CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 20.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 610/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Alessandro Nicolodi
contro
- appellata - ON contumace
- appellata - Controparte_2 contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 52/2023 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 15.4.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 15.4.2023 il Tribunale di Livorno, definendo il giudizio introdotto da contro e , ha ON CP_3 Parte_1 accolto l'opposizione proposta dalla società avverso la cartella esattoriale, notificatale il 5.4.2022 dall'agente della riscossione e con la quale l'ente previdenziale aveva preteso il pagamento dell'importo di € 580,88, a titolo di sanzioni per l'omesso invio, da parte di delle ON comunicazioni annuali relative al volume d'affari per gli anni 2013-2017.
2. Davanti al Tribunale la società aveva allegato di svolgere prevalentemente attività di indagine fonometrica, valutazione di impatto acustico e comunque adempimenti in materia acustica, consistenti “unicamente nell'effettuazione delle misurazioni e nella elaborazione delle misurazioni accertate” (così il ricorso di primo grado), su immobili, apparecchiature,
e impianti di diffusione. Attività tutte che, a suo dire, non sarebbero state riconducibili a quelle delle società di ingegneria.
3. L'attrice aveva poi dedotto di avere ricevuto da , il 3.9.2018, una Parte_1 comunicazione, con cui l'ente l'aveva avvisata di averla registrata d'ufficio nei propri archivi a decorrere dall'1.1.2013 e aveva preteso il pagamento di € 455,00 a titolo di sanzioni per il mancato invio delle comunicazioni annuali relative al volume d'affari e al mancato pagamento del contributo integrativo. Ne era seguita una corrispondenza tra le parti, con la quale l'odierna appellata aveva contestato il proprio obbligo di iscrizione nei registri di , senza esito, in quanto, nell'aprile del 2022, aveva Parte_1 ricevuto la notifica del titolo esattoriale portante l'ingiunzione di pagamento relativa alle sanzioni di cui si è detto.
4. La società aveva opposto la cartella, convenendo l'ente creditore e l'agente della riscossione. In giudizio aveva preliminarmente assunto l'illegittimità del ricorso della all'azione esattoriale, cui, a suo dire, l'ente avrebbe Pt_2 potuto avere accesso solo ove avesse avuto già un titolo esecutivo e in specie avesse emesso un'ordinanza ingiunzione. Nel merito comunque la società aveva contestato il proprio obbligo di iscriversi a e di Parte_1 versarle il contributo integrativo, in quanto essa non avrebbe svolto effettivamente attività proprie delle società di ingegneria, mentre quello dell'attività effettiva sarebbe stato il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità come unico utile a individuare i soggetti tenuti all'iscrizione
2 alle casse ordinistiche. Aveva concluso per l'annullamento e comunque la declaratoria di inefficacia del titolo opposto.
5. era rimasta contumace, mentre si era costituita davanti al Tribunale CP_3
Inarcassa, per resistere e chiedere il rigetto dell'opposizione avversaria.
6. Assunta la regolarità della procedura esattoriale (in quanto preceduta dalla previa contestazione dell'addebito), l'ente previdenziale aveva allegato in fatto come la pretesa portata nel titolo fosse relativa esclusivamente alle sanzioni derivanti dall'omessa comunicazione, da parte della società, delle dichiarazioni annuali relative al volume d'affari.
Per contro nella specie non sarebbe stata mai pretesa l'iscrizione dell'attrice nei ruoli previdenziali di , ma solo la sua Parte_1 immatricolazione nei registri speciali dell'ente, secondo la previsione dell'art. 2 del regolamento dell'ente stesso (secondo cui: “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite online, direttamente o mediante intermediari abilitati, Parte_1 il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve Parte_1 essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative... Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il Parte_1 termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di ”). L'iscrizione, unitamente alle Parte_1 conseguenti comunicazioni annuali relative al volume d'affari, sarebbe stata poi strumentale solo alla verifica, da parte della cassa, dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del contributo integrativo, gravante sulle società di ingegneria, nel caso esse impieghino
3 effettivamente la professionalità di architetti o ingegneri, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (secondo cui “La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo professionista, associato Parte_1
o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”). Parte_1
7. Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'originaria convenuta,
l'obbligo di immatricolazione presso la cassa avrebbe dovuto derivare dalla tipologia di attività riferibili alla società sulla base del suo statuto, così che, quando tali attività fossero state ricomprese tra quelle proprie delle società di ingegneria (e fossero state quindi realizzabili, quanto meno anche, da ingegneri o architetti), sarebbe stata obbligatoria la registrazione negli archivi di , con i conseguenti obblighi Parte_1 informativi, finalizzati alla verifica della debenza del contributivo integrativo. Debenza che sarebbe stata, questa sì, collegata all'effettivo svolgimento, da parte di soci, dipendenti o collaboratori della società registrata, di attività di ingegnere o di architetto.
8. Nella specie poi le attività dell'opponente, quali risultanti dallo statuto, sarebbero state senz'altro riconducibili a quelle delle società di ingegneria, come tali rientranti nelle competenze degli ingegneri.
9. Il Tribunale ha, come detto, accolto l'opposizione, ma sulla base di un argomento mai sollevato dalle parti. In motivazione ha infatti richiamato la disciplina delle società di ingegneria, contenuta nell'art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006 (codice degli appalti, applicabile ratione temporis alla frazione della pretesa compresa tra il 2013 e il 2016, secondo cui sono società di ingegneria “le società di capitali di cui ai capi
4 V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa Pt_2 riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”), nonché quella sostanzialmente coincidente dell'art. 46 del D.L.gs.
50/2016 (applicabile anche nella specie quanto all'ultima frazione della pretesa, che definisce le società di ingegneria come segue: “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”) e dell'art. 8 del D.M. n.
263/2016, attuativo del d.L.gs. 50/2016 (secondo cui: “Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa Pt_2 riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”).
5 10. Da queste disposizioni il Tribunale ha desunto tuttavia che a essere debitori del contributo integrativo in favore della siano i singoli
Pt_2 professionisti “firmatari del progetto”, iscritti alla e della cui
Pt_2 prestazione la società si avvalga. Ne deriverebbe la legittimità del regolamento dell'ente previdenziale, nella parte in cui addossa a tali professionisti, oltre all'obbligo contributivo, un dovere di comunicazione dei dati relativi a reddito e volume d'affari, in quanto finalizzato a garantire il versamento del contributo integrativo. Al contrario, secondo il Tribunale, nessuna norma primaria legittimerebbe la “a emanare
Pt_2 norme regolamentari vincolanti nei confronti di soggetti diversi dai professionisti associati o associabili alla ”. In particolare, il D.L.gs.
Pt_2
n. 509 del 1994, di privatizzazione degli enti gestori della previdenza libero professionale, in quanto prevedeva che tali enti continuassero la loro attività a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali erano stati originariamente istituiti, non avrebbe consentito alle casse ordinistiche “l'imposizione, per via regolamentare, di obblighi contributivi e di comunicazione diretti nei confronti di soggetti diversi dai professionisti per i quali gli enti (e, nel caso specifico, ) sono stati Parte_1 originariamente istituiti” e quindi a carico delle società di ingegneria (le citazioni testuali sono dalla decisione impugnata).
11. Secondo il Tribunale, inoltre, una simile lettura della normativa di interesse non precluderebbe alla il controllo sul corretto Pt_2 adempimento dell'obbligazione contributiva da parte dei professionisti iscritti o iscrivibili, per essere essi tenuti alle comunicazioni reddituali obbligatorie e avendo l'ente di previdenza comunque la possibilità di richiedere tali dati all'amministrazione finanziaria a norma dell'art 16 legge 6/1981.
12. impugna la pronuncia davanti a questa Corte e ne chiede Parte_1 la riforma e quindi il rigetto delle domande avversarie, affidando le proprie ragioni a tre motivi, tra loro strettamente collegati.
6 13. Con il primo motivo la difesa attrice lamenta che il Tribunale abbia affermato l'inesistenza di una fonte normativa che autorizzi Parte_1
a emanare norme regolamentari vincolanti nei confronti di soggetti diversi dai professionisti associati o associabili alla . La tesi seguita dalla Pt_2 decisione impugnata si fonderebbe infatti, secondo l'appellante, sull'assunto errato che, nell'ambito delle attività delle società di ingegneria, il contributo integrativo, da versarsi alla cassa, sia dovuto dai singoli professionisti firmatari del processo e non dalla società, come invece previsto espressamente dall'art. 8 del D.M. 263/2016 e desumibile anche dalla normativa previgente. Così che, in effetti, il regolamento dell'ente previdenziale varrebbe a esplicitare e integrare il disposto delle norme primarie e sarebbe certamente vincolante anche per le società di ingegneria.
