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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/11/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del giudice dott.ssa Maria RO Barbato ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3948/2020 R.G., in materia di indebito arricchimento vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe C.F._1
AV e AN NO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di
ST (NA) alla Via Catello Fusco n. 21
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Loredana Del C.F._2
OR e AR Vicedomini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pompei (NA) alla Via
Sant'Abbondio n. 157/C
CONVENUTA
CONCLUSIONI: coma da verbale di udienza del 20.10.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.07.2020, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per ivi sentirla condannare alla CP_1 restituzione della somma di euro 32.700,00.
Al tal fine deduceva: di aver contratto matrimonio con in data 15.11.2011; che il CP_1
Tribunale di Torre Annunziata aveva prima pronunciato con sentenza n. 1345/2017 la separazione
1 dei coniugi e poi, con sentenza 1063/2018, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che nel periodo antecedente alla celebrazione del matrimonio e, precisamente, nei mesi di giugno-settembre 2011, aveva sostenuto le spese di ristrutturazione Parte_1 dell'appartamento adibito a casa coniugale di proprietà di sito in Castellammare di CP_1
ST (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 96 per la somma complessiva di euro 32.700,00 (di cui euro 18.000,00 per le opere murarie eseguite in economia;
euro 1.650,00 per lavori all'impianto elettrico eseguiti in economia;
euro 9.500,00 presso la ditta Interni d'Elitè di Santa Maria la Carità per l'acquisto di arredi bagno (sanitari, cabina doccia, lavandino), pavimenti, rivestimento bagno e cucina, n. 5 porte interne (scrigno), porta blindata;
euro 1.650,00 per n. 3 finestre in alluminio preverniciato di cui n. 1 ad arco;
euro 1.600,00 per scaldabagno;
euro 300,00 per top bagno in okite). Tanto premesso, concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di
[...]
e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento della somma di euro CP_1
32.700,00, oltre interessi legali dal giugno 2011 alla data di notifica dell'atto di citazione nonché interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di citazione del presente atto al saldo;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al pagamento delle indennità per Parte_1 miglioramenti apportati all'appartamento di e, per l'effetto, condannare la medesima CP_1 al pagamento delle suddetta indennità nella misura di euro 32.700,00 e/o nella misura determinata in corso di causa anche a mezzo CTU, oltre interessi;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di in pregiudizio di per CP_1 Parte_1
l'importo di euro 32.700,00 e/o per l'importo determinato in corso di causa e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento l'importo di euro 32.700,00 e/o l'importo determinato in corso di causa;
in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, in data 19.11.2020, chiedendo il rigetto della domanda CP_1 attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Al termine della prima udienza, celebratasi in data 22.03.2021 in trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria venivano dunque escussi sia i testi di parte convenuta di LA CP_2
FF (padre di ), (addetto ai lavori all'immobile) e CP_1 Testimone_1 Testimone_2
(madre di ), sia i testi di parte attrice (zio di ), CP_1 Controparte_3 Parte_1
(fratello di e (madre di Testimone_3 Parte_1 Controparte_4 Parte_1
oltre che il teste comune (geometra).
[...] Testimone_4
2 Conclusa l'istruttoria e precisate le conclusioni con note ti trattazione scritta ritualmente deposita ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.03.2025, al termine dell'udienza del
20.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Merito
Venendo al merito, la domanda è infondata e per l'effetto deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Va richiamato in diritto l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui “il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, adibito casa familiare o comunque in godimento al nucleo familiare, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull'esistenza dell'unione familiare (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002, Rv.
556297), configurato, nell'ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, Rv. 622725) di carattere qualificato (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, Rv. 626080; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7 del
02/01/2014, Rv. 628849; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017, Rv. 644066; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015, Rv. 637179).
I precedenti di segno contrario, che attribuivano al coniuge non proprietario del bene la qualifica di possessore, e dunque il diritto all'indennità per migliorie di cui all'art. 1150 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13259 del 09/06/2009, Rv. 608537 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2199 del 13/05/1989, Rv.
