Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/1958, n. 3084
CASS
Sentenza 3 ottobre 1958

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A) nell'ampiezza dei poteri di gestione della cosa comune, riservati all'assemblea dei condomini nella comproprietà edilizia, deve ritenersi compreso anche quello di conferire procura a singoli condomini o a terzi a rappresentarla in giudizio nelle liti; e non occorre che alla relativa deliberazione intervenga il notaio, la cui presenza non è richiesta dalla legge (art. 1136 codice civile) per la validità delle deliberazioni delle assemblee di condominio. B) se la rovina o il pericolo di rovina incombe sull'intero edificio o sui singoli appartamenti, all'Esercizio dell'Azione contro l'appaltatore sono legittimati sia i condomini sia l'amministratore del condominio, trattandosi di Azione che spetta a ciascuno o a tutti per l'intero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/1958, n. 3084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3084
    Data del deposito : 3 ottobre 1958

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