14. Con il secondo motivo la cassa censura il capo della decisione che ha ritenuto il contributo integrativo dovuto solo dai professionisti, iscritti a , firmatari dei progetti, anche quando l'attività professionale Parte_1 sia giuridicamente e fiscalmente riconducibile alle società di ingegneria.
Al contrario, secondo l'appellante, in tali casi sarebbero le società, in quanto soggetti giuridici, a essere tenute al pagamento del contributo integrativo e sarebbero perciò obbligate, non a iscriversi nei ruoli previdenziali della cassa, ma a immatricolarsi in speciali registri e a inviare le comunicazioni annuali relative al volume d'affari, al fine di consentire alla cassa il controllo sull'adempimento dell'obbligo contributivo loro riferibile.
15. Con il terzo motivo infine l'appellante assume che il Tribunale abbia del tutto erroneamente richiamato il potere dell'ente stesso di controllo delle comunicazioni annuali dei redditi e del volume di affari, riferito ai professionisti persone fisiche, che qui non rileverebbe, in quanto, come detto, a essere debitrici del contributo di cui si discute sarebbero le società.
7 16. L'appellante ha poi richiamato tutti gli argomenti già svolti in primo grado a sostegno della propria pretesa, esposti sopra ai punti 6-8 e ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione.
17. Pur citate ritualmente, sia che l'originaria opponente sono CP_3 rimaste contumaci.
18. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello,
i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro evidente connessione, è fondato.
19. Secondo la Corte è utile muovere dalle previsioni, dell'art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006, dell'art. 46 del D.L.gs. 50/2026 e dell'art. 8 del D.M. 263/2016, già sopra richiamate. Si è detto come, secondo l'art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006, le società di ingegneria siano “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di Pt_2 categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”. E una norma praticamente identica risulta dalle previsioni dell'art. 46 del D.L.gs. 50/2016 (“le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
8 progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”) e dell'art. 8 del D.M. n.
263/2016, attuativo del D.L.gs. 50/2016, che contiene il riferimento, che ora interessa, al contributo integrativo e secondo cui: “Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa Pt_2 riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
20. Ora sembra al collegio che, diversamente da quanto affermato dal
Tribunale, le disposizioni sopra richiamate siano chiare nell'attribuire alle società di ingegneria, non ai singoli professionisti l'obbligo di versare il contributo integrativo alle casse ordinistiche, in relazione ai corrispettivi delle attività professionali (descritte dalla legge come “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”) riferibili alle società stesse.
21. Si tratta di una conclusione che segue già ai principi, dato che le società di ingegneria sono soggetti giuridici, cui quindi restano imputabili giuridicamente e fiscalmente le attività da esse svolte per il tramite dei professionisti – soci, dipendenti o collaboratori – della cui prestazione esse si avvalgono. Confermano poi la correttezza di questa soluzione il testo dell'art. 90 del D.L.gs. 163/2006 e, in maniera anche più esplicita, quello dell'art. 8 del D.M. n. 263/2016, quando prevedono che il contributo dovuto in relazione alle attività delle società (il riferimento è espresso nell'art. 8 “alle attività professionali prestate dalle società”, ma è desumibile anche dal richiamo contenuto nel secondo periodo del comma
9 2 lett. b dell'art. 90) sia versato pro quota alle diverse casse ordinistiche cui siano iscritti i professionisti impiegati dalle società medesime. La previsione di un pagamento “pro quota” (di cui si dirà di seguito anche ad altri fini) non può che riferire il relativo obbligo alle società, in quanto si avvalgano delle prestazioni di varie professionalità e siano quindi debitrici a diverse casse professionali in relazione alle singole frazioni (realizzate da professionisti diversi) dell'attività loro complessivamente imputabile.
22. Ne deriva che, diversamente da quanto assume il Tribunale, gli art. 2 e 5 del Regolamento di , che imputano alle società di Parte_1 ingegneria l'obbligo di pagamento del contributo integrativo, in relazione alle attività da loro svolte con l'impiego di professionalità proprie degli iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti, e un conseguente obbligo informativo, relativo alla composizione del loro volume d'affari, hanno una funzione solo attuativa del precetto delle norme primarie sopra richiamate, così che nemmeno è necessario affrontare il tema dei limiti dell'autonomia regolamentare delle casse professionali. I motivi di appello devono essere quindi accolti e la sentenza sul punto riformata.
23. D'altra parte, assunto che la cassa legittimamente imponga alle società di ingegneria obblighi contributivi (nei limiti del contributo integrativo, come è pacifico) e informativi, devono affrontarsi quelle che erano effettivamente, alla luce delle difese delle parti, le questioni di causa, rimaste assorbite dalla pronuncia del Tribunale. Deve cioè valutarsi: a) sulla base di quale criterio debba qualificarsi un soggetto giuridico come società di ingegneria, ai fini degli obblighi contributivi e informativi di cui si è detto, in particolare se debba aversi riguardo all'attività esercitata di fatto o invece a quella indicata nell'oggetto sociale, che la società potrebbe quindi potenzialmente svolgere o all'uno e all'altro presupposto in relazione ai diversi obblighi;
b) se l'odierna appellata possa definirsi società di ingegneria.
10 24. In proposito deve innanzi tutto ribadirsi come le disposizioni dell'art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006 e dell'art. 46 del D.L.gs.
50/2026 definiscano le società di ingegneria in relazione alla loro attività
(individuata nella realizzazione di “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto ambientale”), che peraltro esse potrebbero svolgere integralmente con il lavoro di soggetti che non ne sono soci, ma dipendenti o collaboratori, dato che si tratta di società di capitali.
25. Sulla base delle stesse disposizioni è certo che i soci, dipendenti o collaboratori, a mezzo della cui prestazione le società di ingegneria esercitano la loro attività, possano in concreto essere iscritti a vari albi professionali, oltre che a quelli degli ingegneri e degli architetti, alle cui competenze restano comunque accessibili, almeno potenzialmente, la generalità delle attività che la legge indica come proprie delle società di ingegneria.
26. Assunto questo dato, è, secondo il collegio, indubitabile che le società possano di conseguenza essere tenute al versamento del contributo integrativo in favore di diverse casse professionali, quelle cui sono iscritti i professionisti della cui opera le società stesse si avvalgono.
E' inequivoco in questo senso il testo, già più volte richiamato, dell'art. 8 del D.M. 263/2016 (ma era sostanzialmente identico il precetto contenuto nell'art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006), nella parte in cui prevede che “ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la previdenza di categoria cui ciascun firmatario del Pt_3 progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
27. Come già sopra detto ad altri fini, la norma è chiara nell'imporre alle società il pagamento del contributo integrativo alle diverse casse
11 ordinistiche “pro quota”, cioè in relazione all'apporto di ciascun professionista, iscritto nell'uno o nell'altro albo professionale, al progetto, allo studio o comunque alle attività unitariamente riferibili alla società.
Non vi è quindi il rischio di alcuna duplicazione della contribuzione dovuta per la produzione di uno stesso reddito, in quanto il contributo integrativo sarà dovuto alle diverse casse professionali, appunto pro quota, cioè a ciascuna cassa limitatamente al corrispettivo prodotto dall'attività degli iscritti al corrispondente albo professionale.
28. Fermo allora che il contributo sia dovuto dalle società sui corrispettivi di attività (riferibili alle diverse professionalità impiegate) effettivamente svolte, si è detto come il regolamento di preveda Parte_1 un obbligo delle società di immatricolarsi in appositi registri, costituiti presso l'ente previdenziale, e di inviare annualmente comunicazioni del proprio volume d'affari ai fini IVA, con separata indicazione di quello imputabile ai professionisti iscritti a , eventualmente prodotto. Parte_1
29. Ora ritiene il collegio che un tale incombente sia all'evidenza strumentale alla verifica, da parte dell'ente di previdenza, dell'effettivo adempimento dell'obbligo contributivo, gravante sulle società e relativo alla frazione del volume d'affari eventualmente riferibile a corrispettivi prodotti da iscritti agli ordini professionali di riferimento della . Di Pt_2 conseguenza l'obbligo informativo non può che avere come presupposto necessario, ma anche sufficiente, la sola natura di società di ingegneria della contribuente, definita dalla sua attività, come descritta nello statuto e corrispondente alle previsioni di legge (nel tempo prima l'art. art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006, poi l'art. 46 del D.L.gs. 50/2026).
Non rileva invece - ai fini, si ripete, dell'obbligo di registrazione e di comunicazione annuale del volume d'affari - la circostanza che la società impieghi effettivamente professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri o degli architetti, circostanza che peraltro può essere del tutto contingente e darsi solo in relazione ad alcuni progetti e non ad altri (dato che, come
12 si è detto, le società di ingegneria possono operare anche solo a mezzo di dipendenti o collaboratori, anche occasionali). Il dato decisivo è invece rappresentato dall'oggetto dell'attività sociale, come indicato nello statuto, e che ne rappresenta la corrispondenza con le attività proprie delle società di ingegneria, come tali potenzialmente riferibili alla professionalità di ingegneri o architetti. Secondo la Corte, infatti, poiché le società di ingegneria svolgono attività certamente eseguibili anche dagli ingegneri e poiché, nel caso tali attività siano effettivamente svolte dagli ingegneri, la cassa del loro ordine professionale ha diritto a pretendere dalle società il contributo integrativo in relazione ai corrispettivi prodotti dal lavoro degli iscritti, è legittimo interesse anche di verificare Parte_1 la composizione del volume di affari delle società il cui oggetto sociale le qualifichi come società di ingegneria, al fine di verificare se vi siano corrispettivi su cui debba applicarsi il contributo integrativo in favore della medesima. Pt_2
30. L'obbligo di registrazione a d'altra parte ben può Parte_1 affiancarsi a quello analogo previsto da altre casse di previdenza, se le attività previste dallo statuto richiedano le competenze di professionisti iscritti ad albi diversi. Si tratta del resto di incombenti che si risolvono nella sola comunicazione di dati, mentre il pagamento del contributo integrativo, segue, come si è detto, alla sola produzione effettiva del volume d'affari riferibile agli iscritti alla cassa.
31. Assunto quindi che, ai fini degli obblighi di registrazione e comunicazione, di cui solo qui si discute, rilevi la qualità di società di ingegneria di un soggetto giuridico, desunta dall'oggetto sociale risultante dallo statuto, deve senz'altro ritenersi che l'odierna appellata sia una società di ingegneria. Risulta infatti dal suo statuto come ON possa svolgere, tra le altre, le seguenti attività: “1.la predisposizione, mediante la messa a disposizione e l'organizzazione della necessaria strumentazione e attrezzatura di: elaborazioni tecniche, progettazioni,
13 direzioni lavori, collaudi, nei settori civili, industriali ed agrari riguardanti fabbricati, impianti e strutture produttive oltre alla pianificazione del territorio, alle lottizzazioni, ai piani di recupero, alla coltivazione di cave;
2. la rilevazione ed elaborazione di: grandezze fisico-chimiche nel campo ambientale, civile ed industriale;
3. l'elaborazione di valutazioni di impatto ambientale comprese quelle acustiche, la classificazione acustica del territorio, i piani di bonifica, i piani del traffico e della mobilità urbana…5.
l'organizzazione della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nei settori artigianali, industriali e del terziario mediante l'elaborazione di: valutazioni dei rischi in generale comprese quelle del rumore, chimiche, idrogeologiche, di prevenzione incendi ed i piani di sicurezza e di coordinamento…;
9. la realizzazione di: edifici civili, industriali completi di impianti e di opere connesse e accessorie nei diversi sistemi di costruzione”.
32. La prospettazione della appare dunque condivisibile, mentre Pt_2 non vi è luogo ad alcune esame delle questioni attinenti alla regolarità della procedura esattoriale, rimaste assorbite e non riproposte dalla società, rimasta contumace. Pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinte le domande originariamente proposte da nei confronti di ON
. Parte_1
33. La società deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese di , rimasta sempre contumace. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte da ON
Condanna la parte privata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, spese che liquida in € 499,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 494,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Nulla sulle spese di 14 , rimasta sempre contumace. Controparte_4
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
15