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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa M. Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada V. Scifo Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2619/2024, promosso da:
( C.F.: ), nato il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ontanar con studio in Ravenna, via Ugo Bassi n. 4; RICORRENTE contro
- (CF ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 nt atur dello Stato e CP_3 CP_4 ntati gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, in via Testoni n. 6;
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente:.”..... in via principale e nel merito, annullare il decreto di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Ravenna e notificato in data 25.01.2024, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto al rilascio della protezione speciale e/o per motivi di lavoro subordinato al Sig. . Con vittoria di spese, compensi professionali, Parte_1 oltre rimborso forfettari 15%, e CPA c ..”.
Conclusioni per il resistente: “..Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Ravenna...”.
Ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto Con ricorso tempestivamente proposto in data 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna del 25.01.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 3.11.23 dalla Commissione Territoriale di Bologna-Sezione di Forlì-Cesena, secondo la quale non si ravvisano “.... nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2016, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, non ha prodotto documentazione concernete lo pagina 1 di 5 svolgimento di volontariato. Per quanto riguarda l'attività lavorativa ha prodotto un unico reddito di € 1300 relativo al 2018. Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU...”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, il quale ha rappresentato, invece, come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa sia pur a tempo determinato, nonché la presenza sul territorio nazionale di un figlio ancora in tenera età al cui mantenimento contribuisce, come da copie delle ricevute dei versamenti di denaro effettuati alla madre del minore.
In data 1 marzo 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva e dopo la rinnovazione delle comunicazioni a parte resistente e l'acquisizione di ulteriore e documentazione, ha delegato, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo (v. decreto in atti del 29.1.25). Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 14 luglio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: sto lavorando da aprile di quest'anno con contratto a termine (31.12.2025) come magazziniere presso la ditta EMO srls di Ravenna;
ad aprile ho lavorato pochi giorni ma a maggio ho guadagnato 1800,00 euro;
la paga di giugno mi arriverà intorno al 20-25 luglio. Lavoro 5 ore al giorno dal lunedì al sabato, domenica riposo, ma capita che lavoro quasi 8 ore al giorno, se c'è molto lavoro. ADR: in salute sto bene, grazie. ADR: dal 13 giugno sono accolto presso il dormitorio della di Ravenna. .... ADR: non CP_5 ho hobby. ADR: io sono arrivato in Italia nl 2016, nel 2018 avev to il permesso per motivi umanitari, poi, non mi è stato rinnovato perché non avevo lavoro. ADR: a Roma vive mio figlio che ad agosto compirà 4 anni. La madre del bambino è ancora adesso la mia fidanzata, viviamo distanti perché io ho lavoro qui a Ravenna e lei ora sta cercando lavoro, vive con nostro figlio a casa di una sua amica. IN, così si chiama, l'ho conosciuta in Germania quando mi sono trasferito lì per cercare lavoro nel 2019. Non ho trovato lavoro e così sono tornato in Italia nel 2022. Non ho presentato domanda di asilo in Germania. Nostro figlio è nato in [...]; poi siamo rientrati insieme io e IN in Italia, abbiamo convissuto un anno a Roma, poi io sono tornato a Ravenna per regolarizzare i miei documenti e ho trovato lavoro. Io so che IN ha un permesso di soggiorno che dura 5 anni, deve ancora andarlo a ritirare materialmente ma l'ha ottenuto, così mi ha riferito lei. ADR: Io sono nato a Lagos, in [...], i miei genitori sono morti nel 2015 a Kaduna durante un attacco alla chiesa da parte di , avevo una sorella più grande di me che Per_1 viveva in Edo State ma non ho più contatti c i. ADR: ho fatto dei corsi di formazione e a volte aiuto chi ha bisogno in chiesa o alla mensa dei poveri. ADR: dell'avv. Montanari: io e IN pensiamo al futuro ma io devo prima regolarizzare i miei documenti di soggiorno. Invio denaro a lei tramite alcuni amici connazionali e quando posso vado a Roma per stare con lei e nostro figlio. ADR:: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 2 di 5 La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 10.12.2022, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 4 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
pagina 3 di 5 È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e familiare. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, il ricorrente, immune da pregiudizi penali, è giunto in Italia nel 2016 ed aveva ottenuto, il 21 marzo 2018, un permesso per motivi umanitari in sede di domanda di asilo presentata nel 2017 (v. doc. 2 ricorso); permesso, poi, non rinnovato per mancanza di occupazione lavorativa, con conseguente trasferimento nel 2019 e fino al 2022 in Germania e successivo ritorno in Italia nel medesimo anno. Ha quindi iniziato a pestar regolare attività lavorativa nel 2018 ed ha poi ripreso nel 2023, proseguendo a lavorare con continuità: attualmente è assunto con contratto full-time a tempo determinato con prossima scadenza il 31.12.2025 presso la ditta EMO srls con sede a Ravenna con la mansione di magazziniere. I redditi percepiti (euro 1300 circa nel 2018, euro 9.900 circa nel 2023, euro 22.700 circa nel 2024, euro 10.200 circa fino al mese di giugno 2025) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni di vita del ricorrente e si ritengono sufficienti al proprio mantenimento. L'autosufficienza economica raggiunta gli ha consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità). Il ricorrente ha, altresì, frequentato un corso di formazione per alimentarista (v. doc. 3 ricorso) ed un corso biennale di istruzione e formazione professionale per operatore del legno e dell'arredamento (v. doc. n. 4 ricorso). Quanto alla situazione familiare, il ricorrente ha dichiarato di non aver più alcun legame con il proprio paese d'origine essendo orfano di entrambi i genitori e non avendo più contatti con la sorella maggiore: ciò porta inevitabilmente a dover valorizzare la sua lunga permanenza (nove anni) sul territorio nazionale, al di là del periodo in Germania dove comunque il 10.08.2021 è nato Per_2 suo figlio (v. docc. 12-13 ricorso: certificato di nascita e permesso di soggiorno), che or anni e vive a Roma con la madre sig.ra (v. doc. 14 ricorso: permesso di soggiorno). Il Parte_2 ricorrente ha non solo dichiarato di vole opria famiglia e di stare vivendo lontano dalla stessa solo per motivi lavorativi, ma ha anche dimostrato di contribuire con somme mensili di denaro al mantenimento del minore (v. doc. 15 ricorso). Il ricorrente, poi, risulta immune da pregiudizi penali, non avendo neppure parte resistente segnalato o allegato sul punto alcunché. Ha dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete come evincibile dal verbale d'udienza.
Non si può non osservare, pertanto, come nei tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, familiari nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti social, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e i rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari rimasti nel paese d'origine. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
pagina 4 di 5 Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa M. Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada V. Scifo Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2619/2024, promosso da:
( C.F.: ), nato il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ontanar con studio in Ravenna, via Ugo Bassi n. 4; RICORRENTE contro
- (CF ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 nt atur dello Stato e CP_3 CP_4 ntati gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, in via Testoni n. 6;
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente:.”..... in via principale e nel merito, annullare il decreto di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Ravenna e notificato in data 25.01.2024, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto al rilascio della protezione speciale e/o per motivi di lavoro subordinato al Sig. . Con vittoria di spese, compensi professionali, Parte_1 oltre rimborso forfettari 15%, e CPA c ..”.
Conclusioni per il resistente: “..Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Ravenna...”.
Ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto Con ricorso tempestivamente proposto in data 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna del 25.01.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 3.11.23 dalla Commissione Territoriale di Bologna-Sezione di Forlì-Cesena, secondo la quale non si ravvisano “.... nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2016, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, non ha prodotto documentazione concernete lo pagina 1 di 5 svolgimento di volontariato. Per quanto riguarda l'attività lavorativa ha prodotto un unico reddito di € 1300 relativo al 2018. Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU...”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, il quale ha rappresentato, invece, come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa sia pur a tempo determinato, nonché la presenza sul territorio nazionale di un figlio ancora in tenera età al cui mantenimento contribuisce, come da copie delle ricevute dei versamenti di denaro effettuati alla madre del minore.
In data 1 marzo 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva e dopo la rinnovazione delle comunicazioni a parte resistente e l'acquisizione di ulteriore e documentazione, ha delegato, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo (v. decreto in atti del 29.1.25). Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 14 luglio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: sto lavorando da aprile di quest'anno con contratto a termine (31.12.2025) come magazziniere presso la ditta EMO srls di Ravenna;
ad aprile ho lavorato pochi giorni ma a maggio ho guadagnato 1800,00 euro;
la paga di giugno mi arriverà intorno al 20-25 luglio. Lavoro 5 ore al giorno dal lunedì al sabato, domenica riposo, ma capita che lavoro quasi 8 ore al giorno, se c'è molto lavoro. ADR: in salute sto bene, grazie. ADR: dal 13 giugno sono accolto presso il dormitorio della di Ravenna. .... ADR: non CP_5 ho hobby. ADR: io sono arrivato in Italia nl 2016, nel 2018 avev to il permesso per motivi umanitari, poi, non mi è stato rinnovato perché non avevo lavoro. ADR: a Roma vive mio figlio che ad agosto compirà 4 anni. La madre del bambino è ancora adesso la mia fidanzata, viviamo distanti perché io ho lavoro qui a Ravenna e lei ora sta cercando lavoro, vive con nostro figlio a casa di una sua amica. IN, così si chiama, l'ho conosciuta in Germania quando mi sono trasferito lì per cercare lavoro nel 2019. Non ho trovato lavoro e così sono tornato in Italia nel 2022. Non ho presentato domanda di asilo in Germania. Nostro figlio è nato in [...]; poi siamo rientrati insieme io e IN in Italia, abbiamo convissuto un anno a Roma, poi io sono tornato a Ravenna per regolarizzare i miei documenti e ho trovato lavoro. Io so che IN ha un permesso di soggiorno che dura 5 anni, deve ancora andarlo a ritirare materialmente ma l'ha ottenuto, così mi ha riferito lei. ADR: Io sono nato a Lagos, in [...], i miei genitori sono morti nel 2015 a Kaduna durante un attacco alla chiesa da parte di , avevo una sorella più grande di me che Per_1 viveva in Edo State ma non ho più contatti c i. ADR: ho fatto dei corsi di formazione e a volte aiuto chi ha bisogno in chiesa o alla mensa dei poveri. ADR: dell'avv. Montanari: io e IN pensiamo al futuro ma io devo prima regolarizzare i miei documenti di soggiorno. Invio denaro a lei tramite alcuni amici connazionali e quando posso vado a Roma per stare con lei e nostro figlio. ADR:: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 2 di 5 La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 10.12.2022, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 4 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
pagina 3 di 5 È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e familiare. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, il ricorrente, immune da pregiudizi penali, è giunto in Italia nel 2016 ed aveva ottenuto, il 21 marzo 2018, un permesso per motivi umanitari in sede di domanda di asilo presentata nel 2017 (v. doc. 2 ricorso); permesso, poi, non rinnovato per mancanza di occupazione lavorativa, con conseguente trasferimento nel 2019 e fino al 2022 in Germania e successivo ritorno in Italia nel medesimo anno. Ha quindi iniziato a pestar regolare attività lavorativa nel 2018 ed ha poi ripreso nel 2023, proseguendo a lavorare con continuità: attualmente è assunto con contratto full-time a tempo determinato con prossima scadenza il 31.12.2025 presso la ditta EMO srls con sede a Ravenna con la mansione di magazziniere. I redditi percepiti (euro 1300 circa nel 2018, euro 9.900 circa nel 2023, euro 22.700 circa nel 2024, euro 10.200 circa fino al mese di giugno 2025) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni di vita del ricorrente e si ritengono sufficienti al proprio mantenimento. L'autosufficienza economica raggiunta gli ha consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità). Il ricorrente ha, altresì, frequentato un corso di formazione per alimentarista (v. doc. 3 ricorso) ed un corso biennale di istruzione e formazione professionale per operatore del legno e dell'arredamento (v. doc. n. 4 ricorso). Quanto alla situazione familiare, il ricorrente ha dichiarato di non aver più alcun legame con il proprio paese d'origine essendo orfano di entrambi i genitori e non avendo più contatti con la sorella maggiore: ciò porta inevitabilmente a dover valorizzare la sua lunga permanenza (nove anni) sul territorio nazionale, al di là del periodo in Germania dove comunque il 10.08.2021 è nato Per_2 suo figlio (v. docc. 12-13 ricorso: certificato di nascita e permesso di soggiorno), che or anni e vive a Roma con la madre sig.ra (v. doc. 14 ricorso: permesso di soggiorno). Il Parte_2 ricorrente ha non solo dichiarato di vole opria famiglia e di stare vivendo lontano dalla stessa solo per motivi lavorativi, ma ha anche dimostrato di contribuire con somme mensili di denaro al mantenimento del minore (v. doc. 15 ricorso). Il ricorrente, poi, risulta immune da pregiudizi penali, non avendo neppure parte resistente segnalato o allegato sul punto alcunché. Ha dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete come evincibile dal verbale d'udienza.
Non si può non osservare, pertanto, come nei tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, familiari nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti social, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e i rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari rimasti nel paese d'origine. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
pagina 4 di 5 Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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