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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1595/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1595/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza del 22.12.2024 (comunicata il 23.12.2024), e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. STERRANTINO DANIELE presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 62, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GENNARI Controparte_1
PAOLO, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale in Piazza Ridolfi n. CP_1
1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 16.10.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 19.7.2021 vocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Terni il per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ingiunzione avanzata, e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
2. nel merito, accertare e dichiarare comunque non dovute tutte le somme richieste dal e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione Controparte_1 impugnato;
4. in via riconvenzionale, condannare il al risarcimento a favore dell'opponente della somma Controparte_1 di € 343.995,87”, il tutto con vittoria delle spese di lite. A tal fine l'attrice esponeva che: (i) in data 30.6.2021 le era pervenuta una ingiunzione di pagamento “R.D. 14.04.1910 n. 639” adottata con prot. n. 93393 del 23.6.2021 dal preceduta dalla Controparte_1 diffida ad adempiere prot. n. 37535 del 9.3.2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 44.280,63 (IVA inclusa) che l'ente pubblico aveva stimato (con determina dirigenziale n. 1388 del 20.5.2020 – prot. 59141) avrebbe dovuto sborsare per “la rimozione e lo smaltimento dei manti di copertura in eternit da parte del tramite affidamento al Concessionario PALATERNI s.r.l.”; (ii) tale costo era stato addebitato all'attrice CP_1 sul presupposto che l'attività di smaltimento dei manti di copertura in eternit “non poteva[no] che essere a carico della stessa nell'ambito degli accordi per l'avvenuto prolungamento temporale della concessione Parte_1 per il mattatoio comunale (art. 4, comma 5, e art. 12, rep. n. 34597 del 03.09.1999 e atto aggiuntivo del 14.05.2019,
1 prot. n.77767 del 23.05.2019), e pertanto il bando di gara relativo al Palasport non poteva prevedere a carico del nuovo concessionario per la progettazione, costruzione e gestione dello stesso Palasport, gli oneri relativi allo smaltimento delle coperture in Eternit del mattatoio comunale”; (iii) il proprietario del complesso Controparte_1 immobiliare sito in Strada San Martino (censito al foglio n. 105, particella n. 614 del N.C.U.E del CP_1 ridetto comune) adibito alla macellazione di carni di varie specie, all'esito di una gara d'appalto, ne aveva affidato la gestione sino al 31.3.2019 alla i Viterbo;
(iv) un primo contratto Parte_1 era stato stipulato il 31.3.1995 (rep. n. 32482) e un secondo contratto (rep. n. 34597) Controparte_1 era stato siglato per regolare i rapporti per il periodo dal 17.8.1999 al 31.3.2019; (v) aveva gestito il mattatoio in regime di “proroga tecnica” fino al 31.12.2019 giusta D.G.C. n. 85/2019 e conseguente atto aggiuntivo stipulato il 14.5.2019 (prot. n. 77767 del 23.5.2019); (vi) al termine della proroga il complesso immobiliare era stato restituito al affinché provvedesse alla sua demolizione, necessaria per CP_1 realizzare il nuovo Palasport;
(vii) in base al contratto del 31.3.1995 il le aveva affidato in CP_1 concessione il servizio di macellazione sino al 31.3.2004, con l'obbligo per quest'ultima di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, riservando all'ente pubblico quelli di straordinaria manutenzione e di adeguamento, con possibilità di anticipazione, da parte del gestore, delle somme necessarie per eventuali grossi interventi, ristrutturazione, adeguamento alle norme C.E.E. (ora U.E), prescrizioni Part emesse da parte degli organi competenti della previa autorizzazione del e successivo CP_1 rimborso consuntivo delle spese sostenute in base a rendiconti di spesa verificati dall'Ufficio tecnico comunale;
(viii) con atto n. 711 del 25.11.1998 il aveva affidato all'attrice Controparte_1
l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alle norme C.E.E. volti ad ottenere il conseguimento del c.d.
“Bollo C.E.E” (necessario per poter svolgere l'attività di macellazione) elencati nella nota dell Pt_3 prot. n. 241 del 8.8.1998, inerente, in particolare, un impianto di refrigerazione, e poi sollecitati anche Part dalla (nota prot. n. 49465 del 28.10.1998) per £ 126.000.000 (iva inclusa), mediante anticipazione di Part spesa e successivo rimborso comunale;
(ix) con successiva nota dell' (prot. n. 30 del 25.01.1999) era stato ribadito l'obbligo per il di eseguire altri interventi di manutenzione straordinaria di CP_1 adeguamento e miglioramento delle residue parti strutturali sovrastrutturali dell'impianto (necessari per conseguire il sopra menzionato Bollo C.E.E), il cui costo era stato stimato dal in £ CP_1
1.274.000.000, dando luogo ad una spesa presuntiva complessiva pari a £ 1.400.000.000; (x) acquisita la disponibilità della il 17.8.1999 le parti stipulavano un nuovo contratto (rep. n. 34597), cui Pt_1 era allegato il Piano Economico Finanziario predisposto dal e al cui art. 4, co. 5, erano previsti CP_1
i lavori relativi alle “opere di sostituzione – smaltimento ovvero recupero coperture in eternit”; (xi) con nota del 4.12.2000 la aveva segnalato al che il computo metrico estimativo dei lavori di Pt_1 CP_1 manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative CEE avrebbe determinato una maggiore spesa complessiva di £ 1.679.354.645; (xii) conseguentemente, il e la si erano accordati CP_1 Pt_1 per una riduzione dei costi, predisponendo un nuovo computo metrico estimativo per complessive £ 1.444.841.557; (xiii) il nuovo computo metrico era stato realizzato riducendo di £ 136.111.800 le opere murarie e di £ 38.004.000 gli impianti elettrici e togliendo, su specifica indicazione del il costo CP_1 della rimozione e dello smaltimento dell'eternit, non necessario all'adeguamento alle normative CEE;
(xiv) tale nuovo computo metrico era stato espressamente approvato dal con nota prot. 9083 CP_1 del 5.2.2001, chiedendo, al contempo, alla società attrice di includervi anche il costo per la riattivazione del forno inceneritore per £ 120.000.000 (iva inclusa); (xv) con successiva nota del 7.2.2001 la Pt_1 si era resa disponibile a realizzare tali ultime opere, chiedendo che la relativa spesa non fosse inclusa nella somma di £ 1.400.000.000; (xvi) dette opere erano state poi completate nel 2001; (xvii) nell'arco del rapporto concessorio la società attrice aveva dovuto sostenere costi non dovuti a causa dell'impossibilità di utilizzare il pozzo e le relative pompe per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento, la cui messa
2 a disposizione rientrava, invece, tra gli obblighi contrattuali dell'amministrazione comunale, di cui aveva segnalato la gravosità con nota prot. 16/67 del 22.5.2017 e con successive note prot. 17/82 del 18.10.2017 e prot. 17/84 del 4.12.2017, aveva chiesto il rimborso, avendo quantificato i costi relativi agli anni 2006- 2017 in € 327.617,16; (xviii) con nota del 23.3.2018 il aveva negato il diritto al rimborso;
(xix) CP_1
l'attrice aveva dovuto realizzare opere non previste, quali la costruzione ed il montaggio della copertura metallica di protezione all'incamminamento degli animali dalle stalle di sosta al locale di abbattimento, la sostituzione parziale della linea gas a seguito di deterioramento delle tubazioni, il ripristino della rete idrica ed i lavori di incapsulamento per la messa in sicurezza dell'impianto, come risultante dalle note prot. n. 14/176 del 20.5.2014 e prot. n. 15/80 del 18.3.2015, relazionando annualmente il sullo stato CP_1 di conservazione dell'amianto e, in particolare, informandolo che sia la copertura del manufatto stalle- mattazione, sia quella del locale adiacente all'abitazione del custode (non abitata) fossero in cattivo stato di conservazione;
(xx) con nota prot. 13720 del 27.9.2016 il aveva reso noto all'attrice di aver CP_1 Part coinvolto la che, con nota prot. 200878 del 19.3.2016, aveva indicato la necessità di Pt_4 bonifica dei locali di macellazione entro 3 anni;
pertanto, con successiva nota del 8.2.2017 il CP_1 aveva chiesto alla i procedere alla rimozione, smaltimento e sostituzione Parte_1 dei materiali della copertura della struttura del mattatoio comunale;
(xxi) con nota prot. 85602/2017 del 30.3.2017 la aveva sollecitato un intervento di bonifica anche della copertura in eternit Parte_5 dell'edificio adibito ad abitazione del custode entro il 30.3.2020; (xxii) l'1.10.2018 il notifica CP_1 alla l'ordinanza prot. 135401/2018 emessa ex art. 50, co. 4, TUEL con cui le ordina la Pt_1 bonifica di tutte le superfici in eternit presenti sul complesso del mattatoio entro i successivi 60 giorni, a cui la società attrice aveva replicato dapprima con nota prot. 17/133 del 25.10.2018 e poi instaurando un giudizio dinanzi al TAR rubricato al n.r.g. 636/2018; (xxiii) dopo l'accoglimento dell'istanza Pt_4 cautelare e prima della decisione di merito, con decreto prot. 66943 del 2.5.2019 il Sindaco del
[...] aveva revocato in autotutela l'ordinanza impugnata, sicché il TAR con sentenza n. CP_1 Pt_4
370/2019 del 24.6.2019 aveva dichiarato cessata la materia del contendere;
(xxiv) in data 19.12.2019 il aveva emesso un'altra ordinanza ex art. 50, co. 4, TUEL con cui ordinava all'attrice di CP_1 bonificare tutte le superfici in eternit presenti sul complesso di fabbricati riferiti al mattatoio comunale, per cui era stato nuovamente adito il TAR (n.r.g. 150/2020) che era si era pronunciato (sentenza Pt_4
n. 216/2020) il 15.5.2020, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, stante la cessazione degli effetti dell'ordinanza; (xxv) nelle more, il 15.1.2020, l'attrice aveva riconsegnato l'impianto al dopo la scadenza della proroga tecnica;
(xxvi) in data 18.9.2020 il CP_1 aveva nuovamente richiesto all'attrice di rimuovere e smantellare i manti di copertura in CP_1 eternit, a cui l'attrice aveva replicato con missiva del 21.12.2020. Ciò premesso in fatto, l'attrice denunciava, in primo luogo, l'inammissibilità dell'ingiunzione sia in quanto frutto di una falsa applicazione dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile, sia in quanto emessa nonostante il formarsi di un giudicato sostanziale in materia. Al riguardo, sottolineava come la distinzione tra l'iniziale richiesta di “bonifica” a cura e spese della
[...]
e la successiva richiesta di “demolizione e smaltimento” non escludesse trattarsi della Parte_1 medesima pretesa. Lamentava, inoltre, l'inammissibilità dell'ingiunzione per intervenuta prescrizione (decennale) del diritto di credito ai sensi dell'art. 2946 c.c., sul presupposto che l'ente comunale avrebbe dovuto agire entro dieci anni dal termine finale previsto per le lavorazioni, individuato nella nota prot. 9083 del 5.2.2001. Oltre a sollevare le suesposte eccezioni, l'attrice sosteneva la non debenza delle somme ingiunte sul presupposto che, aderendo ad un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, in base all'art. 4, co. 5, e l'art. 12 del contratto rep. n. 34597 del 3.9.1999 il limite massimo dell'impegno economico della
3 concessionaria - per gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e miglioramento delle residue parti strutturali sovrastrutturali dell'impianto (necessari per conseguire il sopra menzionato Bollo C.E.E) posti a suo carico - era stato quantificato in £ 1.400.000.000, tenuto conto del computo metrico estimativo del 4.12.2000, di cui il aveva preso atto con nota del 5.2.2001 (prot. 9083). Secondo CP_1
l'attrice, una diversa interpretazione del regolamento contrattuale avrebbe pregiudicato l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio (stabilito dal PEF), che, in linea con l'art. 19 della L. n. 109/1994, e con gli artt. 37 bis ss. della L. Merloni ter, ne costituiva premessa contrattuale. In mancanza di una rideterminazione delle condizioni di equilibrio, la on poteva essere Parte_1 obbligata ad eseguire lavori eccedenti l'importo limite stabilito contrattualmente. Infine, avanzava domanda riconvenzionale per il pagamento degli esborsi indebitamente sostenuti nel corso del rapporto concessorio e quantificati in € 343.995,87, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. quale eccezione di inadempimento. In particolare, addebitava all'ente comunale la mancata realizzazione del pozzo e delle relative pompe per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento, posto espressamente a carico del ai sensi dell'art. 8 del contratto (“il fabbricato comprende il pozzo e le relative pompe per CP_1
l'approvvigionamento idrico dello stabilimento”). L'importo era dato dalla sommatoria dell'esborso sostenuto per il periodo dal 15.6.2006 al 31.8.2017 (€ 327.617,16) – di cui alla richiesta di rimborso con nota prot. 17/84 del 4.12.2017 – e di quello successivo sostenuto sino al 31.12.2019 (€ 16.378,71). Con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2021 si costituiva in giudizio il CP_1 chiedendo il rigetto per infondatezza delle domande avversarie, anche per intervenuta
[...] prescrizione del credito oggetto della domanda riconvenzionale. Con vittoria delle spese di lite. A tal fine esponeva che: (i) nel contratto del 3.9.1999 il PEF era stato indicato come tetto di spesa meramente presuntivo e che all'art. 12 era previsto, a carico del concessionario, un servizio di manutenzione anche straordinaria;
(ii) la rimozione delle coperture eternit rientrava tra gli interventi di manutenzione straordinaria e l'art. 4, co. 5, prevedeva solo la facoltà, ma non l'obbligo, di scorporarli dai lavori che l'attrice avrebbe dovuto eseguire;
(iii) non si era formato alcun giudicato sulla pretesa del posto che oggetto dei giudizi dinanzi al TAR Umbria erano le due ordinanze contingibili e CP_1 urgenti adottate dal Sindaco, di cui l'autorità giudiziaria amministrativa aveva solo acclarato la sopravvenuta inefficacia. Quanto al primo profilo di censura, l'ente pubblico sottolineava che il provvedimento opposto era qualificabile come “ingiunzione fiscale” adottata ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed era espressione del potere di auto-accertamento della pubblica amministrazione, paragonabile all'atto di precetto. L'attrice non poteva contestare certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa, che trovava conferma nella documentazione in atti e, in particolare, nel verbale di regolare esecuzione dei lavori di ripristino eseguiti dalla società aggiudicatrice del realizzando “Palasport Polifunzionale di . CP_1
Esponeva, poi, che l'importo era stato quantificato con determina dirigenziale n. 1338 del 20.5.2020, con cui alla concessionaria “Palaterni srl” erano stati affidati i lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di eternit, prevedendo un impegno di spesa per il complessivo importo di € 44.280,63. Precisava che il poteva legittimamente avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. n. CP_1
639/1910 anche per l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, non essendo applicabile solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza la necessità di un preventivo provvedimento di accertamento e quantificazione del debito restitutorio. Sottolineava, poi, che l'intervento di manutenzione straordinaria era riconducibile ad un fatto emerso durante il rapporto concessorio, regolato dal contratto rep. 34597 del 17.8.1999, e che trovava fondamento nell'art. 12, punto b), a mente del quale “il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comporta le seguenti obbligazioni a carico del concessionario: …garantire la costante efficienza funzionale di opere strutturali
4 ed edilizie dei fabbricati… con particolare riguardo alla salvaguardia permanente delle necessarie condizioni igienico sanitarie in ciascun ambiente …”. Precisava che nessun valore poteva attribuirsi al contratto rep. 32482 del 31.3.1995, avendo le parti novato il rapporto concessorio con la successiva convezione rep. 34597 del 17.8.1999. In ordine al secondo profilo di inammissibilità, il evidenziava come le sentenze del TAR Umbria CP_1 fossero da qualificare come mere pronunce in rito, non avendo l'ente pubblico rinunciato alla pretesa nei confronti dell'attrice. Quanto all'eccepita prescrizione del credito, premesso che gli obblighi manutentivi anche straordinari avevano continuato a gravare in capo all'opponente sino alla scadenza del rapporto, datata 31.12.2019, in applicazione dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale per il decorso della prescrizione doveva individuarsi nel Part 2016, anno in cui la aveva segnalato il problema della presenza di amianto, ritenendo necessario il relativo smaltimento. Per l'effetto, il riteneva infondato il fatto estintivo eccepito dall'attrice. CP_1
Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla n merito alla portata degli Pt_1 Parte_1 obblighi contrattualmente previsti, che, secondo l'opponente, sarebbero circoscritti solo alla manutenzione ordinaria del mattatoio, il evidenziava che all'art. 12, punto b), del contratto CP_1 concessorio del 1999 e nel correlato PEF le parti avevano espressamente posto a carico della Pt_1 anche gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura volti a risolvere Parte_1 problematiche di natura igienico-sanitaria. Ribadiva che il tetto di spesa, pari a £ 1.400.000.000, era solo presuntivo, senza essere, per ciò solo, un limite vincolante alle prestazioni gravanti sul concessionario. Infine, in merito alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di un credito risarcitorio per € 388.276,50, l'opposta ne eccepiva sia l'estinzione per prescrizione (sia decennale che quinquennale), sul presupposto che la pretesa fosse azionabile da oltre un decennio, sia l'infondatezza per mancata dimostrazione dell'inadempimento comunale nella realizzazione del pozzo e delle relative pompe di approvvigionamento idrico. Rigettata l'istanza cautelare con ordinanza dell'8.1.2022, la causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 23.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (60 giorni) e memorie di replica (20 giorni).
2.1. Ai fini della disamina delle eccezioni di rito sollevate dall'opponente appare necessaria una concisa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'art. 2 del R.D. n. 639/1910 regolamenta la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici. L'ingiunzione fiscale con cui detta procedura inizia, sostanziandosi in un ordine dell'ente creditore di pagare la somma dovuta entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione e, perciò, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. Lo speciale procedimento in questione è utilizzabile da parte dell'ente pubblico sia per le entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, vuoi anche derivanti da contratto (cfr. Cass. S.U. n. 11992 del 25.5.2009 e Corte Cost. n. 277 del 13.7.2000). Per cui l'ente pubblico può esperire l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo anche mediante il procedimento d'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910 senza necessità della previa adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (cfr. C.d.A. Roma n. 1402 dell'11.4.2023 e Cass. n. 34552/2019). 2.2. Tale procedura incontra, però, un limite nel fatto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine sia certo, liquido ed esigibile, nel senso che la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (cfr. Cass. del 25.8.2004 n. 16855).
5 Il ha postulato la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del Controparte_1 credito restitutorio in questione. Come chiarito dalla Suprema Corte, sussistono tali presupposti solo quando il potere esercitato dall'amministrazione ai fini della formazione del titolo esecutivo è privo di valutazioni discrezionali e si sostanzia in un mero accertamento dell'an e del quantum debeatur (cfr. Cass. n. 7076/2016 in motivazione). Nella vicenda in esame, la pretesa creditoria del on può definirsi certa, essendo Controparte_1 frutto di un'interpretazione unilaterale – qui contestata - che l'ente pubblico ha compiuto del titolo negoziale che legava le parti in ordine al soggetto giuridico tenuto alla rimozione e allo smaltimento dei manti di copertura in eternit del mattatoio comunale sito in Strada San Martino. Secondo codesto Tribunale, deve escludersi che l'ermeneutica di un rapporto obbligatorio - posta alla base della determina dirigenziale n. 1338 del 20.5.2020 - si sostanzi in un fatto ed un parametro obiettivo e predeterminato. Quando il credito viene unilateralmente determinato dalla Pubblica Amministrazione e non originariamente certo, liquido ed esigibile, non può essere utilizzato il meccanismo dell'ingiunzionale speciale (cfr. Trib. Salerno 34552/2019). Ne consegue l'illegittimo ricorso da parte dell'ente pubblico allo strumento dell'ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910. Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, data la natura complessa dell'ingiunzione fiscale, la relativa opposizione ha ad oggetto anche il rapporto giuridico sottostante, per cui la cognizione del giudice investito della controversia non è limitata ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione, ma involge l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. Cass. n. 3843/2023; conf. nella giurisprudenza di merito Trib. Roma dell'1.9.2023 n. 12514). Poiché nel giudizio di opposizione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 – regolato oggi dall'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011 - il giudice è tenuto ad accertare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio a prescindere dall'illegittimità del provvedimento opposto, eventuali vizi dell'atto di ingiunzione non assumono rilievo ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 2355 del 29.1.2019; conf. Trib. Oristano n. 693 del 29.12.2021). In altre parole, un'eventuale dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato non sarebbe ostativa all'accoglimento della pretesa sostanziale vantata dall'ente. Ad ogni buon conto, è d'uopo precisare che la sentenza che accerta l'illegittimità formale dell'ingiunzione e, al contempo, l'esistenza della pretesa sostanziale azionata dall'amministrazione è suscettibile di fondare un giudicato di mero accertamento in ordine a tale pretesa. L'accertamento dell'inidoneità dell'ingiunzione a costituire titolo esecutivo utile non osta all'accertamento dell'an e del quantum debeatur. Pertanto, pur non sussistendo i presupposti di legittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 azionata dal va di seguito vagliata la fondatezza della pretesa sostanziale Controparte_1 dell'amministrazione comunale. 2.3. Non coglie nel segno l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'opponente. La pretesa creditoria in questione non è stata oggetto di pronunce di merito da parte del Tribunale amministrativo regionale nelle due sentenze nn. 370/2019 e 216/2020, emesse a conclusione di un giudizio impugnatorio promosso dalla vverso le ordinanze contingibili e Parte_1 urgenti adottate dal Sindaco di ai sensi dell'art. 50, co. 4, TUEL (prot. n. 135401/2018 e quella del CP_1
19.12.2019). Con la prima sentenza n. 370/2019 (cfr. all. 27 citazione) il TAR riscontrando un sopravvenuto Pt_4 difetto di interesse alla decisione in virtù della revoca in autotutela del provvedimento impugnato, ha logicamente dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, co. 5, c.p.a.. E' indubbio che, in generale, la declaratoria di cessata materia del contendere è una pronuncia di merito idonea al giudicato sostanziale, nella parte in cui accerta un assetto sostanziale di interessi intervenuto
6 nelle more del giudizio e che soddisfa integralmente la pretesa azionata in sede giurisdizionale dal ricorrente (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 2768/2023; conf. Cons. Stato n. 2224/2021). Tuttavia, va distinto il caso in cui la cessata materia del contendere discenda da un provvedimento favorevole al ricorrente adottato medio tempore dall'amministrazione dalla diversa ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Quando l'atto impugnato viene meno non per una unilaterale determinazione dell'ente, ma per l'adozione di un atto conforme alla pretesa avanzata dal ricorrente, la sentenza di cessazione della materia del contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo e, solo in tal caso, l'ente pubblico non può poi annullare il provvedimento che ha fatto cessare la res litigiosa (cfr. Cass., sez. trib., n. 5098/2022; conf. Cass., sez. trib., n. 21259/2007). Diverso è il caso del ritiro in autotutela del provvedimento ricorso, poiché la pronuncia di cessata materia del contendere non sortisce effetti sostanziali nel rapporto tra pubblica amministrazione e ricorrente. Perciò, va osservato che il 2.5.2019 il aveva revocato l'ordinanza contingibile e urgente prot. CP_1
n. 135401/2018, ritenendone non più sussistenti i presupposti alla luce della DGC n. 85 del 26.3.2019, con cui era stata approvata la stipula di un atto aggiuntivo con la elativo Parte_1 alla gestione del mattatoio comunale, prolungando gli effetti della concessione rep. n. 34597 del 3.9.1999 (scaduta il 31.3.2019) fino a dicembre 2019 e, tra questi, anche l'obbligo contrattuale di bonifica dei luoghi (cfr. all. 26 citazione). Pertanto, considerato il ritiro in autotutela dell'ordinanza, al non era preclusa Controparte_1
l'adozione di un nuovo e diverso provvedimento. Infatti, l'ingiunzione fiscale qui in discussione non costituisce una mera reiterazione delle ordinanze impugnate con i ricorsi amministrativi, ma ha ad oggetto la riscossione della somma che l'ente ritiene di aver indebitamente sborsato per far eseguire a terzi l'attività di bonifica che, invece, riteneva dovesse esser eseguita dall'opponente. Per completezza espositiva va segnalato che ai fini dell'eccezione di giudicato non assume rilievo la seconda sentenza n. 260/2020 (cfr. all. 31 citazione), con cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse, stante la sopravvenuta caducazione degli effetti dell'ordinanza impugnata, poiché trattasi di una pronuncia in rito, come si evince chiaramente dalla rubrica della norma (“Pronunce di rito”).
3. Va, ora, rammentato che in ipotesi di ingiunzione fiscale emessa in relazione ad un credito della pubblica amministrazione riconducibile all'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, sebbene la domanda giudiziale sia introdotta dal privato, la posizione sostanziale delle parti è invertita e vede la Pubblica amministrazione nella veste di attrice ed il privato opponente in quella di convenuto. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è l'ente pubblico a dover provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione al suo diverso fondamento, mentre il privato è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (cfr. Cass. 23346/2022; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 7179/1999; Cass. n. 7844/2000).
4.1. Chiarita la distribuzione dell'onus probandi tra le parti, va ora ricostruito il rapporto negoziale intercorso tra le stesse e su cui il fonda la propria pretesa creditoria. CP_1
Dalla documentazione in atti (cfr. all. 4 citazione e all. 1 comparsa) emerge che il 31.3.1995 le parti avevano stipulato un contratto concessorio (rep. n. 32482) per la gestione del mattatoio comunale sito in Strada San Martino, e che, dopo la “chiusura dell'impianto per un periodo di circa tre anni” durante i quali CP_1 il aveva eseguito opere prioritarie di manutenzione straordinaria necessarie per soddisfare i CP_1 requisiti igienico-sanitari minimali per la riapertura, le parti avevano novato il rapporto obbligatorio stipulando un nuovo accordo concessorio in data 17.8.1999 (rep. n. 34597). A pag. 3 del contratto si legge
7 che la vrebbe avuto in affidamento, senza alcun corrispettivo, il servizio Parte_1 di macellazione, obbligandosi alle manutenzioni ordinare, mentre l'ente proprietario si sarebbe impegnato ad eseguire gli “interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento, con possibilità, tuttavia, di anticipazione da parte dello stesso Gestore, delle eventuali somme necessarie per grossi interventi, ristrutturazioni, adeguamento a norme C.E.E., prescrizioni emesse da parte degli Organi competenti della e quant'altro, previa autorizzazione Pt_2 dell'Amm.ne com.le e rimborso da parte dell'Ente proprietario, in base a rendiconto di spesa verificato dall'Ufficio tecnico com.le”. All'art. 1 le parti avevano dichiarato bonariamente risolto il precedente contratto n. 32482 del 31.3.1995, prevedendone la sostituzione con quello in oggetto. All'art. 3 del “nuovo” contratto si legge, poi, che “oggetto fondamentale del contratto [era] la concessione per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori di ristrutturazione necessari per conseguire il così detto “Bollo C.E.E.” e la totale agibilità nonché la gestione funzionale ed economica del […]. Il Concedente affida al Concessionario, Parte_6 che dichiara di accettare, la concessione per la realizzazione, previa elaborazione di relativo progetto esecutivo ed appalto di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di miglioramento necessari per rendere pienamente agibile, sotto il profilo igienico - sanitario e della sicurezza, l'impianto suddetto, ed indispensabili per il conseguimento del
“Bollo C.E.E.” solo sommariamente e non esaustivamente indicati nell'elencazione di opere, con previsione di larga massima dei costi e relativo quadro economico presuntivo di spesa, assimilato di fatto a progetto preliminare […] dell'importo complessivo presuntivo di £. 1.400.000.000, di cui £. 126.000.000 già eseguiti e £.
1.274.000.000 da eseguirsi entro il 31.12.1999”. Al successivo art. 4 venivano elencati gli obblighi del concessionario relativi alla fase di esecuzione dei lavori. In particolare, al punto 5) del citato articolo, veniva previsto l'obbligo del concessionario di
“procedere all'appalto dei lavori in argomento nonché all'acquisizione di eventuali forniture comprese nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa vigente, con possibilità di loro scorporo nelle seguenti principali opere e dotazioni: […] opere di sostituzione -smaltimento ovvero recupero coperture in eternit […]”. Al successivo punto n. 7) veniva pattuito che il concessionario avrebbe provveduto a propria cura e spese all'esecuzione di tutti gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, “effettivamente necessari per l'ottenimento del Bollo C.E.E., sommariamente ma non esaustivamente indicati e di larga massima stimati dal concedente nell'annesso Piano economico finanziario”, e “comunque richiesti, anche in fase di verifica finale, da parte delle competenti autorità sanitarie”. Il punto 17) prevedeva l'obbligo per il concessionario di dare corso ai lavori necessari per il conseguimento del Bollo C.E.E. entro il 13.9.1999 e di concluderli entro il 31.12.1999. Quanto agli obblighi del concessionario relativi alla successiva fase di gestione, l'art. 12 del contratto prevedeva, tra gli altri, alla lettera b) l'obbligo di “garantire la costante efficienza funzionale di opere strutturali ed edilizie dei fabbricati nonché delle opere di sistemazione esterna del complesso in argomento, con particolare riguardo alla salvaguardia permanentemente delle necessarie condizioni igienico-sanitarie in ciascun ambiente, per poter continuare ad esercitare l'attività, attraverso la tempestiva esecuzione, a propria cura e spese, di adeguati interventi di ripulitura/riparazione/sostituzione delle parti ammalorate”. Nell'allegato PEF venivano riportati gli interventi manutentivi straordinari, di adeguamento e di miglioramento volti sia all'adeguamento alle normative all'epoca vigenti, sia al conseguimento del Bollo C.E.E., con una stima di massima dei relativi costi, elaborata e fornita dal Settore Manutenzioni dell'Amministrazione comunale;
tra questi veniva indicata anche la “sostituzione integrale della copertura in eternit (mq. 2185) contenente amianto da avviare a discarica come rifiuto speciale e revisione completa delle altre coperture (mq. 800)”, per un importo stimato di £ 360.000.000. In base all'art. 3 del contratto l'elencazione degli interventi, sommariamente e non esaustivamente indicati nel P.E.F., era di fatto assimilabile ad un progetto preliminare.
8 Dalla lettura delle previsioni contrattuali risulta, quindi, come tra gli obblighi del concessionario rientrasse anche quello di sostituzione e smaltimento delle coperture in eternit. In particolare, tale intervento risulta espressamente richiamato tra quelli necessari all'adeguamento della struttura alle normative all'epoca vigenti, nonché per il conseguimento del Bollo C.E.E., quindi, tra gli interventi che in base all'accordo delle parti dovevano necessariamente essere eseguiti entro il 31.12.1999. La ostiene che, poiché il computo estimativo dei lavori previsti dal PEF, Parte_1 elaborato in fase progettuale aveva evidenziato una spesa complessiva superiore, pari a £ 1.679.354.645, con missiva del 04.12.2000 era stato inviato al un nuovo computo estimativo, che prevedeva CP_1 una riduzione di £ 136.111.800 per opere murarie e £ 38.004.000 per impianti elettrici attraverso lo scomputo di opere non ritenute urgenti, impegnandosi tuttavia, in caso di obbligatorietà dell'intervento, ad eseguirli come progettati e previsti (all. 6 fascicolo Parte_1
E' documentato che erano stati eliminati gli interventi relativi alla sostituzione e smaltimento delle coperture in eternit, quali quelli indicati alle voci: fornitura per l'intera durata dei ponteggi di servizio per la sostituzione eternit tetti, schermatura con teli e reti in plastica, scomposizione del sottomanto e della orditura secondaria di tetto in legno manto in eternit, compenso per lo smaltimento del manto in eternit, fornitura di nuovo manto di copertura, per un totale stimato in £ 116.311.800. Pertanto, con riferimento agli interventi di sostituzione e smaltimento delle coperture in eternit, a fronte di un costo inizialmente stimato nel PEF in £ 360.000.000 con il nuovo computo estimativo era stato pattuito uno scorporo per £ 116.311.800, ma, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non la totale eliminazione di tali interventi. Ad ogni modo, assume rilievo dirimente la clausola contrattuale (art. 12 “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria”) in forza della quale, alla lett. b), il concessionario si era impegnato, a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere, anche edilizie e strutturali, necessarie per la salvaguardia permanente delle condizioni igienico-sanitarie della struttura;
opere che, logicamente, non potevano essere predeterminate nei costi e che, quindi, non avrebbero potuto esser accluse nel P.E.F., che aveva ad oggetto le opere strutturali ed impiantistiche necessarie, invece, al conseguimento del Bollo C.E.E.. Un'interpretazione sistematica delle pattuizioni impone di considerare il piano economico finanziario allegato al contratto concessorio del 1999 non come un limite economico ai futuri, e all'epoca logicamente non prevedibili, interventi di adeguamento igienico-sanitario, a cui la concessionaria si era impegnata senza alcun richiamo a limiti di spesa. Non è dirimente il fatto che all'epoca della sottoscrizione dell'accordo novativo del 1999 – o meglio, con successiva nota comunale prot. 9083 del 5.2.2001 - la rimozione e lo smaltimento dell'eternit, pur essendo menzionate espressamente all'art. 4, co. 5, erano stati pattiziamente esclusi dal quadro economico relativo agli interventi immediati che la concessionaria avrebbe dovuto eseguire per perseguire gli obiettivi indicati al punto 2 del PEF. L'obbligazione di cui all'art. 12, lett. b), si è, infatti, concretizzata solo nel 2016 e nel 2017 quando la ha prescritto un intervento di bonifica della copertura in eternit dell'edificio (all. 2 e 3 fascicolo Pt_7 Part
. E' emerso documentalmente che, in esito al sopralluogo del 22.3.2016, la aveva CP_1 riscontrato una situazione di degrado e prescritto un intervento di bonifica delle coperture in eternit presenti nella struttura entro 3 anni, intervallo temporale confermato anche in esito al successivo sopralluogo effettuato in data 23.3.2017. Non v'è dubbio, infatti, che la rimozione delle coperture eternit configuri un intervento di “manutenzione straordinaria” strumentale a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie della struttura. Nonostante l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa, la pretesa creditoria avanzata dal
[...]
è, quindi, fondata perché le opere di smaltimento della copertura in eternit sono diventate CP_1 necessarie per motivi igienico-sanitari soltanto nel 2016.
9 4.2. Proprio per tali motivi non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
.. Parte_1
Con l'ingiunzione del 23.6.2021 il ha agito per la restituzione delle somme dovute per i lavori CP_1 di rimozione e smaltimento dei manti di copertura in eternit dell'ex mattatoio comunale, per € 44.281,20, sostenute dalla Palaterni s.r.l. e che, invece, avrebbero dovuto esser sostenute dal precedente concessionario. La condotta inadempiente della protratta senza soluzione di continuità Controparte_2 dalla comunicazione della prescrizione igienico-sanitaria della nel settembre 2016, non assumendo Pt_7 rilievo la fine dei lavori (5.2.2001). Per tutta la durata in cui la condotta di inadempimento agli obblighi manutentivi si è protratta, il dies a quo non ha mai iniziato a decorrere (ex multis Cass.
5.4.2012 n. 5504; Cass. 25.1.2018 n. 1889). 4.3. In conclusione, sebbene debba esser dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 93393 del 23.6.2021 per i motivi suesposti, la a condannata al versamento in favore Parte_1 del della somma di € 44.281,20, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla Controparte_1 comunicazione della predetta ordinanza (30.6.2021) sino al soddisfo.
5. Quanto alla domanda formulata dall'opponente in via riconvenzionale per il pagamento delle somme indebitamente sostenute nel corso del rapporto concessorio a causa del presunto inadempimento da parte dell'ente comunale all'obbligazione di provvedere alla realizzazione del pozzo e delle relative pompe per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento, va osservato che l'opponente si è limitata a produrre in giudizio un riepilogo numerico delle somme asseritamente pagate per la fornitura di acqua da gestore privato (all. 18 e 33 fascicolo senza tuttavia fornire prova dell'esborso di Parte_1 dette somme. Una consulenza tecnica, quale quella sollecitata dall'opponente, sarebbe stata esplorativa. Rimane, dunque, assorbita l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal CP_1
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), in base al valore della controversia e, pertanto, allo scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000, 00, applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, tenendo conto della complessità della controversia e della mancata assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- annulla l'ingiunzione di pagamento prot. 93393 del 23.6.2021 emessa dal Controparte_1
- condanna la l versamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 44.281,20, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 30.6.2021 sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ei confronti del Parte_1
Controparte_1
- condanna la alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 11.229,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta. Così deciso in data 13.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
10 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1595/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza del 22.12.2024 (comunicata il 23.12.2024), e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. STERRANTINO DANIELE presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 62, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GENNARI Controparte_1
PAOLO, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale in Piazza Ridolfi n. CP_1
1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 16.10.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 19.7.2021 vocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Terni il per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ingiunzione avanzata, e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
2. nel merito, accertare e dichiarare comunque non dovute tutte le somme richieste dal e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione Controparte_1 impugnato;
4. in via riconvenzionale, condannare il al risarcimento a favore dell'opponente della somma Controparte_1 di € 343.995,87”, il tutto con vittoria delle spese di lite. A tal fine l'attrice esponeva che: (i) in data 30.6.2021 le era pervenuta una ingiunzione di pagamento “R.D. 14.04.1910 n. 639” adottata con prot. n. 93393 del 23.6.2021 dal preceduta dalla Controparte_1 diffida ad adempiere prot. n. 37535 del 9.3.2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 44.280,63 (IVA inclusa) che l'ente pubblico aveva stimato (con determina dirigenziale n. 1388 del 20.5.2020 – prot. 59141) avrebbe dovuto sborsare per “la rimozione e lo smaltimento dei manti di copertura in eternit da parte del tramite affidamento al Concessionario PALATERNI s.r.l.”; (ii) tale costo era stato addebitato all'attrice CP_1 sul presupposto che l'attività di smaltimento dei manti di copertura in eternit “non poteva[no] che essere a carico della stessa nell'ambito degli accordi per l'avvenuto prolungamento temporale della concessione Parte_1 per il mattatoio comunale (art. 4, comma 5, e art. 12, rep. n. 34597 del 03.09.1999 e atto aggiuntivo del 14.05.2019,
1 prot. n.77767 del 23.05.2019), e pertanto il bando di gara relativo al Palasport non poteva prevedere a carico del nuovo concessionario per la progettazione, costruzione e gestione dello stesso Palasport, gli oneri relativi allo smaltimento delle coperture in Eternit del mattatoio comunale”; (iii) il proprietario del complesso Controparte_1 immobiliare sito in Strada San Martino (censito al foglio n. 105, particella n. 614 del N.C.U.E del CP_1 ridetto comune) adibito alla macellazione di carni di varie specie, all'esito di una gara d'appalto, ne aveva affidato la gestione sino al 31.3.2019 alla i Viterbo;
(iv) un primo contratto Parte_1 era stato stipulato il 31.3.1995 (rep. n. 32482) e un secondo contratto (rep. n. 34597) Controparte_1 era stato siglato per regolare i rapporti per il periodo dal 17.8.1999 al 31.3.2019; (v) aveva gestito il mattatoio in regime di “proroga tecnica” fino al 31.12.2019 giusta D.G.C. n. 85/2019 e conseguente atto aggiuntivo stipulato il 14.5.2019 (prot. n. 77767 del 23.5.2019); (vi) al termine della proroga il complesso immobiliare era stato restituito al affinché provvedesse alla sua demolizione, necessaria per CP_1 realizzare il nuovo Palasport;
(vii) in base al contratto del 31.3.1995 il le aveva affidato in CP_1 concessione il servizio di macellazione sino al 31.3.2004, con l'obbligo per quest'ultima di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, riservando all'ente pubblico quelli di straordinaria manutenzione e di adeguamento, con possibilità di anticipazione, da parte del gestore, delle somme necessarie per eventuali grossi interventi, ristrutturazione, adeguamento alle norme C.E.E. (ora U.E), prescrizioni Part emesse da parte degli organi competenti della previa autorizzazione del e successivo CP_1 rimborso consuntivo delle spese sostenute in base a rendiconti di spesa verificati dall'Ufficio tecnico comunale;
(viii) con atto n. 711 del 25.11.1998 il aveva affidato all'attrice Controparte_1
l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alle norme C.E.E. volti ad ottenere il conseguimento del c.d.
