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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.V.G. 2417/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2417/2024 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
A) il 10.05.1980, C.F.: Parte_1 C.F._1
te domiciliato in Avellino, al Corso Europ
[...] dell'avv. Elvira Solomita che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliata in Campagna (SA), al Viale del
[...] lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Controparte_1 ce ci o, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Capaccio Paestum (SA) in data 13 agosto 2012 e che dalla loro unione era nata una figlia, (30.11.2017). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di compar predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 1506/2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la responsabilità genitoriale della figlia minore continuerà ad Persona_2 essere esercitata in modo condiviso. Le decisi resse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo dai genitori;
Ciascun genitore, invece, eserciterà la propria potestà separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
-la figlia minore continuerà ad avere la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Campagna (SA), alla Via Giovanni Paolo I, n. 36, con collocazione prevalente presso la stessa;
-il padre vedrà e terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì dalle ore 16:45/17:00 – con possibilità di prelevarla dalle ore 15:00 – riaccompagnandola a casa entro le ore 21:00; Il padre potrà, nei giorni di astensione dal lavoro o di ferie e previa tempestiva comunicazione alla madre, prelevare la figlia direttamente all'uscita da scuola;
il padre provvederà a seguire la minore nello svolgimento dei compiti scolastici;
il padre provvederà ad accompagnare a scuola la figlia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con possibilità di variazione in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori che dovranno essere comunicate tempestivamente;
ove impedimenti lavorativi o salutari comporteranno l'assenza prolungata di uno dei due genitori, l'altro si occuperà e accudirà la minore;
le comunicazioni tra i genitori concernenti la minore avverranno a mezzo telefonata nella fascia oraria tra le ore 18:30 e le ore 19:30, salvo necessità; le comunicazioni tra ciascun genitore e la minore avverranno tra le ore 20:30 e le ore 21:00, salvo richieste ed esigenze della minore;
durante il periodo della scuola primaria, i genitori terranno con sé la figlia in week-end alternati, dalle ore 15:30 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
dopo la conclusione della scuola primaria e durante il periodo non scolastico, ogni genitore terrà con sé la figlia in week-end alternati, dalle ore 15:30 del sabato fino alle ore 09:00/09:30 del lunedì; durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori terranno con sé la figlia in modo paritetico, trascorrendo con essa il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis, ad anni alterni, sempre previo accordo e tenendo conto dell'interesse della figlia;
durante i compleanni, gli onomastici o la festa della mamma e del papà, la figlia trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività vi sarà accordo di volta in volta in base al principio dell'alternanza; nel caso in cui dette festività coincidano col giorno di visita del padre, questi potrà prelevare la figlia dalle ore 09:00 del mattino;
per il compleanno e l'onomastico della figlia, i genitori concorderanno se trascorrerlo insieme o alternati;
i genitori potranno convenire una diversa regolamentazione di orari e giorni, compatibilmente con le esigenze proprie e della figlia;
-il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante corresponsione all'altro genitore di un assegno mensile di € 350,00 entro il giorno 05 di ciascun mese, mediante bonifico bancario o altro modo, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie documentate nella misura del 50%;
-le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito da ciascuno al 50%;
-nessun assegno o contributo, a nessun titolo, sarà dovuto da una parte all'altra, rinunziandovi gli stessi reciprocamente, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
-entrambi i genitori concedono il reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio; autorizzano altresì il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
-le spese legali della presente procedura vengono interamente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13 agosto 2012 nel Comune di Capaccio (SA) tra nato a [...]
TI (SA) l'10.05.1980, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] CodiceFiscale_2
Registro Atti Matrimonio del Comune di Ca n. 24, parte 2. serie A, Vol. 1, alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2417/2024 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
A) il 10.05.1980, C.F.: Parte_1 C.F._1
te domiciliato in Avellino, al Corso Europ
[...] dell'avv. Elvira Solomita che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliata in Campagna (SA), al Viale del
[...] lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Controparte_1 ce ci o, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Capaccio Paestum (SA) in data 13 agosto 2012 e che dalla loro unione era nata una figlia, (30.11.2017). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di compar predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 1506/2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la responsabilità genitoriale della figlia minore continuerà ad Persona_2 essere esercitata in modo condiviso. Le decisi resse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo dai genitori;
Ciascun genitore, invece, eserciterà la propria potestà separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
-la figlia minore continuerà ad avere la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Campagna (SA), alla Via Giovanni Paolo I, n. 36, con collocazione prevalente presso la stessa;
-il padre vedrà e terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì dalle ore 16:45/17:00 – con possibilità di prelevarla dalle ore 15:00 – riaccompagnandola a casa entro le ore 21:00; Il padre potrà, nei giorni di astensione dal lavoro o di ferie e previa tempestiva comunicazione alla madre, prelevare la figlia direttamente all'uscita da scuola;
il padre provvederà a seguire la minore nello svolgimento dei compiti scolastici;
il padre provvederà ad accompagnare a scuola la figlia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con possibilità di variazione in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori che dovranno essere comunicate tempestivamente;
ove impedimenti lavorativi o salutari comporteranno l'assenza prolungata di uno dei due genitori, l'altro si occuperà e accudirà la minore;
le comunicazioni tra i genitori concernenti la minore avverranno a mezzo telefonata nella fascia oraria tra le ore 18:30 e le ore 19:30, salvo necessità; le comunicazioni tra ciascun genitore e la minore avverranno tra le ore 20:30 e le ore 21:00, salvo richieste ed esigenze della minore;
durante il periodo della scuola primaria, i genitori terranno con sé la figlia in week-end alternati, dalle ore 15:30 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
dopo la conclusione della scuola primaria e durante il periodo non scolastico, ogni genitore terrà con sé la figlia in week-end alternati, dalle ore 15:30 del sabato fino alle ore 09:00/09:30 del lunedì; durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori terranno con sé la figlia in modo paritetico, trascorrendo con essa il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis, ad anni alterni, sempre previo accordo e tenendo conto dell'interesse della figlia;
durante i compleanni, gli onomastici o la festa della mamma e del papà, la figlia trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività vi sarà accordo di volta in volta in base al principio dell'alternanza; nel caso in cui dette festività coincidano col giorno di visita del padre, questi potrà prelevare la figlia dalle ore 09:00 del mattino;
per il compleanno e l'onomastico della figlia, i genitori concorderanno se trascorrerlo insieme o alternati;
i genitori potranno convenire una diversa regolamentazione di orari e giorni, compatibilmente con le esigenze proprie e della figlia;
-il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante corresponsione all'altro genitore di un assegno mensile di € 350,00 entro il giorno 05 di ciascun mese, mediante bonifico bancario o altro modo, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie documentate nella misura del 50%;
-le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito da ciascuno al 50%;
-nessun assegno o contributo, a nessun titolo, sarà dovuto da una parte all'altra, rinunziandovi gli stessi reciprocamente, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
-entrambi i genitori concedono il reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio; autorizzano altresì il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
-le spese legali della presente procedura vengono interamente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13 agosto 2012 nel Comune di Capaccio (SA) tra nato a [...]
TI (SA) l'10.05.1980, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] CodiceFiscale_2
Registro Atti Matrimonio del Comune di Ca n. 24, parte 2. serie A, Vol. 1, alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi