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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 308/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 9 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto Per la ricorrente l'avv. Russo Per il resistente la dott. Gessica Maiorano i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Russo aderisce all'eccezione di prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020 e insiste per il resto il ricorso con liquidazione delle spese di lite
. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 308/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'AVV. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1
CIRO E ESPOSITO ALDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Controparte_3 con il patrocinio ex art 417 bis cpc delle dott. MAIORANO GESSICA e el Controparte_4
Dr. Persona_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..”
1.1 Il ricorrente ha allegato e documentato (cfr. doc. 1 ric.) di aver lavorato in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato presso l' dal 3.9.2019 al 31.8.2020, Controparte_5 presso la Scuola di primo grado dal 25.9.2020 al 31.8.2021, dal 7.9.2021 al 31.8.2022, Controparte_6 dal 5.9.2022 al 31.8.2023, presso l' di SI AR (LI) dal Controparte_7
30.9.2024 al 30.6.2025.
1 1.2 Tanto premesso, il ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
1.3 Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica che, eccepita la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2019/2020, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. La causa, istruita per documenti, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
3. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre
4. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_8 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4.1 In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
5. Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
5.1 In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
2 a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
5.2 La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
5.3 Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
5.4 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
5.5
Considerato che
i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera
3 valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
6. In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_1 docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
6.1 In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
6.2 Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che CP_9 ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
7. Ad analoghe conclusioni è giunta da ultimo anche la Cassazione con sentenza n. 29961/2023. Con tale pronuncia i giudici di legittimità, sulla scorta di quanto argomentato dalla CGUE, nel ricercare
“..parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, hanno escluso la rilevanza della durata del rapporto di lavoro (talvolta individuata nella giurisprudenza di legittimità nel termine di 180 giorni di cui all'art 489 d. lgs 297/1994), riconoscendo tuttavia la comparabilità delle condizioni di impiego dei docenti in ruolo rispetto ai colleghi assunti per supplenze annuali o fino alla fine dell'attività didattica, rispetto alle quali “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; trattasi infatti “in entrambi i casi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
8. Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari - e stante la persistenza del diritto/dovere formativo del ricorrente in quanto assunto fino al 30.6.2025 (cfr. doc. 1 ric.) - deve concludersi per l'accoglimento della domanda con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta Parte_1 docenti (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera
4 corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8.1 Quanto all'a.s. 2019/2020 fondata l'eccezione di prescrizione spiegata dal resistente. CP_1
8.2 L'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015 dispone infatti che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma
1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
8.3 Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
8.4 Di conseguenza, tenuto conto che la diffida in atti risulta ricevuta in data 24.1.2025 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), in assenza di atti interruttivi precedenti, deve ritenersi prescritto il diritto per l'a.s.
2019/2020, diritto esercitabile fin dall'inizio del relativo contratto a termine ovvero dal 3.9.2019 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
8.5 Per contro non può prendersi a riferimento quale dies a quo del termine di prescrizione il termine ultimo di utilizzazione della carta, stante il chiaro disposto dell'art 2935 c.c secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, a prescindere che sussista anche un termine di decadenza per l'esercizio dello stesso.
8.6 In tal senso si è pure espressa la Suprema Corte che - dopo aver affermato “(..) Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
5 "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce
"l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per CP_1 taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).” - ha chiarito, in punto di decorrenza, “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav. 29961/2023).
8.7 Di conseguenza, in assenza di specifica allegazione da parte del ricorrente – a fronte dell'individuazione da parte del , secondo i principi generali sopra richiamati del dies a quo CP_1 del termine di prescrizione nel momento del conferimento dell'incarico - della data, successiva in cui era possibile per i docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sull'apposito portale per poter fruire del beneficio deve ritenersi prescritto il diritto per l'a.s. 2019/2020, diritto esercitabile, si ribadisce, fin dall'inizio del relativo contratto a termine ovvero dal 3.9.2019 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
9. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare nella misura di un sesto le spese di lite che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 ridotti poi della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per l'importo di euro 500,00,
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta docente per CP_1 Parte_1 poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- compensa per metà la spese di lite e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in €
858,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 9 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 308/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 9 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto Per la ricorrente l'avv. Russo Per il resistente la dott. Gessica Maiorano i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Russo aderisce all'eccezione di prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020 e insiste per il resto il ricorso con liquidazione delle spese di lite
. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 308/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'AVV. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1
CIRO E ESPOSITO ALDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Controparte_3 con il patrocinio ex art 417 bis cpc delle dott. MAIORANO GESSICA e el Controparte_4
Dr. Persona_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..”
1.1 Il ricorrente ha allegato e documentato (cfr. doc. 1 ric.) di aver lavorato in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato presso l' dal 3.9.2019 al 31.8.2020, Controparte_5 presso la Scuola di primo grado dal 25.9.2020 al 31.8.2021, dal 7.9.2021 al 31.8.2022, Controparte_6 dal 5.9.2022 al 31.8.2023, presso l' di SI AR (LI) dal Controparte_7
30.9.2024 al 30.6.2025.
1 1.2 Tanto premesso, il ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
1.3 Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica che, eccepita la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2019/2020, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. La causa, istruita per documenti, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
3. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre
4. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_8 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4.1 In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
5. Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
5.1 In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
2 a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
5.2 La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
5.3 Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
5.4 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
5.5
Considerato che
i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera
3 valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
6. In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_1 docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
6.1 In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
6.2 Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che CP_9 ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
7. Ad analoghe conclusioni è giunta da ultimo anche la Cassazione con sentenza n. 29961/2023. Con tale pronuncia i giudici di legittimità, sulla scorta di quanto argomentato dalla CGUE, nel ricercare
“..parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, hanno escluso la rilevanza della durata del rapporto di lavoro (talvolta individuata nella giurisprudenza di legittimità nel termine di 180 giorni di cui all'art 489 d. lgs 297/1994), riconoscendo tuttavia la comparabilità delle condizioni di impiego dei docenti in ruolo rispetto ai colleghi assunti per supplenze annuali o fino alla fine dell'attività didattica, rispetto alle quali “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; trattasi infatti “in entrambi i casi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
8. Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari - e stante la persistenza del diritto/dovere formativo del ricorrente in quanto assunto fino al 30.6.2025 (cfr. doc. 1 ric.) - deve concludersi per l'accoglimento della domanda con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta Parte_1 docenti (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera
4 corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8.1 Quanto all'a.s. 2019/2020 fondata l'eccezione di prescrizione spiegata dal resistente. CP_1
8.2 L'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015 dispone infatti che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma
1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
8.3 Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
8.4 Di conseguenza, tenuto conto che la diffida in atti risulta ricevuta in data 24.1.2025 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), in assenza di atti interruttivi precedenti, deve ritenersi prescritto il diritto per l'a.s.
2019/2020, diritto esercitabile fin dall'inizio del relativo contratto a termine ovvero dal 3.9.2019 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
8.5 Per contro non può prendersi a riferimento quale dies a quo del termine di prescrizione il termine ultimo di utilizzazione della carta, stante il chiaro disposto dell'art 2935 c.c secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, a prescindere che sussista anche un termine di decadenza per l'esercizio dello stesso.
8.6 In tal senso si è pure espressa la Suprema Corte che - dopo aver affermato “(..) Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
5 "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce
"l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per CP_1 taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).” - ha chiarito, in punto di decorrenza, “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav. 29961/2023).
8.7 Di conseguenza, in assenza di specifica allegazione da parte del ricorrente – a fronte dell'individuazione da parte del , secondo i principi generali sopra richiamati del dies a quo CP_1 del termine di prescrizione nel momento del conferimento dell'incarico - della data, successiva in cui era possibile per i docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sull'apposito portale per poter fruire del beneficio deve ritenersi prescritto il diritto per l'a.s. 2019/2020, diritto esercitabile, si ribadisce, fin dall'inizio del relativo contratto a termine ovvero dal 3.9.2019 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
9. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare nella misura di un sesto le spese di lite che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 ridotti poi della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per l'importo di euro 500,00,
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta docente per CP_1 Parte_1 poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- compensa per metà la spese di lite e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in €
858,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 9 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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