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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 154 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 13/05/2025 da: rappresentato e difeso dall'avv. DI TEODORO FRANCO e Parte_1 dall'Avv. FEDELE CARLO elett.te dom.to in CORSO DE MICHETTI, 64 TERAMO APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARINI FENIZIA elett.te dom.ta in CORSO TRENTO E TRIESTE, 52 ASCOLI PICENO
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 387/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro
– in data 29.11.2024 CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 387/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione
Lavoro, pubblicata in data 28.11.2024, con cui il giudice di prime cure ha parzialmente pagina 1 di 10 accolto il ricorso dallo stesso proposto, volto a ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 9 ottobre 2023, in quanto non sorretto da giusta causa.
Per l'effetto, il Tribunale ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando la società al pagamento Controparte_1
di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. La società resistente è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.800,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'appellante impugna la predetta decisione censurando l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nella quantificazione dell'indennità risarcitoria, ritenuta incongrua rispetto alla durata del periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegrazione. In particolare, deduce: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della
Legge 20 maggio 1970, n. 300, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, del D.Lgs.
n. 23/2015, per avere il Tribunale riconosciuto un'indennità inferiore rispetto al massimo di dodici mensilità, pure a fronte di un arco temporale superiore ai tredici mesi tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale;
2) Difetto di motivazione sul punto relativo alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, in quanto il provvedimento impugnato non offre alcuna spiegazione logico-giuridica circa la determinazione in quattro mensilità, precludendo ogni verifica circa la correttezza del criterio adottato;
3)
Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 4, 35 e 111, comma 6, Cost., in quanto l'applicazione della normativa è ritenuta irragionevole e penalizzante per la parte risultata vittoriosa, oltre che in contrasto con l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione dell'indennizzo spettante in caso di reintegrazione attenuata.
Sulla base di tali motivi, chiede la parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata e, per l'effetto, la condanna della società al pagamento Controparte_1
di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per tutto il pagina 2 di 10 periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Conclude altresì per la condanna della società al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, in favore del proprio difensore, il quale si dichiara antistatario.
L'appellante non ripropone, in questa sede, le domande già avanzate e respinte in primo grado relative alla natura ritorsiva e ingiuriosa del licenziamento.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato Controparte_1
integralmente i motivi d'appello proposti dalla controparte, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, la società sostiene che la quantificazione dell'indennità risarcitoria operata dal Tribunale risulti conforme ai criteri discrezionali attribuiti al giudice dalla normativa vigente, nonché adeguatamente commisurata alla durata del periodo intercorrente tra il licenziamento e la pronuncia di reintegra, tenuto conto delle concrete circostanze del caso.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30 giugno 2025, la società appellata ha altresì proposto appello incidentale, impugnando la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza della giusta causa o, quantomeno, del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, nonché nella parte in cui ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e ha condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali e assistenziali. È stata infine impugnata la statuizione sulle spese di lite.
A fondamento dell'impugnazione incidentale, la società deduce l'erroneità della decisione del giudice di prime cure, sotto il profilo sia della ricostruzione dei fatti sia della loro qualificazione giuridica. In particolare, evidenzia che le condotte ascritte al lavoratore – documentate anche mediante intercettazioni telefoniche prodotte in atti – appaiono idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, pertanto, a integrare gli estremi della giusta causa di recesso. Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione la gravità
pagina 3 di 10 oggettiva e soggettiva delle condotte contestate, omettendo altresì di valorizzare le risultanze istruttorie acquisite.
In via preliminare, la società ha altresì chiesto la riforma dell'ordinanza istruttoria emessa nel corso del primo grado in data 28 giugno 2024, nella parte in cui sono state rigettate le richieste di esibizione formulate ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., ritenute rilevanti e decisive ai fini della ricostruzione della vicenda e dell'effettiva entità dei danni subiti dall'azienda. Ha pertanto domandato che venga disposta la riapertura dell'istruttoria, al fine di acquisire documentazione ritenuta necessaria.
Nel merito, la società ha chiesto il rigetto dell'appello principale, in quanto infondato, e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata con il conseguente rigetto integrale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha, inoltre, domandato la revoca di ogni statuizione di condanna pronunciata a suo carico, inclusi l'ordine di reintegra, la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, degli oneri contributivi e delle spese di giudizio. Ha infine richiesto la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme già percepite in forza della sentenza di primo grado, quantificate in € 7.362,00 a titolo di indennità risarcitoria e in € 10.460,41 a titolo di spese legali.
