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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.274/2025
CORTE di APPELLO di POTENZA
La Corte di Appello di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Dott.ssa Mariadomenica Marchese,
a scioglimento della riserva assunta a verbale nel procedimento iscritto al n.274/2025 R.G.;
premesso che il Questore della Provincia di Potenza con decreto in data 16.4.2025, notificato in pari data, ha disposto il trattenimento dello straniero Parte_1
nato il [...] in [...] ( ) per un periodo di giorni
[...] C.F._1
60 presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 142/2015 ed ha conseguentemente chiesto la convalida del predetto provvedimento;
rilevato che, come emerge dalla richiesta di convalida e dalla documentazione allegata, lo straniero gravato da decreto di Parte_1 espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Piacenza in data 31.3.2025, esecutivo con provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Piacenza del 31.03.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 2.4.2025;
rilevato, altresì, che lo straniero in data Parte_1
16.4.2025 ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale e tanto ha indotto il Questore di Potenza ad emettere il decreto di trattenimento oggetto della richiesta di convalida;
ritenuto, pertanto, che la fattispecie vada correttamente inquadrata nell'ambito operativo dell'art.6 co.3 del D.L.vo n.142/2015, a tenore del quale: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
OSSERVA
1.0 La norma di cui all'art.6 co.3 del D.L.vo n.142/2015 trova applicazione “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2”, avendo il legislatore optato per una applicazione alternativa delle predette norme. Nel caso in esame si tratta di una domanda di protezione internazionale presentata da una persona già sottoposta al trattenimento presso il CPR per effetto di provvedimento convalidato dal Giudice di pace, di talché l'unico motivo che può porsi a fondamento del trattenimento, a seguito di domanda di protezione internazionale, è quello indicato dal comma 3 dell'art. 6 cit., vale a dire la 'pretestuosità o strumentalità della domanda' in quanto formulata unicamente per impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento.
Occorre precisare che “strumentalità” della domanda e “infondatezza” (o apparente infondatezza) della domanda sono due concetti del tutto distinti, che trovano il proprio spazio di analisi in contesti procedurali e processuali diversi.
Invero, la valutazione della fondatezza della domanda trova il proprio contesto procedurale – e le garanzie ad esso connesse – nella disciplina del D.Lgs. n. 25/2008 e del D.Lgs. n. 251/2007 e, dunque, nell'impianto di valutazione delle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal trattenuto alla Commissione territoriale, prima, ed al giudice del procedimento ex art. 35 bis ss. D.Lgs. n. 25/2008, poi.
Non a caso il legislatore, nell'ipotesi di domanda presentata da persona già Cont trattenuta presso il , usa la locuzione «fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione…dell'espulsione», che è locuzione ben diversa dal termine “infondatezza” della domanda, la quale invece implica l'esame del merito della domanda di protezione internazionale, di tal ché la valutazione della sua fondatezza, anche nei termini di mera apparenza, appare del tutto estranea al contesto valutativo di cui all'art. 6, co. 3, del D.L.vo n.142/2015. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che in una ipotesi relativa alla valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale ha chiarito che il carattere strumentale della domanda deve emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della Commissione (V. Cass. sez.I, ordinanza 6 giugno 2022 n. 18128). Ne consegue che nella fattispecie in esame lo scrutinio del giudice debba considerarsi circoscritto alla valutazione di elementi oggettivi che valgano a sorreggere l'assunto del Questore della Provincia di Potenza a tenore del quale
“l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione” (v. pag. 1 del decreto di trattenimento reso in data 16.4.2025).
Orbene, la valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale – ai fini e per gli effetti dell'art.6 co.3 D.L.vo n.142/2015 - in linea generale deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici. È stato correttamente sostenuto che occorra avere riguardo: a) alla durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
b) ad accertate occasioni di interlocuzione (sotto vari aspetti: controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione) con la P.A. (questo criterio è l'unico indicato dalla normativa Unione Europea che all'art. 8, par. 3., lettera d, consente di ritenere strumentale la domanda «...in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo…»); c) a precedenti titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti, non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
d) ad una accertata rete sociale parentale, familiare, ovvero a relazioni di convivenza e\o coabitazione, di talché poco plausibile appaia una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
e) alla mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso della udienza di convalida ex art. 14 TUI avanti al Giudice di Pace o nei giorni immediatamente successivi.
2.0 Facendo applicazione degli enunciati principi e criteri, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per la formulazione di un giudizio di “strumentalità” in riferimento alla presentazione solo in data 16.4.2025 di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero e, Parte_1 quindi, per la convalida del decreto di trattenimento in esame.
