Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1770/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 9/10/2023, promossa con atto di citazione da Parte (C.F. rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa in giudizio dall' avv.Chiara Frare con domicilio eletto presso il suo studio sito in
San Donà di Piave, via Cesare Battisti n. 33, come da procura in calce all'atto di citazione di appello;
appellante contro
(C.F. rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Antonio Zanetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via
Fratelli Rondina n° 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 496/2023 pubblicata il 14/3/2023 dal Tribunale di Venezia – appalto.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
Nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 496/23 (rep. 1550/2023), resa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14.03.23, a firma della dott. Giovanni Calasso, GOP
-1-
RG. e comunicata dalla Cancelleria in data 15.03.23, accogliere, per i motivi tutti esposti nel superiore proemio, le domande tutte formulate in primo grado in ordine alla richiesta di risarcimento del danno e che di seguito si riproducono: “Nel merito, piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, previo accertamento e declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 02.11.21 per grave inadempimento della
[...]
per tutti i motivi di cui al superiore proemio, condannare la stessa, in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla società in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, una somma non inferiore ad Euro 69.156,09 a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patendi, anche a titolo di perdita di chance, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre la rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
In ogni caso, condannarsi controparte al rimborso di spese e compensi legali della presente fase di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con vittoria di spesse e compensi per ambo i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“- previo accertamento della infondatezza ed inammissibilità delle domande proposte dall'appellante, rigettarsi l'appello proposto dalla società Parte_3
corrente in Jesolo (VE), Via Aquileia n. 158, in persona del legale
[...] rappresentante sig. , P.I./C.F. 03808740272, avverso la sentenza Parte_2
n° 496/2023 del Tribunale di Venezia, resa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 14.3.2023;
- in riforma della suddetta sentenza, accogliersi il presente appello incidentale con domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, in data 2.11.21, per grave inadempimento della società e/o per comportamenti della Parte_3 stessa contrari a buona fede contrattuale ed a correttezza;
condannarsi la società
a pagare all'appellata l'importo di euro Parte_3
23.646,01, a titolo di mancato guadagno per la risoluzione contrattuale del contratto di appalto, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa,
-2- eventualmente anche con ricorso a criteri equitativi da parte del giudice.
Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche forfettarie, competenze con iva e cpa di legge.”
Ragioni della decisione
In fatto.- Parte
1. Con ricorso ex art. 702 c.p.c. del 28/03/2022, la Parte_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia, la al
[...] Controparte_1
fine di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto siglato in data
2/11/2021 - avente ad oggetto: “lavori di manutenzione straordinaria di pulitura e ritinteggiatura delle pareti dell'edificio – Hotel New Tiffany's Park sito nel lido di Jesolo, via Acquileia n.158 - con accesso al bonus facciate” - per grave inadempimento della convenuta con condanna della stessa a corrispondere alla società attrice la somma non inferiore ad euro 69.156,09 a titolo di risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, ovvero una maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria.
1.1. SA. sosteneva che parte convenuta non Parte_2 aveva adempiuto le proprie obbligazioni assunte con la stipula del contratto, comunicando soltanto in data 23/12/21 – vale a dire ad una settimana della scadenza del termine per l'ultimazione delle opere - l'impossibilità di eseguire i lavori appaltati per motivi del tutto estranei da quelli contrattualmente previsti, circostanza, poi, ribadita in data 27/12/2021 stante l'intervenuta modifica normativa del c.d. bonus facciate entrata in vigore il 12/11/2021.
2.Si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso Controparte_2
eccepito, ritenuto e dedotto, chiedendo il rigetto delle domande proposte e, in via riconvenzionale, la condanna di parte appellante a pagare alla convenuta l'importo di euro 23.646,01, a titolo di mancato guadagno per la risoluzione contrattuale del contratto di appalto, o la somma maggiore o minore determinata in corso di causa.
2.1. Secondo parte convenuta il comportamento colpevole e contrario a buona fede era Parte da imputare a A che, pur essendo contrattualmente prevista la data di inizio lavori per il 2/11/2021, aveva effettuato le prescritte comunicazioni di inizio lavori soltanto in data 9/12/21 con inizio lavori previsto per il 14/12/21 e con conseguente inevitabile ritardo sui tempi contrattualmente previsti per la realizzazione delle opere e applicazione
-3- della sopravvenuta normativa fiscale entrata in vigore il 12/11/21 (D.L. n. 157/21).
2.2. L'appaltatrice soggiungeva che nonostante la disponibilità manifestata di comporre bonariamente la controversia e di realizzare i lavori entro il 29.04.2022 usufruendo del
“bonus facciate” al 90%, a fronte delle successive proroghe di legge intervenute con un modesto aumento dei costi a carico della committente, la decideva di adire il Pt_3 tribunale.
3. Con sentenza n. 496/2023, il Tribunale di Venezia, pronunciava il seguente testuale Par dispositivo: “1) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla .
[...]
2) dichiara risolto per l'inadempimento della Parte_2 società l contratto di appalto 02.11.2021 e, per l'effetto, Controparte_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale della società 4) Controparte_1 compensa integralmente le spese di lite”.
4. Avverso la sentenza SA. ha proposto appello Parte_4
affidato a due motivi mediante i quali denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223,
1226,1227, 2056 c.c. e 115 c.p.c., dovuta alla mancata valutazione di prove decisive e alla carente motivazione circa il mancato accoglimento della domanda di risarcimento formulata dalla società appellante con riferimento anche alla fattispecie di perdita di chance.
5. Si è costituita in giudizio la contrastando la pretesa avversaria Controparte_1
e chiedendo, in accoglimento dell'appello incidentale, l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in prime cure e, conseguentemente, la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, in data 2.11.21, per grave inadempimento della società e/o per comportamenti della Parte_3 stessa contrari a buona fede contrattuale ed a correttezza con condanna della società
a pagare all'appellata l'importo di euro Parte_3
23.646,01, a titolo di mancato guadagno per la risoluzione contrattuale del contratto di appalto, o la somma maggiore o minore determinata in corso di causa.
5.1. Secondo l'appellato la risoluzione contrattuale era da imputare al comportamento PartePart inadempiente di che ometteva di svolgere le dovute attività preliminari all'inizio dei lavori.
6.La causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
-4- a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
7. La controversia ha ad oggetto il contratto di appalto del 2/11/2021 intercorso fra le parti e relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria di pulitura e ritinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio, con accesso al bonus facciate” il cui corrispettivo veniva determinato in complessivi € 256.133,67, importo comprensivo degli oneri professionali, pari ad € 19.673,49, per la predisposizione della documentazione necessaria ad ottenere il c.d. bonus facciate.
Il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 10.7 del contratto di appalto, doveva avvenire a mezzo stati di avanzamento dei lavori (SAL) come segue: I° SAL al 50% di avanzamento lavori;
II° SAL a saldo lavori che dovevano iniziarsi entro il giorno 2/11/21, ovvero, non oltre quindici giorni dalla predetta data, con obbligo ad ultimarli entro il
31/12/21 assumendosi l'appaltatore l'obbligo di “effettuare ed a completare i lavori, comunque, entro e non oltre i termini ultimi per la piena acquisizione di tutti i bonus fiscali previsti”.
8. Le contrapposte domande delle parti si attribuiscono vicendevolmente l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, chiedendo entrambe la risoluzione del contratto;
la committente con risarcimento del danno ragguagliato al “bonus” non conseguito e l'appaltatrice con riguardo al mancato guadagno conseguente alla risoluzione del rapporto.
8.1. La committente sostiene che l'appaltatrice non avrebbe dato corso tempestivamente ai lavori, comunicando solo in data 23/12/21, ossia a una settimana dalla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, una asserita impossibilità di eseguire le opere adducendo l'entrata in vigore di una nuova normativa fiscale che richiedeva diversi adempimenti e che commisurava in minus l'agevolazione.
A fronte della richiesta dell'appaltatrice di concludere un nuovo contratto con ottenimento del bonus facciate secondo la normativa fiscale medio tempore intervenuta, vale a dire con riconoscimento di una minore agevolazione e con una richiesta di pagamento immediato della somma di € 27.300,07 (per la quale la aveva emesso fattura), CP_1 la committente si era decisa a intimare la risoluzione del contratto.
8.2. Secondo l'appaltatrice, invece, il ritardo nell'avvio dei lavori era unicamente dovuto all'invio solo in data 9-12-2021 da parte della committente delle necessarie comunicazioni agli enti preposti (ULSS e Ispettorato del Lavoro), con conseguente impossibilità di rispettare i termini stabiliti per il “bonus facciate” previsto contrattualmente
-5- e necessità di avvalersi della agevolazione introdotta successivamente (n. 157/2021 entrata in vigore il 12-11-21).
9. Il primo giudice ha ritenuto sussistente l'inadempimento della convenuta, sul rilievo che, nel termine pattuito in contratto per l'ultimazione dei lavori, l'appaltatrice non aveva nemmeno dato corso all'approntamento del cantiere, a nulla rilevando il mancato invio delle comunicazioni per l'ottenimento dei titoli abilitativi da parte della committente, in quanto i lavori appaltati rientravano nell'attività di edilizia libera eseguibile senza il rilascio di alcuna autorizzazione e/o abilitazione.
9.1. Il tribunale ha peraltro ritenuto che, benché risultasse l'inadempimento dell'appaltatrice, la richiesta risarcitoria della committente non potesse trovare accoglimento, in quanto non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante in relazione all'allegazione e dimostrazione del pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) concretamente subito, oltre a non aver dato prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori indicati in contratto di appalto senza aver usufruito della detrazione del 90% dai redditi, con la conseguenza che nessun risarcimento poteva esserle riconosciuto.
9.2. Dall'accertato inadempimento della convenuta il primo giudice ha fatto conseguire l'accoglimento della domanda diretta alla declaratoria di risoluzione del contratto di appalto concluso il 2.11.23 formulata dalla committente e, per l'effetto, ha respinto la domanda riconvenzionale formulata dalla appaltatrice diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno causato dalla risoluzione del contratto intimato dalla committente.
9.3. L'impugnazione principale di si rivolge Parte_3 avverso il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla committente e si articola in due motivi.
L'impugnazione incidentale di è rivolta avverso l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento della appaltatrice e la conseguente reiezione della domanda riconvenzionale formulata dall'impresa per ottenere il pagamento del danno per lucro cessante.
b.) Disamina dei motivi di appello.
b.1.) appello principale
10. Con il primo motivo dell'appello principale, la committente si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare che proprio l'entità della detrazione fiscale costituirebbe
-6- oggetto della richiesta di risarcimento da essa formulata.
Si ricorda che la legge n. 234/21 ha sancito, per i lavori eseguiti a decorrere dal 1.1.22, il passaggio dell'aliquota del bonus facciate dal 90 al 60% e si sostiene che, se si fosse dato corso ai lavori nel 2022, avrebbe usufruito di una minor detrazione fiscale Pt_3 con aggravio di costi in proprio danno e ciò a causa del mancato adempimento del contratto da parte dell'appaltatrice. Ne deriverebbe che il danno patrimoniale patito dalla committente consisterebbe proprio nel maggior importo che avrebbe dovuto corrispondere all'appaltatore per la mutata percentuale di costi detraibili e puntualmente quantificabile sulla scorta del contratto del 2.11.21, poi risoltosi per inadempimento di
[...]
CP_1 Parte Secondo quanto argomento dalla A, la richiesta di risarcimento del danno è costituita dall'entità della detrazione fiscale che la Legge n. 234/21 ha sancito, per i lavori eseguiti a decorrere dal 01/01/22 e che ha determinato un passaggio dell'aliquota del bonus dal 90% al 60%. Si sostiene che il giudice non avrebbe debitamente preso in considerazione l'ipotesi di danno già determinabile dal contratto dichiarato risolto per inadempimento della deducendo che: “ Come potrà verificare Controparte_1 questa Ill.ma Corte, le parti concordavano un prezzo d'appalto di Euro 236.460,18 oltre ad Euro 19.673,49 di oneri professionali;
applicata l'agevolazione fiscale denominata
“bonus facciate”; detti importi avrebbero generato un credito d'imposta di Euro
230.520,30 di cui la società avrebbe fruito a mezzo dell'istituto dello sconto Parte_3
in fattura. A carico della società odierna esponente sarebbe spettato, dunque, un saldo pari ad Euro 25.613,37 che la stessa avrebbe dovuto corrispondere all'appaltatore” (pag.
7, atto di citazione d'appello). In questo modo l'appellante riassume le statuizioni contrattuali (artt. 9 e 10 del contratto di appalto) non ottemperate dalla controparte che hanno determinato un danno in capo alla parte appellante: se la società, in seguito all'entrata in vigore della Legge di Bilancio avesse appaltato ad una terza ditta gli stessi lavori commissionati, inizialmente, a parte appellata, avrebbe goduto di una detrazione inferiore rispetto a quella precedente con maggior aggravio di costi a proprio carico e con l'obbligo di corrispondere all'appaltatore un importo maggiore pari ad euro 69.156,09.
Per queste ragioni decideva di non intraprendere i lavori, lamentando, quindi, un danno
(patrimoniale e non).
10.1. Il motivo è infondato.
La appellante non ha allegato né dimostrato di aver subito un effettivo danno
-7- patrimoniale causalmente collegato all'inadempimento della appaltatrice, atteso che nessun lavoro è stato eseguito e nessun esborso è stato sostenuto dalla Il Pt_3
patrimonio della committente non ha subito alcuna diminuzione né in termini di danno emergente né di lucro cessante, risultando pacifico che nessun pagamento è stato dalla medesima effettuato.
Nessun maggior importo, infatti, è stato versato alla appaltatrice per effetto della diversa percentuale di costi detraibili, in quanto nessuna lavorazione è stata più eseguita, senza peraltro che la committente abbia dimostrato, o si sia offerta di dimostrare, la sussistenza di un nesso di causa diretto ed univoco tra la totale rinuncia all'esecuzione di tutti i lavori appaltati, anche con diversa ditta e/o in epoca successiva, e la diversa percentuale di sgravio fiscale di cui avrebbe goduto.
Va ricordato che la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento che si ritrae dall'art. 1218 c.c. non concerne la prova dell'effettiva esistenza di un danno derivante dall'inadempimento; sul creditore insoddisfatto e danneggiato grava il medesimo onere della prova incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale
(cft. Cass. 18 marzo 2005 n. 5960), essendo l'onere della prova del danno a carico della parte che chiede il risarcimento. Le doglianze dell'appellante non forniscono alcuna effettiva prova del danno che all'inadempimento sarebbe conseguito.
In definitiva, sul punto, il patrimonio della società committente non risulta aver subito alcun danno e/o diminuzione a causa dalla mancata esecuzione del contratto di appalto, essendo rimasto lo stesso immutato ed essendo rimasto indimostrato il concreto pregiudizio subito, con la conseguenza che nessun risarcimento patrimoniale può esserle riconosciuto.
11. Con il secondo motivo di appello la società committente assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui omette ogni valutazione e motivazione in merito al danno derivante dalla perdita di chance che doveva ritenersi sussistente per l'intervenuta modifica normativa della percentuale di sgravio riconoscibile agli interventi realizzati nel
2022.
11.1. Sebbene l'osservazione in ordine ad una carente motivazione in relazione al danno da perdita di chance possa condividersi, la doglianza non può, comunque, condurre all'accoglimento del gravame.
Invero, il danno da perdita di chance consiste nella perdita definitiva dell'opportunità di conseguire un vantaggio, un risultato utile, che deve essere compiutamente allegata e
-8- provata da chi ne invoca il riconoscimento.
Nel caso di specie l'attrice non ha allegato né dimostrato di aver definitivamente perso l'occasione di realizzare il risultato utile, consistente nella possibilità di eseguire i lavori appaltati per l'indicato corrispettivo, esclusivamente a causa dell'inadempimento della convenuta.
Non ha, invero, neppure allegato e tanto meno provato (od offerto di provare) che i lavori non sarebbero stati definitivamente più eseguibili, ad esempio, per l'impossibilità di reperire in tempi utili altra ditta per l'esecuzione dei lavori, avendo il contegno illecito dell'appaltatrice reciso irreversibilmente la possibilità di conseguire il risultato vantaggioso.
Né è stato dedotto e dimostrato che se i lavori fossero stati eseguiti e l'appaltatore fosse stato adempiente la committente avrebbe potuto effettivamente fruire del vantaggio sperato, ossia che avrebbe avuto titolo per godere effettivamente della detrazione del
90% dai redditi, possedendo tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso a tale beneficio;
né, infine, risulta dedotto e dimostrato che i lavori siano stati eseguiti, ma la committente non ha più potuto usufruire della detrazione del 90% dei redditi.
In assenza della successiva effettiva esecuzione delle opere neppure si ha un concreto elemento di riscontro in ordine alla sussistenza e all'entità del preteso pregiudizio, quand'anche per perdita di una mera “chance”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità “si dimostra particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. Distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere
i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018,
n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. (…) La giurisprudenza di legittimità ha messo al bando ogni automatismo risarcitorio, pretendendo che il giudice di merito valuti il comportamento illecito del danneggiante, accerti: i) la relazione causale tra tale
-9- condotta e l'evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, avuto riguardo al momento in cui il comportamento illecito ha reciso la possibilità di conseguire il risultato favorevole, senza alcuna interferenza dei concetti di probabilità causale e di possibilità; ii) la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell'evento di danno” (Cass.2261/2022).
Il prospettato “danno futuro” o da perdita di chance è dunque meramente astratto e ipotetico, non essendo stato allegato un qualche suo concreto elemento di riscontro e non potendosi neppure ritenere che, se e quando l'appellante principale deciderà di dar corso ai lavori, dovrà sostenere un esborso uguale, maggiore o minore di quello per il quale chiede in questa sede il ristoro.
Ne deriva che, in ragione di quanto prodotto e argomentato dalla società appellante, nessun danno da perdita di chance può essere alla medesima riconosciuto e pertanto correttamente, il tribunale in assenza della prova del danno subito da parte dell'odierna appellante, non ha potuto accogliere la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata.
Né può ritenersi che la difficoltà di provare l'esistenza della possibilità di successo possa essere superata ricorrendo ad una valutazione di carattere equitativo ex art. 1226 cod. civ. "atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile" (cfr. Cass. 21.6.2000 n. 8468, Cass.
11.7.2007 n. 15585; Cass. 20.6.2008 n. 15585). Nel caso di specie, peraltro, nessuna effettiva difficoltà può ravvisarsi in capo alla parte in ordine alla dimostrazione del danno, essendo stato sufficiente dimostrare il costo sostenuto per la realizzazione dei medesimi interventi.
b.2.) appello incidentale
12. Con il primo motivo di appello incidentale la società appaltatrice censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto l'inadempimento contrattuale di
[...]
senza valutare la documentazione in atti e sulla base di un'erronea CP_1
interpretazione della normativa di settore.
In particolare:
- il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che i lavori appaltati riguardassero la manutenzione ordinaria rientrante nell'edilizia libera laddove invece gli stessi devono intendersi interventi di manutenzione straordinaria per i quali è necessario l'invio della Par CILA (o quanto meno della ) da parte dell'interessato all'amministrazione competente;
-10- - il tribunale avrebbe omesso di considerare che le comunicazioni a carico della committente erano due: la (o quanto meno CIL) e la notifica preliminare all Pt_6 Pt_7 eneto e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia di cui al D. Lgs n.81/2008 in
[...] materia di sicurezza sul lavoro, dal momento che avrebbero operato in cantiere, come da contratto, anche più imprese, anche non contemporaneamente, e in ogni caso, l'entità presunta di lavoro sarebbe stata superiore ai duecento uomini-giorno. E tale notifica doveva essere inviata dalla committente prima dell'inizio dei lavori e non presuppone, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dal primo giudice, il previo ricevimento del
POS dalla ditta appaltatrice.
12.1. Il motivo è infondato e merita rigetto.
Occorre infatti rilevare come, a prescindere dalla qualificazione dei lavori oggetto di appalto, la tempistica con la quale la committente ha richiesto le autorizzazioni non è idonea a superare il contegno patentemente inadempiente dell'appaltatrice.
Occorre considerare che, secondo la prospettazione dell'appaltatrice, all'entrata in vigore in data 11/11/2021 della normativa fiscale di cui al d.l. n. 157/21, doveva trovare “la necessaria applicazione della normativa fiscale n° 157/2021, entrata in vigore il 12.11.21 ed in vigenza per le pratiche con dichiarazioni di inizio lavori ed emissione di fatture con relativi pagamenti, a decorrere da quella data” con conseguente immutazione dei termini dell'entità del bonus e degli adempimenti necessari per godere dell'agevolazione (v. comparsa di risposta in primo grado, pag. 2) .
Nondimeno, ancora in data 25/11/21, dava piena conferma del contratto CP_1
2/11/21, chiedendo anzi alla committente di sottoscrivere “in ogni pagina” il relativo documento contrattuale (v. doc. 15 attrice in primo grado). E va pure considerato che dal doc.14 di parte attrice emerge che è stata l'appaltatrice per prima a ritardare la correzione dell'autodichiarazione da allegare al contratto del 2/11/21, necessaria per la presentazione delle autorizzazioni di inizio lavori: la stessa venne difatti rimandata alla committente rivista per essere sottoscritta solo in data 23/11/21.
Né invero, risulta aver lamentato o sollevato contestazione alla committente, CP_1 durante il rapporto contrattuale, circa un preteso ritardo nella richiesta delle autorizzazioni, tanto che, ricevute le autorizzazioni per l'inizio dei lavori il 12/12/21
(doc.16 di parte attrice), lungi dal rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione ai lavori come previsti contrattualmente ovvero l'esigenza di un nuovo contratto, ancora in data 17/12/21 chiedeva alla committente il codice SDI per l'emissione della fattura
-11- (doc.18 di parte attrice). E ciò, pur non avendo ancora nemmeno approntato il cantiere e senza mai aver fatto neppure menzione del fatto che il contratto, nei termini originari, sarebbe a suo dire divenuto impossibile e che si sarebbe reso necessario un suo adeguamento a seguito dell'intervenuta modifica della normativa fiscale, entrata in vigore già in data 11/11/21.
Alla stregua di tali pacifici elementi documentali deve ritenersi che i tempi nei quali la committente ebbe a provvedere alle richieste autorizzazioni non abbiano rivestito alcuna effettiva incidenza causale sul rapporto e siano dei meri pretesti oggi invocati nel vano tentativo di dare una giustificazione al proprio evidente inadempimento, concretatosi nella integrale omessa esecuzione del contratto da parte dell'appaltatrice nei termini e nei modi quali risultano in causa.
Deve infatti ritenersi pacifico che nessuna lavorazione è stata eseguita e che l'appaltatrice, anche dopo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte della società committente, non ha mai dato corso all'approntamento del cantiere, comunicando, ma soltanto a ridosso della data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'impossibilità di eseguire (doc.5 e 21 di parte attrice) quelle stesse lavorazioni per le quali, fino a solo qualche giorno prima, richiedeva e predisponeva la documentazione necessaria alla loro realizzazione, confermandone l'attuazione.