In via gradata, la società ha chiesto che, nell'ipotesi di conferma dell'illegittimità del licenziamento, venga comunque riconosciuta la sussistenza del fatto posto a fondamento del recesso e, conseguentemente, applicata la tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015, con liquidazione dell'indennità risarcitoria nel minimo previsto dalla legge. Ha domandato che, in tale evenienza, si tenga conto, nella quantificazione, delle somme che il lavoratore ha percepito, ovvero avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza, svolgendo altra attività lavorativa successivamente al recesso. Anche in tale ipotesi, ha richiesto la restituzione delle somme eventualmente percepite in eccedenza.
La società appellata ha concluso chiedendo la condanna del Sig. alla Pt_1
rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
pagina 4 di 10 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
1. Deve procedersi in via preliminare all'esame dell'appello incidentale proposto dalla società appellata, in quanto logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto all'appello principale, atteso che lo scrutinio delle censure formulate in via incidentale attiene all'accertamento della legittimità del licenziamento intimato al lavoratore, presupposto necessario per la valutazione della misura del risarcimento eventualmente spettante.
Con il primo motivo di appello incidentale, la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento disciplinare intimato al Sig. con conseguente declaratoria di Pt_1
illegittimità del licenziamento e condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro.
La censura è infondata.
Giova in premessa ricordare che, secondo l'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'“insussistenza del fatto” cui fa riferimento l'art. 18, comma 4, St. Lav. non si limita al solo caso in cui il fatto addebitato non sia mai accaduto, ma ricomprende anche l'ipotesi in cui, pur accaduto, esso difetti del requisito dell'antigiuridicità o della rilevanza disciplinare tale da giustificare il recesso (cfr. Cass.
n. 20540/2015).
Nel caso in esame, al Sig. veniva contestato di aver posto in essere Pt_1
condotte di supporto agli ideatori e organizzatori della rapina perpetrata ai danni del titolare della , , e in particolare di aver fornito alla Controparte_1 Controparte_2
sig.ra (ex moglie del predetto, poi accusata di essere la RSona_1
committente della rapina), informazioni relative allo stato delle indagini in corso, sfruttando conoscenze personali nell'ambito dell'attività investigativa.
Tuttavia, gli elementi probatori allegati dalla società a sostegno del proprio assunto non appaiono idonei a dimostrare l'effettività e la rilevanza disciplinare delle pagina 5 di 10 condotte contestate.
Nel corso del giudizio di primo grado, la società si è limitata a produrre alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche, dalle quali, secondo l'assunto datoriale, emergerebbe l'interferenza del lavoratore nell'ambito della vicenda penale in questione.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale, le conversazioni richiamate sono generiche e prive di contenuti inequivoci, tanto che il ricorrente non risulta parte attiva in alcuna delle intercettazioni, essendo semplicemente menzionato da soggetti terzi in contesti privi di riferimenti precisi e concreti.
Peraltro, la stessa nelle suddette intercettazioni, nel riferire al RSona_1
fratello (anch'egli accusato di avere organizzato la suddetta rapina) circostanze Per_2
apprese dallo (suo cognato, essendo quest'ultimo il compagno della sorella Pt_1
della , premette, ogni volta, di non sapere neppure se si tratta di cose vere RSona_1
RS (“se è vero quello che dice TO;
“questo sempre detto da ( , Parte_1
n.d.r.), perché non so se sia vero”), il che non fa che confermare l'assenza di una vera complicità tra i due. Le circostanze che, poi, nell'intercettazione, vengono esposte come riferite dallo appaiono anche poco comprensibili e di scarsa valenza, anche ai Pt_1
fini di un'eventuale condotta di favoreggiamento (“su almeno non quelli che sono coinvolti delle indagini, ma diciamo quelli sotto...compreso Per_4 Per_5
appuntato dell'Arma in servizio al Nucleo Investigativo di Ascoli Piceno), non ci
[...]
credono, capito, pensano che siano...che sia qualcosa, che lui sta combinando qualcosa, ha fatto questa denuncia e non si capisce perché”; che praticamente sembra che lui, lui proprio, la merda..abbia detto che sono coinvolta io.”).
Anche il riferimento all'appuntato appare poco rilevante, trattandosi di Per_4
soggetto legato da amicizia o conoscenza anche a (il correo della RSona_6
il quale, in altra intercettazione, riferiva alla sorella “me l'ha accennato pure a Per_1
me perché una sera l'ho incontrato in Ascoli..”. Per_4
In questo quadro, i colloqui avuti dalla con lo non paiono RSona_1 Pt_1
sintomatici, non solo, di una condizione di complicità di quest'ultimo, ma neppure della pagina 6 di 10 conoscenza da parte di costui dell'intento criminoso della cognata, potendo l'interessamento alla vicenda spiegarsi semplicemente perché la rapina aveva riguardato il proprio titolare, nonché ex cognato.
Anche l'intercettazione del 13 luglio 2023, ritenuta dalla società illegittimamente omessa nella valutazione del primo giudice, non apporta alcun elemento utile alla prova dell'addebito. La stessa interlocutrice, Sig.ra riferisce che RSona_1
nell'incontro avuto col lavoratore “non era successo niente di che”, escludendo così qualunque passaggio informativo significativo.
Né appare decisivo, in senso contrario, il riferimento ad un'utenza fittiziamente intestata e attribuita alla mediante la quale sarebbero avvenuti contatti RSona_1
con il Sig. Anche a voler ritenere provato l'effettivo utilizzo dell'utenza in Pt_1
questione, non è stato prodotto alcun contenuto delle conversazioni che consenta di valutarne la portata antigiuridica o disciplinarmente rilevante.
In definitiva, non risulta provata l'esistenza di alcuna condotta del lavoratore che, anche solo in astratto, possa integrare un inadempimento tale da giustificare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Come noto, l'onere della prova della sussistenza del fatto, nella sua materialità e rilevanza, incombe integralmente sul datore di lavoro (art. 5, L. n. 604/1966) e nel caso di specie detto onere non è stato assolto.
Inoltre, giova rammentare che anche in presenza di condanne penali a carico del lavoratore, non sussiste alcun automatismo che leghi la vicenda penale alla legittimità del licenziamento, essendo necessario, in ogni caso, valutare l'incidenza concreta del fatto sul rapporto fiduciario tra le parti, valutazione che, nella presente fattispecie, difetta del tutto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza del fatto contestato, sia nella sua dimensione materiale che sotto il profilo della rilevanza disciplinare, con conseguente conferma della illegittimità del licenziamento.
Pertanto, l'appello incidentale proposto dalla società deve essere rigettato.
pagina 7 di 10 2. Passando all'analisi dei motivi di gravame dell'appello principale, questi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi e vertenti sulla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 18, comma 4, della L. n.
300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012, nonché sul criterio di determinazione dell'indennità risarcitoria nei casi di reintegrazione attenuata.
L'appellante principale contesta, in particolare, la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo accertato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, ha liquidato l'indennità risarcitoria in misura pari a sole quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza fornire una motivazione adeguata e priva di un'analisi puntuale degli elementi rilevanti. In particolare, non è stato considerato che tra la data del recesso (9 ottobre 2023) e la data di pubblicazione della sentenza (28 novembre 2024) è decorso un arco temporale superiore a tredici mesi.
La censura è fondata.
In diritto, si rammenta che l'art. 18, comma 4, St. Lav., nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che, in caso di insussistenza del fatto contestato, il giudice deve disporre la reintegrazione del lavoratore e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite massimo di dodici mensilità. Il legislatore non ha previsto un minimo, ma solo un tetto massimo inderogabile.
Tale norma, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n.
194/2018), affida al giudice una discrezionalità che deve essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza e trasparenza, in considerazione di vari fattori, tra cui: la durata del rapporto, l'anzianità aziendale, le condizioni economiche del datore di lavoro, la dimensione dell'impresa e il comportamento complessivo delle parti. La valutazione di questi elementi costituisce fondamento e limite della motivazione giudiziale.
Nel caso in esame, è pacifico che: il rapporto di lavoro è iniziato il 12 marzo 2018
pagina 8 di 10 con contratto di apprendistato, poi proseguito con assunzione a tempo indeterminato dal
12 marzo 2021 con qualifica di operaio;
il licenziamento è intervenuto il 9 ottobre 2023; la sentenza con cui è stata disposta la reintegrazione è stata pubblicata il 28 novembre
2024. Ne deriva che il periodo di illegittima estromissione supera i tredici mesi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
22929/2019, Cass. n. 26446/2024, Cass. n. 3824/2022), quando il tempo intercorrente tra il licenziamento e la pronuncia supera l'anno, il limite delle dodici mensilità non rappresenta solo un tetto massimo, ma anche un parametro di riferimento inderogabile, da applicare integralmente salvo specifiche ragioni di riduzione, che nel caso in esame non risultano dedotte né accertate.
Inoltre, il giudice di primo grado ha liquidato l'indennità in misura ridotta (quattro mensilità) senza alcuna motivazione in ordine agli elementi valutativi sopra richiamati, né ha dato atto dell'esistenza di redditi alternativi (c.d. aliunde perceptum) o percepibili
(aliunde percipiendum). A questo proposito, va ricordato che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare specificamente eventuali redditi percepiti dal lavoratore nel periodo di estromissione, ovvero elementi da cui possa desumersi la possibilità di un'effettiva ricollocazione (Cass. n. 2499/2017; Cass. n. 10694/2023). In mancanza di allegazioni concrete, sono inammissibili richieste istruttorie generiche o esplorative, quali quelle fondate su istanze di esibizione documentale ex artt. 210 e 213
c.p.c.
La liquidazione dell'indennità da parte del giudice di prime cure risulta quindi arbitraria, priva di motivazione e in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e trasparenza sanciti dagli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, n. 4, c.p.c., oltre a determinare un vulnus al diritto di difesa della parte soccombente.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della durata del periodo di estromissione
(oltre 13 mesi), dell'assenza di elementi che giustifichino una riduzione e della richiesta espressa formulata dall'appellante, si ritiene che l'indennità risarcitoria debba essere determinata nel massimo legale di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
pagina 9 di 10 Conseguentemente, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha liquidato un'indennità inferiore e la società resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del lavoratore, di una somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, l'appello principale va dunque accolto, mentre deve respingersi quello incidentale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che, per il resto conferma, condanna la al pagamento di un'indennità Controparte_1
risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Condanna la società appellata, nonché appellante incidentale, a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Pt_1
€ 7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A., in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• Dichiara la parte appellante incidentale tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Donninelli, addetto UPP.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 154 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 13/05/2025 da: rappresentato e difeso dall'avv. DI TEODORO FRANCO e Parte_1 dall'Avv. FEDELE CARLO elett.te dom.to in CORSO DE MICHETTI, 64 TERAMO APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARINI FENIZIA elett.te dom.ta in CORSO TRENTO E TRIESTE, 52 ASCOLI PICENO
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 387/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro
– in data 29.11.2024 CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 387/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione
Lavoro, pubblicata in data 28.11.2024, con cui il giudice di prime cure ha parzialmente pagina 1 di 10 accolto il ricorso dallo stesso proposto, volto a ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 9 ottobre 2023, in quanto non sorretto da giusta causa.
Per l'effetto, il Tribunale ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando la società al pagamento Controparte_1
di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. La società resistente è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.800,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'appellante impugna la predetta decisione censurando l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nella quantificazione dell'indennità risarcitoria, ritenuta incongrua rispetto alla durata del periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegrazione. In particolare, deduce: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della
Legge 20 maggio 1970, n. 300, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, del D.Lgs.
n. 23/2015, per avere il Tribunale riconosciuto un'indennità inferiore rispetto al massimo di dodici mensilità, pure a fronte di un arco temporale superiore ai tredici mesi tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale;
2) Difetto di motivazione sul punto relativo alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, in quanto il provvedimento impugnato non offre alcuna spiegazione logico-giuridica circa la determinazione in quattro mensilità, precludendo ogni verifica circa la correttezza del criterio adottato;
3)
Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 4, 35 e 111, comma 6, Cost., in quanto l'applicazione della normativa è ritenuta irragionevole e penalizzante per la parte risultata vittoriosa, oltre che in contrasto con l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione dell'indennizzo spettante in caso di reintegrazione attenuata.
Sulla base di tali motivi, chiede la parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata e, per l'effetto, la condanna della società al pagamento Controparte_1
di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per tutto il pagina 2 di 10 periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Conclude altresì per la condanna della società al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, in favore del proprio difensore, il quale si dichiara antistatario.
L'appellante non ripropone, in questa sede, le domande già avanzate e respinte in primo grado relative alla natura ritorsiva e ingiuriosa del licenziamento.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato Controparte_1
integralmente i motivi d'appello proposti dalla controparte, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, la società sostiene che la quantificazione dell'indennità risarcitoria operata dal Tribunale risulti conforme ai criteri discrezionali attribuiti al giudice dalla normativa vigente, nonché adeguatamente commisurata alla durata del periodo intercorrente tra il licenziamento e la pronuncia di reintegra, tenuto conto delle concrete circostanze del caso.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30 giugno 2025, la società appellata ha altresì proposto appello incidentale, impugnando la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza della giusta causa o, quantomeno, del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, nonché nella parte in cui ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e ha condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali e assistenziali. È stata infine impugnata la statuizione sulle spese di lite.
A fondamento dell'impugnazione incidentale, la società deduce l'erroneità della decisione del giudice di prime cure, sotto il profilo sia della ricostruzione dei fatti sia della loro qualificazione giuridica. In particolare, evidenzia che le condotte ascritte al lavoratore – documentate anche mediante intercettazioni telefoniche prodotte in atti – appaiono idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, pertanto, a integrare gli estremi della giusta causa di recesso. Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione la gravità
pagina 3 di 10 oggettiva e soggettiva delle condotte contestate, omettendo altresì di valorizzare le risultanze istruttorie acquisite.
In via preliminare, la società ha altresì chiesto la riforma dell'ordinanza istruttoria emessa nel corso del primo grado in data 28 giugno 2024, nella parte in cui sono state rigettate le richieste di esibizione formulate ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., ritenute rilevanti e decisive ai fini della ricostruzione della vicenda e dell'effettiva entità dei danni subiti dall'azienda. Ha pertanto domandato che venga disposta la riapertura dell'istruttoria, al fine di acquisire documentazione ritenuta necessaria.
Nel merito, la società ha chiesto il rigetto dell'appello principale, in quanto infondato, e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata con il conseguente rigetto integrale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha, inoltre, domandato la revoca di ogni statuizione di condanna pronunciata a suo carico, inclusi l'ordine di reintegra, la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, degli oneri contributivi e delle spese di giudizio. Ha infine richiesto la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme già percepite in forza della sentenza di primo grado, quantificate in € 7.362,00 a titolo di indennità risarcitoria e in € 10.460,41 a titolo di spese legali.
In via gradata, la società ha chiesto che, nell'ipotesi di conferma dell'illegittimità del licenziamento, venga comunque riconosciuta la sussistenza del fatto posto a fondamento del recesso e, conseguentemente, applicata la tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015, con liquidazione dell'indennità risarcitoria nel minimo previsto dalla legge. Ha domandato che, in tale evenienza, si tenga conto, nella quantificazione, delle somme che il lavoratore ha percepito, ovvero avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza, svolgendo altra attività lavorativa successivamente al recesso. Anche in tale ipotesi, ha richiesto la restituzione delle somme eventualmente percepite in eccedenza.
La società appellata ha concluso chiedendo la condanna del Sig. alla Pt_1
rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
pagina 4 di 10 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
1. Deve procedersi in via preliminare all'esame dell'appello incidentale proposto dalla società appellata, in quanto logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto all'appello principale, atteso che lo scrutinio delle censure formulate in via incidentale attiene all'accertamento della legittimità del licenziamento intimato al lavoratore, presupposto necessario per la valutazione della misura del risarcimento eventualmente spettante.
Con il primo motivo di appello incidentale, la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento disciplinare intimato al Sig. con conseguente declaratoria di Pt_1
illegittimità del licenziamento e condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro.
La censura è infondata.
Giova in premessa ricordare che, secondo l'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'“insussistenza del fatto” cui fa riferimento l'art. 18, comma 4, St. Lav. non si limita al solo caso in cui il fatto addebitato non sia mai accaduto, ma ricomprende anche l'ipotesi in cui, pur accaduto, esso difetti del requisito dell'antigiuridicità o della rilevanza disciplinare tale da giustificare il recesso (cfr. Cass.
n. 20540/2015).
Nel caso in esame, al Sig. veniva contestato di aver posto in essere Pt_1
condotte di supporto agli ideatori e organizzatori della rapina perpetrata ai danni del titolare della , , e in particolare di aver fornito alla Controparte_1 Controparte_2
sig.ra (ex moglie del predetto, poi accusata di essere la RSona_1
committente della rapina), informazioni relative allo stato delle indagini in corso, sfruttando conoscenze personali nell'ambito dell'attività investigativa.
