Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/06/2022, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 07280/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13630/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO LI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13630 del 2021, proposto da
RC LI, VA LI, AN DE OS, GA DI TO, PE DO, SI MA FO, UD RCN, ON IA, LI VI, MO NC, CONSORZIO COLLE FIORITO, C.ED.E.P. S.R.L., ROMANA SCAVI S.R.L., CAMAD S.R.L., SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA VELINIA A R.L., EDIL MOTER S.R.L., COOPERATIVA EDILIZIA COMUNITÀ VENTUNESIMA, ALASCA SOC. COOP. ED. con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Francesco Cigliano che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andrea Magnanelli che la rappresenta e difende nel presente giudizio
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
NUOVA CELSA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Francesco Cigliano che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per la declaratoria
d’illegittimità del silenzio tenuto da RO AP in ordine alle diffide presentate dai ricorrenti, ai sensi del d. lgs. n. 198/09, in date 08/06/17, 21/11/17, 22/02/18, 20/06/18, 19/01/19, 09/11/19, 08/12/19 e 18/09/2020 ed aventi ad oggetto la contestazione dell’inerzia dell’ente locale con riferimento alle problematiche di cui al “Piano di Zona Colle Fiorito” ivi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Michelangelo Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14/12/21 e depositato il 22/12/21 i soggetti in epigrafe indicati hanno agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto da RO AP in ordine alle diffide da loro presentate, ai sensi del d. lgs. n. 198/09, in date 08/06/17, 21/11/17, 22/02/18, 20/06/18, 19/01/19, 09/11/19, 08/12/19 e 18/09/2020 ed aventi ad oggetto la contestazione dell’inerzia dell’ente locale con riferimento alle problematiche di cui al “Piano di Zona Colle Fiorito” ivi indicate.
RO AP, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 06/01/22, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto depositato il 17/01/22 la Nuova Celsa Società Cooperativa Edilizia a r.l. ha spiegato intervento ad adiuvandum.
Alla pubblica udienza del 25/05/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti sono abitanti della zona di Colle Fiorito, situata nel Comune di RO AP, ed imprese consorziate destinatarie del diritto di superficie per eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano di Zona B48 adottato dal Consiglio Comunale di RO AP con la delibera n. 139 del 2003 e approvato dalla Giunta della Regione Lazio con deliberazione n. 917 del 16/11/07.
Essi agiscono per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto da RO AP in ordine alle diffide da loro presentate, ai sensi del d. lgs. n. 198/09, in date 08/06/17, 21/11/17, 22/02/18, 20/06/18, 19/01/19, 09/11/19, 08/12/19 e 18/09/2020 ed aventi ad oggetto la contestazione dell’inerzia dell’ente locale con riferimento alle problematiche di cui al “Piano di Zona Colle Fiorito” di seguito indicate:
- mancata copertura economica degli oneri di urbanizzazione;
- mancata stipula della convenzione integrativa con gli operatori aderenti al consorzio Colle Fiorito;
- mancata esecuzione del collaudo delle opere di urbanizzazione di primo e secondo stralcio esecutivo;
- mancata assegnazione delle cubature commerciali nel lotto D e nel Lotto F;
- mancata attivazione della procedura per l’attivazione degli oneri a scomputo già previsti per euro 1.340.000,00;
- mancato utilizzo dei fondi per RO AP pari ad euro 980.392,16;
- mancata proroga dei permessi di costruire e dei tempi di convenzione degli edifici;
- mancata acquisizione al patrimonio pubblico di alcune aree necessarie per la viabilita’;
- mancata conclusione dell’iter per l’occupazione temporanea e per l’istituzione della servitù su aree esterne al confine di piano e utilizzate per gli allacci delle fognature;
- mancata approvazione della variante tecnica al primo e al secondo stralcio esecutivo;
- mancato conseguimento, da parte del comune, (in sede di conferenza dei servizi per l’approvazione delle urbanizzazioni primarie del piano) dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal piano nei fossi pubblici ricettori;
- mancata approvazione delle tabelle dei prezzi massimi di cessione a favore degli operatori del piano.
Secondo l’art. 1 comma 1 d. lgs. n. 198/09 “ al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ”.
L’azione in esame, ispirata alla logica dell’amministrazione di risultato, mira non solo a tutelare le singole posizioni soggettive dei cittadini ma anche ad eliminare le “patologie” strutturali dell’apparato amministrativo, in modo da garantirne una maggiore efficienza.
Per tali ragioni, la legittimazione ad agire è attribuita ai “ titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori ”.
L’interesse ad agire, poi, sussiste se vi è una “ lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi ”.
Tale lesione deve derivare da comportamenti tipizzati delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici tra cui, per quello che può venire in rilievo nel presente giudizio, la violazione di termini o la mancata emanazione di “ atti amministrativi generali obbligatori ” e non aventi contenuto normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento.
In quest’ottica, va, innanzi tutto, evidenziato che, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, la “ violazione di termini ” prevista dall’art. 1 d. lgs. n. 198/09 è solo quella che concerne l’emanazione di “ atti amministrativi generali ed obbligatori ” come desumibile dall’interpretazione letterale della disposizione (la “violazione di termini” è espressamente posta in alternativa alla condotta di “mancata adozione” di atti amministrativi generali) e dalla stessa ratio dell’istituto che è finalizzato alla tutela di posizioni giuridiche oggettive seriali od omogenee per categorie di utenti, requisito che non viene in rilievo allorché la violazione dei termini non è correlata alla potestà di adozione di atti amministrativi generali.
Pertanto, sia il ritardo che l’inerzia sono assunti dall’art. 1 d. lgs. n. 198/09 quale presupposto per l’azione di classe solo se riferiti ad atti amministrativi generali.
Nella fattispecie, i provvedimenti amministrativi di cui i ricorrenti lamentano l’omessa adozione consistono in convenzioni integrative con gli operatori del consorzio, assegnazione delle cubature commerciali in due lotti, proroghe di permessi di costruire, acquisizione di aree, occupazioni temporanee ed istituzione di servitù su determinate aree, approvazione di varianti tecniche, espletamento di collaudi e approvazione dei prezzi massimi di cessione delle aree.
Nessuno degli atti in parola costituisce provvedimento amministrativo generale, trattandosi, al contrario, di atti particolari attuativi di un atto di natura generale già adottato, ovvero il Piano di Zona B48 relativo a Colle Fiorito approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 2003.
Per esigenza di completezza il Tribunale rileva che parte ricorrente ha, per incidens, richiamato la violazione della Carta della qualità per i servizi tecnici di RO AP (pag. 39 dell’atto introduttivo).
Nemmeno tale generico riferimento supporta l’ammissibilità dell’azione ex art. 1 d. lgs. n. 198/09 sia perché il richiamo alla violazione della Carta di servizi non è presente nelle diffide rivolte dai ricorrenti all’amministrazione comunale sia perché le disposizioni della Carta invocate nel gravame, per la loro genericità, sono inidonee a generare, in capo a RO AP e a favore dei ricorrenti, obblighi giustiziabili ai sensi dell’art. 1 d. lgs. n. 198/09.
Ne consegue l’insussistenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 1 d. lgs. n. 198/09 per l’esperimento dell’azione proposta dai ricorrenti, da essi espressamente qualificata come “class action pubblica” (si veda la nota depositata il 03/03/22 con cui è stata specificamente richiesta dai ricorrenti la modifica della qualificazione dell’azione proposta ai fini dell’inserimento del relativo dato sul sistema informatico della giustizia amministrativa).
Pertanto, l’azione ex art. 1 d. lgs. n. 198/09 deve essere dichiarata inammissibile.
Il Tribunale ritiene, poi, impossibile convertire l’azione ex art. 1 d. lgs. n. 198/09 in giudizio contro il silenzio mancando i presupposti richiesti, a tal fine, dall’art. 32 comma 2 c.p.a. secondo cui “ il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni ”.
In particolare, la conversione è nella fattispecie preclusa dall’inosservanza dei termini per la proposizione dell’azione contro il silenzio indicati dall’art. 31 comma 2 c.p.a. il quale prevede che “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti .”
Nel caso di specie, l’ultima diffida è stata dai ricorrenti presentata con missiva spedita a mezzo posta elettronica certificata il 18/09/2020 e il termine per provvedere in merito alla stessa va individuato in trenta giorni, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 l. n. 241/90.
Di conseguenza, il termine ultimo per proporre l’azione ex art. 31 c.p.a. scadeva il 18/11/21, tenendo conto anche del periodo di sospensione festiva.
L’odierno giudizio, invece, è stato instaurato con ricorso notificato in data 14/12/21 e, pertanto, qualora qualificato come azione ex art. 31 c.p.a. sarebbe, comunque, tardivo.
Ne deriva che non è possibile applicare all’odierno giudizio l’istituto della conversione previsto dall’art. 32 comma 2 c.p.a. non essendo integrati i presupposti per la conversione della class action pubblica in azione avverso il silenzio.
Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.
Sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra l’interveniente e RO AP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore di RO AP, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro duemila/00, per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra l’interveniente e RO AP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO