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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. – est. dott. Davide Palmieri – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. 1027/2024 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli, via Carlo Conte di Castelmola Parte_1 C.F._1
n. 14, presso lo studio dell'avv. Domenico De Stefano, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
Ricorrente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Orte, via G. Garibaldi n. 51, presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. Giuseppe Fraticelli, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.5.2024 ha chiesto all'intestato tribunale la declaratoria di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Orte in data 3.3.2013 con CP_1
(atto n. 2, p. I, anno 2013 del registro atti di matrimonio del comune di Orte).
In particolare, ha chiesto conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, cioè l'affido condiviso dei figli, (Terni, 20.5.2013) e (Viterbo, 23.10.2020), la loro Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, salvo il diritto di visita del padre, il quale avrebbe corrisposto € 500 per il loro mantenimento (€ 250 ciascuno), oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie, precisando che la casa familiare avrebbe dovuto essere assegnata alla CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che, dalla separazione, dal punto di vista patrimoniale nulla è cambiato tra le parti, infatti, l'uno presta servizio nell'Esercito Italiano con uno stipendio netto mensile di circa € 1.800, mentre l'altra presta lavoro in qualità di operatrice socio-sanitaria per circa € 1.000 mensili;
che egli contribuisce nella misura del 50% alla restituzione della rata mensile, di circa € 560 oltre ad € 170 per il premio assicurativo, relativa al mutuo ipotecario trentennale contratto con la Credito Valtellinese s.c per l'acquisto in comproprietà con la resistente, in data 30.1.2018, dell'immobile adibito a casa familiare sito in Viterbo, via A. S. Elia n. 19/d; che inoltre provvede al versamento di € 100 mensili in un fondo assicurativo in favore dei figli (€ 50 ciascuno) nonché di € 439,61 e di € 210 per l'acquisto di due veicoli, di cui una Fiat
Panda in uso alla moglie, che si è fatta carico in sede di separazione al pagamento delle rate residue del finanziamento a fronte del trasferimento della proprietà.
Ha resistito in giudizio non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili, CP_1 all'affido condiviso, all'assegnazione della casa familiare e a quanto stabilito circa la Fiat Panda ma, da un lato, ha mostrato contrarietà agli episodi di pernottamento dei minori nell'abitazione della nuova compagna del ricorrente e, dall'altro, ha chiesto un aumento ad € 700 per il mantenimento di quest'ultimi (€ 350 ciascuno), in ragione della contrazione del suo orario lavorativo settimanale da trentuno a ventisette ore, del frequente cambio dell'orario stesso, che si ripercuote sulle attività dei figli, e della retribuzione di circa € 800 mensili che percepisce, salvo quando integra svolgendo qualche lavoro stagionale nel più libero periodo estivo, a fronte del reddito di € 2.000 mensili del ricorrente.
La causa, stante la natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.11.2025.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti poiché è incontestato che lo stato di separazione si è protratto per il tempo stabilito dalla legge in caso di separazione consensuale e senza che sia stata ricostruita alcuna forma di comunione materiale e spirituale.
Venendo alle altre domande, in tema di responsabilità genitoriale il codice civile stabilisce che l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora sia contraria agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater).
In ogni caso, per garantire la continuità dell'ambiente di vita del figlio, viene individuato un genitore collocatario “all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.” (Cassazione civile sez. I, n. 3913 del 2018).
Ciò corrisponde alla ratio che informa l'intera legislazione del diritto di famiglia che, sulla spinta delle sollecitazioni sociali, ha registrato un'evoluzione tale per cui, per effetto della modifica dell'art. 316 c.c. ad opera della legge n. 154 del 2013, la potestà genitoriale è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale. Il che non implica una mera sostituzione terminologica, ma evoca un concetto di genitorialità che pone al centro il minore, quale soggetto titolare di un diritto soggettivo perfetto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, non solo per il periodo della vigenza della relazione affettiva tra loro, ma anche dopo la disgregazione di detta relazione, giusto il disposto dell'art. 337 ter c.c.
L'assegnazione della casa familiare va disposta al coniuge affidatario nell'esclusivo interesse della prole (figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti) a permanere nell'ambiente domestico in cui
è cresciuta e quindi al fine di garantire la conservazione delle loro consuetudini di vita e le relazioni sociali che ivi si sono radicate (art. 337 sexies cc).
Nella concreta fattispecie non sono emerse circostanze contrarie all'affidamento condiviso, sul quale anzi le parti concordano anche per ciò che concerne il collocamento prevalente presso la madre, con la quale e convivono stabilmente presso la casa familiare, che è in comproprietà di entrambe le parti Per_1 Per_2 ed è sita in Viterbo, via A. S. Elia n. 19/d; la casa, di conseguenza, deve essere assegnata alla resistente.
Per ciò che attiene alla regolamentazione del diritto di visita non vi è motivo per discostarsi dalle modalità disposte in sede di omologa della separazione, di seguito richiamate: “Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli;
ed in particolare potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei seguenti giorni: dal venerdì alla domenica, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì, con pernottamento, fino alle ore
20:00 della domenica, salvo eventuali impedimenti che potranno essere comunicati anche a mezzo sms sulle utenze telefoniche (telefono cellulare) dei sigg. e che potranno concordare diversamente le CP_1 Pt_1 visite, anche durante la settimana, per sopraggiunte esigenze personali e/o lavorative. Per le feste natalizie e pasquali, alternando anno per anno, un coniuge terrà con sé i figli minori a Natale e Vigilia, nonché la domenica di Pasqua, mentre l'altro coniuge terrà con sé i minori l'ultimo dell'anno, il giorno di Capodanno ed il Lunedì in Albis;
allo stesso modo per tutte quante le altre festività; mentre nelle ricorrenze di onomastico e i compleanni resteranno con la madre con facoltà del padre di festeggiare insieme ai figli. Per le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé i figli minori anche per un periodo continuativo di giorni 14 Parte_1
(quattordici), nell'intervallo di tempo che sarà concordato tra le parti. Il sig. , in relazione al punto che Pt_1
precede, circa il diritto di visita, potrà portare sempre con sé i figli presso il proprio luogo di residenza nei periodi di visita settimanali e di weekend alternato, e nei luoghi di residenza dei nonni paterni. Entrambi i coniugi non ostacoleranno ed anzi favoriranno la frequentazione della prole da parte dei nonni che hanno sinora svolto un ruolo importante nella crescita dei nipoti I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione, relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
”
Nulla deve essere disposto in merito al pernottamento dei minori con la nuova compagna del padre, non essendo stati dedotti specifici fatti la cui verificazione possa indurre a ritenere la circostanza dannosa per i minori. Venendo alla regolamentazione dell'aspetto economico, l'art. 337 ter co. 4 c.c. stabilisce che entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento del figlio in misura proporzionale al rispettivo reddito.
La è occupata a tempo indeterminato nel comparto scolastico in qualità di operatrice sociosanitaria, CP_1 salvo qualche piccolo lavoro nei mesi estivi, e dai Cud relativi al 2024 risulta aver percepito complessivi €
11.692,96; il , d'altra parte, è impiegato nell'Esercito e, sempre dalla documentazione reddituale, è Pt_1
emerso un reddito pari ad € 32.586,35.
È evidente, dunque, la maggiore capacità economica del padre e, sebbene il abbia allegato di essere Pt_1
gravato da numerose spese, anche del premio per il fondo assicurativo nell'interesse dei figli, è pur vero il costante miglioramento reddituale, specialmente rispetto ai € 25.876,09 percepiti nel 2021, periodo nel quale, a fronte di guadagni minori, aveva già contratto tutti i debiti suddetti.
Inoltre, è pacifica la convivenza stabile di e con la madre, la quale di conseguenza è gravata Per_1 Per_2
di un maggiore esborso economico per provvedere alle normali esigenze dei minori che vanno gradualmente incrementando con l'approssimarsi dell'età adolescenziale e del conseguente aumento delle attività sociali, ludiche e sportive che normalmente si accompagnano a questa fase della vita.
Va inoltre considerato che, in base agli accordi di separazione e confermato all'udienza del 3 ottobre 2024 svoltasi di fronte all'istruttore, il padre trattiene dalla somma corrisposta a titolo di mantenimento dei figli l'importo di € 210 al mese per il finanziamento dell'autovettura Fiat Panda che è in utilizzo alla resistente, evidentemente, anche per far fronte alle esigenze dei figli.
Sulla scorta di ciò va posto in capo al ricorrente l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura di € 700 mensili (€ 350 ciascuno), oltre al contributo al 50 % delle spese straordinarie, da versare alla entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese.
Nulla va disposto sull'assegno divorzile in mancanza di una domanda sul punto.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca e la natura degli interessi dedotti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Orte in data 3.3.2013 da Parte_1
con (atto n. 2, p. I, anno 2013 del registro atti di matrimonio del comune di Orte); CP_1
2. dispone l'affido condiviso di e , con collocamento prevalente presso Persona_1 Persona_2
la sig.ra salvo il diritto di visita del padre, alle condizioni di cui in parte motiva;
CP_1
3. assegna alla madre la casa familiare sita in Viterbo, via A. S. Elia n. 19/d;
4. dispone che corrisponda a per il mantenimento dei figli la somma di € Parte_1 CP_1
700 (€ 350 ciascuno), oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo
5. compensa le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 6.3.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco