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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
IA NI Presidente
Ettore DI RO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 111/2023 avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da:
nato alla Spezia il 24.11.1990 (cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Alessandra Costoli e Sara Giuntoni
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentata CP_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Andrea Buondonno
- CONVENUTA - e con l'intervento di: Avv. Sabina Ambrogetti, quale curatore speciale e difensore del figlio minore delle parti, PE
(22.01.2014)
[...]
- CURATORE SPECIALE - nonché con quello necessario del Pubblico Ministero
*** CONCLUSIONI Per il ricorrente e la convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, vista la sentenza ND n. 917/2023 pubblicata il giorno 20.12.2023 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 CP_1
- affidare, allo stato, il figlio minore in via esclusiva alla madre. In futuro, il padre potrà PE avere il diritto di tenere con sé e/ o incontrarsi con il figlio secondo le modalità che verranno indicate dagli assistenti sociali competenti che attualmente hanno il caso e la famiglia in carico e subordinatamente alla relativa autorizzazione del Tribunale e del GT. - Porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Parte_2 PE con la rimessa alla Sig.ra della somma di € 500,00 da bonificare sulla di lei posizione CP_1 bancaria entro il giorno 5 di ogni mese;
- I genitori sopporteranno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per il figlio PE nella proporzione del 60% il padre e del 40% la madre secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2018, di cui le parti fanno riferimento avendolo avuto in copia dai rispettivi avvocati;
- Revocare il contributo di mantenimento a favore della Sig.ra essendo venuti meno CP_1
i presupposti
- l'autovettura Nissan X Trail tg. EX115ZE, intestata al Sig. diverrà di proprietà Parte_2 esclusiva della Sig.ra che l'ha in uso dai tempi dell'acquisto. CP_1
- il motoveicolo RS Kawasaki tg. DT83579 già intestato al Sig. resterà di Sua Parte_2 proprietà esclusiva Relativamente alle spese di lite, parte ricorrente e parte resistente concordano che siano compensate fra loro quelle relative alle difese dei rispettivi assistiti. Per il curatore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, vista la sentenza non definitiva pronunciata dall'intestato Tribunale in data 20.12.2023 nr.917/2023 che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi
[...]
e : PE CP_1
1) affidare, allo stato, il figlio minore in via esclusiva alla madre. In futuro il padre potrà PE avere il diritto di tenere con sé e/o incontrarsi con il figlio secondo modalità che verranno indicate dal servizio sociale del Comune della Spezia che attualmente ha in carico il caso e l'intero nucleo familiare, previa necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare.
2) Porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Parte_2
con la rimessa alla signora della somma mensile di euro 500,00 da PE CP_1 bonificare sulla di lei posizione bancaria entro il giorno 5 di ogni mese.
3) I genitori sopporteranno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per il figlio PE nella proporzione del 60% il padre e del 40% la madre secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2028 alle quali le parti fanno riferimento avendole avute in copia dai rispettivi avvocati.
4) Condannare il padre del minore signor al pagamento, in favore del curatore Parte_2 speciale del minore, delle spese e competenze per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio del minore, previa revoca del provvedimento di ammissione di al beneficio del patrocinio a PE spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dell'intero procedimento, ricomprendendo anche la fase nanti il Tribunale per i minorenni di Genova Rg. Vg 1008/2022 il cui relativo procedimento è stato riunito al presente con provvedimento del TM del 5.6.2023 che ha disposto la trasmissione del fascicolo per la riunione.
5) In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto precedente chiede che siano condannati i genitori di nella misura che il Tribunale adito riterrà equa, PE al pagamento delle spese e competenze relative alla assistenza e rappresentanza in giudizio del minore in favore del curatore speciale, ricomprendendo anche la fase nanti il Tribunale per i minorenni, previa revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
6) In via di ulteriore subordine si chiede che il Tribunale voglia, previo accertamento della sussistenza in capo a dei requisiti per continuare a beneficiare del patrocinio a Persona_1 spese dello Stato, liquidare al curatore speciale le spese e competenze per l'assistenza e la rappresentanza del minore , comprensiva della fase nanti il Tm il cui procedimento Persona_1
è stato riunito al presente”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 917/2023 questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Si tratta ora di regolamentare il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore, PE
(nato il giorno 22.1.2014), oltre che gli altri rapporti tra le parti.
La vicenda processuale trae origine dall'iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, che in data 29.8.2022, a seguito della querela sporta da per le CP_1 violenze e le minacce subite dal marito, chiedeva la convalida del provvedimento di messa in sicurezza del minore adottato ex art. 403 c.c. dai Carabinieri della Stazione di Arcola e l'apertura di procedura di decadenza della responsabilità genitoriale a carico di Pt_2
Il T.M. convalidava il provvedimento assunto dalla Pubblica Autorità, nominando quale curatore speciale del minore l'avv. Ambrogetti e adottando, in data 6.9.2022, i provvedimenti provvisori e urgenti del caso: sospensione di dalla responsabilità genitoriale;
affidamento del minore al Pt_2
Comune di Arcola;
collocazione dello stesso presso la madre;
incarico ai servizi di effettuare un accertamento psicodiagnostico sul figlio delle parti, nonché sulle caratteristiche di personalità dei genitori e di organizzare telefonate protette ed eventuali incontri protetti tra il padre e;
con PE invio, altresì, di al , per accertare il possibile abuso di alcolici. Pt_2 Pt_3
A fondamento della decisione veniva evidenziata in particolare: l'esistenza di una situazione di grave pregiudizio per , risultato per anni esposto ai litigi familiari e da ultimo all'aggressione PE posta in essere da nei confronti di in data 27.8.2023; la temporanea incapacità paterna Pt_2 CP_1 di svolgere adeguatamente la funzione genitoriale, stante la “totale inconsapevolezza” mostrata dall'uomo rispetto alle conseguenze per il figlio delle proprie condotte e l'evidente discontrollo degli impulsi manifestato da ultimo;
la sussistenza di una condizione di fragilità in capo alla madre, non in grado di tutelare il figlio dal conflitto con il marito.
Nel frattempo, nei confronti di in data 2.9.2022 era stata applicata la misura degli arresti Pt_2 domiciliari;
tanto nell'ambito del procedimento penale in cui egli risultava essere indagato per i reati di cui agli artt. 572 co. 1 co. 2 e co. 4 c.p. e 582, 576 n. 1 e 61. n. 2 c.p.
Il presente giudizio di separazione è stato introdotto con ricorso del 17.1.2023.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha quindi disposto la trasmissione degli atti del fascicolo di cui al n. R.G. 1008/22 V.G., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., ai fini della rituale riunione.
Nelle relazioni dei servizi sociali successivamente acquisite è stato dato conto, tra le altre cose: dell'intenzione di , nel frangente, di non incontrare il padre (per la rabbia provata nei PE confronti del genitore per i suoi passati comportamenti e per lo spavento vissuto a seguito dell'episodio del 27.8); dell'avvio in favore del minore di un percorso di supporto psicologico presso il Consultorio, con la dott.ssa della valutazione delle competenze genitoriali già effettuata su Per_2
con un giudizio conclusivo di adeguatezza, seppur con indicazione dell'utilità di un CP_1 possibile supporto, a fronte di alcune fragilità di personalità riscontrate;
della valutazione ancora in essere nei confronti di a cura della dott.ssa dell'esito del percorso avviato dal ricorrente Pt_2 Per_3 presso il NOA per l'accertamento di eventuali problematiche alcol correlate, con esclusione della presenza di disturbi di sorta.
Con i provvedimenti temporanei assunti in sede presidenziale (cfr. ordinanza del 14.7.2023) il regime previsto in via d'urgenza dal T.M. è stato confermato.
Sono quindi proseguite le attività dei servizi, in adempimento del solito incarico.
Anche grazie agli interventi posti in essere, si sono create le condizioni per l'effettuazione dei primi incontri protetti padre-figlio.
E' stata anche completata la valutazione delle competenze genitoriali paterne, laddove è stato evidenziato come gli aspetti disfunzionali già emersi fossero stati affrontati nel corso dei colloqui e compresi dall'uomo e come in ogni caso non risultassero gravi criticità nell'esercizio delle funzioni;
ferma l'opportunità di proseguire gli incontri in modalità protetta e di monitorare l'andamento della relazione, per verificarne l'eventuale consolidamento.
Nelle more, il Tribunale penale della Spezia ha dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, Pt_2 condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
pena che sarà successivamente ridotta in sede di appello ad anni due e mesi quattro di reclusione.
Stante il trasferimento di residenza del minore, l'ente affidatario è divenuto il Comune della Spezia
(cfr. decreto del 9.2.2024).
Con ordinanza del 29.7.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori dedotti in relazione alla domanda di addebito originariamente formulata da (da ultimo rinunciata); i primi testimoni essendo CP_1 stati sentiti all'udienza del 6.11.2024.
Nel corso del mese di ottobre 2024 ha richiesto di interrompere gli incontri con il padre, PE per le ragioni meglio illustrate nelle relazioni dei servizi in atti, alle cui risultanze si fa rinvio.
Il minore è stato anche ascoltato dal giudice istruttore il giorno 15.1.2025, con l'ausilio della dott.ssa
Stevani.
Le parti hanno successivamente instaurato trattative, esitate, con specifico riguardo al presente giudizio, nelle condizioni concordate riportate in epigrafe.
Sono state, infine, acquisite relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali e consultoriali. La dott.ssa ha riferito dell'ultimo colloquio svolto con il minore in data 28.3.2025, riportando Per_2 quanto segue: ha manifestato … uno stato emotivo sereno. Riferisce di aver ripreso il PE controllo della sua vita e di essere contento per la situazione attuale. Riferisce di essere riuscito a comunicare sia ai nonni che al padre la propria posizione e che questo è stato fondamentale per la sensazione di benessere e controllo ripristinata. ha tuttavia confermato la propria PE posizione di distanziamento nei confronti della figura paterna. E' stato inoltre reso consapevole anche dalla stessa madre … che questa posizione possa essere rivista e suscettibile di evoluzione e che nel tempo potrebbe sentire “naturalmente” il bisogno di poter rivalutare il proprio pensiero verso la figura paterna. Attualmente appare ben radicato nel nuovo contesto famigliare e nel ruolo di fratello maggiore. Il bambino esplicita di non aver attualmente bisogno dello spazio del supporto psicologico come accaduto nelle fasi precedenti. La scrivente considerando la fase attuale di
ha ritenuto (in condivisione con la madre) di assecondare parzialmente il bambino PE proponendogli ancora di mantenere il presente spazio solo a livello consulenziale, al bisogno”.
La dott.ssa ha rappresentato che dopo l'ultima seduta del 9.12.2024 non si è presentato Per_3 Pt_2 all'appuntamento successivo e da allora non ha più richiesto nuovi colloqui, avendo spiegato di non ritenere opportuno proseguire il percorso consultoriale, preferendo mantenere la presa in carico presso la psicoterapeuta che lo segue nel privato.
L'assistente sociale, dott.ssa , nella relazione in data 16.6.2025 ha tra le altre cose Persona_4 rappresentato: che ha riferito di stare meglio da quando sono stati sospesi gli incontri protetti;
PE che il minore sta frequentando i nonni paterni circa una volta al mese, spesso su sollecito della mamma e sempre a condizione che la stessa sia presente;
che l'anno scolastico si è concluso positivamente;
che ha mantenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti dei servizi, riferendo di proseguire il CP_1 percorso di supporto psicologico privatamente;
che ha manifestato la sua contrarietà rispetto Pt_2 all'atteggiamento mostrato dal figlio nei suoi confronti.
I servizi hanno quindi concluso ritenendo funzionale affidare in via esclusiva alla madre, PE mantenendo la possibilità in futuro di organizzare incontri protetti con suo padre e il monitoraggio sul nucleo.
Tanto premesso, può ritenersi che le condizioni concordate dalle parti siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo del minore, tenuto conto del complesso delle risultanze sopra sinteticamente richiamate.
Nulla osta in particolare a questo punto alla revoca dell'affidamento già disposto in via provvisoria a favore dell'ente e alla previsione dell'affidamento esclusivo in favore della madre.
Come visto, sia il curatore, sia i servizi sociali concordano con tale misura.
Al riguardo può osservarsi: da un lato, che non vi sono in atti elementi che possano far dubitare della sostanziale attuale adeguatezza di al ruolo;
dall'altro, che rispetto alle condizioni iniziali, CP_1 alla luce degli approfondimenti effettuati e comunque del comportamento tenuto dal ricorrente possa escludersi la necessità di ipotizzare un'eventuale decadenza della responsabilità genitoriale di Pt_2
o forme di affidamento esclusivo “rafforzato” in favore dell'altro genitore.
Quanto ai rapporti padre-figlio, non può che prendersi atto della persistente posizione di rifiuto del minore, come venuta in essere negli ultimi mesi, nonostante gli interventi degli operatori.
La condizione concordata dalle parti sul punto deve, dunque, essere intesa nel senso che la possibile ripresa degli incontri protetti è rimessa alle iniziative che vorrà assumere presso i servizi e Pt_2 quindi giudizialmente, sulla base degli esiti del percorso che egli avrà proseguito nel frattempo in ambito privato o ripreso in ambito consultoriale;
ferma la necessità delle previe verifiche del caso da parte dei servizi, che dovranno evidentemente svolgere anche tutte le dovute attività preparatorie nei confronti del minore.
In tale prospettiva, è senz'altro opportuna la prosecuzione, nei termini suggeriti, dell'attività di monitoraggio sul nucleo a cura dei servizi sociali, che potranno effettuare le segnalazioni meglio viste all'autorità giudiziaria laddove riscontrassero situazioni a rischio di pregiudizio per il minore.
Infine, appare congruo l'importo stabilito a carico del ricorrente a titolo di mantenimento, considerate le rispettive condizioni economiche delle parti, quali risultanti in atti.
Le spese di lite sono compensate nei rapporti tra il ricorrente e la convenuta.
Quelle sostenute dal curatore vanno invece poste a carico di potendo ritenersi che la necessità Pt_2 della nomina sia sostanzialmente derivata dalle gravi condotte inizialmente poste in essere dall'odierno ricorrente, come definitivamente accertate in sede penale.
Dato atto che con provvedimento in data odierna la precedente ammissione in via anticipata e provvisoria dell'avv. Ambrogetti al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata, la liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
(scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, anche davanti al T.M. nella fase precedente alla riunione, con applicazione dei valori medi di tabella per le prime tre fasi in rilievo e di quello minimo per la fase decisionale e sempre nei limiti delle somme indicate in notula dal difensore.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 917/2023 che ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi: dispone in conformità alle condizioni da ultimo concordate dalle parti, che di seguito si riportano, anche secondo quanto precisato in parte motiva, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali: - affidare, allo stato, il figlio minore in via esclusiva alla madre. In futuro, il padre potrà PE avere il diritto di tenere con sé e/ o incontrarsi con il figlio secondo le modalità che verranno indicate dagli assistenti sociali competenti che attualmente hanno il caso e la famiglia in carico e subordinatamente alla relativa autorizzazione del Tribunale e del GT.
- porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Parte_2 PE con la rimessa alla Sig.ra della somma di € 500,00 da bonificare sulla di lei posizione CP_1 bancaria entro il giorno 5 di ogni mese;
- I genitori sopporteranno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per il figlio PE nella proporzione del 60% il padre e del 40% la madre secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2018, di cui le parti fanno riferimento avendolo avuto in copia dai rispettivi avvocati;
- Revocare il contributo di mantenimento a favore della Sig.ra essendo venuti meno CP_1
i presupposti
- l'autovettura Nissan X Trail tg. EX115ZE, intestata al Sig. diverrà di proprietà Parte_2 esclusiva della Sig.ra che l'ha in uso dai tempi dell'acquisto. CP_1
- il motoveicolo RS Kawasaki tg. DT83579 già intestato al Sig. resterà di Sua Parte_2 proprietà esclusiva;
dispone la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto da parte dei
Servizi Sociali del Comune della Spezia;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la convenuta;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'avv. Ambrogetti quale curatore Pt_2 speciale del figlio minore delle parti, spese che si liquidano in 5.627,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale e ai Servizi Sociali del Comune della Spezia.
La Spezia, 3.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI RO IA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
IA NI Presidente
Ettore DI RO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 111/2023 avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da:
nato alla Spezia il 24.11.1990 (cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Alessandra Costoli e Sara Giuntoni
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentata CP_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Andrea Buondonno
- CONVENUTA - e con l'intervento di: Avv. Sabina Ambrogetti, quale curatore speciale e difensore del figlio minore delle parti, PE
(22.01.2014)
[...]
- CURATORE SPECIALE - nonché con quello necessario del Pubblico Ministero
*** CONCLUSIONI Per il ricorrente e la convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, vista la sentenza ND n. 917/2023 pubblicata il giorno 20.12.2023 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 CP_1
- affidare, allo stato, il figlio minore in via esclusiva alla madre. In futuro, il padre potrà PE avere il diritto di tenere con sé e/ o incontrarsi con il figlio secondo le modalità che verranno indicate dagli assistenti sociali competenti che attualmente hanno il caso e la famiglia in carico e subordinatamente alla relativa autorizzazione del Tribunale e del GT. - Porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Parte_2 PE con la rimessa alla Sig.ra della somma di € 500,00 da bonificare sulla di lei posizione CP_1 bancaria entro il giorno 5 di ogni mese;
- I genitori sopporteranno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per il figlio PE nella proporzione del 60% il padre e del 40% la madre secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2018, di cui le parti fanno riferimento avendolo avuto in copia dai rispettivi avvocati;
- Revocare il contributo di mantenimento a favore della Sig.ra essendo venuti meno CP_1
i presupposti
- l'autovettura Nissan X Trail tg. EX115ZE, intestata al Sig. diverrà di proprietà Parte_2 esclusiva della Sig.ra che l'ha in uso dai tempi dell'acquisto. CP_1
- il motoveicolo RS Kawasaki tg. DT83579 già intestato al Sig. resterà di Sua Parte_2 proprietà esclusiva Relativamente alle spese di lite, parte ricorrente e parte resistente concordano che siano compensate fra loro quelle relative alle difese dei rispettivi assistiti. Per il curatore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, vista la sentenza non definitiva pronunciata dall'intestato Tribunale in data 20.12.2023 nr.917/2023 che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi
[...]
e : PE CP_1
1) affidare, allo stato, il figlio minore in via esclusiva alla madre. In futuro il padre potrà PE avere il diritto di tenere con sé e/o incontrarsi con il figlio secondo modalità che verranno indicate dal servizio sociale del Comune della Spezia che attualmente ha in carico il caso e l'intero nucleo familiare, previa necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare.
2) Porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Parte_2
con la rimessa alla signora della somma mensile di euro 500,00 da PE CP_1 bonificare sulla di lei posizione bancaria entro il giorno 5 di ogni mese.
3) I genitori sopporteranno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per il figlio PE nella proporzione del 60% il padre e del 40% la madre secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2028 alle quali le parti fanno riferimento avendole avute in copia dai rispettivi avvocati.
4) Condannare il padre del minore signor al pagamento, in favore del curatore Parte_2 speciale del minore, delle spese e competenze per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio del minore, previa revoca del provvedimento di ammissione di al beneficio del patrocinio a PE spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dell'intero procedimento, ricomprendendo anche la fase nanti il Tribunale per i minorenni di Genova Rg. Vg 1008/2022 il cui relativo procedimento è stato riunito al presente con provvedimento del TM del 5.6.2023 che ha disposto la trasmissione del fascicolo per la riunione.
5) In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto precedente chiede che siano condannati i genitori di nella misura che il Tribunale adito riterrà equa, PE al pagamento delle spese e competenze relative alla assistenza e rappresentanza in giudizio del minore in favore del curatore speciale, ricomprendendo anche la fase nanti il Tribunale per i minorenni, previa revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
6) In via di ulteriore subordine si chiede che il Tribunale voglia, previo accertamento della sussistenza in capo a dei requisiti per continuare a beneficiare del patrocinio a Persona_1 spese dello Stato, liquidare al curatore speciale le spese e competenze per l'assistenza e la rappresentanza del minore , comprensiva della fase nanti il Tm il cui procedimento Persona_1
è stato riunito al presente”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 917/2023 questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Si tratta ora di regolamentare il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore, PE
(nato il giorno 22.1.2014), oltre che gli altri rapporti tra le parti.
La vicenda processuale trae origine dall'iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, che in data 29.8.2022, a seguito della querela sporta da per le CP_1 violenze e le minacce subite dal marito, chiedeva la convalida del provvedimento di messa in sicurezza del minore adottato ex art. 403 c.c. dai Carabinieri della Stazione di Arcola e l'apertura di procedura di decadenza della responsabilità genitoriale a carico di Pt_2
Il T.M. convalidava il provvedimento assunto dalla Pubblica Autorità, nominando quale curatore speciale del minore l'avv. Ambrogetti e adottando, in data 6.9.2022, i provvedimenti provvisori e urgenti del caso: sospensione di dalla responsabilità genitoriale;
affidamento del minore al Pt_2
Comune di Arcola;
collocazione dello stesso presso la madre;
incarico ai servizi di effettuare un accertamento psicodiagnostico sul figlio delle parti, nonché sulle caratteristiche di personalità dei genitori e di organizzare telefonate protette ed eventuali incontri protetti tra il padre e;
con PE invio, altresì, di al , per accertare il possibile abuso di alcolici. Pt_2 Pt_3
A fondamento della decisione veniva evidenziata in particolare: l'esistenza di una situazione di grave pregiudizio per , risultato per anni esposto ai litigi familiari e da ultimo all'aggressione PE posta in essere da nei confronti di in data 27.8.2023; la temporanea incapacità paterna Pt_2 CP_1 di svolgere adeguatamente la funzione genitoriale, stante la “totale inconsapevolezza” mostrata dall'uomo rispetto alle conseguenze per il figlio delle proprie condotte e l'evidente discontrollo degli impulsi manifestato da ultimo;
la sussistenza di una condizione di fragilità in capo alla madre, non in grado di tutelare il figlio dal conflitto con il marito.
Nel frattempo, nei confronti di in data 2.9.2022 era stata applicata la misura degli arresti Pt_2 domiciliari;
tanto nell'ambito del procedimento penale in cui egli risultava essere indagato per i reati di cui agli artt. 572 co. 1 co. 2 e co. 4 c.p. e 582, 576 n. 1 e 61. n. 2 c.p.
Il presente giudizio di separazione è stato introdotto con ricorso del 17.1.2023.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha quindi disposto la trasmissione degli atti del fascicolo di cui al n. R.G. 1008/22 V.G., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., ai fini della rituale riunione.
Nelle relazioni dei servizi sociali successivamente acquisite è stato dato conto, tra le altre cose: dell'intenzione di , nel frangente, di non incontrare il padre (per la rabbia provata nei PE confronti del genitore per i suoi passati comportamenti e per lo spavento vissuto a seguito dell'episodio del 27.8); dell'avvio in favore del minore di un percorso di supporto psicologico presso il Consultorio, con la dott.ssa della valutazione delle competenze genitoriali già effettuata su Per_2
con un giudizio conclusivo di adeguatezza, seppur con indicazione dell'utilità di un CP_1 possibile supporto, a fronte di alcune fragilità di personalità riscontrate;
della valutazione ancora in essere nei confronti di a cura della dott.ssa dell'esito del percorso avviato dal ricorrente Pt_2 Per_3 presso il NOA per l'accertamento di eventuali problematiche alcol correlate, con esclusione della presenza di disturbi di sorta.
Con i provvedimenti temporanei assunti in sede presidenziale (cfr. ordinanza del 14.7.2023) il regime previsto in via d'urgenza dal T.M. è stato confermato.
Sono quindi proseguite le attività dei servizi, in adempimento del solito incarico.
Anche grazie agli interventi posti in essere, si sono create le condizioni per l'effettuazione dei primi incontri protetti padre-figlio.
E' stata anche completata la valutazione delle competenze genitoriali paterne, laddove è stato evidenziato come gli aspetti disfunzionali già emersi fossero stati affrontati nel corso dei colloqui e compresi dall'uomo e come in ogni caso non risultassero gravi criticità nell'esercizio delle funzioni;
ferma l'opportunità di proseguire gli incontri in modalità protetta e di monitorare l'andamento della relazione, per verificarne l'eventuale consolidamento.
Nelle more, il Tribunale penale della Spezia ha dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, Pt_2 condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
pena che sarà successivamente ridotta in sede di appello ad anni due e mesi quattro di reclusione.
Stante il trasferimento di residenza del minore, l'ente affidatario è divenuto il Comune della Spezia
(cfr. decreto del 9.2.2024).
Con ordinanza del 29.7.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori dedotti in relazione alla domanda di addebito originariamente formulata da (da ultimo rinunciata); i primi testimoni essendo CP_1 stati sentiti all'udienza del 6.11.2024.
Nel corso del mese di ottobre 2024 ha richiesto di interrompere gli incontri con il padre, PE per le ragioni meglio illustrate nelle relazioni dei servizi in atti, alle cui risultanze si fa rinvio.
Il minore è stato anche ascoltato dal giudice istruttore il giorno 15.1.2025, con l'ausilio della dott.ssa
Stevani.
Le parti hanno successivamente instaurato trattative, esitate, con specifico riguardo al presente giudizio, nelle condizioni concordate riportate in epigrafe.
Sono state, infine, acquisite relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali e consultoriali. La dott.ssa ha riferito dell'ultimo colloquio svolto con il minore in data 28.3.2025, riportando Per_2 quanto segue: ha manifestato … uno stato emotivo sereno. Riferisce di aver ripreso il PE controllo della sua vita e di essere contento per la situazione attuale. Riferisce di essere riuscito a comunicare sia ai nonni che al padre la propria posizione e che questo è stato fondamentale per la sensazione di benessere e controllo ripristinata. ha tuttavia confermato la propria PE posizione di distanziamento nei confronti della figura paterna. E' stato inoltre reso consapevole anche dalla stessa madre … che questa posizione possa essere rivista e suscettibile di evoluzione e che nel tempo potrebbe sentire “naturalmente” il bisogno di poter rivalutare il proprio pensiero verso la figura paterna. Attualmente appare ben radicato nel nuovo contesto famigliare e nel ruolo di fratello maggiore. Il bambino esplicita di non aver attualmente bisogno dello spazio del supporto psicologico come accaduto nelle fasi precedenti. La scrivente considerando la fase attuale di
ha ritenuto (in condivisione con la madre) di assecondare parzialmente il bambino PE proponendogli ancora di mantenere il presente spazio solo a livello consulenziale, al bisogno”.
La dott.ssa ha rappresentato che dopo l'ultima seduta del 9.12.2024 non si è presentato Per_3 Pt_2 all'appuntamento successivo e da allora non ha più richiesto nuovi colloqui, avendo spiegato di non ritenere opportuno proseguire il percorso consultoriale, preferendo mantenere la presa in carico presso la psicoterapeuta che lo segue nel privato.
L'assistente sociale, dott.ssa , nella relazione in data 16.6.2025 ha tra le altre cose Persona_4 rappresentato: che ha riferito di stare meglio da quando sono stati sospesi gli incontri protetti;
PE che il minore sta frequentando i nonni paterni circa una volta al mese, spesso su sollecito della mamma e sempre a condizione che la stessa sia presente;
che l'anno scolastico si è concluso positivamente;
che ha mantenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti dei servizi, riferendo di proseguire il CP_1 percorso di supporto psicologico privatamente;
che ha manifestato la sua contrarietà rispetto Pt_2 all'atteggiamento mostrato dal figlio nei suoi confronti.
I servizi hanno quindi concluso ritenendo funzionale affidare in via esclusiva alla madre, PE mantenendo la possibilità in futuro di organizzare incontri protetti con suo padre e il monitoraggio sul nucleo.
Tanto premesso, può ritenersi che le condizioni concordate dalle parti siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo del minore, tenuto conto del complesso delle risultanze sopra sinteticamente richiamate.
Nulla osta in particolare a questo punto alla revoca dell'affidamento già disposto in via provvisoria a favore dell'ente e alla previsione dell'affidamento esclusivo in favore della madre.
Come visto, sia il curatore, sia i servizi sociali concordano con tale misura.
Al riguardo può osservarsi: da un lato, che non vi sono in atti elementi che possano far dubitare della sostanziale attuale adeguatezza di al ruolo;
dall'altro, che rispetto alle condizioni iniziali, CP_1 alla luce degli approfondimenti effettuati e comunque del comportamento tenuto dal ricorrente possa escludersi la necessità di ipotizzare un'eventuale decadenza della responsabilità genitoriale di Pt_2
o forme di affidamento esclusivo “rafforzato” in favore dell'altro genitore.
Quanto ai rapporti padre-figlio, non può che prendersi atto della persistente posizione di rifiuto del minore, come venuta in essere negli ultimi mesi, nonostante gli interventi degli operatori.
La condizione concordata dalle parti sul punto deve, dunque, essere intesa nel senso che la possibile ripresa degli incontri protetti è rimessa alle iniziative che vorrà assumere presso i servizi e Pt_2 quindi giudizialmente, sulla base degli esiti del percorso che egli avrà proseguito nel frattempo in ambito privato o ripreso in ambito consultoriale;
ferma la necessità delle previe verifiche del caso da parte dei servizi, che dovranno evidentemente svolgere anche tutte le dovute attività preparatorie nei confronti del minore.
In tale prospettiva, è senz'altro opportuna la prosecuzione, nei termini suggeriti, dell'attività di monitoraggio sul nucleo a cura dei servizi sociali, che potranno effettuare le segnalazioni meglio viste all'autorità giudiziaria laddove riscontrassero situazioni a rischio di pregiudizio per il minore.
Infine, appare congruo l'importo stabilito a carico del ricorrente a titolo di mantenimento, considerate le rispettive condizioni economiche delle parti, quali risultanti in atti.
Le spese di lite sono compensate nei rapporti tra il ricorrente e la convenuta.
Quelle sostenute dal curatore vanno invece poste a carico di potendo ritenersi che la necessità Pt_2 della nomina sia sostanzialmente derivata dalle gravi condotte inizialmente poste in essere dall'odierno ricorrente, come definitivamente accertate in sede penale.
Dato atto che con provvedimento in data odierna la precedente ammissione in via anticipata e provvisoria dell'avv. Ambrogetti al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata, la liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
(scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, anche davanti al T.M. nella fase precedente alla riunione, con applicazione dei valori medi di tabella per le prime tre fasi in rilievo e di quello minimo per la fase decisionale e sempre nei limiti delle somme indicate in notula dal difensore.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 917/2023 che ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi: dispone in conformità alle condizioni da ultimo concordate dalle parti, che di seguito si riportano, anche secondo quanto precisato in parte motiva, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali: - affidare, allo stato, il figlio minore in via esclusiva alla madre. In futuro, il padre potrà PE avere il diritto di tenere con sé e/ o incontrarsi con il figlio secondo le modalità che verranno indicate dagli assistenti sociali competenti che attualmente hanno il caso e la famiglia in carico e subordinatamente alla relativa autorizzazione del Tribunale e del GT.
- porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Parte_2 PE con la rimessa alla Sig.ra della somma di € 500,00 da bonificare sulla di lei posizione CP_1 bancaria entro il giorno 5 di ogni mese;
- I genitori sopporteranno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per il figlio PE nella proporzione del 60% il padre e del 40% la madre secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2018, di cui le parti fanno riferimento avendolo avuto in copia dai rispettivi avvocati;
- Revocare il contributo di mantenimento a favore della Sig.ra essendo venuti meno CP_1
i presupposti
- l'autovettura Nissan X Trail tg. EX115ZE, intestata al Sig. diverrà di proprietà Parte_2 esclusiva della Sig.ra che l'ha in uso dai tempi dell'acquisto. CP_1
- il motoveicolo RS Kawasaki tg. DT83579 già intestato al Sig. resterà di Sua Parte_2 proprietà esclusiva;
dispone la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto da parte dei
Servizi Sociali del Comune della Spezia;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la convenuta;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'avv. Ambrogetti quale curatore Pt_2 speciale del figlio minore delle parti, spese che si liquidano in 5.627,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale e ai Servizi Sociali del Comune della Spezia.
La Spezia, 3.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI RO IA NI