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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3408 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Irace, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio in Nocera Inferiore alla Via G. Atzori n.123 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.IVA: – C.F. , elettivamente domiciliata in Fagnano Castello P.IVA_1 C.F._2
(CS) alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 76 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Giglio che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
appellata avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 146/2023.
Conclusioni: per parte appellante (cfr. note depositate in data 21.01.2025): “pronunciare la totale riforma della sentenza n.146/2023 del 17.09.2023 emessa dal Giudice di Pace di S. Marco Argentano, nel procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 33/2022 (R.G. 30/2023) pubblicata in pari data e notificata il 12.10.2023, con consequenziale revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertando
e dichiarando che nulla è dovuto dal sig. alla DI appellata;
e, per l'effetto, -revocare, Parte_1
dichiarare nullo, annullato e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di paga-mento formulata dalla in persona del Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8 legale rap-presentante pro tempore Sig. essendo la domanda di pagamento Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto o, in subordine, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e/o comunque non provate;
-condannare in ogni caso parte appellata al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per pare appellata (cfr. notte depositate in data 16.01.2025): “questa difesa si riporta, integralmente all'atto di costituzione precisando le conclusioni ivi rassegnate da intendersi integralmente richiamate
e trascritte”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 33/2022 emesso dal Giudice di pace di San Marco Argentano in data 11.7.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della DI NI MP , Controparte_1 della complessiva somma di € 3.799,99 quale residuo corrispettivo dei lavori svolti presso l'abitazione dell'opponente sita in Acquappesa (CS) alla Via Pantana Loc. Ponte Bagni, identificato al foglio 24, prt. 280 sub 2, giusta fattura n. 11 del 17.3.2022.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto fondata unicamente su documentazione contabile di provenienza unilaterale, costituita dalla fattura n.
11 del 17.03.22 di importo pari ad € 3.799,99, nonché l'inesigibilità del credito, in quanto i lavori eseguiti dall'opposta DI erano stati integralmente pagati dal e gli stessi, peraltro, non erano stati Pt_1 completati e non erano stati eseguiti “a regola d'arte”, tanto che aveva dovuto far eseguire costose opere di completamento e di ripristino finalizzate ad eliminare i difetti sorti in virtù dei lavori realizzati dalla CP_2
Chiedeva, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e/o dichiarato nullo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione, rilevando che aveva commissionato l'esecuzione dei lavori presso Parte_1
l'abitazione sita in Acquappesa (CS) alla Via Pantana Loc. Ponte Bagni, come descritti nel preventivo dallo stesso accettato, per un importo complessivo di € 8.000,00 oltre iva;
che il aveva provveduto Pt_1 al pagamento delle due fatture n. 45 del 9.10.2021 e n. 55 dell'1.12.2021, dell'importo di € 2.500,00 ciascuna, ma che, in data 15.3.2022, dopo il completamento di quasi tutti i lavori, aveva invitato il a lasciare l'appartamento, con impossibilità di ultimare i residui lavori di montaggio dei CP_1 sanitari e di ultimazione dell'impianto elettrico che, in ogni caso, non erano stati conteggiati;
che, a mezzo lettera raccomandata del 18.3.2022, sollecitava il pagamento della fattura Controparte_1
n. 11 del 17.03.22 di importo pari ad € 3.799,99, dichiarandosi disponibile al completamento dei lavori bloccati dal che, peraltro, per i lavori eseguiti era stata presentata apposita CILA prot. n. Pt_1
pagina 2 di 8 429373/2021 del 6.10.2021 presso il Comune di Acquappesa e l'avvenuta esecuzione delle opere era documentata dalle fotografie allegate;
che nessuna contestazione circa l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte era stata sollevata dall'opponente il quale era, comunque, decaduto dall'eventuale garanzia ex art. 1667 c.c..
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Con sentenza n. 146/2023 del 17.9.2023, il Giudice di Pace di San Marco Argentano rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 33/2022, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della dotta opposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendone la nullità per omessa motivazione sul rigetto della richiesta di CTU tecnica svolta dall'opponente, al fine di dimostrare il mancato completamento dei lavori nonché i danni prodotti all'immobile di sua proprietà, nonché per la carente valutazione delle prove testimoniali espletate in giudizio, atteso che entrambi i dipendenti della ditta avevano confermato CP_2
che i lavori non erano stati completati. Rilevava, quindi, che il creditore non aveva fornito la prova della somma ingiunta, attesa l'inidoneità della documentazione contabile allegata.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 33/2022 emesso dal
Giudice di pace di San Marco Argentano in data 11.7.2022, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la DI MP di Sirimarco che contestava la fondatezza CP_1 CP_1 dell'appello, rilevando che nessuna denuncia di asseriti vizi dei lavori era stata formulata da
[...]
nei termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., tanto che le prime due fatture erano state Pt_1 pagate senza alcuna contestazione;
che, in assenza dell'indicazione dei vizi lamentati, non era ammissibile alcuna c.t.u., in quanto volta a supplire le carenze probatorie della parte;
che la ditta opposta aveva fornito piena dimostrazione dei lavori eseguiti e che la mancata ultimazione di alcune opere, ovvero montaggio sanitari bagno e parte residuale impianto elettrico, era stata dovuta alla condotta del che aveva invitato il ad allontanarsi dall'abitazione il 15.3.2022; che, in Pt_1 CP_1
ogni caso, le stesse non erano state conteggiate nel saldo residuo dovuto.
Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
24.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
L'oggetto della presente controversia riguarda, per un verso, la legittimità della pretesa di pagamento della somma di € 3.799,99, avanzata dalla quale residuo Controparte_3
corrispettivo dei lavori svolti presso l'abitazione dell'opponente sita in Acquappesa (CS) alla Via
Pantana Loc. Ponte Bagni, identificato al foglio 24, prt. 280 sub 2, giusta fattura n. 11 del 17.3.2022, e, per altro verso, la contestazione dell'esistenza di vizi e difformità delle opere realizzate, sollevata dal committente per negare la sussistenza di residui crediti della ditta opposta.
In particolare, appare condivisibile la decisione emessa dal Giudice di primo grado che ha rigettato l'opposizione, in ragione della mancata concreta prova delle effettive divergenze e dell'inesatto adempimento contestati alla ditta, nonché tenuto conto della dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle opere di cui è stato chiesto il pagamento del corrispettivo, pur dovendosi integrare la motivazione nei termini di seguito esposti.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie in esame, necessaria anche per individuare la normativa applicabile, va evidenziato che la pretesa di pagamento azionata dalla Controparte_3
costituisce il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento, sito
[...]
in Acquappesa (CS) alla Via Pantana Loc. Ponte Bagni, commissionati da ed oggetto del Parte_1
pagina 4 di 8 preventivo allegato dalla ditta opposta (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta), non contestato dall'opponente, per l'importo complessivo di € 8.000,00 oltre iva.
Il rapporto in oggetto può essere giuridicamente qualificato in termini di contratto d'opera, ex art. 2222
c.c., che differisce dal contratto di appalto, per il fatto che in quest'ultimo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel primo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa
(cfr. Cass. Civ., n. 12519 del 21.5.2010).
Ciò posto, l'opponente non ha contestato né l'esistenza dell'accordo in merito alle opere Parte_1
commissionate alla ditta né il corrispettivo convenuto contrattualmente, ma ha eccepito CP_2
che non fosse dovuta alcuna somma residua, rispetto a quelle già versate, in ragione dell'omesso completamento di alcune opere, della mancata esecuzione a regola d'arte di parte di esse e dell'esistenza di vizi e difformità.
La ditta opposta, peraltro, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito la decadenza dell'opponente dal diritto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera, in ragione dell'omessa denuncia degli stessi, e ne ha, comunque, contestato la fondatezza, assumendo la corretta esecuzione dei lavori ed il mancato completamento di parte di essi a causa della condotta dello stesso committente.
Va, al riguardo, ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” (cfr. Cass. Civ., n. 15502 del 13.6.2018).
Allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. Civ., n.
4908 dell'11.3.2015). Inoltre, la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera (cfr. Cass. Civ., n. 27370 dell'8.10.2021).
La denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, sicché non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna diretta relazione con il pagina 5 di 8 prestatore d'opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati (cfr.
Cass. Civ., Ordinanza n. 27370 del 08/10/2021).
Nella fattispecie in esame, la ditta ha eccepito che non abbia sollevato CP_2 Parte_1
alcuna contestazione in ordine a presunti vizi, neanche a seguito della diffida di pagamento della somma di € 3.799,99 – di cui alla fattura n.11 del 17.3.2022 - inviata in data 18.3.2022 e reiterata in data 18.4.2022, proponendo, per la prima volta, l'eccezione di inadempimento per difetti dei lavori eseguiti solo con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 7.10.2022.
Ciò posto, l'opponente-odierno appellante non ha fornito idonea prova di avere tempestivamente denunciato al titolare della ditta opposta la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate.
La da parte sua, ha allegato la documentazione atta a comprovare sia l'esistenza CP_2 dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla tipologia di lavori da eseguire presso l'immobile di ed il corrispettivo convenuto (cfr. preventivo in atti, CILA prot. n. 429373/2021 del Parte_1
6.10.2021 presentata presso il Comune di Acquappesa) sia l'effettiva esecuzione delle opere (cfr. fotografie allegate al fascicolo di parte nel giudizio di primo grado).
Anche i due testimoni escussi in giudizio, e (entrambi dipendenti Testimone_1 Testimone_2 della ditta opposta) hanno confermato di avere eseguito i lavori presso l'appartamento di Parte_1
relativamente agli impianti idraulico ed elettrico, specificando di avere chiuso le tracce di entrambi gli impianti, di avere fatto l'intonaco del bagno con posa delle piastrelle, di avere eseguito la posa in opera del pavimento del bagno, di metà corridoio e di una stanza da letto, riconoscendo le opere raffigurate nelle fotografie allegate.
I testimoni hanno aggiunto di non avere montato il quadro elettrico e di non avere ultimato la stuccatura del bagno, in quanto il proprietario aveva detto loro di andare via all'immobile.
Orbene, la fattura n. 11 del 17.3.2022, dell'importo di €3.799,99, sottesa al decreto ingiuntivo, contiene la specifica descrizione dei lavori eseguiti e di cui è stato chiesto il pagamento, escludendo il montaggio del quadro elettrico, dovendosi, peraltro, evidenziare che nelle diffide inviate da CP_1
a è stata rappresentata la disponibilità all'ultimazione delle opere residue e,
[...] Parte_1
comunque, non calcolate nella fattura suindicata.
L'opponente, da parte sua, non ha fornito alcuna prova, documentale e/o orale, volta a dimostrare di avere contestato alla ditta opposta l'inesatto adempimento e/o ad allegare l'imputabilità del mancato completamento dei lavori commissionati, con conseguente decadenza dalla relativa garanzia, ai sensi dell'art. 2226 c.c., né, ancora, ha dimostrato di avere dovuto ricorrere all'opera di terzi per porre rimedio ad asseriti vizi dei lavori eseguiti dalla ditta stessa.
pagina 6 di 8 Né tale lacuna probatoria si sarebbe potuta colmare mediante l'ammissione di una c.t.u. che non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Civ., n.30218 del
15.12.2017).
In particolare, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, “La consulenza tecnica d'ufficio
è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (cfr. Cass.
Civ., n. 326 del 13.01.2020).
Alla stregua di tali argomentazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia correttamente rigettato la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente, in mancanza dell'allegazione degli elementi di fatto da cui desumere l'inesatto adempimento contestato alla ditta opposta per la mancata ultimazione dei lavori commissionati, nonché in ragione della mancata tempestiva denuncia dei vizi, peraltro solo genericamente dedotti.
In conclusione, deve ritenersi fondata la pretesa di pagamento della somma di € 3.799,99 avanzata dalla in forza del decreto ingiuntivo n. 33/2022 emesso dal Controparte_3
Giudice di pace di San Marco Argentano in data 11.7.2022, dovendosi rigettare l'appello proposto da
, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
Le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
pagina 7 di 8 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 146/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di San Marco Argentano in data 17.9.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 146/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di San Marco Argentano in data 17.9.2023;
2) condanna alla rifusione, in favore della ditta appellata, delle spese del presente Parte_1
gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, di distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 31.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3408 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Irace, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio in Nocera Inferiore alla Via G. Atzori n.123 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.IVA: – C.F. , elettivamente domiciliata in Fagnano Castello P.IVA_1 C.F._2
(CS) alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 76 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Giglio che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
appellata avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 146/2023.
Conclusioni: per parte appellante (cfr. note depositate in data 21.01.2025): “pronunciare la totale riforma della sentenza n.146/2023 del 17.09.2023 emessa dal Giudice di Pace di S. Marco Argentano, nel procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 33/2022 (R.G. 30/2023) pubblicata in pari data e notificata il 12.10.2023, con consequenziale revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertando
e dichiarando che nulla è dovuto dal sig. alla DI appellata;
e, per l'effetto, -revocare, Parte_1
dichiarare nullo, annullato e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di paga-mento formulata dalla in persona del Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8 legale rap-presentante pro tempore Sig. essendo la domanda di pagamento Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto o, in subordine, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e/o comunque non provate;
-condannare in ogni caso parte appellata al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per pare appellata (cfr. notte depositate in data 16.01.2025): “questa difesa si riporta, integralmente all'atto di costituzione precisando le conclusioni ivi rassegnate da intendersi integralmente richiamate
e trascritte”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 33/2022 emesso dal Giudice di pace di San Marco Argentano in data 11.7.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della DI NI MP , Controparte_1 della complessiva somma di € 3.799,99 quale residuo corrispettivo dei lavori svolti presso l'abitazione dell'opponente sita in Acquappesa (CS) alla Via Pantana Loc. Ponte Bagni, identificato al foglio 24, prt. 280 sub 2, giusta fattura n. 11 del 17.3.2022.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto fondata unicamente su documentazione contabile di provenienza unilaterale, costituita dalla fattura n.
11 del 17.03.22 di importo pari ad € 3.799,99, nonché l'inesigibilità del credito, in quanto i lavori eseguiti dall'opposta DI erano stati integralmente pagati dal e gli stessi, peraltro, non erano stati Pt_1 completati e non erano stati eseguiti “a regola d'arte”, tanto che aveva dovuto far eseguire costose opere di completamento e di ripristino finalizzate ad eliminare i difetti sorti in virtù dei lavori realizzati dalla CP_2
Chiedeva, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e/o dichiarato nullo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione, rilevando che aveva commissionato l'esecuzione dei lavori presso Parte_1
l'abitazione sita in Acquappesa (CS) alla Via Pantana Loc. Ponte Bagni, come descritti nel preventivo dallo stesso accettato, per un importo complessivo di € 8.000,00 oltre iva;
che il aveva provveduto Pt_1 al pagamento delle due fatture n. 45 del 9.10.2021 e n. 55 dell'1.12.2021, dell'importo di € 2.500,00 ciascuna, ma che, in data 15.3.2022, dopo il completamento di quasi tutti i lavori, aveva invitato il a lasciare l'appartamento, con impossibilità di ultimare i residui lavori di montaggio dei CP_1 sanitari e di ultimazione dell'impianto elettrico che, in ogni caso, non erano stati conteggiati;
che, a mezzo lettera raccomandata del 18.3.2022, sollecitava il pagamento della fattura Controparte_1
n. 11 del 17.03.22 di importo pari ad € 3.799,99, dichiarandosi disponibile al completamento dei lavori bloccati dal che, peraltro, per i lavori eseguiti era stata presentata apposita CILA prot. n. Pt_1
pagina 2 di 8 429373/2021 del 6.10.2021 presso il Comune di Acquappesa e l'avvenuta esecuzione delle opere era documentata dalle fotografie allegate;
che nessuna contestazione circa l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte era stata sollevata dall'opponente il quale era, comunque, decaduto dall'eventuale garanzia ex art. 1667 c.c..
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Con sentenza n. 146/2023 del 17.9.2023, il Giudice di Pace di San Marco Argentano rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 33/2022, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della dotta opposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendone la nullità per omessa motivazione sul rigetto della richiesta di CTU tecnica svolta dall'opponente, al fine di dimostrare il mancato completamento dei lavori nonché i danni prodotti all'immobile di sua proprietà, nonché per la carente valutazione delle prove testimoniali espletate in giudizio, atteso che entrambi i dipendenti della ditta avevano confermato CP_2
che i lavori non erano stati completati. Rilevava, quindi, che il creditore non aveva fornito la prova della somma ingiunta, attesa l'inidoneità della documentazione contabile allegata.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 33/2022 emesso dal
Giudice di pace di San Marco Argentano in data 11.7.2022, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la DI MP di Sirimarco che contestava la fondatezza CP_1 CP_1 dell'appello, rilevando che nessuna denuncia di asseriti vizi dei lavori era stata formulata da
[...]
nei termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., tanto che le prime due fatture erano state Pt_1 pagate senza alcuna contestazione;
che, in assenza dell'indicazione dei vizi lamentati, non era ammissibile alcuna c.t.u., in quanto volta a supplire le carenze probatorie della parte;
che la ditta opposta aveva fornito piena dimostrazione dei lavori eseguiti e che la mancata ultimazione di alcune opere, ovvero montaggio sanitari bagno e parte residuale impianto elettrico, era stata dovuta alla condotta del che aveva invitato il ad allontanarsi dall'abitazione il 15.3.2022; che, in Pt_1 CP_1
ogni caso, le stesse non erano state conteggiate nel saldo residuo dovuto.
Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
24.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
L'oggetto della presente controversia riguarda, per un verso, la legittimità della pretesa di pagamento della somma di € 3.799,99, avanzata dalla quale residuo Controparte_3
corrispettivo dei lavori svolti presso l'abitazione dell'opponente sita in Acquappesa (CS) alla Via
Pantana Loc. Ponte Bagni, identificato al foglio 24, prt. 280 sub 2, giusta fattura n. 11 del 17.3.2022, e, per altro verso, la contestazione dell'esistenza di vizi e difformità delle opere realizzate, sollevata dal committente per negare la sussistenza di residui crediti della ditta opposta.
In particolare, appare condivisibile la decisione emessa dal Giudice di primo grado che ha rigettato l'opposizione, in ragione della mancata concreta prova delle effettive divergenze e dell'inesatto adempimento contestati alla ditta, nonché tenuto conto della dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle opere di cui è stato chiesto il pagamento del corrispettivo, pur dovendosi integrare la motivazione nei termini di seguito esposti.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie in esame, necessaria anche per individuare la normativa applicabile, va evidenziato che la pretesa di pagamento azionata dalla Controparte_3
costituisce il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento, sito
[...]
in Acquappesa (CS) alla Via Pantana Loc. Ponte Bagni, commissionati da ed oggetto del Parte_1
pagina 4 di 8 preventivo allegato dalla ditta opposta (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta), non contestato dall'opponente, per l'importo complessivo di € 8.000,00 oltre iva.
Il rapporto in oggetto può essere giuridicamente qualificato in termini di contratto d'opera, ex art. 2222
c.c., che differisce dal contratto di appalto, per il fatto che in quest'ultimo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel primo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa
(cfr. Cass. Civ., n. 12519 del 21.5.2010).
Ciò posto, l'opponente non ha contestato né l'esistenza dell'accordo in merito alle opere Parte_1
commissionate alla ditta né il corrispettivo convenuto contrattualmente, ma ha eccepito CP_2
che non fosse dovuta alcuna somma residua, rispetto a quelle già versate, in ragione dell'omesso completamento di alcune opere, della mancata esecuzione a regola d'arte di parte di esse e dell'esistenza di vizi e difformità.
La ditta opposta, peraltro, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito la decadenza dell'opponente dal diritto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera, in ragione dell'omessa denuncia degli stessi, e ne ha, comunque, contestato la fondatezza, assumendo la corretta esecuzione dei lavori ed il mancato completamento di parte di essi a causa della condotta dello stesso committente.
Va, al riguardo, ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” (cfr. Cass. Civ., n. 15502 del 13.6.2018).
Allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. Civ., n.
4908 dell'11.3.2015). Inoltre, la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera (cfr. Cass. Civ., n. 27370 dell'8.10.2021).
La denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, sicché non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna diretta relazione con il pagina 5 di 8 prestatore d'opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati (cfr.