Ne deriva che la mancata esecuzione del contratto di appalto deve principalmente imputarsi al totale inadempimento della ditta appaltatrice che non solo non ha mai iniziato i lavori pattuiti, ma ha comunicato l'impossibilità di eseguirli a ridosso della data in cui gli stessi dovevano essere, invece, già conclusi.
Come detto la tardività della comunicazione non ha avuto alcun effettivo apporto causale nella mancata predisposizione da parte dell'appaltante di quanto necessario a dar esecuzione al contratto e nel suo totale inadempimento, potendo semmai, e al più, legittimare, anche alla luce delle disposizioni contrattuali, un eventuale ritardo nella consegna dell'opera oltre il termine previsto contrattualmente (31/12/21), come del resto fatto palese dallo stesso contratto che, alla clausola 12, co. 10, stabiliva: “se il termine di inizio delle opere di cui al comma 1 del presente non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente, l'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo”.
Inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, oltre che infondata, è la deduzione sollevata, per la prima volta in questo grado di giudizio, secondo cui sarebbe stato “indubbio il fatto che
-12- nel cantiere avrebbero operato più ditte” onde la “notifica preliminare andava per legge inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori” (pag. 10, comparsa di costituzione in appello): si tratta di circostanza del tutto nuova e rimasta, in ogni caso, del tutto indimostrata.
Parimenti indimostrata risulta la circostanza secondo cui la committente volontariamente ritardava la consegna del cantiere, ostacolando di conseguenza la comunicazione del
POS dell'azienda da effettuare contestualmente alla redazione del verbale di consegna, posto che a detta di parte appellata, sul punto non vi era alcun obbligo normativo che prevedesse la consegna anticipata.
13. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale l'appellata si duole dell'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale da essa formulata, per averle il tribunale interamente addebitato l'inadempimento contrattuale. Si sostiene che il contratto di appalto per cui è causa si sia risolto per i gravi inadempimenti, oltre che per la mancanza di buona fede e correttezza, della committente i quali hanno causato una perdita economica per con conseguente diritto di quest'ultima di ottenere il CP_1 risarcimento del danno, sottoforma di lucro cessante, quantificabile nel 10% dell'importo pattuito per il completamento dei lavori.
13.1. La censura è destituita di fondamento.
Alla stregua di quanto innanzi motivato e ritenuto, infatti, l'inadempimento contrattuale deve essere addebitato alla società appaltatrice con conseguente esclusione del diritto della stessa ad ottenere qualsivoglia risarcimento. Inoltre, non ha provato, né CP_1
ha offerto di provare, in che cosa sarebbe consistita la perdita economica subita per effetto della risoluzione del contratto di cui è causa, tanto che nessuna istanza istruttoria
è stata articolata sul punto né è stato prodotto alcun documento contabile volto a dimostrare eventuali esborsi dalla stessa sostenuti in relazione al cantiere in esame.
14. Con l'ultimo motivo di gravame l'appaltatrice lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale atteso che la risoluzione del contratto doveva essere imputata alla committente, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e condanna della società attrice alla rifusione delle spese di lite.
14.1. Si tratta di doglianza assorbita nell'integrale rigetto del gravame incidentale.
c.) Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
In definitiva, l'appello principale è infondato e va respinto e del pari va rigettato anche
-13- l'appello incidentale proposto da Controparte_1
In ragione del rigetto di entrambe le impugnazioni e della connessa reciproca soccombenza le spese vanno compensate.
Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante e appellata.
per questi motivi
Parte definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza n. 496/2023 del tribunale di Venezia lo respinge, rigetta
[...]
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_1
l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese di lite. dà atto della sussistenza a carico delle parti del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Venezia, 20 febbraio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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