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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2182/2021
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
, P. IVA Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Rispoli e l'avv. Luca Blegi P.IVA_1 attrice e
di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 assistito dall'avv. Elisa Ghiringhelli convenuto
Oggi 31 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Stefania Maxia, sono comparsi: per l'attrice l'avv. Rosaria Rispoli e per il convenuto la dott.ssa in Controparte_2 sostituzione dell'avv. Ghiringhelli, che si riportano ai rispettivi atti e conclusioni.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.T.
Stefania Maxia N.R.G. 2182/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
, P. IVA Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Rispoli e l'avv. Luca Blegi P.IVA_1 attrice e
CONDOMINIO ADRIANO II di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, C.F. , P.IVA_2 assistito dall'avv. Elisa Ghiringhelli convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio il Condominio “Adriano II” di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 14.297,74 o di quella diversa risultante in corso di causa.
Esponeva la di aver amministrato il Condominio Adriano II di Parte_1
Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, dal 1998 al 2015, quando veniva nominato dal
Tribunale di Monza in data 25.6.2015 un nuovo amministratore, nella persona del rag. ER
. Esponeva sempre l'attore che in data 21.7.2015, per effetto della nuova nomina,
[...] provvedeva ad effettuare il passaggio di consegne all'amministratore entrante , ER evidenziando un credito nei confronti del di euro 14.297,74 a chiusura della CP_1 gestione contabile 2014/2015, per avere anticipato, a causa di mancanza di provvista, somme in favore del per il pagamento di fornitori condominiali, di cui chiedeva la rifusione. CP_1 Si costituiva con comparsa 10.6.2021 il chiedendo in via pregiudiziale Controparte_1 di rito che fosse accertata e dichiarata l'improcedibilità del giudizio in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione o comunque della procedura di negoziazione assistita;
in via preliminare nel merito che la fosse condannata Parte_1 alla sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis D.Lgs n. 28/2010; nel merito in via principale che le domande avversarie fossero rigettate e che la fosse condannata al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
in via riconvenzionale che, accertata e dichiarata la responsabilità professionale per grave inadempimento agli obblighi legali, contrattuali e regolamentari, la Parte_2 fosse condannata alla restituzione al di tutte le somme indebitamente
[...] CP_1 percepite a titolo di compenso per l'importo di euro 29.223,89, e al risarcimento del danno nella misura non inferiore alla somma di euro 38.193,22 o comunque nell'importo ritenuto di giustizia.
Disposto l'espletamento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, veniva autorizzata, su richiesta dell'attrice, la chiamata in causa della Reale Mutua CP_3
che si costituiva con comparsa 24.1.2022, chiedendo il rigetto delle domande formulate
[...] nei propri confronti.
Con ordinanza del 3.4.2023 veniva dichiarato estinto, a seguito di rinuncia agli atti, il rapporto processuale tra attrice e terza chiamata a spese di lite compensate.
Rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'attrice, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
La causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza, del cui dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto veniva data rituale lettura.
Preliminarmente da rigettare è l'eccezione formulata in via pregiudiziale dal convenuto di improcedibilità del giudizio in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione, essendo stata disposta in corso di causa con ordinanza del 5.7.2021 la mediazione obbligatoria, che veniva espletata con esito negativo.
Da rigettare è anche la domanda formulata in via preliminare dal convenuto di condanna dell'attrice alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4 D. Lgs n. 28/2010 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, dapprima la n. 745/2019 presso Icaf poi nella n. 582/2021 presso l'OCF di Monza, in quanto riferita alla partecipazione a procedure di mediazione estranee al presente giudizio e peraltro promosse da alcuni condomini nei confronti dello stesso Condominio e di altri amministratori.
Nel merito le domande formulate dall'attrice possono essere accolte nei limiti che seguono.
