non sarebbe sufficiente una mera dichiarazione di volontà ancorché espressa in forma scritta, trattandosi di atto unilaterale non recettizio, ma l'atto avrebbe dovuto essere trascritto per avere effetto nei confronti dei terzi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643 n. 5 c.c., ciò che non sarebbe avvenuto;
le scritture non sarebbero neppure idonee ad essere trascritte, stante la loro assoluta genericità, mancando ogni riferimento ai dati catastali che consentano la precisa identificazione dell'immobile.
6 Con riferimento al secondo motivo d'appello, hanno osservato che: non sussisterebbero i presupposti per l'usucapione, i quali dovrebbero esistere tutti contemporaneamente e permanere senza soluzione di continuità per almeno venti anni, mentre nella specie non avrebbe mai cessato di esercitare il proprio potere di CP_1 fatto sull'immobile, pur essendosi trasferito, dopo la separazione, a vivere altrove;
l'assegnazione della casa coniugale a in sede di separazione trovava titolo RT unicamente nella circostanza che la stessa era affidataria del figlio all'epoca minorenne
(mera detenzione) tanto che successivamente, in sede di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice aveva stabilito che in mancanza di prole minorenne o non economicamente autosufficiente convivente con la RT
l'immobile era soggetto all'ordinaria disciplina regolamentante il diritto di proprietà;
aveva continuato a corrispondere i ratei del mutuo, i tributi e le spese di CP_1 manutenzione straordinaria relativi all'abitazione e aveva corrisposto, su richiesta di
[...]
le spese condominiali straordinarie sino al 20.2.2006, nonché i tributi relativi Pt_1 all'immobile sino al 2001, e aveva sempre rivendicato la proprietà, in ragione di ½, sul predetto immobile richiedendo di potervi tornare ad abitare;
tali circostanze evidenzierebbero che la stessa era consapevole della situazione di RT comproprietà con l'ex marito dell'abitazione de qua, tanto che aveva sempre richiesto la metà delle spese inerenti la casa all'ex marito;
in siffatta situazione l'attrice non poteva usucapire la piena proprietà del bene, fino a che non sopravvenisse un atto di interversione nel possesso, come disposto dagli artt. 1102, secondo comma, e 1164 c.c., ciò che non era avvenuto;
ove si ritenesse che i pagamenti non siano stati effettuati da lui, dalle dichiarazioni dei testi emergerebbe che le rate di mutuo e gli altri oneri (tributi ed oneri condominiali) sarebbero stati pagati da non con proprie sostanze (non RT avendo alcuna disponibilità economica) ma grazie a dazioni di denaro effettuate dai figli,
e con la consapevolezza di effettuare i pagamenti per conto del comproprietario.
Riguardo al terzo motivo hanno dedotto che: , al momento della stipula del CP_1 contratto di compravendita in data 13.11.20145, risultava pieno proprietario, in ragione di ½, dell'immobile, quindi aveva legittimamente trasferito un proprio diritto in capo ad altro soggetto, verso corrispettivo in danaro risultando l'oggetto del contratto possibile;
l'eccezione che si tratterebbe di un negozio in frode alla legge, ovvero con motivo illecito 7 comune, era stata sollevata tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio, e, in ogni caso, sarebbe infondata atteso che vi era stato un effettivo passaggio di denaro tra alienante ( ) e acquirente ( ; infondata CP_1 CP_2 sarebbe anche l'eccezione di simulazione relativa all'atto di compravendita del
13.11.2014, che dissimulerebbe una donazione tra coniugi, perché esisterebbe il dato oggettivo del trasferimento di proprietà da a dietro corrispettivo in CP_1 CP_2 denaro, pagato tramite quattro assegni bancari, quindi con modalità tracciabili e verificabili, che erano stati incassati dai rispettivi beneficiari;
in passato aveva CP_2 lavorato stabilmente come collaboratrice domestica di risparmiando parte dei CP_1 proventi derivati da tale occupazione e riversandoli nell'acquisto dell'abitazione, aveva ricevuto elargizioni a titolo di liberalità dai propri familiari in vista dell'acquisto e aveva proventi derivanti da una piccola rendita, ciò che verrebbe a configurare il negozio intercorso tra e utt'al più come una donazione indiretta, sia nel caso di CP_1 CP_2 pagamento solo parziale del prezzo sia in caso di provvista fornita dallo stesso venditore e coniuge, con la conseguenza che non sarebbe necessaria la forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e art. 48 della legge notarile. In merito al quarto motivo hanno dedotto che è infondata sia la domanda di rimborso sia l'azione di arricchimento senza causa perché: aveva sempre pagato i ratei di CP_1 mutuo di sua competenza, le spese condominiali nonché i tributi relativi all'immobile;
sarebbe priva di legittimazione attiva a richiedere il rimborso di quanto in RT ipotesi corrisposto, atteso che i pagamenti sarebbero stati effettuati dai figli.
Rispetto al quinto motivo d'appello hanno osservato che la decisione sarebbe corretta ed in linea con i principi normativi che regolamentano la condanna alle spese nel processo civile, secondo il principio della soccombenza, anche sotto il profilo del quantum.
La causa è stata rimessa in decisione alla data dell'8.1.2025 sulle conclusioni formulate dalle parti in base ai termini concessi con l'ordinanza in data 24.4.2024.
Partendo dal primo motivo di appello si osserva che nelle scritture in data 16 giugno
1995, sottoscritte da , si riscontrano le dichiarazioni unilaterali Controparte_1 che è la “proprietaria effettiva” dell'immobile oggetto di RT controversia e che essa “ne può disporre liberamente”.
8 Non sembra trattarsi di manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici siano essi di costituzione ovvero di estinzione di rapporti giuridici e, quindi, di trasferimento o di abdicazione, come ritiene l'appellante, del diritto di proprietà sulla quota dell'immobile in comproprietà tra le parti perché manca qualsiasi chiaro riferimento ad effetti traslativi da un coniuge all'altro o ad un'effettiva rinuncia alla quota del diritto dominicale. Né possono ritenersi dichiarazioni di scienza dirette ad una ricognizione di un accordo preesistente con cui la predetta quota era già stata trasferita da a anzitutto perché il termine atecnico “effettiva” non aiuta in CP_1 RT quanto mal si attaglia ad un titolo di proprietà e poi perché non si riscontra in atti tale negozio giuridico né le parti hanno fornito elementi, ancorché impliciti, per individuarne il contenuto, quantomeno per stabilire se si trattasse di atto a titolo oneroso o gratuito.
E allora, in mancanza di indicazione dello scopo perseguito e del corrispettivo pattuito, se si vuole dare un significato alle due scritture si deve prendere le mosse dal dato storico che furono vergate qualche anno dopo la fine di un rapporto coniugale nell'ambito della necessaria regolamentazione delle facoltà e degli obblighi reciprochi di mantenimento, anche con riferimento al contributo al sostentamento della prole nel corso della separazione, ragion per cui sembra più calzante alla volontà delle parti ritenere che abbiano voluto consacrarvi il riconoscimento per iscritto da parte di CP_1 dell'effettiva facoltà di godimento dell'immobile in comproprietà in via esclusiva da parte dell'ex coniuge affidataria dei figli, rimarcando che ciò (il godimento) potesse avvenire come se ne fosse la sola proprietaria (così deve intendersi la frase “può disporne come e quando vuole”), situazione di fatto che già durava almeno dal 1991, quando il marito aveva lasciato la casa coniugale. Non sembra, viceversa, che vi si possa individuare una volontà abdicativa pro quota della titolarità del diritto dominicale.
E che tale sia stata l'effettiva volontà espressa nello scritto da lo dimostra ex CP_1 art. 1362 c.c. anche il comportamento successivamente tenuto reciprocamente dalle parti atteso che altrimenti opinando non avrebbe senso la richiesta rivolta da RT
(ormai proprietaria esclusiva) ad di rimborsarle il 50% delle spese di CP_1 manutenzione straordinaria della casa e la risposta di quest'ultimo (ormai non più proprietario), in cui fa riferimento al fatto che la casa era goduta solo dall'ex coniuge, 9 nonché all'esigenza di incontrarsi per trovare un accordo sulla casa perché, in difetto, se avesse dovuto pagare metà delle spese, avrebbe dato in affitto la metà della stessa, come si legge nella missiva in data 27.1.2004. E' evidente che il riferimento di alla CP_1 possibilità di locare la metà della casa in questione non avrebbe ragione di essere se lui non ne fosse stato più proprietario. Pertanto, quando nella stessa missiva CP_1 successivamente afferma “la casa di Perugia è tua e te la devi vedere tu” non può che essersi riferito ancora una volta al mero godimento, non avendo altrimenti senso quanto scritto in precedenza.
E non di secondaria importanza è la circostanza di fatto, evidenziata anche dal primo
Giudice, ovvero che nessuna delle parti ha preso per decenni l'iniziativa di formalizzare l'eventuale traslativa in un atto pubblico ai fini della trascrizione, ciò che fa trasparire che le scritture a prescindere dalla formalizzazione stavano realizzando pienamente gli unici effetti voluti, ovvero il godimento esclusivo di una delle comproprietarie, per il quale non era essenziale l'opponibilità dell'atto a terzi. Anche l'indicazione nelle distinte di pagamento dei ratei di mutuo del nominativo di
, ancorché quale titolare del mutuo, depone, in mancanza di prova del CP_1 pagamento effettivo di tutte le rate, dal 1995 fino all'estinzione, da parte di , RT in tal senso. E' vero che i figli della coppia, escussi come testimoni, hanno dichiarato di aver prestato denaro alla madre per pagare le rate dei muti (e non solo), ma è, altresì, vero che nel contempo hanno riferito di aver chiesto al padre di pagarle, condotta che non avrebbe significato ove lo stesso non fosse più proprietario.
Il secondo motivo di appello non ha migliore sorte.
E' pacifico che all'origine, dopo la separazione personale dei coniugi, l'immobile, costituente casa coniugale, venne assegnato a in ragione del fatto che il figlio RT minore rimase a vivere con lei, sicché non può ritenersi che vi era un possesso qualificato, utile ai fini dell'usucapione, mancando, all'evidenza, quantomeno l'animus possidendi.
Dalla data delle cennate scritture private del 1995 può ipotizzarsi che RT abbia avuto il possesso in modo permanente della quota di cui era titolare ma CP_1
10 per quanto si è detto in precedenza sulla mancanza di volontà di rinuncia alla titolarità da parte di deve presumersi che abbia posseduto uti condominus e, comunque, CP_1 per la quota dell'ex coniuge soltanto con l'animus possessionis. Depongono in tale direzione le richieste al comproprietario delle quote dei ratei del mutuo ma soprattutto delle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, non avendo, peraltro, l'altro coniuge dismesso il proprio diritto reale come si evince dagli stessi scritti con cui ha riconosciuto alla comproprietaria la facoltà di godimento in via esclusiva, riconoscimento che non avrebbe avuto ragione di essere se egli non fosse stato più comproprietario. Si tratta di condotte che escludono all'evidenza anche l'interversione del possesso ex art. 1164 e 1102, 2° comma, c.c.. In ogni caso è decisivo osservare che dal 16 giugno 1995 al 13 gennaio 2014, data della vendita della quota dell'immobile da potere di a CP_1 non sono trascorsi 20 anni per l'acquisto originario a titolo di Controparte_2 usucapione.
Al rigetto dei primi due motivi di gravame consegue anche il rigetto del terzo. Va anzitutto sgombrato il campo dalla tesi che si tratterebbe di un negozio in frode alla legge, ovvero con motivo illecito comune in quanto destinato a sottrarre beni dal patrimonio di per eludere uno specifico obbligo di natura alimentare nascente CP_1 dal precedente matrimonio, perché è stata dedotta soltanto in comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio, e, quindi, tardivamente. Ne risultano conseguentemente infondate le istanze istruttorie ad essa funzionali. Inoltre, tutto ciò che è stato esposto evidenzia che il contratto in data 13.11.2014, con cui ha venduto ad a CP_1 Pt_2 nuda proprietà dell'immobile in Perugia, via del Giaggiolo n. 88, aveva un oggetto possibile essendo a quella data titolare della quota indivisa di ½ del bene. CP_1
Anche la censura fondata sull'asserita simulazione relativa dell'atto di compravendita del 13.11.2014, in quanto dissimulante una donazione tra coniugi, non coglie nel segno. Invero, anche a ritenere vera la circostanza che gli assegni indicati in tale atto di compravendita non vennero incassati da , è altrettanto vero che sono stati, CP_1 secondo la prospettazione della stessa appellante, pacificamente incassati quelli emessi successivamente e prodotti in giudizio, sicché essendo certo che il prezzo del 11 trasferimento è stato pagato deve escludersi la gratuità dell'atto. E anche ove, a tutto concedere, si volesse accedere alla tesi che on avesse disponibilità economiche CP_2 al momento della stipula dell'atto di compravendita - per vero del tutto indimostrata - e che, quindi, la somma le fu messa a disposizione in tutto o in parte dallo stesso marito venditore, saremmo in presenza di una donazione indiretta che non richiede la forma solenne di cui agli artt. 782 c.c. e 48 della legge notarile.
In ordine al quarto motivo di appello si osserva che dall'esame complessivo della produzione documentale delle parti non è possibile individuare nell'appellante colei che ha effettuato i pagamenti dei ratei dei mutui perché in tutte le quietanze di pagamento
(v. doc. n. 10 del fascicolo della parte appellante di primo grado) relative al periodo 1991
– 1997 (data di estinzione) non si riscontra mai il cognome essendo riportato RT soltanto il nome dell'intestatario del mutuo, ovvero di . Controparte_1
La domanda, peraltro, è stata proposta in modo del tutto generico non essendo state indicate analiticamente le distinte asseritamente pagate dall'appellante, sicché in mancanza di una precisa individuazione degli esborsi in sede di allegazione non è possibile effettuare un puntuale riscontro. Né di aiuto possono essere le dichiarazioni rese dai figli della coppia allorché sono stati escussi in sede di assunzione delle prove testimoniali perché hanno sì dichiarato di aver fornito denaro alla madre per pagare quote di spettanza del padre (che non aveva ascoltato i loro inviti) ma da esse non è possibile individuare esattamente a quali esborsi si siano riferiti e così ricostruire con la dovuta precisione le somme da rimborsare.
L'appellante ha documentato viceversa con la produzione delle ricevute e delle distinte bancarie il regolare pagamento in via esclusiva delle spese condominiali a partire dal 1991 (v. doc.ti n. 12 e 13 del predetto fascicolo di parte); tuttavia, siccome si tratta di esborsi da parte di soggetto che godeva in via esclusiva dell'immobile, abitando l'ex marito in altro luogo, e non conoscendosi se in tutto il periodo documentato era rimasto eventualmente a carico dell'ex marito il pagamento anche di tali spese, e in quale misura, nell'ambito dell'obbligo di mantenimento o contributo al mantenimento della prole, difetta la ragione per accedere alla fondatezza del rimborso pro quota.
E neanche è fondata l'azione subordinata di arricchimento senza causa che 12 presuppone il depauperamento di un soggetto a vantaggio di un altro senza alcuna giustificazione perché ha natura sussidiaria, ovvero richiede quale presupposto l'inesistenza di altro titolo da parte del depauperato, mentre in astratto qui il titolo contrattuale sussisterebbe ma l'azione è stata ritenuta infondata.
L'appellante ha documentato pure esborsi in via esclusiva per le spese condominiali straordinarie a partire dal 1991 (v. doc. n. 2 bis del predetto fascicolo) per l'importo complessivo di € 7.946,89 e il pagamento dei tributi in via esclusiva dal 1993 (v. doc. n. 11 dello stesso fascicolo) per l'importo complessivo di € 5.119,52. Trattandosi in questi casi di esborsi che dovevano essere effettuati pro quota da entrambi i comproprietari, in base al combinato disposto degli artt. 1101 e 1104 c.c., , in difetto di specifiche RT eccezioni della controparte, ha diritto ad avere in restituzione da la metà degli CP_1 esborsi, ovvero € 6.533,205.
Pertanto, il quarto motivo di gravame va accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata l'appellato va condannato a pagare a Controparte_1 RT [...]
la somma complessiva di € 6.533,205 (13.066,41/2). Essendo debito di valuta
[...] sono dovuti anche gli interessi legali ex 1284 c.c. a decorrere dal 22.1.2015, data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio che equivale a formale richiesta (c.d. messa in mora) ex art. 1219 c.c., fino alla soddisfazione del credito.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio avuto riguardo alle reciproche soccombenze. Poiché
l'incidenza della soccombenza dell'appellato è minima Controparte_1 rispetto all'originario complessivo oggetto del giudizio si reputa equo compensare le spese di entrambi i gradi in ragione di 1/5 e condannare a RT corrispondere alla controparte i restanti 4/5, liquidati come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla obiettiva semplicità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37.
P.Q.M.
13 la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza RT del Tribunale di Perugia n. 478/2023, pubblicata il 22.3.2023, e per l'effetto in riforma della stessa condanna a pagare a la somma Controparte_1 RT complessiva di € 6.533,205 con interessi legali ex 1284 c.c., a decorrere dal 22.1.2015 fino alla soddisfazione del credito, fermo il resto;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condanna
a rifondere ad e a RT Controparte_1 Controparte_2 restanti 4/5, che liquida in € 6.800,00 per il primo grado e in € 3.200,00 per il presente grado di appello per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario, i.v.a. e c a.p. come per legge su tutti i compensi liquidati.
Perugia, 7.4.2025 Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni