Sentenza 20 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2022, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2022
N. 00101/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2020, proposto da
IA AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
nei confronti
A.R.P.A. Puglia-Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Galata S.p.A., in persona del legale Rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n.7;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 26834 del 26 febbraio 2020, comunicato alla odierna ricorrente in pari data, attraverso il quale il Comune di Lecce ha disposto “ il diniego della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. n. 259/2003 ed acquisita al prot. gen. in data 18.12.2019 col n. 183601 ”, avente ad oggetto, per quanto direttamente concerne l’odierna ricorrente, l’installazione di una nuova Stazione Radio Base (codice sito LE 73100_010) su infrastruttura già esistente di proprietà di Galata S.p.A., ubicata in Via Pozzuolo, n. 76;
- della comunicazione prot. n. 187402 del 30 dicembre 2019, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990;
- del Regolamento comunale recante “ Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 khz e 300 ghz ”, approvato con D.C.C. n. 26 del 9 marzo 2007, in tutte le parti in cui dovesse essere interpretato nel senso di supportare il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale;
- nonché, sin da ora, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, in forma specifica, ovvero per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e della società Wind Tre Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il provvedimento del Comune di Lecce, Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Edilizia Produttiva ” prot. n. 26834 del 26 febbraio 2020, avente a oggetto “ Decreto Legislativo 01/08/03 n. 259 art. 87 e 87 bis; Legge Regionale 08/03/02 n. 5; Regolamento Regionale 14/09/06 n. 14; Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 09/03/07. Segnalazione certificata di inizio attività per adeguamento tecnologico impianto Wind Tre (codice LE010); adeguamento infrastruttura Galata; installazione nuovo impianto rete IA (codice LE 73100_010). Ubicazione: via Pozzuolo, 76 ”, con cui è stato disposto il “diniego” della segnalazione certificata di inizio attività del 18 dicembre 2019 (prot. comunale n. 183601), presentata congiuntamente da Galata S.p.A., IA AL S.p.A. e Wind Tre S.p.A., consistente - complessivamente - nell’adeguamento tecnologico dell’impianto di radiotrasmissione preesistente di Wind Tre S.p.A., nell’installazione di una nuova stazione radio-base per rete di telefonia mobile di IA AL S.p.A. su strutture esistenti di proprietà Galata S.p.A. (tre antenne e tre parabole da ancorare a “fusto palo” e apparati da collocare nelle immediate vicinanze del palo) e nell’adeguamento delle infrastrutture esistenti di proprietà di Galata S.p.A.;
- la comunicazione prot. n. 187402 del 30 dicembre 2019, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- il Regolamento comunale recante “ Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 khz e 300 ghz ”, approvato con D.C.C. n. 26 del 9 marzo 2007, in tutte le parti in cui dovesse essere interpretato nel senso di supportare il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale.
Ha chiesto, inoltre, sin da ora, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, in forma specifica, ovvero per equivalente economico.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Violazione, falsa applicazione dell’art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003 e degli artt. 10 bis e 19 della legge n. 241/1990 - Conseguente violazione, falsa applicazione, dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e totale carenza di motivazione sui relativi presupposti - Violazione, falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 36/2001 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento, sviamento;
2) Violazione, falsa applicazione dell’art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003 sotto altro profilo - Violazione, falsa applicazione della legge n. 36/2001 - Violazione, falsa applicazione della legge Regione Puglia n. 5/2002 - Violazione, falsa applicazione del regolamento regionale n. 14/2006 - Violazione, falsa applicazione dell’art. 5, comma, 2, lettera b) e comma 3, lett. d) del Regolamento comunale richiamato nell’atto di diniego;
3) Illegittimità, in parte qua , del regolamento comunale approvato con delibera Consiglio Comunale del 9 marzo 2007, n. 26, per violazione, falsa applicazione della legge n. 36/2001 e dell’art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003 - Violazione, falsa applicazione della legge regionale n. 5/2002.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
E’ intervenuta ad adiuvandum la società Wind Tre S.p.A..
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza del 23 giugno 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. - Giova premettere che l’impugnato “diniego” del Comune di Lecce prot. n. 26834 del 26 febbraio 2020 è essenzialmente motivato:
- sulla scorta del contrasto con l’art. 5 comma 2 lett. b) del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 26 del 9 marzo 2007 (di seguito, anche solo Regolamento), evidenziando, in particolare, che questa disposizione << si limita a non consentire l’installazione degli impianti in specifiche zone sensibili (art. 5, comma 2), indicate nell’allegato “A” e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato “B”>>, “ rappresentate da limitate porzioni di territorio definite intorno a specifici edifici in cui non è consentito installare stazioni radio base e rispondono all’esigenza di ridurre i valori di campo elettromagnetico all’interno degli edifici medesimi ”; nello specifico, “ il sito che ospiterebbe il nuovo impianto IA è ricadente all’interno dell’area sensibile individuata dalla cartografia del territorio di cui all’allegato B del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/03/07 alla Tavola B25a posta a tutela dei seguenti edifici: - Scuola Media Inferiore DA IE (edificio n. 43 Allegato A) ubicata alla via Di Vereto, 62; - Sede universitaria Foresteria (Palazzo ZI) (edificio n. 89 Allegato A) ubicata alla via Pappacoda ”;
- nonché, per quanto riguarda gli interventi di adeguamento tecnologico dell’impianto esistente (Wind Tre S.p.A.) e di rinforzo strutturale (Galata S.p.A.), in ragione del rilievo secondo cui “ tale divieto non consente, parimenti, le opere di adeguamento tecnologico dell’impianto preesistente della soc. Wind Tre S.p.A. in quanto, sebbene l’impianto preesistente sia stato originariamente installato in epoca precedente l’emanazione del regolamento di che trattasi, la sua localizzazione è divenuta confliggente con la sopravvenuta previsione di cui all’art. 5, co. 2 regolamento. Per tali ragioni, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 12 regolamento, la soc. Wind Tre S.p.A. avrebbe dovuto prevedere un piano di delocalizzazione di tale impianto (piano che non è stato mai presentato). L’insistenza di un impianto in zona sensibile e la legittimità, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’inibizione delle opere di adeguamento dello stesso impianto, è stata recentemente affermata dal TAR Puglia - Sezione II di Lecce - con la sentenza 238/2020 ”.
Il gravato “diniego” comunale precisa, infine, che “ Ad ogni cartografia che individua le aree sensibili risulta associata un’ulteriore cartografia in cui è effettuata e riportata una verifica puntuale della possibilità di copertura del territorio con stazioni radio base di ultima generazione (microimpianti) e, quindi, un’analitica simulazione di detta copertura mediante installazione di impianti intorno alle aree sensibili (siti alternativi) ”.
3.1 - L’art. 5, comma 1 del citato Regolamento comunale dispone che: << 1. Il comune, in base alle competenze indicate alla lettera m) dell’articolo 3 della legge regionale 5/2002 e delle linee guida applicative contenute nel regolamento regionale 7/2006, al fine di garantire la corretta localizzazione urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane e alle persone affette da patologie, tenendo conto della destinazione d’uso attuale e prevista dagli strumenti di programmazione urbanistica delle strutture sanitarie, assistenziali, educative, ricreative, sportive e ambientali, degli immobili con specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico, nonché della necessità degli operatori di fornire agli utenti un servizio che utilizzi le frequenze assegnate a livello nazionale, individua le aree sensibili elencate nell’allegato “A” e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato “B” del presente regolamento >>.
L’art. 5, comma 2, lettera b) del predetto Regolamento comunale prevede che: “ 2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata: … b) l’installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H - Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri …. 6)”, e cioè, per quanto di rilievo, <<6) all’interno delle aree sensibili elencate nell’allegato “A” e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato “B” >>.
L’art. 12, comma 1 del Regolamento comunale stabilisce che: “ Gli operatori degli impianti non conformi a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 5, presentano al comune, entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, un piano di delocalizzazione, indicando i tempi, i costi, i siti alternativi scelti secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 e gli impianti non delocalizzabili per carenza di siti alternativi o di costi eccessivi e obiettiva incompatibilità con l’esigenza di copertura del territorio ”.