Tuttavia, gli elementi probatori allegati dalla società a sostegno del proprio assunto non appaiono idonei a dimostrare l'effettività e la rilevanza disciplinare delle pagina 5 di 10 condotte contestate.
Nel corso del giudizio di primo grado, la società si è limitata a produrre alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche, dalle quali, secondo l'assunto datoriale, emergerebbe l'interferenza del lavoratore nell'ambito della vicenda penale in questione.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale, le conversazioni richiamate sono generiche e prive di contenuti inequivoci, tanto che il ricorrente non risulta parte attiva in alcuna delle intercettazioni, essendo semplicemente menzionato da soggetti terzi in contesti privi di riferimenti precisi e concreti.
Peraltro, la stessa nelle suddette intercettazioni, nel riferire al RSona_1
fratello (anch'egli accusato di avere organizzato la suddetta rapina) circostanze Per_2
apprese dallo (suo cognato, essendo quest'ultimo il compagno della sorella Pt_1
della , premette, ogni volta, di non sapere neppure se si tratta di cose vere RSona_1
RS (“se è vero quello che dice TO;
“questo sempre detto da ( , Parte_1
n.d.r.), perché non so se sia vero”), il che non fa che confermare l'assenza di una vera complicità tra i due. Le circostanze che, poi, nell'intercettazione, vengono esposte come riferite dallo appaiono anche poco comprensibili e di scarsa valenza, anche ai Pt_1
fini di un'eventuale condotta di favoreggiamento (“su almeno non quelli che sono coinvolti delle indagini, ma diciamo quelli sotto...compreso Per_4 Per_5
appuntato dell'Arma in servizio al Nucleo Investigativo di Ascoli Piceno), non ci
[...]
credono, capito, pensano che siano...che sia qualcosa, che lui sta combinando qualcosa, ha fatto questa denuncia e non si capisce perché”; che praticamente sembra che lui, lui proprio, la merda..abbia detto che sono coinvolta io.”).
Anche il riferimento all'appuntato appare poco rilevante, trattandosi di Per_4
soggetto legato da amicizia o conoscenza anche a (il correo della RSona_6
il quale, in altra intercettazione, riferiva alla sorella “me l'ha accennato pure a Per_1
me perché una sera l'ho incontrato in Ascoli..”. Per_4
In questo quadro, i colloqui avuti dalla con lo non paiono RSona_1 Pt_1
sintomatici, non solo, di una condizione di complicità di quest'ultimo, ma neppure della pagina 6 di 10 conoscenza da parte di costui dell'intento criminoso della cognata, potendo l'interessamento alla vicenda spiegarsi semplicemente perché la rapina aveva riguardato il proprio titolare, nonché ex cognato.
Anche l'intercettazione del 13 luglio 2023, ritenuta dalla società illegittimamente omessa nella valutazione del primo giudice, non apporta alcun elemento utile alla prova dell'addebito. La stessa interlocutrice, Sig.ra riferisce che RSona_1
nell'incontro avuto col lavoratore “non era successo niente di che”, escludendo così qualunque passaggio informativo significativo.
Né appare decisivo, in senso contrario, il riferimento ad un'utenza fittiziamente intestata e attribuita alla mediante la quale sarebbero avvenuti contatti RSona_1
con il Sig. Anche a voler ritenere provato l'effettivo utilizzo dell'utenza in Pt_1
questione, non è stato prodotto alcun contenuto delle conversazioni che consenta di valutarne la portata antigiuridica o disciplinarmente rilevante.
In definitiva, non risulta provata l'esistenza di alcuna condotta del lavoratore che, anche solo in astratto, possa integrare un inadempimento tale da giustificare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Come noto, l'onere della prova della sussistenza del fatto, nella sua materialità e rilevanza, incombe integralmente sul datore di lavoro (art. 5, L. n. 604/1966) e nel caso di specie detto onere non è stato assolto.
Inoltre, giova rammentare che anche in presenza di condanne penali a carico del lavoratore, non sussiste alcun automatismo che leghi la vicenda penale alla legittimità del licenziamento, essendo necessario, in ogni caso, valutare l'incidenza concreta del fatto sul rapporto fiduciario tra le parti, valutazione che, nella presente fattispecie, difetta del tutto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza del fatto contestato, sia nella sua dimensione materiale che sotto il profilo della rilevanza disciplinare, con conseguente conferma della illegittimità del licenziamento.
Pertanto, l'appello incidentale proposto dalla società deve essere rigettato.
pagina 7 di 10 2. Passando all'analisi dei motivi di gravame dell'appello principale, questi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi e vertenti sulla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 18, comma 4, della L. n.
300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012, nonché sul criterio di determinazione dell'indennità risarcitoria nei casi di reintegrazione attenuata.
L'appellante principale contesta, in particolare, la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo accertato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, ha liquidato l'indennità risarcitoria in misura pari a sole quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza fornire una motivazione adeguata e priva di un'analisi puntuale degli elementi rilevanti. In particolare, non è stato considerato che tra la data del recesso (9 ottobre 2023) e la data di pubblicazione della sentenza (28 novembre 2024) è decorso un arco temporale superiore a tredici mesi.
La censura è fondata.
In diritto, si rammenta che l'art. 18, comma 4, St. Lav., nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che, in caso di insussistenza del fatto contestato, il giudice deve disporre la reintegrazione del lavoratore e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite massimo di dodici mensilità. Il legislatore non ha previsto un minimo, ma solo un tetto massimo inderogabile.
Tale norma, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n.
194/2018), affida al giudice una discrezionalità che deve essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza e trasparenza, in considerazione di vari fattori, tra cui: la durata del rapporto, l'anzianità aziendale, le condizioni economiche del datore di lavoro, la dimensione dell'impresa e il comportamento complessivo delle parti. La valutazione di questi elementi costituisce fondamento e limite della motivazione giudiziale.
Nel caso in esame, è pacifico che: il rapporto di lavoro è iniziato il 12 marzo 2018
pagina 8 di 10 con contratto di apprendistato, poi proseguito con assunzione a tempo indeterminato dal
12 marzo 2021 con qualifica di operaio;
il licenziamento è intervenuto il 9 ottobre 2023; la sentenza con cui è stata disposta la reintegrazione è stata pubblicata il 28 novembre
2024. Ne deriva che il periodo di illegittima estromissione supera i tredici mesi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
22929/2019, Cass. n. 26446/2024, Cass. n. 3824/2022), quando il tempo intercorrente tra il licenziamento e la pronuncia supera l'anno, il limite delle dodici mensilità non rappresenta solo un tetto massimo, ma anche un parametro di riferimento inderogabile, da applicare integralmente salvo specifiche ragioni di riduzione, che nel caso in esame non risultano dedotte né accertate.
Inoltre, il giudice di primo grado ha liquidato l'indennità in misura ridotta (quattro mensilità) senza alcuna motivazione in ordine agli elementi valutativi sopra richiamati, né ha dato atto dell'esistenza di redditi alternativi (c.d. aliunde perceptum) o percepibili
(aliunde percipiendum). A questo proposito, va ricordato che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare specificamente eventuali redditi percepiti dal lavoratore nel periodo di estromissione, ovvero elementi da cui possa desumersi la possibilità di un'effettiva ricollocazione (Cass. n. 2499/2017; Cass. n. 10694/2023). In mancanza di allegazioni concrete, sono inammissibili richieste istruttorie generiche o esplorative, quali quelle fondate su istanze di esibizione documentale ex artt. 210 e 213
c.p.c.
La liquidazione dell'indennità da parte del giudice di prime cure risulta quindi arbitraria, priva di motivazione e in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e trasparenza sanciti dagli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, n. 4, c.p.c., oltre a determinare un vulnus al diritto di difesa della parte soccombente.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della durata del periodo di estromissione
(oltre 13 mesi), dell'assenza di elementi che giustifichino una riduzione e della richiesta espressa formulata dall'appellante, si ritiene che l'indennità risarcitoria debba essere determinata nel massimo legale di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
pagina 9 di 10 Conseguentemente, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha liquidato un'indennità inferiore e la società resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del lavoratore, di una somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, l'appello principale va dunque accolto, mentre deve respingersi quello incidentale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che, per il resto conferma, condanna la al pagamento di un'indennità Controparte_1
risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Condanna la società appellata, nonché appellante incidentale, a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Pt_1
€ 7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A., in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• Dichiara la parte appellante incidentale tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Donninelli, addetto UPP.
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