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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/01/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 317 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "separazione personale dei coniugi”
TRA
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], rapp. Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Manuela Izzo e dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
(c.f.: ), nata ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.12.2023 e note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.; in data 19.12.2023 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25.1.2023, , premesso di aver Parte_1
contratto, in data 22.10.2017, matrimonio concordatario in Atripalda (AV) con
[...]
(atto n. 21, parte II, serie A, registro atti di matrimonio anno 2017); che dalla CP_1
unione non erano nati figli;
che la convivenza era divenuta impossibile per incompatibilità caratteriali ed assenza di intimità; che nei giorni 9.10/12.2022, all'esito
1 di un ennesimo litigio, la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale;
precisato che essi coniugi erano economicamente indipendenti;
ciò posto, l'istante ha chiesto pronunziarsi la separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, peraltro in sua esclusiva proprietà, con facoltà della moglie di prelevare i propri oggetti personali, vinte le spese con attribuzione al difensore.
All' udienza presidenziale del 23.5.2023 compariva personalmente il solo ricorrente;
la resistente non compariva nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza di comparizione;
il Presidente, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
considerato che
non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
Rimesse le parti innanzi all'Istruttore designato, prodotta documentazione, nelle memorie integrative l'istante insisteva per l'addebito della separazione alla resistente.
Dichiarata la contumacia della resistente, in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 14.12.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, parte ricorrente, nelle note in sostituzione di udienza, ha chiesto di pronunciare la separazione, assegnare a sè la casa coniugale e dare termine alla resistente per prelevare i suoi effetti personali (la richiesta di addebito non è stata reiterata) ed ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c..
Su tali conclusioni del ricorrente e dal p.m., come indicate, la causa era riservata alla decisione del Collegio.
2.Sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero, sulla base delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, può senz'altro ritenersi che tra i coniugi sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza, peraltro da tempo già interrotta.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della parte resistente, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e al comportamento processuale tenuto dalla controparte, non costituitasi nemmeno in corso di causa, inducono, infatti, a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio.
3.Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto attiene alla richiesta di addebito della separazione, nessuna prova concreta è
2 stata fornita (e articolata) dal ricorrente in ordine alle dedotte violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per cui detta separazione va pronunziata senza addebito ad alcuno.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. 2013 n. 25843).
Inoltre, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 2020, n. 16691).
Occorre dimostrare che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti o episodi che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Nessuna prova è stata fornita.
Peraltro, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, la richiesta di addebito non
è stata reiterata.
4.Sull'assegnazione della casa coniugale
In assenza di figli (minori o maggiorenni ma economicamente autosufficienti e conviventi), non vi è questione di assegnazione di casa coniugale, peraltro in proprietà esclusiva dell'istante.
In mancanza di figli il giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione e il godimento dell'immobile è regolato dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda.
Ogni altra domanda non è ammissibile.
5.Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della lite, del suo esito e della contumacia della resistente, soccorrono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
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P.Q.M.
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3 Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
a) pronunzia la separazione personale di detti coniugi, senza addebito ad alcuno;
b) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio è stato trascritto per le annotazioni di rito;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data
20.12.2023
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi dott. Raffaele Califano
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