TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1787/22
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL 22.05.2025
È presente per il l'Avv. Annalisa Madonna per delega dell'Avv. Antonio Parte_1
Corrado De Luca e Marco Gagliotti che discute oralmente la causa, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
È presente per l'Avv. Eugenia Sciacca che discute oralmente la causa, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello.
Il Giudice all'esito della discussione letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1787/22 decisa alla pubblica udienza del 22.5.205 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p. t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura comunale a mezzo degli avv.ti Antonio Corrado De Luca e Marco Gagliotti, con lo stesso elett.te domiciliato presso la casa comunale in alla Piazza Municipio 1, Palazzo San Pt_1
Giacomo;
APPELLANTE e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Sciacca, presso il cui studio elett.te domicilia in alla via A. De Pretis 114; Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex L. n. 689/1981. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi Controparte_1 al Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n.
elevato dalla Polizia Municipale del Comune di in data 21/10/2019, con NumeroDiCar_1 Pt_1 cui la sua auto veniva sottoposta alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, tenuto conto che veniva accertata la violazione dell'art. 80 c. 14, per aver circolato con il proprio taxi avente n. CP
3913 senza aver effettuato la periodica revisione.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva che la sanzione accessoria del fermo amministrativo era illegittima, in quanto applicata ad un bene strumentale all'attività lavorativa del ricorrente e, perciò, impignorabile.
Il si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso perché il ricorrente Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto la rateazione della sanzione pecuniaria.
Con la sentenza n. 32043/2021 pubblicata in data 8.11.2021, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1 la opposizione ed annullava il verbale opposto, condannando il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Per quel che rileva, il GdP osservava che “Il veicolo del ricorrente veniva sottoposto alla misura del fermo pure essendo un bene strumentale, nel caso di specie di un'auto pubblica da piazza n. 3913 ed essendo stato assunto in data 01.07.2018 dalla società cooperativa di produzione e lavoro denominata “Taxi Premium” come da attestato in atti;
tale situazione giuridica comporta la nullità del verbale opposto …”
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1
Si è costituito che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado, avendo il GdP falsamente applicato al caso di specie l'art. 86 del d.p.r. n. 602/1973, in tema di riscossione di imposte, piuttosto che l'art. 80, comma 14, e l'art. 214 del d. lgs. n. 285/1992. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP, pur senza richiamare esplicitamente le fonti normative, avrebbe erroneamente ascritto la misura irrogata a al fermo Controparte_1 amministrativo disciplinato dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, e di averne così dichiarata l'illegittimità ai sensi del comma 2, ultima parte, il quale stabilisce che la misura ivi prevista non può cadere su bene mobile “che il debitore o i coobbligati … dimostrino … strumentale all'attività di impresa o della professione”. Al contrario, la misura irrogata a carico di era stata Controparte_1 disposta in applicazione dell'art. 80, comma 14, d. lgs. n. 285/1992 ed era, pertanto da ascriversi al fermo amministrativo disciplinato dall'art. 214 dello stesso decreto legislativo, il quale non ha funzione di coazione al pagamento di debiti pecuniari, ma è una sanzione accessoria disposta a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare.
Alla luce di quanto detto il GdP avrebbe dovuto confermare la sanzione accessoria del fermo amministrativo, essendo stata correttamente applicata al caso di specie dalla Polizia Municipale.
Ciò premesso, l'appellante, fa rilevare che il GdP ha anche omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, perché proposto nonostante il ricorrente avesse chiesto la rateazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 202-bis d. lgs. n. 285/1992 il quale, al comma
5, stabilisce che la presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo
204-bis dello stesso decreto.
Il motivo è fondato.
È documentato, ed il non contesta la veridicità della circostanza, che il fermo amministrativo CP_1 fu disposto perché il veicolo circolava, pur essendone stata sospesa la circolazione, per non avere effettuato la prescritta revisione.
L'art. 80, comma 14, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che, in tal caso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a €
7.993, oltre che la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
La norma non prevede deroghe, venendo in rilievo una sanzione chiaramente ispirata alla esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico della sicurezza della circolazione. Pertanto, è irrilevante che il veicolo fosse un taxi destinato all'esercizio della relativa attività. Di conseguenza, il verbale opposto
è legittimo.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto e per l'effetto va rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale n. CC/17150374675, elevato dalla Polizia Controparte_1
Municipale del in data 21/10/2019. Parte_1
*****
All'accoglimento dell'appello consegue il divere di liquidare le spese del doppio grado del giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli decima sezione civile così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
n. 32043/2021 pubblicata in data 8.11.2021 e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da
[...]
CP_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Controparte_1 Parte_1 liquidate:
a) per il primo grado in € 913,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
Iva e CPA come per legge;
b) per il secondo grado in € 174,00 per spese ed € 1.000, 00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge
Così deciso in Napoli il 22.5.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL 22.05.2025
È presente per il l'Avv. Annalisa Madonna per delega dell'Avv. Antonio Parte_1
Corrado De Luca e Marco Gagliotti che discute oralmente la causa, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
È presente per l'Avv. Eugenia Sciacca che discute oralmente la causa, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello.
Il Giudice all'esito della discussione letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1787/22 decisa alla pubblica udienza del 22.5.205 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p. t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura comunale a mezzo degli avv.ti Antonio Corrado De Luca e Marco Gagliotti, con lo stesso elett.te domiciliato presso la casa comunale in alla Piazza Municipio 1, Palazzo San Pt_1
Giacomo;
APPELLANTE e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Sciacca, presso il cui studio elett.te domicilia in alla via A. De Pretis 114; Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex L. n. 689/1981. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi Controparte_1 al Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n.
elevato dalla Polizia Municipale del Comune di in data 21/10/2019, con NumeroDiCar_1 Pt_1 cui la sua auto veniva sottoposta alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, tenuto conto che veniva accertata la violazione dell'art. 80 c. 14, per aver circolato con il proprio taxi avente n. CP
3913 senza aver effettuato la periodica revisione.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva che la sanzione accessoria del fermo amministrativo era illegittima, in quanto applicata ad un bene strumentale all'attività lavorativa del ricorrente e, perciò, impignorabile.
Il si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso perché il ricorrente Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto la rateazione della sanzione pecuniaria.
Con la sentenza n. 32043/2021 pubblicata in data 8.11.2021, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1 la opposizione ed annullava il verbale opposto, condannando il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Per quel che rileva, il GdP osservava che “Il veicolo del ricorrente veniva sottoposto alla misura del fermo pure essendo un bene strumentale, nel caso di specie di un'auto pubblica da piazza n. 3913 ed essendo stato assunto in data 01.07.2018 dalla società cooperativa di produzione e lavoro denominata “Taxi Premium” come da attestato in atti;
tale situazione giuridica comporta la nullità del verbale opposto …”
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1
Si è costituito che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado, avendo il GdP falsamente applicato al caso di specie l'art. 86 del d.p.r. n. 602/1973, in tema di riscossione di imposte, piuttosto che l'art. 80, comma 14, e l'art. 214 del d. lgs. n. 285/1992. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP, pur senza richiamare esplicitamente le fonti normative, avrebbe erroneamente ascritto la misura irrogata a al fermo Controparte_1 amministrativo disciplinato dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, e di averne così dichiarata l'illegittimità ai sensi del comma 2, ultima parte, il quale stabilisce che la misura ivi prevista non può cadere su bene mobile “che il debitore o i coobbligati … dimostrino … strumentale all'attività di impresa o della professione”. Al contrario, la misura irrogata a carico di era stata Controparte_1 disposta in applicazione dell'art. 80, comma 14, d. lgs. n. 285/1992 ed era, pertanto da ascriversi al fermo amministrativo disciplinato dall'art. 214 dello stesso decreto legislativo, il quale non ha funzione di coazione al pagamento di debiti pecuniari, ma è una sanzione accessoria disposta a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare.
Alla luce di quanto detto il GdP avrebbe dovuto confermare la sanzione accessoria del fermo amministrativo, essendo stata correttamente applicata al caso di specie dalla Polizia Municipale.
Ciò premesso, l'appellante, fa rilevare che il GdP ha anche omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, perché proposto nonostante il ricorrente avesse chiesto la rateazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 202-bis d. lgs. n. 285/1992 il quale, al comma
5, stabilisce che la presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo
204-bis dello stesso decreto.
Il motivo è fondato.
È documentato, ed il non contesta la veridicità della circostanza, che il fermo amministrativo CP_1 fu disposto perché il veicolo circolava, pur essendone stata sospesa la circolazione, per non avere effettuato la prescritta revisione.
L'art. 80, comma 14, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che, in tal caso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a €
7.993, oltre che la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
La norma non prevede deroghe, venendo in rilievo una sanzione chiaramente ispirata alla esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico della sicurezza della circolazione. Pertanto, è irrilevante che il veicolo fosse un taxi destinato all'esercizio della relativa attività. Di conseguenza, il verbale opposto
è legittimo.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto e per l'effetto va rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale n. CC/17150374675, elevato dalla Polizia Controparte_1
Municipale del in data 21/10/2019. Parte_1
*****
All'accoglimento dell'appello consegue il divere di liquidare le spese del doppio grado del giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli decima sezione civile così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
n. 32043/2021 pubblicata in data 8.11.2021 e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da
[...]
CP_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Controparte_1 Parte_1 liquidate:
a) per il primo grado in € 913,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
Iva e CPA come per legge;
b) per il secondo grado in € 174,00 per spese ed € 1.000, 00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge
Così deciso in Napoli il 22.5.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore