Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02030/2024 REG.RIC.
N. 02031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2024, proposto da:
RC IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2024, proposto da:
RC IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2030 del 2024:
1) dell’ordinanza n. 143 del Comune di Pagani notificata il 10.10.2024, in relazione alle opere edili realizzate su fondo distinto in catasto al foglio n. 3 particella n. 1129 del Comune di Pagani;
2) di ogni altro atto presupposto;
quanto al ricorso n. 2031 del 2024:
1) dell’ordinanza di demolizione n. 135 del 25.09.2024 del Comune di Pagani, notificata al ricorrente il 01.10.2024, in relazione alle opere edili realizzate su fondo distinto in catasto al foglio n. 3 particella n. 1129 del Comune di Pagani;
2) di ogni altro atto presupposto;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente era destinatario dell’ordine di demolizione n. 143, notificato in data 10.10.2024, recante l’intimazione ripristinatoria per le seguenti opere edilizie:
1. Lettera (G e H) indicate sull’allegato grafico allegato alla relazione tecnica presente nella NdR del 16.10.2023 (p.p. n.3944/23721 RGNR a carico di IT RC) - Foglio n. 3 part. n. 1129 – Il manufatto indicato con la lettera (G), un container (monoblocco) composto da lamiere coibentate, utilizzato al parcamento di autovetture. Le dimensioni interne di detto manufatto erano pari a circa mq = (2,57 4,95)= mq 12,72 con altezza interna pari a circa mt 2.25, non risulta più presente in sito né ubicato in area circostante al sito in 2 accertamento. Mentre il corpo di fabbrica che alla data del 16.10.2023 risultava in corso di realizzazione, in quanto si presentava costituito da pareti perimetrali in c.a. (spessore mt. 0,30 – lati ovest, nord e parzialmente ad est) e da nr.i 3 (tre) pilastri in c.a. (spessore mt. 0,30 – lati ovest, nord e parzaialmente ad est) e da n.ri 3 (tre) pilastri in c.a. (dim. 30 per 50) con le seguenti dimensioni interne pari a circa mq = (7,03 per 8,86) = mq 62,29, privo di solaio di copertura ma presenti le sole casseformi sorrette da tubi innocenti, ad una altezza interna rilevata sotto le casseformi pari a circa mt. 2,60, attualmente risulta completo e funzionale. Il manufatto di circa mq 53,58 (superficie utile interna) con altezza interna pari a 2,48 mt., si presenta completo di pavimentazione, di impianto elettrico, di pitturazione delle pareti interne ed esterne, di infisso installato sulla perimetrale est, ed attualmente utilizzato per il parcamento di autovetture. Antistante il prospetto este del manufatto risulta realizzata una pensilina, costituita da elementi in ferro ancorato allo sporto (0,80 mt.) del solaio di copertura, con sovrastante lastre in plexiglass; le dimensioni di detta pensilina sono pari a circa mq = (2,50 per 6,15) = 15,38 mq.
2. Foglio n. 3 part. n. 1129 - in prosieguo verso nord, in aderenza alla parete nord del manufatto edilizio di cui al punto 19 individuato con la lettera (H), risulta realizzato, in piano terra, un manufatto edilizio destinato a civile abitazione, composto da struttura portante in c.a., con solaio in latero cementizio e pareti perimetrali ed interne in blocchi di laterizi. Il manufatto si presenta completo è funzionale, suddiviso in diversi ambienti interni, un wc, un soggiorno/cucina, un disimpegno con n.2 camere di cui una destinata a camera da letto ed un’altra al momento vuota e un locale guardaroba. Gli ambienti interni risultano completi ma allo stato non alimentati perché non collegati alle forniture. La superficie interna rilevata è pari a circa mq. 83,85 con altezza interna pari a mt. 2,70. Le dimensioni esterne del manufatto sono pari a circa mq = (9,90 per 10,15) =mq 100,49. L’area esterna circostante ai predetti manufatti, risulta munita di massetto in cis ed in parte pavimentata con la disposizione di pozzetti con griglie in ferro per la raccolta delle acque meteoriche. I confini 3 delimitati da muri in c.a., già descritti nell’accertamento tecnico del 16.10.2023, risultano completi di sovrastanti ringhiere in ferro con l’installazione di un cancello in ferro lato est. 3.
