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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 19061/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10498/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili aventi ad oggetto: cessione credito.
TRA
(CF ) con sede in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.:
- , Giovanni C.F._1 Email_1
Gomez Paloma (C.F.: - e C.F._2 Email_2
Giuseppe C a r d o n a ( C . F . : - CodiceFiscale_3
), con studio (LMS) in Milano, corso Email_3
Magenta 84, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Dirigente Scolastico pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui P.IVA_3
uffici in Via Armando Diaz n.11 e domiciliata per legge (pec.
servizio polisweb:ADS80030620639); Email_4
1 CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
Parte (di seguito conveniva in giudizio, l'
[...] Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, per ottenerne la condanna al pagamento
[...]
in suo favore delle seguenti somme:
€ 63.328,01 portati dalle fatture (denominate anche Note Debito Interessi) emesse a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, delle fatture analiticamente indicate in ciascuna delle predette Note
Debito; nonchè gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi ed euro € 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 21 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell' ha generato gli interessi di mora CP_1
oggetto delle Note Debito.
Assumeva parte attrice di essere creditrice nei confronti dell'Istituto dell'importo suindicato a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, di crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito. Precisava, altresì, che tali interessi di mora
Parte erano stati fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” (prodotte sub doc.
3 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4) il cui tardivo pagamento da parte dell' , delle fatture di prestazioni effettuate dalla MA, avevano generato CP_1
gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono analiticamente indicate nelle medesime Note Debito.
Assumeva l'attrice che in virtù dei contratti di cessione pro soluto prodotti in atti
(doc. 5) fosse divenuta titolare dei crediti vantati dalla cedente MA nei confronti dell convenuto a titolo di corrispettivo della prestazione di servizi CP_1
erogati in suo favore;
nonché di tutti gli importi conseguenti al rapporto inclusi gli
2 interessi di mora che maturavano sulle fatture pagate tardivamente dall'Istituto a seguito del ricevimento delle fatture e della intimazione di pagamento
Sul detto presupposto rivendicava, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., Parte il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito, nonché il diritto, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Si costituiva in giudizio l' convenuto ed eccepiva: CP_1
Preliminarmente l'inefficacia delle cessioni di credito per avvenuta opposizione, per violazione dell'artt. 69 e 70 r.d. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art.
9, allegato e, della l. 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 106 co 13 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50. Difetto di legittimazione attiva della società attrice.
Deduceva, infatti, in via preliminare ed assorbente l'infondatezza dell'avversa pretesa stante l'inefficacia e comunque l'improduttività di effetti della cessione del credito intervenuta tra MA e l'odierna parte attrice in virtù dell'espresso rifiuto che l' convenuto aveva opposto rispetto ad entrambi gli atti di cessione del CP_1
credito. Il convenuto precisava, infatti, di aver espressamente rifiutato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016 e succ. modifiche e integrazioni, la cessione dei crediti con comunicazioni notificate, a mezzo PEC tanto al cedente quanto al cessionario, rispettivamente in data 23/06/2015, per la cessione stipulata con atto notarile n. 29543 del 3 giugno 2015 e in data
26/05/2017, a fronte di cessione stipulata con atto notarile n. 32369 del 22 maggio
2017 in osservanza del termine di legge di 45 giorni riservato alla P.A.-stazione appaltante - per effettuare e comunicare il proprio rifiuto rispetto al perfezionamento della cessione (cfr. all. 4 e 5). Le notifiche del diniego ai soggetti interessati, nel primo caso, erano state effettuate a distanza di 20 giorni dalla stipula della cessione e nell'altro di quattro giorni, pertanto provvedeva a pagare direttamente alla MA tutte le fatture.
3 Sulle pretese accessorie relative al ritardato pagamento della sorte capitale con conseguente diritto a percepire gli interessi di mora deduceva la non debenza delle pretese accessorie, stante il puntuale pagamento delle fatture poste alla base della richiesta degli interessi da parte attrice.
Eccepiva la convenuta che parte attrice si fosse limitata a depositare nota di debito, da lei formata, relativa ad interessi per ritardo del pagamento e ne contestava la fondatezza della pretesa per difetto di prova, atteso che non risultava provato il pagamento tardivo. L'istituto convenuto, a riprova dell'infondatezza della domanda allega e deposita tutti i mandati di pagamento emessi dall'amm.ne scolastica certificanti la tempestività dei suddetti versamenti, intervenuti a favore della società MA contrariamente a quanto assunto da parte attrice (cfr.allegati n. 2 produzione convneuta). Ancora, sostegno della non intervenuta cessione dei crediti nel caso in esame, parte convenuta deposita comunicazione pervenutale dalla MA che richiede espressamente, in virtù del diniego della cessione, di provvedere a pagare le fatture sul proprio conto indicato nelle missive prodotte
(cfr. missiva del 12.03.2018 allegato 7 produzione convenuta).
Concludeva, quindi la convenuta che del tutto destituita di fondamento risultava essere, nel merito, la pretesa di parte attrice, mancando il presupposto essenziale della tardività nell'esecuzione del pagamento, nonché la titolarità in capo all'attrice del diritto a riscuotere.
Per i detti motivi chiedeva il rigetto della domanda e la vittoria delle spese di lite.
Nella comparsa conclusionale parte attrice rileva che la pretesa si è ridotta ad euro
€1.185,38, importo residuo oggetto della nota debito, anche a fronte dei pagamenti di controparte, senza precisare a chi e a quali pagamenti si riferisse. Ma assume che l'aver la convenuta pagato le somme eccedenti ha di fatto riconosciuto la cessione del credito, il che lascerebbe presumere che il pagamento sia stato fatto direttamente ad essa attrice ma in mancanza di prova il giudicante prende atto della riduzione della domanda ma non può considerare fondata l'eccezione di riconoscimento del debito da parte della convenuta.
4 All'udienza del 24.02.2025 la causa, avendo natura documentale e non necessitando di istruttoria ulteriore, veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è infondata per quanto di ragione e, pertanto, va rigettata.
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inefficacia della cessione dei crediti per intervenuta notifica dell'opposizione da parte dell' convenuto. CP_1
Parte attrice sul punto assume che in tema di cessioni dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduta la disciplina applicabile è quella prevista dalla
Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), la quale ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto [anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica Amministrazione (“P.A.”)] prevede che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità (accettazione o assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica). Il giudice si discosta da questa interpretazione estensiva fornita da parte attrice atteso che per la cessione del credito dei contratti con la
Pubblica amministrazione la norma cui fare riferimento è l'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).
Sul punto va compiuto un breve excursus sulla normativa che regola la cessione di un credito vantato dalla PA. Il legislatore infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” richiamando la Legge 2248/1865, aveva previsto che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta come stabilito dall'art. 9 della detta legge.
Tale disciplina mirava, difatti, a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo della
5 disciplina normativa si staglia, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione del credito, imponendo un suo consenso rispetto alla cessione stessa.
Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione.
In considerazione della già menzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini alla conclusione del rapporto contrattuale (Cass., sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., sez. I, 8 maggio
2008, n. 11475; Cass., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2209).
La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei Contratti pubblici che, all'art. 106, comma 13 relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuì che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere fatte mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”.
Si ha, pertanto, una espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c. in quanto non basta la notifica della cessione affinchè il debitore sia obbligato, per
6 liberarsi, a pagare al cessionario ma serve anche l'assenso, espresso o tacito del primo, ciò a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A..
Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), pertanto, la cessione di crediti derivanti da un contratto di appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica), qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Ciò posto, nel caso di specie ci troviamo certamente di fronte ad un pubblico contratto di appalto di servizi i cui pagamenti sono stati oggetto di cessione avverso la quale, come documentato dall' convenuto, è stata tempestivamente CP_1
notificata opposizione (cfr. doc. 4 e 5 del convenuto) e, conseguentemente, la detta cessione non è opponibile alla P.A. chiamata al pagamento delle somme richieste stante l'inefficacia della cessione.
Dalla lettura dei documenti in atti va, altresì, rilevato che parte attrice non abbia provato l'esistenza del contratto di appalto tra la MA e l convenuto dal CP_1
quale derivava il credito richiesto.
Sul punto va evidenziato che in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributivo del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente.
I contratti mancanti della forma scritta non sono sanabili poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché
7 sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ.,
Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Orbene, conformandosi ai principi su espressi e all'orientamento consolidato di questo Tribunale, si evidenzia che nella fattispecie in esame in mancanza di produzione di un contratto valido tra le parti relativamente alle fatture richieste da parte dell'attore, pur essendo a tanto onerato, non ha fornito prova dell'esistenza dello stesso.
La domanda, pertanto, è infondata anche per mancato assolvimento dell'onere della prova, dell'esistenza di un contratto tra cedente (MA) e terzo ceduto
( odierno convenuto), da parte dell'attrice. CP_1
8 Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n.
16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo il DM 55/14
e ss. mod., per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in applicazione dei minimi tariffari, stante la serialità dei giudizi, in euro 1.278,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) In via preliminare dichiara l'inefficacia della cessione del credito stante l'opposizione notificata dell' convenuto. CP_1
2) Nel merito dichiara la domanda infondata e non provata per quanto motivato.
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, come liquidate, in favore del convenuto per compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 03.06.2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)
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