462746), sono rimasti isolati e risultano comunque superati dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha esteso anche al matrimonio i principi affermati in tema di convivenza more uxorio, ricostruendo la posizione del coniuge non proprietario del bene, che esegua migliorie su di esso, in termini di detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di natura familiare (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23882 del 03/09/2021, non massimata, pagg. 6 e 7, la quale richiama a sua volta Cass Sez. 3, Ordinanza n. 22730 del 12/09/2019, Rv.
655088)”.
In tal senso esattamente in termini la Cassazione civile sez. II, 27/10/2025, n.28443 che ha respinto il ricorso di un marito che, ritenendosi «possessore» del bene, aveva chiesto che gli venisse riconosciuta l'indennità per l'aumento di valore del bene o il rimborso delle spese sostenute per le migliorie, in base all'articolo 1150 del Codice civile.
Dunque una volta escluso che al possa essere riconosciuta la condizione di possessore Pt_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 1150 c.c., poiché il diritto all'indennità ivi prevista non compete al detentore, ancorché qualificato, trattandosi di norma
3 di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
29924 del 13/10/2022, Rv. 666047; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28379 del 28/11/2017, Rv.
646084).
Non potendo essere configurata la qualità di possessore, all'attore non può dunque essere riconosciuto il rimborso delle spese effettuate nè l'indennità per l'aumento di valore del bene, ai sensi dell'art. 1150 c.c.
Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi qualificando la domanda come restituzione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'art. 2033 c.c. è diretto ad apprestare un rimedio per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una ragione giuridica e, secondo costante giurisprudenza, i fatti costitutivi dell'indebito oggettivo, la cui dimostrazione è a carico dell'attore, sono non soltanto l'effettuazione di un pagamento e l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra il solvens e l'accipiens, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, e cioè l'effettuazione del pagamento in adempimento di quell'insussistente rapporto, con la conseguente esclusione di tutela del solvens sulla base dell'ipotizzata, mera inesistenza di un qualsiasi suo debito, essendo invece indispensabile che egli precisi il rapporto giuridico che abbia indotto al pagamento privo di causa debendi (Cass., n. 5472/1983; n. 4276/1983; n. 11029/2000; n.
5896/2006; n. 2903/2007).
Nel caso di specie l'attore non ha allegato che sussisteva con la convenuta un rapporto giuridico che abbia indotto, in suo favore un pagamento privo di causa.
Resta da verificare se sussistono i presupposti per l'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. pure esercitata in via subordinata dal . Pt_1
In via generale, va ribadito che: a) l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
b) la nozione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;
correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di un'entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito; c) l'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quid
4 monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso).
La Suprema Corte ha ritenuto, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cfr Cass sez. 3 -
, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018, Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il principio dell'indebito arricchimento in relazione ai conferimenti di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, effettuati da uno dei due partner in vista della instaurazione della futura convivenza, atteso che la volontarietà del conferimento non era indirizzata a vantaggio esclusivo dell'altro partner - che se ne è giovato dopo scioglimento del rapporto sentimentale in ragione della proprietà del terreno e del principio dell'accessione - e pertanto non costituiva né una donazione né un'attribuzione spontanea cfr altresì Cass- sez. 3 - , Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 ).
Dunque, posta l'ammissibilità della domanda spiegata dall'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c., della quale sussiste senz'altro il requisito della sussidiarietà, occorre verificare, alla luce del materiale istruttorio in atti, se vi è prova di un indebito arricchimento in favore della , che in tanto può CP_1 configurarsi in relazione a spese effettuate nell'ambito del rapporto coniugale e non proporzionate alle capacità economiche dei coniugi.
La giurisprudenza (Cass. n. 3713/2003 e n. 11303/2020), formatasi in materia, impone una disamina sulla proporzionalità e sulla adeguatezza alla luce dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali dei conviventi (cfr. Cass. n. 14732/2018, n. 11303/2020, la Suprema Corte ha ritenuto che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza;
cfr altresì Cassazione civile sez. VI,
15/02/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 15/02/2019), n.4659, in cui si afferma che il difetto di una giusta causa non va inteso quale assenza di una ragione che abbia determinato la locupletazione in favore dell'arricchito, ma quale carenza di una ragione che consenta a quest'ultimo di trattenere quanto ricevuto).