4. - Ciò premesso, la Società ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione dell’art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003 (secondo cui “ Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti ”), in quanto il provvedimento di “diniego” avente ad oggetto la S.C.I.A. del 17 dicembre 2019 è stato adottato e comunicato in data 26 febbraio 2020, ossia decorsi più di trenta giorni non soltanto dalla presentazione della medesima S.C.I.A., ma soprattutto dalla ricezione da parte dell’Ente delle osservazioni (idonee a interrompere il decorso dei trenta giorni ex art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003) del 9 gennaio 2020 al preavviso di diniego, predisposte a seguito della comunicazione dei motivi ostativi in data 30 dicembre 2019.
Sostiene che tale atto, << avendo giuridicamente prodotto effetti su un “titolo” ormai perfezionato, avrebbe richiesto la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, con particolare riferimento alle ragioni di interesse pubblico - diverse dal mero ripristino della legalità asseritamente violata - che avrebbero reso opportuno il divieto di proseguire nell’installazione della Stazione Radio Base >>, nel mentre << Il provvedimento impugnato, al contrario, non reca alcuna motivazione al riguardo, limitandosi a fare riferimento all’art. 5 del Regolamento comunale in un’ottica semplicemente “inibitoria” >>; e tanto vieppiù in considerazione del rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Impugna, altresì, l’art. 6, comma 6, del Regolamento comunale, che prevede il termine di sessanta giorni per l’adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, in quanto incompatibile con il procedimento ex art. 87 bis del decreto legislativo n. 259/2003.
4.1 - Le suddette censure vanno disattese.
Ed invero, in proposito è dirimente osservare che si tratta di S.C.I.A. unitaria, presentata espressamente dalle stesse tre Società interessate anche ai sensi dell’art. 87, comma 3 del decreto legislativo n. 259/2003 - “ in considerazione della unicità della infrastruttura e della contestualità dell’intervento, la presente Istanza viene depositata (anche ai sensi del comma 3 dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003) a firma congiunta Galata-Wind Tre-IA ” (si veda pag. 4 della predetta S.C.I.A.; diversamente argomentando, si contravverrebbe al divieto di “ venire contra factum proprium” ): pertanto, risulta applicabile alla fattispecie concreta in esame il comma 9 dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, secondo cui “ 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego… ”; sicchè il gravato “diniego” comunale del 26 febbraio 2020, sulla segnalazione congiunta e unica presentata il 18 dicembre 2020, risulta tempestivamente adottato ex art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259/2003.
5. - La Società ricorrente deduce che l’art. 5, comma 2 lettera b) del Regolamento comunale non precluderebbe genericamente l’installazione di impianti di telefonia mobile nell’intero perimetro delle aree sensibili, ma solo sugli immobili tutelati nell’ambito delle medesime aree sensibili, descritti nelle cartografie.
Sostiene che, poiché, “ nel caso in esame, l’installazione dell’impianto non è prevista né sull’edificio che ospita la Scuola Media Inferiore DA IE, né sull’edificio che ospita la sede universitaria Foresteria di Palazzo ZI (ponendosi, peraltro, ad una distanza di circa duecento metri da tali siti), appare già evidente la totale erroneità della motivazione ” del provvedimento impugnato.
5.2 - Risulterebbe, poi, violato l’art. 5, comma 3, lettera d) del Regolamento comunale, che << impone agli operatori, in via preferenziale, di “installare i sistemi radianti degli impianti su sostegni già esistenti mediante l’adozione di accordi di condivisione con altri operatori in numero preferibilmente non superiore a due”>>.
5.3 - La Società ricorrente afferma, poi, che il Comune avrebbe dovuto indicare l’eventuale disponibilità di idonee localizzazioni alternative, anche ai sensi di quanto disposto dalla Sezione “B” - “ Obiettivi di qualità ” del Regolamento Regionale n. 14/2006 (secondo cui i Comuni devono segnalare “ localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute motivatamente inidonee ”).
5.4 - Asserisce che il civico Ente avrebbe introdotto una limitazione generalizzata all’installazione di impianti di telefonia nelle aree considerate nell’Allegato “A”, senza, appunto, verificare soluzioni alternative.
5.5 - Contesta, poi, il passaggio motivazionale secondo cui “ l’Ente ha voluto lasciare intendere che la preclusione oggetto di impugnativa lascerebbe comunque inalterata la possibilità di localizzazione alternativa nelle ubicazioni considerate per i c.d. microimpianti”, che costituirebbero “ un’opzione soltanto per gli operatori che hanno già realizzato in passato, nel medesimo contesto territoriale, un’adeguata base di copertura Macro ” e non già per IA AL, << che si trova oggi nella necessità di realizzare “da zero” la propria copertura nel territorio comunale >>.
5.6 - Deduce, ancora, che, se l’art. 5, comma 2, del Regolamento fosse interpretato nel senso prospettato dall’Ente, e dunque come diretto a precludere sic et simpliciter l’installazione di impianti di telefonia nell’intero e ampio perimetro delle aree sensibili indicate nelle cartografie, si configurerebbe un inammissibile limite generalizzato all’installazione degli impianti in questione, in “ contrasto con le disposizioni statali sovraordinate – in particolare con la Legge n. 36/2001 e con il D.Lgs. n. 259/2003 – oltre che con la stessa Legge Regionale Puglia 8 marzo 2002, n. 5 ”.
5.7 - Le illustrate doglianze vanno disattese.
6. - Innanzitutto, rileva il Collegio che l’art. 5, comma 2, lettera b) del predetto Regolamento comunale non vieta l’installazione o l’aggiornamento tecnologico degli impianti in questione solo su determinati immobili, ma ne impone il divieto sugli immobili ricadenti << 6) all’interno delle aree sensibili elencate nell’allegato “A” e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato “B” >> (si veda il precedente punto 3.1).
D’altro canto, la diversa interpretazione prospettata dalla Società ricorrente introdurrebbe una evidente distinzione tra l’installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione, di radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile, da un lato, e l’installazione di impianti per telefonia mobile, dall’altro; distinzione ingiustificata alla luce delle finalità (unitarie) delle norma regolamentare in questione, illustrate dal sopra riportato art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo (si veda il precedente punto n. 3.1).
Le illustrate considerazioni consentono di disattendere anche le doglianze relative all’asserita violazione dell’obbligo di coubicazione.
7. - Ciò posto, osserva questa Sezione che il Regolamento del Comune di Lecce del 2007 è stato oggetto di favorevoli pronunce giurisdizionali (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 18 febbraio 2020, n. 238 e giurisprudenza ivi citata), che, con motivazioni condivisibili, hanno ritenuto la legittimità del Regolamento in questione, posto che i criteri localizzativi non prevedono un divieto generalizzato di installazione, ma stabiliscono soltanto (art. 5, comma 2, lettera “b”) un divieto di installazione di impianti in specifiche aree sensibili (e cioè in limitate porzioni di territorio, definite intorno a specifici edifici, indicate nell’allegato “A” e definite nei limiti delle cartografie di cui all’allegato “B”, peraltro con apposite cartografie di verifica della copertura territoriale di rete), essendo invece prevista la possibilità di installazione in ampie zone del territorio comunale.
7.1 - E’ opportuno rammentare che l’art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (“ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ”), nel testo vigente ratione temporis , dispone che: “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ”.
Sul punto, rileva il Collegio che, << per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 36/2001 , anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti determinate aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma, e purché ciò, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori” (TAR L’Aquila, I, 2.7.2018, n. 260. In termini confermativi, cfr. altresì TAR Lazio, II, 1.6.2018, n. 6136; TAR Molise, I, 25.1.2018, n. 23).
In particolare, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, il Comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto di quest’ultimo. L’interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale deve comunque rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico e i criteri localizzativi adottati non devono trasformarsi in limitazioni alla copertura di rete, impedendo la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio. Deve, pertanto, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete” (C.d.S, VI, 3.8.2017, n. 3891).
… Pertanto, è ben possibile la previsione di limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché ciò non si traduca in limitazioni generalizzate alla copertura di rete. In ciò si realizza “l’equo contemperamento” tra le esigenze produttive e/o quelle connesse alla capillare diffusione della rete, e quella (tutela della salute) posta a base dei divieti localizzativi in zone sensibili >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 18 febbraio 2020, n. 238).
7.2 - Ciò premesso, << l’impugnato Regolamento comunale - sulla cui legittimità si è pronunciato più volte sia questo TAR, sia il Consiglio di Stato (Tar Lecce sent. 1024/2015 e 1647/2012 e Cons. St. sent. 5231/2013) - lungi dal prevedere divieti generalizzati, ha soltanto stabilito (art. 5 co. 2) un divieto di installazione di impianti in specifiche zone sensibili indicate nell’allegato “A”, essendo invece prevista la possibilità di installazione in ampie zone del territorio comunale >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, cit., 18 febbraio 2020, n. 238).
Inoltre, << Come affermato dal Consiglio di Stato con la citata pronuncia n. 5231/2013, “i criteri localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da determinare un divieto generale di installazione di impianti su tutto l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio (allegato “B” al Regolamento)” (cfr. C.d.S. n. 5231/13 cit, punto n. 7 della parte motivazionale).
Pertanto, va ribadito in questa sede che l’impugnato Regolamento, lungi dal prevedere divieti generalizzati di installazione di impianti del tipo di quello in esame, si è unicamente limitato a prevedere zone c.d. sensibili, in cui non è consentita la localizzazione degli stessi, e deve, pertanto, ritenersi immune dalle lamentate censure.
Alla stessa stregua, non risulta violato il principio di ragionevolezza, atteso che l’impugnato Regolamento, lungi dal prevedere divieti generalizzati di installazione di impianti su tutto il territorio comunale, ha circoscritto gli stessi alle sole zone sensibili, in tal modo realizzando un ragionevole bilanciamento tra l’interesse primario alla salute umana e quelli - pur rilevanti, ma recessivi rispetto al primo - all’iniziativa economico-imprenditoriale, nonché alla copertura della rete su tutto il territorio nazionale.
Infine, non risultano violate le previsioni di cui agli artt. 86 e 90 d. lgs. n. 259/03 (norme che attribuiscono carattere di pubblica utilità agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico) atteso che - si ribadisce - non si discorre, nella specie, di divieti generalizzati all’installazione di tali impianti, ma solo di limiti territoriali, in funzione di tutela di beni (in primis, la salute umana) dotati di ampia copertura costituzionale (artt. 2-32 Cost.)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, cit. n. 238/2020).
7.3 - Vanno disattese, poi, le censure inerenti all’omessa adeguata indicazione, da parte del Comune di Lecce, di idonei siti alternativi, in ragione - complessivamente - sia dell’individuazione di siti alternativi di cui alle cartografie allegate al Regolamento comunale (la cui idoneità è onere dell’operatore interessato verificare concretamente e puntualmente in relazione alle sue specifiche esigenze di copertura della rete, né, peraltro, è stata impugnata espressamente e specificamente la cartografia “B25b” inerente alla possibilità di copertura con microimpianti nell’area sensibile de qua ), sia della genericità dei relativi rilievi della Società ricorrente inerenti all’impianto in questione (la stessa relazione tecnica di parte si limita a fornire una previsione della copertura radio “ in presenza o meno del sito LE73100_010” , senza peraltro considerare adeguatamente le soluzioni alternative di cui alle menzionate cartografie).
8. - In definitiva, il provvedimento di “diniego” impugnato e le norme regolamentari gravate sono immuni dai censurati vizi.
9. - La legittimità dei suddetti atti comporta l’infondatezza della spiegata azione risarcitoria, peraltro genericamente formulata.
10. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
11. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO