Articolo 6 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 agosto 1982
Art. 6.
Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.
Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione all'estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore.
La commissione di zona dichiara l'esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. Il rimborso dell'importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Entrata in vigore il 28 agosto 1982
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