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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il UD del Lavoro, dott.ssa IO JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti ricorrenti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2249/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
CONCETTA E rappresentate e difese dagli Avv.ti Pt_1 Controparte_1
RC Lo UD e CL EO ed elettivamente domiciliate presso il loro domicilio digitale , giusta procura in Email_1 Email_2
atti
- RICORRENTI –
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2024 le ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di essere tutte docenti precarie, di avere prestato attività lavorativa in forza di plurimi incarichi annuali e di avere svolto le medesime mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentavano di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd.
“carta elettronica del docente”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, ed in particolare:
con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Tanto premesso, concludevano chiedendo di: “Disapplicare o comunque interpretare in maniera costituzionalmente orientata l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e la normativa attuativa nella parte in cui dispone che il bonus carta del docente deve essere riconosciuto soltanto al personale a tempo indeterminato, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE;
2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico di euro
500,00, per ogni annualità di servizio prestata mediante contratto a tempo determinato, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale;
3. Conseguentemente condannare il
[...]
al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente della Controparte_2
somma pari a euro 3.000,00 per e oltre gli interessi Parte_2 Controparte_1
legali. Condannare il al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per averle anticipate, calcolate secondo i parametri medi, e ulteriormente aumentate del trenta percento, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014, in quanto il presente ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la navigazione all'interno del documento” (cfr. conclusioni del ricorso) L'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché va dichiarata la sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 01.10.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato.
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti Controparte_3
di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_3
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_3
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_3
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna
Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 afferma sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo Controparte_3
quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo
1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio
2022, nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_3 CP_3
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Aggiunge la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Orbene, come affermato in cause analoghe da molti giudici di merito, ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato, in quanto “il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro” (cfr. sentenze Tribunale di Torino nn. 373 e 381 del 2023). Da ultimo, anche la Suprema Corte ha stabilito che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_3
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” ( cfr. sent. n.
29961/2023 del 27 ottobre 2023).
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla
Suprema Corte in relazione, ad esempio, al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, sicché non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Da ultimo, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023,
n. 29961, ha stabilito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni”.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, l'istituto della Carta docente deve essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto- dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. La normativa nazionale deve, pertanto, essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato.
Da qui, l'accoglimento del ricorso, con condanna del convenuto ad emettere, CP_3
in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, buoni elettronici di spesa, per il valore nominale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per gli anni scolastici richiesti, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per la mancata fruizione della c.d. “carta elettronica del docente”, e precisamente per pari ad €. Parte_2
3.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; per pari ad €. 3.000,00 per gli anni Controparte_1
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
Il UD, nella contumacia del : Controparte_2
- accerta e dichiara il diritto di:
RINI CONCETTA all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
, all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento Controparte_1
e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto, condanna il convenuto ad erogare in favore della parte CP_3
ricorrente , l'importo complessivo di € 3.000,00 (Euro tremila/00), Parte_2
attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di €. 3.000,00 (Euro Controparte_1
tremila/00), attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di Controparte_2
lite che liquida in complessivi €. 2.210,00 (aumentato del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT -art. 4, comma 1 bis D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018) oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IO JO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il UD del Lavoro, dott.ssa IO JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti ricorrenti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2249/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
CONCETTA E rappresentate e difese dagli Avv.ti Pt_1 Controparte_1
RC Lo UD e CL EO ed elettivamente domiciliate presso il loro domicilio digitale , giusta procura in Email_1 Email_2
atti
- RICORRENTI –
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2024 le ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di essere tutte docenti precarie, di avere prestato attività lavorativa in forza di plurimi incarichi annuali e di avere svolto le medesime mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentavano di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd.
“carta elettronica del docente”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, ed in particolare:
con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Tanto premesso, concludevano chiedendo di: “Disapplicare o comunque interpretare in maniera costituzionalmente orientata l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e la normativa attuativa nella parte in cui dispone che il bonus carta del docente deve essere riconosciuto soltanto al personale a tempo indeterminato, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE;
2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico di euro
500,00, per ogni annualità di servizio prestata mediante contratto a tempo determinato, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale;
3. Conseguentemente condannare il
[...]
al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente della Controparte_2
somma pari a euro 3.000,00 per e oltre gli interessi Parte_2 Controparte_1
legali. Condannare il al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per averle anticipate, calcolate secondo i parametri medi, e ulteriormente aumentate del trenta percento, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014, in quanto il presente ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la navigazione all'interno del documento” (cfr. conclusioni del ricorso) L'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché va dichiarata la sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 01.10.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato.
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti Controparte_3
di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_3
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_3
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_3
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna
Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 afferma sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo Controparte_3
quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo
1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio
2022, nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
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, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_3 CP_3
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Aggiunge la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Orbene, come affermato in cause analoghe da molti giudici di merito, ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato, in quanto “il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro” (cfr. sentenze Tribunale di Torino nn. 373 e 381 del 2023). Da ultimo, anche la Suprema Corte ha stabilito che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_3
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” ( cfr. sent. n.
29961/2023 del 27 ottobre 2023).
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla
Suprema Corte in relazione, ad esempio, al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, sicché non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Da ultimo, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023,
n. 29961, ha stabilito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni”.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, l'istituto della Carta docente deve essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto- dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. La normativa nazionale deve, pertanto, essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato.
Da qui, l'accoglimento del ricorso, con condanna del convenuto ad emettere, CP_3
in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, buoni elettronici di spesa, per il valore nominale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per gli anni scolastici richiesti, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per la mancata fruizione della c.d. “carta elettronica del docente”, e precisamente per pari ad €. Parte_2
3.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; per pari ad €. 3.000,00 per gli anni Controparte_1
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
Il UD, nella contumacia del : Controparte_2
- accerta e dichiara il diritto di:
RINI CONCETTA all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
, all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento Controparte_1
e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto, condanna il convenuto ad erogare in favore della parte CP_3
ricorrente , l'importo complessivo di € 3.000,00 (Euro tremila/00), Parte_2
attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di €. 3.000,00 (Euro Controparte_1
tremila/00), attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di Controparte_2
lite che liquida in complessivi €. 2.210,00 (aumentato del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT -art. 4, comma 1 bis D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018) oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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