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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2195 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telematicamente Parte_1 insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Domenico Maria Orsini, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e Controparte_1 difeso, per procura generale alle liti a rogito Notaio del 18.1.2006, Persona_1 dall'avvocata Anna Rosa Maria De Carlo, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cinque
Giornate n. 3, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto.
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 81/2023 pronunciata dal Tribunale di Rieti sezione lavoro e pubblicata il 28.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come verbale di udienza del 6.2.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Rieti, con la sentenza in epigrafe indicata, nella resistenza dell , CP_1 aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio, ha respinto il ricorso con il quale Parte_1 chiedeva, previo riconoscimento della natura professionale della ipoacusia dalla quale era affetto e CP_ previa stima nella misura del 13% del danno biologico da essa conseguente, «condannare l a
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CP_ procedere all'unificazione del predetto danno biologico con quello già riconosciuto dall in favore del ricorrente in misura pari al 16%, in un grado complessivamente pari al 28% ovvero pari alla maggiore o minore misura che verrà accertata all'esito della ctu», con erogazione dei relativi arretrati. interpone appello contro questa decisione, contestando, sulla base di plurime Parte_2 considerazioni di natura medico legale, la valutazione di assenza di rapporto eziologico tra patologia denunciata e attività lavorativa svolta, espressa dal ctu nominato in primo grado e recepita dal primo giudice e sostenendo la natura tabellata della patologia dalla quale è affetto. Chiede la riforma della sentenza appellata, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con nomina di diverso ausiliare, nel senso del pieno accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado. CP_ L resiste all'appello, ritenendo corretta la valutazione espressa dal CTU, peraltro conforme a quella già formulata in sede amministartiva dai sanitari di esso Istituto. Conclude per la reiezione dell'appello
Instaurato il contraddittorio in appello, disposta nuova ctu ed espletato l'incombente istruttorio, all'udienza del 6.2.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Le contestazioni dell'appellante, anche nella parte in cui tornano a sostenere la natura tabellata della patologia, si risolvono in puntuali e ragionate critiche di natura tecnica alla valutazione medico legale effettuata dal ctu nominato in primo grado e recepita dalla sentenza appellata, tali che il loro compiuto esame ha reso necessario il ricorso anche in appello ad una consulenza tecnica d'ufficio, il cui espletamento è stato affidato ad un sanitario diverso da quello nominato in primo grado
Il nuovo ctu officiato in appello, tuttavia, ha sostanzialmente confermato la valutazione medico legale già espressa dalla sentenza appellata e dai medici legali dell stesso, poiché egli non CP_1 soltanto ha escluso il rapporto eziologico tra le attività lavorative svolta (operaio ed artigiano edile), per come riferita dai testimoni sentiti in primo grado, ma ha altresì escluso, anche qui in conformità del consulente nominato in primo grado, che l'ipoacusia dalla quale è affetto l'appellante trovi causa nei rumori ai quali agli possa essere stato esposto nella sua vita lavorativa e non e che quindi possa definirsi, da un punto di vista medico legale, come ipoacusia da rumore.
Il consulente nominato in appello, infatti, dopo aver ricordato che «nella ipoacusia professionale il tracciato audiometrico mostra
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concausa determinante per la loro insorgenza e per l'aggravarsi delle stesse», così riconducendo l'ipoacusia dalla quale è affetto l'appellante a fisiologici fenomeni di senescenza ed espressamente dichiarando di condividere le conclusioni della consulenza d'ufficio di primo grado, la quale aveva ritenuto che il deficit uditivo del lavoratore non presentava «le caratteristiche classiche della ipoacusia da rumore», valorizzando a tal fine sia «il peggioramento degli indici audiometrici verificati con l'audiogrammi successivi alla cessazione dell'attività lavorativa e quindi alla cessazione della esposizione a rumore» e sia la presenza di un maggior deficit uditivo a sinistra, laddove «il deficit uditivo cronico da rumore è di tipo percettivo, bilaterale, quasi sempre simmetrico, irreversibile, nella maggior parte dei casi non evolutivo una volta terminata l'esposizione»
Trattasi di conclusioni condivisibili perché fondate su seri ed approfonditi esami specialistici e perché congruamente motivate ed immuni vizi logico giuridici.
Non ha dunque pregio la deduzione dell'appellante diretta a postulare la natura tabellata della malattia, poiché la patologia tabellata non è la generica ipoacusia, ma l'ipoacusia da rumore, ossia una malattia che nella specie deve ritenersi insussistente
3. L'appello dunque deve essere respinto, con conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dichiararsi irripetibili, avendo l'appellante reso la dichiarazione di cui all'art. 152 att. c.p.c. e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c., sicché le spese della ctu svolta in appello debbono porsi a carico dell . CP_1
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) dichiara irripetibili le spese del grado;
C) pone definitivamente a carico dell le spese della ctu svolta in appello, come liquidate CP_1 con separato decreto;
D) dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Roma il 6.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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