Foglio n. 3 part. n. 1129 - Piano primo - in sopraelevazione ai manufatti descritti ai punti 1) e 2), è stata realizzata una ulteriore unità immobiliare [superficie esterna pari a mq = (16,80 x5,60) = mq 94,08] al momento allo stato grezzo; tale unità immobiliare è raggiungibile a mezzo di una rampa scala esterna in c.a., quest’ultima composto da due rampe di smonto larghezza che varia dai 0,90 a 1,00 mt. (collegamento manufatti piano terra lato nord e lato sud9 ed una rampa di collegamento (larghezza 0,90 mt.) che conduce al piano primo. Le rampe di scala sono ubicate lungo il muro in c.a. che delimita il confine est della particella n.1129, mentre la rampa in elevazione, unita al pianerottolo di riposo delle due descritte rampe di smonto, è collegata allo sporto del solaio di copertura dei due manufatti identificati dai punti 1) e 2), ubicata nel punto di separazione dei due manufatti. Il manufatto edilizio in piano primo, si presenta costituito da struttura portante in c.a. e solaio, a doppia falda inclinata (dir. N/S e S/N), in latero cementizio. Il manufatto si presenta chiuso da muratura perimetrale in laterizi, come pure le tramezzature interne. Il manufatto edilizio presenta un dislivello di + 0,50 nel punto di unione dei sottostanti manufatti di cui ai punti 1) e 2). Il manufatto edilizio in elevazione segue le pareti perimetrali dei sottostanti manufatti, precisamente quelle ad ovest, parte a sud e parte a nord, mentre la restante copertura ad est dei sottostanti manufatti è utilizzata come area di pertinenza (lastrico solare) del manufatto edilizio in piano primo. Il manufatto edilizio presente una prima parte interna a partire da sud verso nord, suddivisa internamente con tramezzi in diversi ambienti ancora non definiti perché allo stato grezzo, per una superficie interna pari a mq 58,91, con altezza pari a mt.3,18 (lato sud), e mt. 3,18 in mezzeria rilevata sul salto di quota di + 0,50. Il manufatto si protrae verso nord con un ulteriore vano sempre allo stato grezzo, di circa mq. 21,04 ed altezza interna pari a mt.2,73 (lato nord). L’area antistante ad est (lastrico solare) munita di guaina di asfalto presenta una superficie pari a mq 93,84.
Avverso l’ordine demolitorio de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento RG 2024/2030, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 BIS L. R. CAMPANIA 23 DICEMBRE 2023 N. 24 STRARIPAMENTO DI POTERE; SVIAMENTO; DIFETTO DI ATTRIBUZIONE.
Il ricorrente rimarca che i fogli catastali su cui insistono le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione e ripristino, ingiunta dal Comune di Pagani, componevano, all’epoca della realizzazione dei manufatti, il Piano regolatore del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Com’è noto, la definizione della vertenza delle cd. zone contestate, avvenuta con pronunzia del Consiglio di Stato n. 7855 del 21.08.2023 che le ha definitivamente localizzate nel territorio del Comune di Pagani, ha reso necessario normare, in attesa dell’approvazione da parte di quest’ultimo del PUC, le procedure urbanistiche già in essere o da attivarsi per la porzione di territorio che ricade nella predetta zona contesa.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.7 L.241/90; ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 BIS L. R. CAMPANIA 23 DICEMBRE 2023 N. 24.
Secondo la prospettazione attorea, il Comune di Pagani, ai fini della definizione del procedimento sanzionatorio edilizio, non solo ha integralmente violato la normativa regionale che gli imponeva, a fronte dell’accertamento tecnico trasmessogli dal Comando di polizia locale, di acquisire gli atti e i pareri del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ma ha omesso, nonostante la questione delle zone contestate fosse di dominio pubblico, di azionare gli strumenti partecipativi contemplati dalla legge che gli avrebbero consentito comunque di acquisire tutta la documentazione utile a svolgere una corretta e partecipata istruttoria.
Con ricorso RG 2024/2031, il ricorrente insorge avverso l’ordinanza di demolizione, n. 135 del 25.09.2024 del Comune di Pagani, notificata al ricorrente il 01.10.2024, recante l’ingiunzione ripristinatoria per le seguenti opere edilizie:
1. Lettera (A) sull'allegato grafico — Foglio n. 3 part. n. 1129 - Realizzazione di un porticato in aderenza al prospetto nord del fabbricato identificato al foglio n. 3 part. 456, posto ad una quota di + 0,75 dallo 0.00 del piano di calpestio esterno della particella n. 1129; il porticato a servizio dell'unità immobiliare ubicata al piano rialzato del suddetto fabbricato 2 (Foglio n. 3 particella n. 456 sub 18 intestata alla sig.ra Parlato Antonietta visura catastale allegata), si presenta costituito da tre pilastri (spessore 0,35 mt. x 0,35 mt.) rivestiti da mattoncini, con copertura ad una sola falda inclinata (dir. SIN) composta da n. 11 travicelli in legno (dir. SiN), da una trave in legno in testa ai tre pilastri (dir. E/0), da doghe in legno sormontate da materiale impermeabile, con la relativa gronda per la raccolta delle acque meteoriche. Il porticato risulta pavimentato e delimitato perimetralmente da una balaustra (spessore 0,25 mt.), con una scala ubicata nella parte N/E. Le dimensioni interne sono pari a circa mq = (10,06 x 2,96) = mq 29,78 con altezze rilevate sotto travicello pari a mt. 3,58 max e mt. 2,93 min..
2. Lettere (B e C) sull'allegato grafico — Foglio n. 3 part. n. 1129 — in aderenza al muro che delimita il confine Ovest della particella n. 1129 e alla balaustra del porticato di cui al punto 1), risulta realizzato un manufatto edilizio destinato a garage. La struttura in ferro con pareti perimetrali in pannelli di lamiera coibentata come pure la copertura disposta a due falde inclinate (E10 e 01E); internamente l'ambiente risulta pavimentato ed occupato da autovetture parcate. Le dimensioni interne sono pari a circa mq = (8,00 x 5,05) = mq 40,40 con tre altezze rilevate internamente pari a circa mt. 2,45 max, mt. 1,87 min. e mt. 2,10. L'accesso al manufatto è consentito da un'apertura posta sul prospetto est.
3. Lettera (D) sull'allegato grafico — Foglio n. 3 part. n. 1129 — in aderenza alla parete nord del manufatto di cui al punto 2), risulta realizzato un ulteriore manufatto edilizio destinato a garage, composto da muratura perimetrale (spessore 0,30 mt.), da copertura ad una sola falda inclinata (dir. N/S), sorretta da arcarecci in ferro con sovrastante lamiera coibentata, nonché da un comunicante locale lavanderia ad ovest; la presente unità immobiliare comunica con il manufatto di cui al punto 2) tramite una porta interna. Il manufatto si presenta pavimentato munito di impianto elettrico e di impianto idrico e di rivestimento nel locale lavanderia; le dimensioni interne, comprensive dei locale lavanderia, sono pari a circa mq = 115,83 x 4,37)+(2,06 x 1,62)1 = mq (25,48+3,34) = mq 28,82 con altezze interne pari a circa mt. 2,65 max e mt. 2,52 min.. ll manufatto era occupato da autovetture parcate e l'accesso al manufatto è consentito da un'apertura posta sul prospetto est. 3
4. Lettera (E) sull'allegato grafico Foglio n. 3 pari n. 1129 — realizzazione di un altro manufatto edilizio in aderenza alla parete nord del manufatto di cui al punto 3), esso si presenta composto da un unico ambiente destinato a cucina e da un piccolo locale esterno comunicante destinato a w.c., posto nell'angolo S/0. Il presente manufatto risulta comunicante a nord con un ulteriore manufatto edilizio che di seguito verrà descritto al punto 5) posta ad una quota maggiore di + 0,30. Il manufatto edilizio composto da muratura perimetrale (spessore 0,30 int.) si presenta coperto da lamiere coibentate a doppia falda inclinata (dir. E/0 e 0/E) con uno sporto di circa mt. 1,40 lato est; le dimensioni interne dell'intero ambiente comprensive del locale w.c. sono pari a circa mq = [(6,45 x 6,50)+(1,56 x 2.32)1 = mq (41,93 + 3.62) = mq 45,55 con altezze interne pari a circa mt. 3,40 max e mt. 2,90 min.; gli ambienti risultano completi e funzionali muniti di impianto elettrico, idrico, di un camino, di infissi interni ed esterni, di pavimento, arredi e rivestimenti, utilizzato dal nucleo familiare del sig. IT RC.
5. Lettera (F) sull'allegato grafico - Foglio n. 3 art. n. 1129 — in comunicazione e in aderenza alla parete nord del manufatto edilizio descritto al punto 4), risulta realizzato un corpo di fabbrica costituito da struttura in c.a. e solaio a doppia falda inclinata in latero cementizio e muratura perimetrale (spessore mt. 0,30 mt.). Il manufatto risulta suddiviso internamente in quattro ambienti (tre camere da letto ed un w.c.), tutti completi e funzionale muniti di tutti gli impianti necessari a renderli fruibili all'uso residenziale. Gli ambienti si presentano arredati ed usati dal nucleo familiare del sig. IT RC. Le dimensioni interne del manufatto sono pari a circa mq = 1(4,20 x 2,95) + (4,16 x 2,70) + (4,16 x 2,85) + (1,67 x 2,56) + (2,56 x 2.56)1 = mq (12,39+11,23+11,86+4,28+6,55) = mq 46,31 con altezze interne pari a circa mt.3,40 max, mt. 2,60 (entrambi i lati). Sul lato est è presente un balcone comunicante con l'ambiente interno, esso risulta munito di pavimentazione e balaustre perimetrali con le seguenti dimensioni esterne pari a circa mq = (3,50x1,30) = mq 4,55.
6. Lettera (G) sull'allegato grafico — Foglio n. 3 part. n. 1129 — a circa mt. 2,60 (dir. Est) dal prospetto Est del manufatto edilizio d cui ai punto 5), quasi in adiacenza al muro perimetrale realizzato sul confine est, risulta posizionato un container (monoblocco) 4 composto da lamiere coibentate, utilizzato al parcamento di autovetture. Le dimensioni interne di detto manufatto sono pari a circa mq = (2,57 x 4,95) = mq 12,72 con altezza interna pari a circa mt. 2,25.
7. Lettera (H) sull'allegato grafico — Foglio q. 3 part. n. 1129 — in aderenza alla parete nord del manufatto edilizio di cui al punto 5), si rileva la presenza di un corpo di fabbrica in corso di realizzazione, costituito da pareti perimetrali in c.a. (spessore mt. 0,30 - lati ovest, nord e parzialmente ad est) e da n.rl 3 (tre) pilastri in c.a. (dim. 30x50) con le seguenti dimensioni interne pari a circa mq = (7,03 x 8,86) = mq 62,29. Il manufatto si presenta non completo, in quanto il solaio non risulta né rifinito né completo di getto di calcestruzzo; sono presenti le casseformi sorrette dai tubi innocenti. Internamente l'altezza rilevata sotto le casseformi è pari a circa mt. 2,60. 8. Foglio n. 3 part. n. 1129 — risultano realizzati muri in c.a. lungo i confini: nord (h = 1,20 mt. spessore mt. 0.30, lunghezza 18,35 mt., con base a vista di circa mt. 1,30), Ovest (h = 2,20 mt. spessore mt. 0.30, lunghezza mt. 18,25 mt, con base a vista di circa mt. 1,30) ed Est con varco di accesso (h = 2,20 mt. spessore mt. 0.30, lunghezza 13,55 mt., con base a vista di circa mt. 1,30).
I motivi di ricorso sono così di seguito sintetizzati:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 BIS L. R. CAMPANIA 23 DICEMBRE 2023 N. 24 STRARIPAMENTO DI POTERE; SVIAMENTO; DIFETTO DI ATTRIBUZIONE.
Il ricorrente lamenta che i fogli catastali su cui insistono le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione e ripristino, ingiunta dal Comune di Pagani, componevano, all’epoca della realizzazione dei manufatti, il Piano regolatore del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, tant’è che i titoli edilizi relativi alle stesse e più precisamente la SCIA del 16.07.2013 - relativa al portico di cui alla lettera A – e la CILA del 04.07.2023 – relativa al muro di recinzione di cui alla lettera H - erano state presentate al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino che tra l’altro, in riferimento alla seconda, con pec in data 30.09.2023 , acquisita al protocollo con n. 15475, ne attestava la fine lavori.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 L. 241/90; ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 BIS L. R. CAMPANIA 23 DICEMBRE 2023 N. 24.
Secondo l’assunto attoreo, l’ordine di demolizione non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 BIS L. R. CAMPANIA 23 DICEMBRE 2023 N. 24; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.31 DEL D.P.R. 380/01; VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE ART. 34 DEL D.P.R. 380/01; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; SVIAMENTO; CARENZA DI POTERE.
La parte ricorrente lamenta che l’ordinanza di demolizione n. 15/2024 del Comune di Pagani è contraddittoria ed illegittima nella parte in cui non motiva sulle asserite illegittimità del portico e del muro di recinzione. Ed invero, come sopra evidenziato, entrambi i manufatti sono assistiti da validi titoli edilizi perfezionatisi rispettivamente con SCIA e CILA presentate al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
Per entrambe le cause, non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
In rito, va disposta la riunione dei due gravami, RG 2024/2030 ed RG 2024/2031, stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva nonché l’afferenza al medesimo thema decidendum.
I due gravami, così riuniti, sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Come si evince dalle note versate nei rispettivi giudizi, del 23.05.2025, il ricorrente ha presentato l’istanza di sanatoria per le opere oggetto delle ingiunzioni sanzionatorie, oggetto dei presenti gravami.
Com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, SA, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, SA, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, SA, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
E tanto basta al Collegio.
I due gravami, RG 2024/2030 ed RG 2024/2031, sono improcedibili.
La natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui due gravami, RG 2024/2030 ed RG 2024/2031, così riuniti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO