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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 12.6.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 5615/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Annarita Billwiller, Ivana Cervone e Martina Santangelo, con i quali elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Giovanni Amendola, 1
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rappta Controparte_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo, presso il cui cui studio degli stessi in Napoli, Via Francesco Crispi n.107
NONCHE'
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Marco Sica, presso il cui studio in Napoli al Corso Garibaldi, 387, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.5.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la nonché l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo a questo Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il vincolo di responsabilità solidale tra le convenute
[...] e la Controparte_1 CP_3
. Previo accertamento delle mansioni svolte e dell'inquadramento
[...] spettante come da CCNL di categoria, dichiarare la convenuta
[...] enuta al riconoscimento, in favore del ricorrente Controparte_1 dell'inquadramento giuridico e normativo nel IV Livello a far data dal 01.12.2021, o dalla diversa data che si riterrà di giustizia con relativa ricostruzione della carriera. Accertate le causali di cui in premessa, In virtù del D. Lgs. 276 del 10.09.2003 e succ. modifiche, condannare le convenute in solido o parte, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento del IV livello, per l'importo di € 11.072,89 o per il diverso importo che si riterrà di giustizia, anche a mezzo nomina ctu contabile. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del diritto al soddisfo”. In punto di fatto esponeva di lavorare, dal 1.12.2021, alle dipendenze della società esercente attività Controparte_1 di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, CCNL Multiservizi;
e di svolgere la sua attività lavorativa presso il cantiere ferroviario
[...]
(committente) “Porta Nolana” sito in Napoli. Controparte_2
Aggiungeva di essere stato assunto, a seguito di procedura di trasferimento ramo d'azienda, dalla società convenuta, con mansioni di operaio pulitore ed inquadramento nel II livello del CCNL di categoria.
Deduceva di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni riconducibili alla superiore qualifica di addetto alla pulizia IV livello, o in subordine nel III livello, provvedendo alla pulizia e disinfezione dei convogli e delle cabine, di cristalli e fanali;
dei pavimenti (usando attrezzature a mano o a motore come ad es spazzoloni, aspirapolvere e lavapavimenti), con maneggio di sostanze chimiche e dei prodotti necessari alla pulizia degli ambienti, alla igienizzazione delle superfici di maggior contatto, alla sanificazione degli ambienti, allo smaltimento dei rifiuti, allo smontaggio, pulizia e rimontaggio plafoniere, con cadenza ogni 20-25 giorni. Lamentava, altresì, di non aver ricevuto alcuna maggiorazione per le ore lavorate nelle giornate di domenica, come da buste paga in atti.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva il l' Controparte_2 che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, contestando la sussistenza di una responsabilità solidale con la società convenuta.
Deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva, altresì, in giudizio la che Controparte_1 negava lo svolgimento di mansioni superiori, precisando che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni di addetto alle pulizie, riconducibili al II livello riconosciuto, svolgendo esclusivamente attività di pulizia, senza alcuna autonomia esecutiva, né discrezionalità valutativa, né tantomeno coordinamento di altri lavoratori. Eccepiva l'inapplicabilità del contratto collettivo richiamato in ricorso in relazione alla richiesta di maggiorazione per lavoro domenicale.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come detto, nella specie è pacificamente intercorrente tra le parti un rapporto di lavoro a partire dall'1.12.2021, con inquadramento del lavoratore nel II livello del CCNL di categoria.
Ciò che è in contestazione, invece, è il livello di inquadramento in quanto il ricorrente deduce di aver svolto mansioni riconducibili ad una qualifica superiore riconducibile al IV livello o, in subordine, al III livello per l'intero periodo di lavoro.
Alla luce di ciò, sulla scorta di quanto statuito nel CCNL di settore in ordine alla maggiore retribuzione prevista per tali livelli di inquadramento, ha richiesto il pagamento delle differenze retributive, nonché di differenze retributive a titolo di maggiorazione per il lavoro domenicale.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
Evidentemente, è necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284).
Venendo al caso di specie, al II livello del c.c.n.l. di settore (formalmente riconosciuto) appartengono: “[…] i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici”. Viceversa, il IV livello invocato viene attribuito a quei lavoratori che: “[…] in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”.