Cass. Civ., Ordinanza n. 27370 del 08/10/2021).
Nella fattispecie in esame, la ditta ha eccepito che non abbia sollevato CP_2 Parte_1
alcuna contestazione in ordine a presunti vizi, neanche a seguito della diffida di pagamento della somma di € 3.799,99 – di cui alla fattura n.11 del 17.3.2022 - inviata in data 18.3.2022 e reiterata in data 18.4.2022, proponendo, per la prima volta, l'eccezione di inadempimento per difetti dei lavori eseguiti solo con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 7.10.2022.
Ciò posto, l'opponente-odierno appellante non ha fornito idonea prova di avere tempestivamente denunciato al titolare della ditta opposta la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate.
La da parte sua, ha allegato la documentazione atta a comprovare sia l'esistenza CP_2 dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla tipologia di lavori da eseguire presso l'immobile di ed il corrispettivo convenuto (cfr. preventivo in atti, CILA prot. n. 429373/2021 del Parte_1
6.10.2021 presentata presso il Comune di Acquappesa) sia l'effettiva esecuzione delle opere (cfr. fotografie allegate al fascicolo di parte nel giudizio di primo grado).
Anche i due testimoni escussi in giudizio, e (entrambi dipendenti Testimone_1 Testimone_2 della ditta opposta) hanno confermato di avere eseguito i lavori presso l'appartamento di Parte_1
relativamente agli impianti idraulico ed elettrico, specificando di avere chiuso le tracce di entrambi gli impianti, di avere fatto l'intonaco del bagno con posa delle piastrelle, di avere eseguito la posa in opera del pavimento del bagno, di metà corridoio e di una stanza da letto, riconoscendo le opere raffigurate nelle fotografie allegate.
I testimoni hanno aggiunto di non avere montato il quadro elettrico e di non avere ultimato la stuccatura del bagno, in quanto il proprietario aveva detto loro di andare via all'immobile.
Orbene, la fattura n. 11 del 17.3.2022, dell'importo di €3.799,99, sottesa al decreto ingiuntivo, contiene la specifica descrizione dei lavori eseguiti e di cui è stato chiesto il pagamento, escludendo il montaggio del quadro elettrico, dovendosi, peraltro, evidenziare che nelle diffide inviate da CP_1
a è stata rappresentata la disponibilità all'ultimazione delle opere residue e,
[...] Parte_1
comunque, non calcolate nella fattura suindicata.
L'opponente, da parte sua, non ha fornito alcuna prova, documentale e/o orale, volta a dimostrare di avere contestato alla ditta opposta l'inesatto adempimento e/o ad allegare l'imputabilità del mancato completamento dei lavori commissionati, con conseguente decadenza dalla relativa garanzia, ai sensi dell'art. 2226 c.c., né, ancora, ha dimostrato di avere dovuto ricorrere all'opera di terzi per porre rimedio ad asseriti vizi dei lavori eseguiti dalla ditta stessa.
pagina 6 di 8 Né tale lacuna probatoria si sarebbe potuta colmare mediante l'ammissione di una c.t.u. che non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Civ., n.30218 del
15.12.2017).
In particolare, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, “La consulenza tecnica d'ufficio
è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (cfr. Cass.
Civ., n. 326 del 13.01.2020).
Alla stregua di tali argomentazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia correttamente rigettato la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente, in mancanza dell'allegazione degli elementi di fatto da cui desumere l'inesatto adempimento contestato alla ditta opposta per la mancata ultimazione dei lavori commissionati, nonché in ragione della mancata tempestiva denuncia dei vizi, peraltro solo genericamente dedotti.
In conclusione, deve ritenersi fondata la pretesa di pagamento della somma di € 3.799,99 avanzata dalla in forza del decreto ingiuntivo n. 33/2022 emesso dal Controparte_3
Giudice di pace di San Marco Argentano in data 11.7.2022, dovendosi rigettare l'appello proposto da
, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
Le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
pagina 7 di 8 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 146/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di San Marco Argentano in data 17.9.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 146/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di San Marco Argentano in data 17.9.2023;
2) condanna alla rifusione, in favore della ditta appellata, delle spese del presente Parte_1
gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, di distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 31.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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