Ed invero:
1) dal “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Viterbo, sottoscritto dal richiedente, si evince che il sig. Parte_1 ha fatto ingresso in Italia nel 2016; lo stesso richiedente, in sede di audizione nel corso dell'udienza di convalida, ha confermato l'epoca del proprio ingresso in Italia (2015). Ha confermato inoltre di non aver presentato mai domanda di protezione internazionale prima d'ora.
2) nel corso dell'udienza il richiedente ha precisato di aver avuto un permesso di soggiorno poi scaduto;
3) la circostanza del pregresso permesso di soggiorno trova conferma dal decreto del Prefetto di Piacenza laddove è riferito che il richiedente era titolare di permesso di soggiorno;
4) dalla documentazione in atti emerge che il richiedente è stato sottoposto a misura cautelare di custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari.
Ancora, nel corso dell'udienza di convalida il richiedente ha dichiarato di aver vissuto a Roma, di avere lavorato come muratore o altri impieghi e di avere amici qui in Italia oltre alla famiglia d'origine in Egitto pur non avendo rapporti stretti con la stessa. E' stata inoltre dedotta la sussistenza di una relazione affettiva (cfr. foglio notizie e documentazione prodotta) con una cittadina rumena nonché la nascita del figlio della coppia nel 2023.
La difesa ha prodotto inoltre il nulla osta al matrimonio (15.3.2021), copia della legalizzazione del nulla osta emessa dalla Prefettura di Roma in data 22.3.2021, copia dell'estratto di nascita e del documento di identità del minore e copia di autocertificazione della compagna del richiedente in ordine alla paternità ed alla stabilità della relazione.
Orbene, alla luce di tali plurime emergenze, contrariamente alle deduzioni della difesa, la Corte reputa che i molteplici contatti ed interlocuzioni avute dal
[...]
con la pubblica amministrazione, nonché la pregressa Parte_1 titolarità di un permesso di soggiorno cui non ha fatto seguito la domanda di protezione internazionale se non in data 16 aprile 2025, inducono ad infirmare il convincimento in ordine alla pretestuosità della stessa ai sensi dell'art. 6 co. 3.
In tal senso milita anzitutto il lungo intervallo di tempo trascorso dal proprio ingresso in Italia nel lontano 2016 senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale, neanche dopo la scadenza del permesso di soggiorno. In ragione di tale lunga permanenza, difatti, assume significativo rilievo la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale se non nell'imminenza dell'espulsione disposta dal Prefetto di Piacenza con provvedimento in data 28.3.2025, a cui ha fatto seguito il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Piacenza in data 31.3.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 2.4.2025. E, peraltro, in stretta concomitanza con un'attività di rimpatrio a mezzo di idoneo volo charter programmata per il 18 aprile 2025 (cfr. provvedimento del Questore).
La domanda di protezione internazionale, difatti, non è stata proposta neanche in sede di convalida presso il Giudice di Pace di Melfi.
Ancora, la stabilità della relazione affettiva è ulteriormente sintomatica della strumentalità della domanda proposta solo successivamente al provvedimento di espulsione in quanto rende poco plausibile la mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale. In tal senso, come detto, militano altresì la lunga permanenza nonché le plurime interlocuzioni con la pubblica amministrazione innanzi evidenziate. Né si reputa decisivo in senso opposto l'iter per avviare il matrimonio come evincibile dalla documentazione prodotta in quanto risalente al 2021 ed essendo perciò trascorso un lungo arco temporale anche dal rilascio della stessa. E' emerso inoltre come la compagna si sia trasferita in Romania.
3.0 Ad avviso della Corte, pertanto, gli elementi di fatto sopra considerati portano a ritenere che la domanda di protezione internazionale avanzata soltanto il 16.4.2025 sia stata palesemente presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione.
4.0 In ultimo, non è applicabile nessuna misura alternativa ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis del T.U.I. in quanto il sig. non è munito di Parte_1 passaporto, né di altro documento equipollente in corso di validità (risulta sedicente dalla documentazione in atti, cfr. verbale di notifica del decreto del Questore di
Potenza del 16.4.2025).
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento per un periodo di giorni 60 presso il
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio emesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L.vo n.142 del 18.8.2015, dal Questore della Provincia di
Potenza in data 16.4.2025, notificato in pari data, nei confronti del sig.
[...]
nato il [...] in [...] ( ). Parte_1 C.F._1
Si comunichi all'interessato, al difensore, alla Questura di Potenza ed alla Procura
Generale in sede.
Potenza, 18.4.2025
Il Consigliere
Mariadomenica Marchese
CORTE di APPELLO di POTENZA
La Corte di Appello di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Dott.ssa Mariadomenica Marchese,
a scioglimento della riserva assunta a verbale nel procedimento iscritto al n.274/2025 R.G.;
premesso che il Questore della Provincia di Potenza con decreto in data 16.4.2025, notificato in pari data, ha disposto il trattenimento dello straniero Parte_1
nato il [...] in [...] ( ) per un periodo di giorni
[...] C.F._1
60 presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 142/2015 ed ha conseguentemente chiesto la convalida del predetto provvedimento;
rilevato che, come emerge dalla richiesta di convalida e dalla documentazione allegata, lo straniero gravato da decreto di Parte_1 espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Piacenza in data 31.3.2025, esecutivo con provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Piacenza del 31.03.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 2.4.2025;
rilevato, altresì, che lo straniero in data Parte_1
16.4.2025 ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale e tanto ha indotto il Questore di Potenza ad emettere il decreto di trattenimento oggetto della richiesta di convalida;
ritenuto, pertanto, che la fattispecie vada correttamente inquadrata nell'ambito operativo dell'art.6 co.3 del D.L.vo n.142/2015, a tenore del quale: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
OSSERVA
1.0 La norma di cui all'art.6 co.3 del D.L.vo n.142/2015 trova applicazione “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2”, avendo il legislatore optato per una applicazione alternativa delle predette norme. Nel caso in esame si tratta di una domanda di protezione internazionale presentata da una persona già sottoposta al trattenimento presso il CPR per effetto di provvedimento convalidato dal Giudice di pace, di talché l'unico motivo che può porsi a fondamento del trattenimento, a seguito di domanda di protezione internazionale, è quello indicato dal comma 3 dell'art. 6 cit., vale a dire la 'pretestuosità o strumentalità della domanda' in quanto formulata unicamente per impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento.
Occorre precisare che “strumentalità” della domanda e “infondatezza” (o apparente infondatezza) della domanda sono due concetti del tutto distinti, che trovano il proprio spazio di analisi in contesti procedurali e processuali diversi.
Invero, la valutazione della fondatezza della domanda trova il proprio contesto procedurale – e le garanzie ad esso connesse – nella disciplina del D.Lgs. n. 25/2008 e del D.Lgs. n. 251/2007 e, dunque, nell'impianto di valutazione delle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal trattenuto alla Commissione territoriale, prima, ed al giudice del procedimento ex art. 35 bis ss. D.Lgs. n. 25/2008, poi.
Non a caso il legislatore, nell'ipotesi di domanda presentata da persona già Cont trattenuta presso il , usa la locuzione «fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione…dell'espulsione», che è locuzione ben diversa dal termine “infondatezza” della domanda, la quale invece implica l'esame del merito della domanda di protezione internazionale, di tal ché la valutazione della sua fondatezza, anche nei termini di mera apparenza, appare del tutto estranea al contesto valutativo di cui all'art. 6, co. 3, del D.L.vo n.142/2015. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che in una ipotesi relativa alla valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale ha chiarito che il carattere strumentale della domanda deve emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della Commissione (V. Cass. sez.I, ordinanza 6 giugno 2022 n. 18128). Ne consegue che nella fattispecie in esame lo scrutinio del giudice debba considerarsi circoscritto alla valutazione di elementi oggettivi che valgano a sorreggere l'assunto del Questore della Provincia di Potenza a tenore del quale
“l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione” (v. pag. 1 del decreto di trattenimento reso in data 16.4.2025).
Orbene, la valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale – ai fini e per gli effetti dell'art.6 co.3 D.L.vo n.142/2015 - in linea generale deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici. È stato correttamente sostenuto che occorra avere riguardo: a) alla durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
b) ad accertate occasioni di interlocuzione (sotto vari aspetti: controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione) con la P.A. (questo criterio è l'unico indicato dalla normativa Unione Europea che all'art. 8, par. 3., lettera d, consente di ritenere strumentale la domanda «...in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo…»); c) a precedenti titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti, non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
d) ad una accertata rete sociale parentale, familiare, ovvero a relazioni di convivenza e\o coabitazione, di talché poco plausibile appaia una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
e) alla mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso della udienza di convalida ex art. 14 TUI avanti al Giudice di Pace o nei giorni immediatamente successivi.
2.0 Facendo applicazione degli enunciati principi e criteri, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per la formulazione di un giudizio di “strumentalità” in riferimento alla presentazione solo in data 16.4.2025 di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero e, Parte_1 quindi, per la convalida del decreto di trattenimento in esame.
Ed invero:
1) dal “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Viterbo, sottoscritto dal richiedente, si evince che il sig. Parte_1 ha fatto ingresso in Italia nel 2016; lo stesso richiedente, in sede di audizione nel corso dell'udienza di convalida, ha confermato l'epoca del proprio ingresso in Italia (2015). Ha confermato inoltre di non aver presentato mai domanda di protezione internazionale prima d'ora.
2) nel corso dell'udienza il richiedente ha precisato di aver avuto un permesso di soggiorno poi scaduto;
3) la circostanza del pregresso permesso di soggiorno trova conferma dal decreto del Prefetto di Piacenza laddove è riferito che il richiedente era titolare di permesso di soggiorno;
4) dalla documentazione in atti emerge che il richiedente è stato sottoposto a misura cautelare di custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari.
Ancora, nel corso dell'udienza di convalida il richiedente ha dichiarato di aver vissuto a Roma, di avere lavorato come muratore o altri impieghi e di avere amici qui in Italia oltre alla famiglia d'origine in Egitto pur non avendo rapporti stretti con la stessa. E' stata inoltre dedotta la sussistenza di una relazione affettiva (cfr. foglio notizie e documentazione prodotta) con una cittadina rumena nonché la nascita del figlio della coppia nel 2023.
La difesa ha prodotto inoltre il nulla osta al matrimonio (15.3.2021), copia della legalizzazione del nulla osta emessa dalla Prefettura di Roma in data 22.3.2021, copia dell'estratto di nascita e del documento di identità del minore e copia di autocertificazione della compagna del richiedente in ordine alla paternità ed alla stabilità della relazione.
Orbene, alla luce di tali plurime emergenze, contrariamente alle deduzioni della difesa, la Corte reputa che i molteplici contatti ed interlocuzioni avute dal
[...]
con la pubblica amministrazione, nonché la pregressa Parte_1 titolarità di un permesso di soggiorno cui non ha fatto seguito la domanda di protezione internazionale se non in data 16 aprile 2025, inducono ad infirmare il convincimento in ordine alla pretestuosità della stessa ai sensi dell'art. 6 co. 3.
In tal senso milita anzitutto il lungo intervallo di tempo trascorso dal proprio ingresso in Italia nel lontano 2016 senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale, neanche dopo la scadenza del permesso di soggiorno. In ragione di tale lunga permanenza, difatti, assume significativo rilievo la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale se non nell'imminenza dell'espulsione disposta dal Prefetto di Piacenza con provvedimento in data 28.3.2025, a cui ha fatto seguito il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Piacenza in data 31.3.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 2.4.2025. E, peraltro, in stretta concomitanza con un'attività di rimpatrio a mezzo di idoneo volo charter programmata per il 18 aprile 2025 (cfr. provvedimento del Questore).
La domanda di protezione internazionale, difatti, non è stata proposta neanche in sede di convalida presso il Giudice di Pace di Melfi.
Ancora, la stabilità della relazione affettiva è ulteriormente sintomatica della strumentalità della domanda proposta solo successivamente al provvedimento di espulsione in quanto rende poco plausibile la mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale. In tal senso, come detto, militano altresì la lunga permanenza nonché le plurime interlocuzioni con la pubblica amministrazione innanzi evidenziate. Né si reputa decisivo in senso opposto l'iter per avviare il matrimonio come evincibile dalla documentazione prodotta in quanto risalente al 2021 ed essendo perciò trascorso un lungo arco temporale anche dal rilascio della stessa. E' emerso inoltre come la compagna si sia trasferita in Romania.
3.0 Ad avviso della Corte, pertanto, gli elementi di fatto sopra considerati portano a ritenere che la domanda di protezione internazionale avanzata soltanto il 16.4.2025 sia stata palesemente presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione.
4.0 In ultimo, non è applicabile nessuna misura alternativa ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis del T.U.I. in quanto il sig. non è munito di Parte_1 passaporto, né di altro documento equipollente in corso di validità (risulta sedicente dalla documentazione in atti, cfr. verbale di notifica del decreto del Questore di
Potenza del 16.4.2025).
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento per un periodo di giorni 60 presso il
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio emesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L.vo n.142 del 18.8.2015, dal Questore della Provincia di
Potenza in data 16.4.2025, notificato in pari data, nei confronti del sig.
[...]
nato il [...] in [...] ( ). Parte_1 C.F._1
Si comunichi all'interessato, al difensore, alla Questura di Potenza ed alla Procura
Generale in sede.
Potenza, 18.4.2025
Il Consigliere
Mariadomenica Marchese