Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1914 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa congiuntamente
DA
, nata a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso C.F._1
Umberto I n. 7, presso lo studio legale associato degli Avv.ti Alletto e Turco, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Alletto (pec: , Email_1
giusta procura in atti,
E
, nato a Caltanissetta (CL), in [...] Controparte_1
19.4.1971, (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Caltanissetta, Viale della Regione n. 92, presso lo studio dell'Avv. Renata
Accardi (pec: , che lo rappresenta e Email_2
difende giusta delega in atti;
– interveniente necessario –
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.11.2024, e Parte_1 [...]
premesso di avere instaurato un'unione di fatto e che dalla CP_1
predetta unione era nata la figlia minore il 22.9.2011, hanno dedotto che Per_1
venuta meno la suddetta unione avevano sottoscritto un accordo in data
3.9.2021 al fine di regolamentare l'affidamento della figlia, accordo con cui si obbligava a corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia CP_1
di importo pari ad € 250,00, oltre al pagamento in via esclusiva delle spese straordinarie necessarie alla minore, ed altresì si obbligava a versare ad Pt_1
un contributo per la locazione dell'immobile in cui la stessa risiedeva con
[...]
la figlia di € 350,00 subordinatamente alla rinuncia da parte della stessa al diritto d'uso della casa familiare, che veniva pertanto liberata.
In seguito alle mutate condizioni economiche di entrambe le parti, le stesse hanno chiesto la modifica delle disposizioni concernenti la contribuzione economica nei termini che seguono: conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre, sita in Caltanissetta Via Istria n. 4; diritto di visita del padre disciplinato liberamente su accordo delle parti e in caso di disaccordo
- 2 - secondo quanto previsto nel ricorso congiunto;
obbligo a carico di
[...]
di corrispondere ad a titolo di mantenimento per CP_1 Parte_1
la figlia minore la somma mensile di € 300,00 da versare con bonifico Per_1
entro il giorno 7 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e obbligo a carico di di corrispondere le somme di sua Controparte_1
spettanza entro otto giorni dalla comunicazione da parte di che Parte_1
provvederà ad anticiparle;
obbligo a carico di di Controparte_1
corrispondere ad entro il giorno 7 di ogni mese la somma mensile Parte_1
di € 200,00 come ulteriore contributo per i costi sostenuti dalla predetta inerenti l'abitazione in cui risiede con la figlia minore salva convivenza della Per_1
sig.ra con altra persona e sino a quando la figlia inizierà a frequentare Pt_1
l'università in un comune ove la stessa condurrà in locazione altro immobile;
assegno unico percepito integralmente da e possibilità per Parte_1 [...]
di beneficiare in via esclusiva al 100% delle detrazione per la CP_1
figlia a carico.
Con decreto del 13.12.2024 è stato designato il Giudice relatore per riferire al Collegio in camera di consiglio, acquisito il parere del P.M., che non si è opposto.
Ebbene, tenuto conto che le condizioni contenute nel ricorso risultano conformi all'interesse della figlia minore della coppia, gli accordi intervenuti tra le parti possono essere omologati.
Nessuna disposizione deve essere adottata in relazione alle spese di lite, stante la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1914/2024 R.G.V.G.: omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso depositato il
27.11.2024; nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Caltanissetta in data 17.1.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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