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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 38-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 38-1/ 2024, promossa da
(c.f. , con il ministero dell'avv. Paolo Picci Parte_1 C.F._1
ricorrente contro p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. CP_1 P.IVA_1
intimata
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di (p.i. CP_1
) in persona del rappresentante legale p.t., iscritta al P.U. n. 38-1/ 2024, instaurata su P.IVA_1
ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 15.11.2024 da , con il ministero Parte_1 dell'avv. Paolo Picci, a seguito della declaratoria di incompetenza ex art. 29 CCII resa dal Tribunale di
La Spezia con ordinanza del 25.10.2024, corretta materialmente con ordinanza del 14.11.2024; sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza dell'1.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevata in via preliminare la contumacia dell'intimata, in quanto non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica ex art. 40 CCII per l'udienza del 14.01.2025, tenuta pressa l'ufficio
1 del Giudice relatore, perfezionatasi mediante p.e.c. del 19.11.2024 a cura della cancelleria, trasmessa all'indirizzo p.e.c. risultante dal registro delle imprese, come da visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII, con ricevute di accettazione e consegna in atti;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a Gela
(CL), rientrante nel suo circondario, a seguito del trasferimento in data 31.01.2020 dalla precedente sede legale sita a Sarzana (SP), oltre il termine di un anno prima del deposito in data 15.11.2024 del ricorso per liquidazione giudiziale, entro cui il trasferimento della sede legale da Sarzana (SP) a Gela
(CL) sarebbe stato irrilevante ex art. 28 CCII, come risulta dalla visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito di euro 1.935,00 lordi a titolo di TFR, quale credito residuo fondato sul verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410-411 c.p.c. e 2113 c.c. del 4.2.2021 (v. all. ricorso), rispetto a cui l'intimata, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova contraria dell'avvenuto adempimento, com'era suo onere versandosi in materia di responsabilità contrattuale (cfr. SS.UU. civ.
n. 13533/2001);
l'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. avente come oggetto sociale “la somministrazione di prodotti alimentari e bevande, compresa la ristorazione, da esercitare in bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, alberghi”, come risulta dalla visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
l'intimata non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, non avendo depositato presso la camera di commercio i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito in data 15.11.2024 del ricorso per liquidazione giudiziale, a fronte dell'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio risalente all'esercizio 2016, come risulta dalla visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII, e non essendosi neppure costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica ex art. 40 CCII come sopra precisato, al fine di fornirne la prova com'era suo onere;
non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle
Entrate del 26.11.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali scaduti e non pagati pari a € 191.339,25, come tali ben superiori rispetto alla soglia di € 30.000,00 ivi prevista;
2 l'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, in mancanza di un bilancio aggiornato depositato presso la camera di commercio, a fronte dell'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio risalente all'esercizio 2016, come da visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42
CCII, dall'istruttoria ex art. 42 CCII risulta che l'intimata, oltre al credito azionato dal ricorrente come sopra precisato, ha debiti fiscali pari a € 191.339,25 come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 26.11.2024, nonché debiti contributivi pari a € 136.804,36 come da certificazione dell'I.N.P.S. del
10.3.2025, che non è in grado di soddisfare regolarmente, dato che dalla visura camerale del 25.2.2025
l'impresa risulta “inattiva”, con conseguente incapacità di produrre reddito di impresa per soddisfarli;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
preliminarmente, dichiara la contumacia di (p.i. in persona del CP_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. in persona del CP_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t.; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott.
[...]
invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla Per_1
comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 29.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 38-1/ 2024, promossa da
(c.f. , con il ministero dell'avv. Paolo Picci Parte_1 C.F._1
ricorrente contro p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. CP_1 P.IVA_1
intimata
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di (p.i. CP_1
) in persona del rappresentante legale p.t., iscritta al P.U. n. 38-1/ 2024, instaurata su P.IVA_1
ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 15.11.2024 da , con il ministero Parte_1 dell'avv. Paolo Picci, a seguito della declaratoria di incompetenza ex art. 29 CCII resa dal Tribunale di
La Spezia con ordinanza del 25.10.2024, corretta materialmente con ordinanza del 14.11.2024; sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza dell'1.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevata in via preliminare la contumacia dell'intimata, in quanto non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica ex art. 40 CCII per l'udienza del 14.01.2025, tenuta pressa l'ufficio
1 del Giudice relatore, perfezionatasi mediante p.e.c. del 19.11.2024 a cura della cancelleria, trasmessa all'indirizzo p.e.c. risultante dal registro delle imprese, come da visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII, con ricevute di accettazione e consegna in atti;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a Gela
(CL), rientrante nel suo circondario, a seguito del trasferimento in data 31.01.2020 dalla precedente sede legale sita a Sarzana (SP), oltre il termine di un anno prima del deposito in data 15.11.2024 del ricorso per liquidazione giudiziale, entro cui il trasferimento della sede legale da Sarzana (SP) a Gela
(CL) sarebbe stato irrilevante ex art. 28 CCII, come risulta dalla visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito di euro 1.935,00 lordi a titolo di TFR, quale credito residuo fondato sul verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410-411 c.p.c. e 2113 c.c. del 4.2.2021 (v. all. ricorso), rispetto a cui l'intimata, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova contraria dell'avvenuto adempimento, com'era suo onere versandosi in materia di responsabilità contrattuale (cfr. SS.UU. civ.
n. 13533/2001);
l'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. avente come oggetto sociale “la somministrazione di prodotti alimentari e bevande, compresa la ristorazione, da esercitare in bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, alberghi”, come risulta dalla visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
l'intimata non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, non avendo depositato presso la camera di commercio i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito in data 15.11.2024 del ricorso per liquidazione giudiziale, a fronte dell'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio risalente all'esercizio 2016, come risulta dalla visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII, e non essendosi neppure costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica ex art. 40 CCII come sopra precisato, al fine di fornirne la prova com'era suo onere;
non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle
Entrate del 26.11.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali scaduti e non pagati pari a € 191.339,25, come tali ben superiori rispetto alla soglia di € 30.000,00 ivi prevista;
2 l'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, in mancanza di un bilancio aggiornato depositato presso la camera di commercio, a fronte dell'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio risalente all'esercizio 2016, come da visura camerale del 25.2.2025 acquisita ex art. 42
CCII, dall'istruttoria ex art. 42 CCII risulta che l'intimata, oltre al credito azionato dal ricorrente come sopra precisato, ha debiti fiscali pari a € 191.339,25 come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 26.11.2024, nonché debiti contributivi pari a € 136.804,36 come da certificazione dell'I.N.P.S. del
10.3.2025, che non è in grado di soddisfare regolarmente, dato che dalla visura camerale del 25.2.2025
l'impresa risulta “inattiva”, con conseguente incapacità di produrre reddito di impresa per soddisfarli;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
preliminarmente, dichiara la contumacia di (p.i. in persona del CP_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. in persona del CP_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t.; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott.
[...]
invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla Per_1
comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 29.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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