Il III livello, a quei lavoratori: “[…] qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori o uguali”.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che il discrimine tra il II ed il IV livello sia costituito, da un lato, dal livello di conoscenze, qualificate, dell'addetto di livello superiore, rispetto alle conoscenze di tipo meramente pratiche di quelle del lavoratore di livello inferiore (II livello), dall'altro, dal grado di autonomia relative alle mansioni da svolgere, minima, per l'addetto alla pulizia (II livello), prevista in misura crescente per i lavoratori di cui al IV e III livello, i quali possono anche coordinare altri lavoratori.
Tra i profili esemplificativi di tale livello risulta, per quanto in questa sede rileva, quello dei: Pulitori finiti, (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative).
Orbene, neanche risulta allegato in ricorso che il ricorrente abbia impiegato macchine industriali o piattaforme aeree, avendo piuttosto il lavoratore dedotto l'impiego di ordinari attrezzi per la pulizia, né lo svolgimento di tecniche innovative nell'espletamento della propria attività.
Le mansioni dedotte in ricorso, in base alla stessa prospettazione di parte, appaiono invece perfettamente ascrivibili alla qualifica di inquadramento, a cui appartengono i lavoratori che, “con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici”.
Si legge espressamente nel testo del CCNL in esame che rientrano in tale livello anche i: Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri. Così, testualmente, la declaratoria del livello II del CCNL in cui la parte ricorrente era stata, senza dubbio, correttamente inquadrata.
Quanto detto assorbe ogni ulteriore questione.
In difetto di allegazione e prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'invocato inquadramento, deve concludersi per il rigetto del ricorso in parte de qua.
Il ricorrente afferma di avere diritto inoltre alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica .
In particolare ha richiamato gli artt 41 e 4 del CCNL applicato
La società datrice di lavoro ha eccepito l'inapplicabilità del contratto collettivo richiamato dal ricorrente e prodotto in atti per essere applicabile il contratto collettivo per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati del 31.5.2011.
Invero il contratto richiamato è il medesimo sottoscritto dalle stesse sigle sindacali cambia unicamente il periodo di vigenza avendo la parte ricorrente prodotto e richiamato quello vigente all'epoca dei fatti oggetto di giudizio.
L'art.41 del CCNL di categoria stabilisce: “La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell'azienda è fissata 40 ore settimanali distribuito su cinque lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione […]. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative,
IL RIPOSO DOMENICALE, l'altro giorno di riposo può essere Parte_2 fruito nell'arco della settimana. Nel caso di prestazione nel 6o giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate,con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base
Nel caso di prestazione nel 6o giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente CCNL, negli accordi di secondo livello le parti stipulanti potranno concordare la non applicazionedi tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale, dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti;
ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.
La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base.
Le percentuali di maggiorazione (prestazione nel 6o giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, notturno, festivo.;
L' art 44 del CCNl di categoria, rubricato Lavoro straordinario, notturno e festivo, stabilisce: “[…] Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
a) lavoro straordinario diurno feriale 25%
b) lavoro straordinario notturno 50%
c) lavoro straordinario festivo 65%
d) lavoro straordinario notturno festivo 75%
e) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
f) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%
g) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%.
Ha quindi richiamato l'art 47 del CCNL che così prevede:
“Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente sono:
tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 46 (riposo settimanale);
nel caso di settimana corta è considerato festivo il 2o giorno di riposo;
In tali giornate, salvo diverso accordo, sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Nella specie, per quanto allegato dalla parte ricorrente, egli lavora dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo ogni 5 di lavoro, a rotazione, lavorando dalle ore 22:00 fino alle 03:00 .
Ne consegue pertanto, dalla lettura integrale delle disposizioni contrattuali che trattandosi di turni avvicendati con settimana corta, ed essendo considerata la domenica giorno lavorativo, viene qualificato festivo il secondo giorno di riposo settimanale. Ciò comporta l'infondatezza della tesi attorea, atteso che le domeniche lavorate in turno fruendo del riposo successivo non sono festive , il precedente richiamato si riferisce a situazione fattuale e contrattuale diversa .
Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la natura della lite, ed il contrasto giurisprudenziale esistente vanno integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2. compensa le spese del giudizio.
Napoli, 12.6.2025
Il Giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 12.6.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 5615/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Annarita Billwiller, Ivana Cervone e Martina Santangelo, con i quali elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Giovanni Amendola, 1
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rappta Controparte_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo, presso il cui cui studio degli stessi in Napoli, Via Francesco Crispi n.107
NONCHE'
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Marco Sica, presso il cui studio in Napoli al Corso Garibaldi, 387, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.5.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la nonché l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo a questo Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il vincolo di responsabilità solidale tra le convenute
[...] e la Controparte_1 CP_3
. Previo accertamento delle mansioni svolte e dell'inquadramento
[...] spettante come da CCNL di categoria, dichiarare la convenuta
[...] enuta al riconoscimento, in favore del ricorrente Controparte_1 dell'inquadramento giuridico e normativo nel IV Livello a far data dal 01.12.2021, o dalla diversa data che si riterrà di giustizia con relativa ricostruzione della carriera. Accertate le causali di cui in premessa, In virtù del D. Lgs. 276 del 10.09.2003 e succ. modifiche, condannare le convenute in solido o parte, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento del IV livello, per l'importo di € 11.072,89 o per il diverso importo che si riterrà di giustizia, anche a mezzo nomina ctu contabile. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del diritto al soddisfo”. In punto di fatto esponeva di lavorare, dal 1.12.2021, alle dipendenze della società esercente attività Controparte_1 di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, CCNL Multiservizi;
e di svolgere la sua attività lavorativa presso il cantiere ferroviario
[...]
(committente) “Porta Nolana” sito in Napoli. Controparte_2
Aggiungeva di essere stato assunto, a seguito di procedura di trasferimento ramo d'azienda, dalla società convenuta, con mansioni di operaio pulitore ed inquadramento nel II livello del CCNL di categoria.
Deduceva di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni riconducibili alla superiore qualifica di addetto alla pulizia IV livello, o in subordine nel III livello, provvedendo alla pulizia e disinfezione dei convogli e delle cabine, di cristalli e fanali;
dei pavimenti (usando attrezzature a mano o a motore come ad es spazzoloni, aspirapolvere e lavapavimenti), con maneggio di sostanze chimiche e dei prodotti necessari alla pulizia degli ambienti, alla igienizzazione delle superfici di maggior contatto, alla sanificazione degli ambienti, allo smaltimento dei rifiuti, allo smontaggio, pulizia e rimontaggio plafoniere, con cadenza ogni 20-25 giorni. Lamentava, altresì, di non aver ricevuto alcuna maggiorazione per le ore lavorate nelle giornate di domenica, come da buste paga in atti.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva il l' Controparte_2 che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, contestando la sussistenza di una responsabilità solidale con la società convenuta.
Deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva, altresì, in giudizio la che Controparte_1 negava lo svolgimento di mansioni superiori, precisando che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni di addetto alle pulizie, riconducibili al II livello riconosciuto, svolgendo esclusivamente attività di pulizia, senza alcuna autonomia esecutiva, né discrezionalità valutativa, né tantomeno coordinamento di altri lavoratori. Eccepiva l'inapplicabilità del contratto collettivo richiamato in ricorso in relazione alla richiesta di maggiorazione per lavoro domenicale.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come detto, nella specie è pacificamente intercorrente tra le parti un rapporto di lavoro a partire dall'1.12.2021, con inquadramento del lavoratore nel II livello del CCNL di categoria.
Ciò che è in contestazione, invece, è il livello di inquadramento in quanto il ricorrente deduce di aver svolto mansioni riconducibili ad una qualifica superiore riconducibile al IV livello o, in subordine, al III livello per l'intero periodo di lavoro.
Alla luce di ciò, sulla scorta di quanto statuito nel CCNL di settore in ordine alla maggiore retribuzione prevista per tali livelli di inquadramento, ha richiesto il pagamento delle differenze retributive, nonché di differenze retributive a titolo di maggiorazione per il lavoro domenicale.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
Evidentemente, è necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284).
Venendo al caso di specie, al II livello del c.c.n.l. di settore (formalmente riconosciuto) appartengono: “[…] i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici”. Viceversa, il IV livello invocato viene attribuito a quei lavoratori che: “[…] in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”.
Il III livello, a quei lavoratori: “[…] qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori o uguali”.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che il discrimine tra il II ed il IV livello sia costituito, da un lato, dal livello di conoscenze, qualificate, dell'addetto di livello superiore, rispetto alle conoscenze di tipo meramente pratiche di quelle del lavoratore di livello inferiore (II livello), dall'altro, dal grado di autonomia relative alle mansioni da svolgere, minima, per l'addetto alla pulizia (II livello), prevista in misura crescente per i lavoratori di cui al IV e III livello, i quali possono anche coordinare altri lavoratori.
Tra i profili esemplificativi di tale livello risulta, per quanto in questa sede rileva, quello dei: Pulitori finiti, (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative).
Orbene, neanche risulta allegato in ricorso che il ricorrente abbia impiegato macchine industriali o piattaforme aeree, avendo piuttosto il lavoratore dedotto l'impiego di ordinari attrezzi per la pulizia, né lo svolgimento di tecniche innovative nell'espletamento della propria attività.
Le mansioni dedotte in ricorso, in base alla stessa prospettazione di parte, appaiono invece perfettamente ascrivibili alla qualifica di inquadramento, a cui appartengono i lavoratori che, “con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici”.
Si legge espressamente nel testo del CCNL in esame che rientrano in tale livello anche i: Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri. Così, testualmente, la declaratoria del livello II del CCNL in cui la parte ricorrente era stata, senza dubbio, correttamente inquadrata.
Quanto detto assorbe ogni ulteriore questione.
In difetto di allegazione e prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'invocato inquadramento, deve concludersi per il rigetto del ricorso in parte de qua.
Il ricorrente afferma di avere diritto inoltre alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica .
In particolare ha richiamato gli artt 41 e 4 del CCNL applicato
La società datrice di lavoro ha eccepito l'inapplicabilità del contratto collettivo richiamato dal ricorrente e prodotto in atti per essere applicabile il contratto collettivo per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati del 31.5.2011.
Invero il contratto richiamato è il medesimo sottoscritto dalle stesse sigle sindacali cambia unicamente il periodo di vigenza avendo la parte ricorrente prodotto e richiamato quello vigente all'epoca dei fatti oggetto di giudizio.
L'art.41 del CCNL di categoria stabilisce: “La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell'azienda è fissata 40 ore settimanali distribuito su cinque lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione […]. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative,
IL RIPOSO DOMENICALE, l'altro giorno di riposo può essere Parte_2 fruito nell'arco della settimana. Nel caso di prestazione nel 6o giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate,con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base
Nel caso di prestazione nel 6o giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente CCNL, negli accordi di secondo livello le parti stipulanti potranno concordare la non applicazionedi tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale, dell'orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti;
ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.
La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base.
Le percentuali di maggiorazione (prestazione nel 6o giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, notturno, festivo.;
L' art 44 del CCNl di categoria, rubricato Lavoro straordinario, notturno e festivo, stabilisce: “[…] Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
a) lavoro straordinario diurno feriale 25%
b) lavoro straordinario notturno 50%
c) lavoro straordinario festivo 65%
d) lavoro straordinario notturno festivo 75%
e) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
f) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%
g) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%.
Ha quindi richiamato l'art 47 del CCNL che così prevede:
“Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente sono:
tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 46 (riposo settimanale);
nel caso di settimana corta è considerato festivo il 2o giorno di riposo;
In tali giornate, salvo diverso accordo, sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Nella specie, per quanto allegato dalla parte ricorrente, egli lavora dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo ogni 5 di lavoro, a rotazione, lavorando dalle ore 22:00 fino alle 03:00 .
Ne consegue pertanto, dalla lettura integrale delle disposizioni contrattuali che trattandosi di turni avvicendati con settimana corta, ed essendo considerata la domenica giorno lavorativo, viene qualificato festivo il secondo giorno di riposo settimanale. Ciò comporta l'infondatezza della tesi attorea, atteso che le domeniche lavorate in turno fruendo del riposo successivo non sono festive , il precedente richiamato si riferisce a situazione fattuale e contrattuale diversa .
Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la natura della lite, ed il contrasto giurisprudenziale esistente vanno integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2. compensa le spese del giudizio.
Napoli, 12.6.2025
Il Giudice del lavoro