I rapporti di dare-avere tra le parti sono stati oggetto di apposita verifica nell'ambito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile, condotta dall'incaricato del Giudice in modo puntuale, preciso e approfondito sulla scorta della documentazione agli atti e di quella richiesta nel corso delle operazioni peritali. Pertanto le risultanze della consulenza e le relative conclusioni, stante il carattere esaustivo dell'elaborato, frutto di analitica disamina, sono integralmente condivise da questo Giudicante.
Il periodo interessato dall'analisi è quello decorrente dal 1.5.2013, inizio dell'esercizio 2013- 2014, relativo all'ultimo bilancio consuntivo approvato, al 21.7.2015, data del passaggio di consegne dal precedente amministratore, al nuovo, Parte_1 ER
.
[...]
Per tale disamina il consulente tecnico d'ufficio ha verificato il c/c n. 1615 e il c/c n. 5090, entrambi aperti presso Banca Popolare di Milano ed intestati a e Parte_1 il c/c n. 12014 aperto presso la Banca Popolare di Milano ed intestato al Controparte_1
[.
Quanto alla gestione condominiale relativa al periodo 1.5.2013/30.4.2014, l'assemblea condominiale del 19.6.2014 ha approvato il consuntivo della gestione 2013/2014, che reca come disavanzo l'importo di euro 21.314,82, registrato a chiusura della gestione 2012-2013, pagato con le risorse del (c/c n. 12014) per la somma di euro 1.819,88 e per il CP_1 residuo importo, pari ad euro 19.494,94, con i conti riferiti alla o Parte_1 per cassa.
Pertanto, per la gestione 1.5.2013-30.4.2014, operate le relative compensazioni tra entrate ed uscite, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che la risulta Parte_1 avere un importo a credito di euro 4.930.30 nei confronti del Controparte_1
Per quanto riguarda la gestione condominiale relativa al periodo 1.5.2014/30.4.2015, il consulente tecnico d'ufficio ha richiesto al CTP del la produzione del Controparte_1 bilancio consuntivo, il verbale di assemblea di approvazione, i prospetti analitici e sintetici di rendiconto e di gestione, senza ottenere quanto richiesto, in quanto a dire del legale del non sarebbe intervenuta l'approvazione del bilancio consuntivo (v. Controparte_1 allegato 11 dell'elaborato peritale). Pertanto l'analisi del consulente tecnico d'ufficio si è basata sui dati riportati nel bilancio consuntivo 2014-2015, prodotto agli atti di causa, benché non approvato.
Pertanto, per la gestione 1.5.2014-30.4.2015, operate le relative compensazioni tra entrate ed uscite, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che la risulta Parte_1 avere un importo a credito di euro 8.019,72 nei confronti del Controparte_1
Infine per il periodo 1.5.2015-21.7.2015, il consulente tecnico d'ufficio, operate le relative compensazioni, ha rilevato che la risulta avere un importo a Parte_1 credito di euro 3.865,86 nei confronti del Controparte_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha anche rilevato la presenza di un fondo riserva condominiale alimentato da incassi relativi ad affitti che venivano accantonati e rimanevano a disposizione del Il consulente ha evidenziato che l'importo del fondo riserva Controparte_1 accantonato alla data del 21.7.2015 sui conti riconducibili alla Parte_1 ammontava ad euro 15.586,30 e che tale importo deve essere considerato “a debito” della nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Pertanto, detratti dagli importi a credito per l'importo complessivo di euro 16.815,88 la somma a debito, pari ad euro 15.586,30, residua in favore della la Parte_1 somma di euro 1.229,58, che deve essere rimborsata dal Controparte_1
Ne consegue, quindi, che il Condominio Adriano II di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, deve essere condannato al pagamento in favore della della Parte_1 somma di euro 1.229,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Da rigettare è la domanda riconvenzionale formulata dal per Controparte_1 responsabilità professionale della per mala gestio e la Pt_1 Parte_1 conseguente domanda di risarcimento del danno, nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'ammontare dei compensi percepiti dal 2010 al 2015 per complessivi euro 29.223,89, nonché della somma di euro 38.193,22, quali poste non riconciliate/debiti latenti.
Quanto al contestato mancato adempimento degli obblighi di mandato, si osserva che gli obblighi introdotti con la riforma del decorrono dal 18.6.2013, data di entrata in CP_1 vigore della nuova normativa con la conseguenza che le contestazioni mosse dal convenuto all'operato dell'amministratore prima del 18.6.2013 non trovano fondamento.
Le uniche gestioni a cui si applica la riforma sono quelle relative al periodo 1.5.2013-30.4.2024
e 1.5.2024-30.4.2015, la prima approvata dal Condominio ed entrambe oggetto di analisi da parte del consulente tecnico d'ufficio, alle cui conclusioni ci si riporta.
In merito alle contestazioni sollevate, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'esistenza di un fondo di riserva condominiale alimentato da incassi relativi ad affitti che venivano accantonati e rimanevano a disposizione del il cui Controparte_1 ammontare è stato preso in considerazione per la determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti in causa.
Quanto alle lagnanze per spese di acquisto lampadine, per fatturazioni di altri Condominii, per appropriazioni di una parte di un pianerottolo condominiale ad opera di un condomino, per lavori di giardinaggio, per errata ripartizione di spese in spregio alle tabelle condominiali e alle richieste di dissenso alle liti, per acquisizione in proprio da parte dell'amministratore di deleghe dei condomini assenti, si tratta di contestazioni che non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Anche l'analisi effettuata dal consulente tecnico non ha fatto emergere nell'operato dell'amministratore irregolarità tali da costituire un grave inadempimento rispetto agli obblighi e doveri in capo allo stesso amministratore, sia legali, contrattuali che regolamentari, con la conseguenza che non trova fondamento la domanda di accertamento e dichiarazione di mala gestio e la conseguente domanda di risarcimento dei danni, che deve essere rigettata.
Pertanto, dovuti sono i compensi percepiti dall'attore sia per il periodo dal 2010 al 2012, non potendo considerare nulle le delibere di nomina dal 2010 al giugno 2012, essendo stati introdotti gli obblighi di indicazione del compenso con la riforma del 18.6.2013, sia per quelli percepiti successivamente in quanto la è stata amministratore dal Parte_1
2012 in regime di prorogatio e ha continuato ad amministrare il con Controparte_1 pieni poteri, tanto da redigere i relativi bilanci consuntivi, che sono stati tutti approvati dal Condominio ad eccezione dell'ultimo (2014-2015). Nel caso di specie si è verificato il caso della c.d. prorogatio onerosa (v. Cass. ordinanza n. 12120/2018), essendo l'amministratore rimasto in carico in carica dal 2012 fino al 21 luglio 2015 e non solo per il tempo necessario per eseguire il passaggio di consegne al nuovo amministratore, con conseguente diritto al compenso per l'attività svolta.
Come, comunque, priva di fondamento è la domanda di risarcimento dei danni per la somma di euro 38.193,22 a titolo di poste non riconciliate/debiti latenti, in quanto sfornita di prova, non essendo stato dimostrato che siano state avanzate al Condominio richieste di pagamenti da parte di terzi creditori.
L'esito del giudizio – limitato e ridottissimo accoglimento della domanda attorea da una parte e rigetto delle domande, formulate anche in via riconvenzionale, del convenuto dall'altra – giustifica, stante la reciproca sostanziale soccombenza, la compensazione delle spese di lite, comprese le spese di CTU, che sono poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna il Condominio Adriano II di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, al pagamento in favore della della somma di euro 1.229,58, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Rigetta tutte le domande formulate, anche in via riconvenzionale, dal CP_1 di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni;
[...]
3) Spese di lite compensate;
4) Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il G.O.T.
Stefania Maxia
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
, P. IVA Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Rispoli e l'avv. Luca Blegi P.IVA_1 attrice e
di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 assistito dall'avv. Elisa Ghiringhelli convenuto
Oggi 31 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Stefania Maxia, sono comparsi: per l'attrice l'avv. Rosaria Rispoli e per il convenuto la dott.ssa in Controparte_2 sostituzione dell'avv. Ghiringhelli, che si riportano ai rispettivi atti e conclusioni.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.T.
Stefania Maxia N.R.G. 2182/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
, P. IVA Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Rispoli e l'avv. Luca Blegi P.IVA_1 attrice e
CONDOMINIO ADRIANO II di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, C.F. , P.IVA_2 assistito dall'avv. Elisa Ghiringhelli convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio il Condominio “Adriano II” di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 14.297,74 o di quella diversa risultante in corso di causa.
Esponeva la di aver amministrato il Condominio Adriano II di Parte_1
Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, dal 1998 al 2015, quando veniva nominato dal
Tribunale di Monza in data 25.6.2015 un nuovo amministratore, nella persona del rag. ER
. Esponeva sempre l'attore che in data 21.7.2015, per effetto della nuova nomina,
[...] provvedeva ad effettuare il passaggio di consegne all'amministratore entrante , ER evidenziando un credito nei confronti del di euro 14.297,74 a chiusura della CP_1 gestione contabile 2014/2015, per avere anticipato, a causa di mancanza di provvista, somme in favore del per il pagamento di fornitori condominiali, di cui chiedeva la rifusione. CP_1 Si costituiva con comparsa 10.6.2021 il chiedendo in via pregiudiziale Controparte_1 di rito che fosse accertata e dichiarata l'improcedibilità del giudizio in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione o comunque della procedura di negoziazione assistita;
in via preliminare nel merito che la fosse condannata Parte_1 alla sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis D.Lgs n. 28/2010; nel merito in via principale che le domande avversarie fossero rigettate e che la fosse condannata al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
in via riconvenzionale che, accertata e dichiarata la responsabilità professionale per grave inadempimento agli obblighi legali, contrattuali e regolamentari, la Parte_2 fosse condannata alla restituzione al di tutte le somme indebitamente
[...] CP_1 percepite a titolo di compenso per l'importo di euro 29.223,89, e al risarcimento del danno nella misura non inferiore alla somma di euro 38.193,22 o comunque nell'importo ritenuto di giustizia.
Disposto l'espletamento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, veniva autorizzata, su richiesta dell'attrice, la chiamata in causa della Reale Mutua CP_3
che si costituiva con comparsa 24.1.2022, chiedendo il rigetto delle domande formulate
[...] nei propri confronti.
Con ordinanza del 3.4.2023 veniva dichiarato estinto, a seguito di rinuncia agli atti, il rapporto processuale tra attrice e terza chiamata a spese di lite compensate.
Rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'attrice, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
La causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza, del cui dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto veniva data rituale lettura.
Preliminarmente da rigettare è l'eccezione formulata in via pregiudiziale dal convenuto di improcedibilità del giudizio in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione, essendo stata disposta in corso di causa con ordinanza del 5.7.2021 la mediazione obbligatoria, che veniva espletata con esito negativo.
Da rigettare è anche la domanda formulata in via preliminare dal convenuto di condanna dell'attrice alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4 D. Lgs n. 28/2010 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, dapprima la n. 745/2019 presso Icaf poi nella n. 582/2021 presso l'OCF di Monza, in quanto riferita alla partecipazione a procedure di mediazione estranee al presente giudizio e peraltro promosse da alcuni condomini nei confronti dello stesso Condominio e di altri amministratori.
Nel merito le domande formulate dall'attrice possono essere accolte nei limiti che seguono.
I rapporti di dare-avere tra le parti sono stati oggetto di apposita verifica nell'ambito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile, condotta dall'incaricato del Giudice in modo puntuale, preciso e approfondito sulla scorta della documentazione agli atti e di quella richiesta nel corso delle operazioni peritali. Pertanto le risultanze della consulenza e le relative conclusioni, stante il carattere esaustivo dell'elaborato, frutto di analitica disamina, sono integralmente condivise da questo Giudicante.
Il periodo interessato dall'analisi è quello decorrente dal 1.5.2013, inizio dell'esercizio 2013- 2014, relativo all'ultimo bilancio consuntivo approvato, al 21.7.2015, data del passaggio di consegne dal precedente amministratore, al nuovo, Parte_1 ER
.
[...]
Per tale disamina il consulente tecnico d'ufficio ha verificato il c/c n. 1615 e il c/c n. 5090, entrambi aperti presso Banca Popolare di Milano ed intestati a e Parte_1 il c/c n. 12014 aperto presso la Banca Popolare di Milano ed intestato al Controparte_1
[.
Quanto alla gestione condominiale relativa al periodo 1.5.2013/30.4.2014, l'assemblea condominiale del 19.6.2014 ha approvato il consuntivo della gestione 2013/2014, che reca come disavanzo l'importo di euro 21.314,82, registrato a chiusura della gestione 2012-2013, pagato con le risorse del (c/c n. 12014) per la somma di euro 1.819,88 e per il CP_1 residuo importo, pari ad euro 19.494,94, con i conti riferiti alla o Parte_1 per cassa.
Pertanto, per la gestione 1.5.2013-30.4.2014, operate le relative compensazioni tra entrate ed uscite, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che la risulta Parte_1 avere un importo a credito di euro 4.930.30 nei confronti del Controparte_1
Per quanto riguarda la gestione condominiale relativa al periodo 1.5.2014/30.4.2015, il consulente tecnico d'ufficio ha richiesto al CTP del la produzione del Controparte_1 bilancio consuntivo, il verbale di assemblea di approvazione, i prospetti analitici e sintetici di rendiconto e di gestione, senza ottenere quanto richiesto, in quanto a dire del legale del non sarebbe intervenuta l'approvazione del bilancio consuntivo (v. Controparte_1 allegato 11 dell'elaborato peritale). Pertanto l'analisi del consulente tecnico d'ufficio si è basata sui dati riportati nel bilancio consuntivo 2014-2015, prodotto agli atti di causa, benché non approvato.
Pertanto, per la gestione 1.5.2014-30.4.2015, operate le relative compensazioni tra entrate ed uscite, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che la risulta Parte_1 avere un importo a credito di euro 8.019,72 nei confronti del Controparte_1
Infine per il periodo 1.5.2015-21.7.2015, il consulente tecnico d'ufficio, operate le relative compensazioni, ha rilevato che la risulta avere un importo a Parte_1 credito di euro 3.865,86 nei confronti del Controparte_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha anche rilevato la presenza di un fondo riserva condominiale alimentato da incassi relativi ad affitti che venivano accantonati e rimanevano a disposizione del Il consulente ha evidenziato che l'importo del fondo riserva Controparte_1 accantonato alla data del 21.7.2015 sui conti riconducibili alla Parte_1 ammontava ad euro 15.586,30 e che tale importo deve essere considerato “a debito” della nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Pertanto, detratti dagli importi a credito per l'importo complessivo di euro 16.815,88 la somma a debito, pari ad euro 15.586,30, residua in favore della la Parte_1 somma di euro 1.229,58, che deve essere rimborsata dal Controparte_1
Ne consegue, quindi, che il Condominio Adriano II di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, deve essere condannato al pagamento in favore della della Parte_1 somma di euro 1.229,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Da rigettare è la domanda riconvenzionale formulata dal per Controparte_1 responsabilità professionale della per mala gestio e la Pt_1 Parte_1 conseguente domanda di risarcimento del danno, nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'ammontare dei compensi percepiti dal 2010 al 2015 per complessivi euro 29.223,89, nonché della somma di euro 38.193,22, quali poste non riconciliate/debiti latenti.
Quanto al contestato mancato adempimento degli obblighi di mandato, si osserva che gli obblighi introdotti con la riforma del decorrono dal 18.6.2013, data di entrata in CP_1 vigore della nuova normativa con la conseguenza che le contestazioni mosse dal convenuto all'operato dell'amministratore prima del 18.6.2013 non trovano fondamento.
Le uniche gestioni a cui si applica la riforma sono quelle relative al periodo 1.5.2013-30.4.2024
e 1.5.2024-30.4.2015, la prima approvata dal Condominio ed entrambe oggetto di analisi da parte del consulente tecnico d'ufficio, alle cui conclusioni ci si riporta.
In merito alle contestazioni sollevate, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'esistenza di un fondo di riserva condominiale alimentato da incassi relativi ad affitti che venivano accantonati e rimanevano a disposizione del il cui Controparte_1 ammontare è stato preso in considerazione per la determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti in causa.
Quanto alle lagnanze per spese di acquisto lampadine, per fatturazioni di altri Condominii, per appropriazioni di una parte di un pianerottolo condominiale ad opera di un condomino, per lavori di giardinaggio, per errata ripartizione di spese in spregio alle tabelle condominiali e alle richieste di dissenso alle liti, per acquisizione in proprio da parte dell'amministratore di deleghe dei condomini assenti, si tratta di contestazioni che non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Anche l'analisi effettuata dal consulente tecnico non ha fatto emergere nell'operato dell'amministratore irregolarità tali da costituire un grave inadempimento rispetto agli obblighi e doveri in capo allo stesso amministratore, sia legali, contrattuali che regolamentari, con la conseguenza che non trova fondamento la domanda di accertamento e dichiarazione di mala gestio e la conseguente domanda di risarcimento dei danni, che deve essere rigettata.
Pertanto, dovuti sono i compensi percepiti dall'attore sia per il periodo dal 2010 al 2012, non potendo considerare nulle le delibere di nomina dal 2010 al giugno 2012, essendo stati introdotti gli obblighi di indicazione del compenso con la riforma del 18.6.2013, sia per quelli percepiti successivamente in quanto la è stata amministratore dal Parte_1
2012 in regime di prorogatio e ha continuato ad amministrare il con Controparte_1 pieni poteri, tanto da redigere i relativi bilanci consuntivi, che sono stati tutti approvati dal Condominio ad eccezione dell'ultimo (2014-2015). Nel caso di specie si è verificato il caso della c.d. prorogatio onerosa (v. Cass. ordinanza n. 12120/2018), essendo l'amministratore rimasto in carico in carica dal 2012 fino al 21 luglio 2015 e non solo per il tempo necessario per eseguire il passaggio di consegne al nuovo amministratore, con conseguente diritto al compenso per l'attività svolta.
Come, comunque, priva di fondamento è la domanda di risarcimento dei danni per la somma di euro 38.193,22 a titolo di poste non riconciliate/debiti latenti, in quanto sfornita di prova, non essendo stato dimostrato che siano state avanzate al Condominio richieste di pagamenti da parte di terzi creditori.
L'esito del giudizio – limitato e ridottissimo accoglimento della domanda attorea da una parte e rigetto delle domande, formulate anche in via riconvenzionale, del convenuto dall'altra – giustifica, stante la reciproca sostanziale soccombenza, la compensazione delle spese di lite, comprese le spese di CTU, che sono poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna il Condominio Adriano II di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni, al pagamento in favore della della somma di euro 1.229,58, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Rigetta tutte le domande formulate, anche in via riconvenzionale, dal CP_1 di Via Sottocorno 18, Sesto San Giovanni;
[...]
3) Spese di lite compensate;
4) Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il G.O.T.
Stefania Maxia