Tanto premesso, si rileva che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
5 a) nel periodo antecedente le nozze, i nubendi hanno cercato e trovato un immobile - da adibire a casa coniugale – in Castellammare di ST, alla Via Alcide de Gasperi n. 96, nello stesso stabile in cui risiedono i genitori della , precisamente al piano sottostante.- CP_1
b) il giorno 15 ottobre 2011 i SI.ri e hanno contratto matrimonio concordatario.- Pt_1 CP_1
c) la casa coniugale è stata acquistata dalla SI.ra (cfr atto di acquisto del 01.10.2012 CP_1 allegato alla produzione attorea);
d) già prima della formalizzazione dell'acquisto, precisamente già dal mese di giugno/luglio 2011, i
SI.ri e hanno avuto la disponibilità materiale della casa da CP_1 Parte_1 destinare a casa coniugale, che versava in condizioni di degrado sia strutturale sia igienico.-
d) l'immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione;
e) su ricorso presentato dalla SI.ra , il Tribunale di Torre Annunziata ha dapprima CP_1 pronunciato la sentenza di separazione personale dei coniugi (n. 1345/2017) assegnando la casa coniugale alla SI.ra ; successivamente, ha dichiarato la cessazione (sent. 1063/2018).- CP_1
f) con provvedimento del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata del 27.01.2016, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
da tale data la SI.ra è nel godimento esclusivo CP_1 dell'immobile oggetto di lite.
Orbene mentre nell'assunto attoreo alla ristrutturazione dell'immobile ed alle spese per il successivo acquisto hanno partecipato entrambi i coniugi, nei limiti delle singole disponibilità economiche, in quello della convenuta le relative spese sarebbero state sostenute soltanto da lei e da suo padre.
In particolare, l'attore ha dedotto di aver sostenuto le spese per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale sito alla Via Alcide De Gasperi n. 96 in Castellammare di ST (NA) di proprietà dell'ex moglie per la somma complessiva di euro 32.700,00; la convenuta, CP_1 al contrario, ha dedotto di aver pagato i lavori in questione grazie a denaro ricevuto dal di lei padre.
Ad avviso del giudicante le risultanze istruttorie in atti, se pure non consentono di stabilire con precisione l'ammontare dell'esborso sostenuto dall'attore per la ristrutturazione della casa in oggetto, consentono senz'altro di ritenere provata anche una sua partecipazione alle relative spese.
Orbene, questo Giudice non può ignorare che tutta la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione (preventivi, ordini, fatture ecc.) reca soltanto il nominativo di e mai CP_1 quello di e, dunque, solo ad ella può essere imputata. In particolare, l'ordine Parte_1 presso “Bardella Arredamenti” in data 17.09.2011 – cui, tra l'altro, è allegato uno scontrino fiscale di euro 400,00 – è stato commissionato e firmato da;
il saldo di una fornitura non CP_1 meglio identificata di euro 1.900,00 risulta effettuato da in contanti in data CP_1
19.12.2011; il buono regalo di euro 450,00 per il geometra è stato ricevuto dalla convenuta in data
6 01.10.2011; infine, tutte le fatture emesse dalla “Interni d'élite s.r.l.” (fatture n. 1297 del 31.10.2011 di euro 605,00; n. 938 del 28.07.2011 di euro di euro 234,00; n. 890 del 18.07.2011 di euro
2.156,17; n. 650 del 21.05.2011 di euro 313,73; n. 523 del 21.04.2011 di euro 220,90; n. 435 del
01.04.2011 di euro 366,86; n. 380 del 22.03.2011 di euro 3.592,66; n. 938 del 28.07.2011 di euro
234,00; n. 81 del 26.01.2011 di euro 1092,00) sono state intestate a . CP_1
Dunque, non vi è in atti alcun documento da cui è possibile evincere il coinvolgimento di Parte_1 nella commissione e nel conseguente pagamento dei lavori all'immobile.
[...]
Vanno dunque esaminate le risultanze della prova orale.
In particolare, di LA , testimone e padre della convenuta, ha riferito, nel corso CP_2 CP_1 dell'udienza del 04.07.2022, che era stata la figlia a nominare il direttore dei lavori nella persona del geometra ed era stata altresì la stessa figlia a provvedere al pagamento dei Testimone_4 materiali con denaro contante ricevuto da lui e mai dal marito (Cfr.: “Relativamente all'acquisto dei materiali, preciso che erano materialmente acquistati da mia figlia ma ero io a fornirle le provviste economiche in contanti. Mi preme precisare che nessun contributo economico a tal fine fu dato dal
”). Relativamente ai lavori edili, il teste ha dichiarato che “gli operai venivano Pt_1 direttamente pagati da me ogni settimana, infatti non aveva nessun rapporto con gli Pt_1 operai”. Infine, circa i contanti utilizzati per i pagamenti di cui sopra, ha specificato di avere “una provvista personale”, di essere stato aiutato dai suoceri che vivevano con lui e che “i contanti venivano man mano prelevati dai conti corrente”
Alcun elemento di segno contrario si rinviene nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_5 nel corso dell'udienza del 04.07.2022, il quale ha confermato che i lavori all'immobile gli erano stati commissionati da FF SC di LA, padre della convenuta, il quale provvedeva altresì al pagamento settimanale degli operai (Cfr:”Conosco i fatti di causa perché sono stato incaricato dal mio amico FF SC per la realizzazione dei lavori presso l'immobile per cui è causa (..) quanto ai miei onorari, venivo pagato settimanalmente dal per una somma di euro 50,00 al CP_1 giorno). Il teste precisava altresì di aver conosciuto il poichè a volte si recava sul cantiere Pt_1 ma di non aver mai intrattenuto rapporti economici con lui.
Infine, anche , madre della convenuta, confermava, nel corso della deposizione Testimone_2 testimoniale resa in data 04.07.2022, che i lavori erano stati pagati in parte dal marito,
[...]
, ed in parte dai suoi genitori precisando che era proprio sua madre a fornire Controparte_5 denaro contante alla figlia per effettuare i pagamenti. CP_1
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dai testi di , inconferente è la Parte_1 testimonianza resa da , zio dell'attore, nella parte in cui questi si limita a riferire Controparte_3 fatti e circostanze apprese dallo stesso OT (Cfr: “Mio OT mi ha riferito di aver investito, nella
7 ristrutturazione dell'appartamento, i suoi risparmi, e mi ha riferito di aver versato 15.000,00 euro in opere murarie e rifacimenti degli infissi, che di volta in volta versava a richiesta nelle mani del suocero, cioè del signor . Io non ho mai assistito materialmente a questi pagamenti. Persona_1
Ricordo anche che mio OT ha pagato circa euro 10.000,00 per i sanitari, sempre con le stesse modalità, versando nel tempo soldi in contanti nelle mani del suocero, perché questi erano gli accordi (…) Non so mio OT dove conservasse i suoi risparmi, né con quali modalità; posso solo dire di sapere, per quanto da lui riferitomi, che versava in contanti i predetti soldi a , Persona_1 senza alcuna ricevuta, stante i rapporti amicali tra le parti). La testimonianza indiretta o de relato actoris è propriamente una deposizione resa su fatti e circostanze di cui i testi sono stati informati dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio. Circa il suo valore probatorio, si sono nel tempo affermati due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, uno più rigoroso secondo cui detta deposizione è affetta tout court da nullità, e l'altro, secondo cui tale testimonianza può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità. Nel 2017 la Suprema Corte ha censurato l'orientamento meno rigoroso, rilevando come lo stesso abbia l'inaccettabile conseguenza di attribuire “…una veste qualificata (quella di “elemento di prova”) ad una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda” (Cass n. 12477 del 31 gennaio 2017). Più di recente la Corte di legittimità ha confermato l'orientamento più restrittivo statuendo che la testimonianza de relato actoris è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento posto a fondamento della pretesa (Cass. Civ. n. 34345 del 22 novembre 2022).
Tuttavia il teste riferiva anche di un fatto avvenuto in sua presenza circa il quale deduceva “che in un'occasione, alla presenza mia, di e di mia sorella , il riconobbe che Pt_1 CP_4 CP_1 aveva dato dei soldi, per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Via De Pt_1
Gasperi, nella misura di euro 35.000,00 e disse che, anche a costo di mettersi contro la figlia, glieli avrebbe restituiti. Non so esattamente collocare l'episodio nel tempo;
eravamo a casa di mia madre, in epoca successiva alla separazione tra e ”. Pt_1 CP_1
Quanto poi alle dichiarazioni rese dall'altro teste di parte attrice, nel corso Testimone_3 dell'udienza del 10.07.2023, questi, germano dell'attore, ha dedotto di aver più volte assistito al prelievo di contanti da un libretto di risparmio postale da parte del fratello (Cfr.: “Qualche volte
l'ho accompagnato a prelevare i soldi, però non so dire se questo libretto era intestato a mio fratello o a nostra madre”) ed alla consegna di denaro nelle mani di o di suo padre CP_1 da utilizzare per il pagamento della ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale (Cfr:
“Mio fratello per i lavori di ristrutturazione dell'immobile a Castellammare di ST, adibito a
8 casa coniugale, ha in più occasioni versato nelle mani di , o di suo padre , CP_1 CP_2 dei soldi in contanti, che mio fratello prelevava da un libretto di risparmio postale…Varie volte sono stato anch'io presente quando mio fratello ha consegnato i soldi a o al padre;
si CP_1 trattava di versamenti a volte di 1.000,00 euro, a volte anche di euro 3.000,00 … Io personalmente ho assistito ai pagamenti effettuati da mio fratello nelle mani della moglie o del padre di CP_1 quest'ultima, in circa tre o quattro occasioni e questo è avvenuto presso l'abitazione del padre di
, che si trova nello stesso immobile dove si trovava la casa coniugale, al piano superiore”). CP_1
Il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'importo preciso speso dall'attore per i lavori, ed ha affermato: “Dopo che mio fratello si è separato dalla moglie, io e mio fratello, che stavamo rientrando dal lavoro nel porto, in Castellammare, incontrammo per strada FF SC, il quale spontaneamente disse a mio fratello che, se voleva la restituzione dei soldi investiti per la ristrutturazione dell'appartamento, gli avrebbe potuto intestare un box auto ubicato in
Castellammare alla via Mele. In quell'occasione non fu quantificata la somma, quindi io non so
l'ammontare complessivo dei soldi investiti da mio fratello. Mio fratello ricordo che rifiutò questa proposta, anche perché anche mia madre aveva investito dei soldi per l'acquisto della casa, alla via Alcide De Gasperi, e secondo mio fratello il valore del box non era equivalente al valore complessivo dei soldi investiti da lui e da nostra madre”.
Infine la teste, escussa nel corso dell'udienza del 17.06.2023, madre dell'attore, Controparte_4 ha dichiarato di aver prelevato da un libretto di risparmi cointestato con il figlio denaro contate poi versato a o a suo padre per il pagamento dei lavori all'immobile (Cfr.:”Nel corso dei CP_1 lavori ho versato dei soldi in contanti o a o a suo padre FF SC per il CP_1 pagamento dei lavori, si trattava di soldi che prelevavo da un libretto di risparmio postale cointestato con mio figlio”); circa l'importo destinato alla ristrutturazione, la teste riferiva dapprima che il figlio aveva a tal fine pagato più di 30.000,00 euro e poi dichiarato che “probabilmente a questi lavori ha contribuito anche il padre di ” e che “sul predetto libretto c'erano più di CP_1
30.000,00 euro ma l'importo è stato destinato anche a spese diverse dalla casa coniugale”.
In conformità con quanto dichiarato dal teste e dal teste anche Controparte_3 Testimone_3 la predetta teste ha dichiarato: “dopo la separazione, mio figlio ha chiesto a la restituzione CP_1 dell'importo speso per i lavori eseguiti nell'immobile e ricordo che FF SC ed Tes_2
, il padre e la madre di , si sono impegnati davanti a me ed era presente anche
[...] CP_1
l'avvocato Giuseppe AV, a restituire parte del corrispettivo speso da mio figlio qualora non
l'avesse fatto e non è stato restituito nulla. In quella sede non fu quantificato l'importo che CP_1 doveva essere restituito, ma i signori erano consapevoli che mio figlio aveva speso più di CP_1
30.000,00 euro”.
9 Infine, l'unico teste di parte comune, escusso nel corso dell'udienza del Testimone_4
05.02.2024, ha confermato che i committenti del progetto di ristrutturazione dell'immobile furono
e suo padre e non anche il , all'epoca fidanzato di ”, di non CP_1 CP_2 Pt_1 CP_1 essere stato pagato per il lavoro prestato ma di aver ricevuto in amicizia un viaggio regalo da parte di (circostanza provato dal buono regalo comprato da presso CP_1 CP_1 un'agenzia di viaggi), di essersi sempre interfacciato con il il quale pagava l'impresa CP_1
(Cfr.:”preciso anche di aver visto qualche volta il sig. dare dei soldi in contanti all'impresa”) CP_1
e di aver personalmente versato soldi contanti ricevuti da ad un fornitore CP_1
(Cfr.:”ricordo che uno dei fornitori era la ditta Interni d'elite ed io personalmente ho consegnato soldi in contanti a questo fornitore, soldi che aveva dato a me”). CP_1
Ebbene dal riportato quadro probatorio emerge in modo chiaro che i lavori in oggetto furono per la gran parte pagati in contanti e seguiti dal padre della convenuta.
Ciò posto si osserva che, nella carenza di supporto documentale da parte di entrambe le parti in ordine alla provenienza della provvista utilizzata per il pagamento, appaiono senz'altro maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi dell'attore in ordine alla partecipazione di quest'ultimo alle spese in questione, in quanto oltre ad essere concordanti e di reciproco riscontro tra loro, sono anche rispondenti ad un criterio di verosimiglianza tenuto conto della destinazione dell'immobile a casa coniugale.
Peraltro proprio la genericità delle predette dichiarazioni in ordine all'esatto importo della spesa sostenuta anche dall'attore ne avvalora la genuinità.
Nondimeno nulla emerge per tabulas sui redditi da lavoro dell'attore, (che all'epoca lavorava presso un cantiere navale di Torre Annunziata)- nè vi è certezza dell'importo di quanto materialmente versato dal per le spese relative all'immobile adibito a casa coniugale. Pt_1
Nulla risulta sul valore dell'immobile prima ed all'esito dei lavori di ristrutturazione.
Ne discende che le risultanze istruttorie in atti non consentono di ritenere raggiunta da parte dell'attore la prova di aver sostenuto esborsi non proporzionati ed adeguati e dunque tali da non potersi ricondurre ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che si reputa doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, e ciò tenuto anche conto della circostanza che il ha vissuto nella predetta casa per diversi anni. Pt_1
In definitiva, posto il principio per cui l'attribuzione patrimoniale a favore del coniuge o convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che l'attribuzione patrimoniale in oggetto (che sicuramente c'è stata ma per un importo non esattamente quantificabile) non sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens e non possa, pertanto, dirsi adeguata e
10 proporzionata a quel dovere di assistenza materiale sancito nell'art. 143 c.c. quale obbligo naturale nascente dal vincolo matrimoniale o comunque ai doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c. propri anche di una stabile relazione affettiva, e tale, pertanto, da escludere l'arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041 c.c.
Alla luce del descritto quadro probatorio la domanda proposta da non può Parte_1 ritenersi sufficientemente provata e va, pertanto, disattesa.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia di contribuzione alle spese in costanza di matrimonio induce il giudicante a ravvisare gli estremi per un integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunzia, I sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria
RO Barbato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torre Annunziata 28.11.2025 Il giudice
Dott.ssa Maria RO Barbato
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