“Bollo C.E.E” (necessario per poter svolgere l'attività di macellazione) elencati nella nota dell Pt_3 prot. n. 241 del 8.8.1998, inerente, in particolare, un impianto di refrigerazione, e poi sollecitati anche Part dalla (nota prot. n. 49465 del 28.10.1998) per £ 126.000.000 (iva inclusa), mediante anticipazione di Part spesa e successivo rimborso comunale;
(ix) con successiva nota dell' (prot. n. 30 del 25.01.1999) era stato ribadito l'obbligo per il di eseguire altri interventi di manutenzione straordinaria di CP_1 adeguamento e miglioramento delle residue parti strutturali sovrastrutturali dell'impianto (necessari per conseguire il sopra menzionato Bollo C.E.E), il cui costo era stato stimato dal in £ CP_1
1.274.000.000, dando luogo ad una spesa presuntiva complessiva pari a £ 1.400.000.000; (x) acquisita la disponibilità della il 17.8.1999 le parti stipulavano un nuovo contratto (rep. n. 34597), cui Pt_1 era allegato il Piano Economico Finanziario predisposto dal e al cui art. 4, co. 5, erano previsti CP_1
i lavori relativi alle “opere di sostituzione – smaltimento ovvero recupero coperture in eternit”; (xi) con nota del 4.12.2000 la aveva segnalato al che il computo metrico estimativo dei lavori di Pt_1 CP_1 manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative CEE avrebbe determinato una maggiore spesa complessiva di £ 1.679.354.645; (xii) conseguentemente, il e la si erano accordati CP_1 Pt_1 per una riduzione dei costi, predisponendo un nuovo computo metrico estimativo per complessive £ 1.444.841.557; (xiii) il nuovo computo metrico era stato realizzato riducendo di £ 136.111.800 le opere murarie e di £ 38.004.000 gli impianti elettrici e togliendo, su specifica indicazione del il costo CP_1 della rimozione e dello smaltimento dell'eternit, non necessario all'adeguamento alle normative CEE;
(xiv) tale nuovo computo metrico era stato espressamente approvato dal con nota prot. 9083 CP_1 del 5.2.2001, chiedendo, al contempo, alla società attrice di includervi anche il costo per la riattivazione del forno inceneritore per £ 120.000.000 (iva inclusa); (xv) con successiva nota del 7.2.2001 la Pt_1 si era resa disponibile a realizzare tali ultime opere, chiedendo che la relativa spesa non fosse inclusa nella somma di £ 1.400.000.000; (xvi) dette opere erano state poi completate nel 2001; (xvii) nell'arco del rapporto concessorio la società attrice aveva dovuto sostenere costi non dovuti a causa dell'impossibilità di utilizzare il pozzo e le relative pompe per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento, la cui messa
2 a disposizione rientrava, invece, tra gli obblighi contrattuali dell'amministrazione comunale, di cui aveva segnalato la gravosità con nota prot. 16/67 del 22.5.2017 e con successive note prot. 17/82 del 18.10.2017 e prot. 17/84 del 4.12.2017, aveva chiesto il rimborso, avendo quantificato i costi relativi agli anni 2006- 2017 in € 327.617,16; (xviii) con nota del 23.3.2018 il aveva negato il diritto al rimborso;
(xix) CP_1
l'attrice aveva dovuto realizzare opere non previste, quali la costruzione ed il montaggio della copertura metallica di protezione all'incamminamento degli animali dalle stalle di sosta al locale di abbattimento, la sostituzione parziale della linea gas a seguito di deterioramento delle tubazioni, il ripristino della rete idrica ed i lavori di incapsulamento per la messa in sicurezza dell'impianto, come risultante dalle note prot. n. 14/176 del 20.5.2014 e prot. n. 15/80 del 18.3.2015, relazionando annualmente il sullo stato CP_1 di conservazione dell'amianto e, in particolare, informandolo che sia la copertura del manufatto stalle- mattazione, sia quella del locale adiacente all'abitazione del custode (non abitata) fossero in cattivo stato di conservazione;
(xx) con nota prot. 13720 del 27.9.2016 il aveva reso noto all'attrice di aver CP_1 Part coinvolto la che, con nota prot. 200878 del 19.3.2016, aveva indicato la necessità di Pt_4 bonifica dei locali di macellazione entro 3 anni;
pertanto, con successiva nota del 8.2.2017 il CP_1 aveva chiesto alla i procedere alla rimozione, smaltimento e sostituzione Parte_1 dei materiali della copertura della struttura del mattatoio comunale;
(xxi) con nota prot. 85602/2017 del 30.3.2017 la aveva sollecitato un intervento di bonifica anche della copertura in eternit Parte_5 dell'edificio adibito ad abitazione del custode entro il 30.3.2020; (xxii) l'1.10.2018 il notifica CP_1 alla l'ordinanza prot. 135401/2018 emessa ex art. 50, co. 4, TUEL con cui le ordina la Pt_1 bonifica di tutte le superfici in eternit presenti sul complesso del mattatoio entro i successivi 60 giorni, a cui la società attrice aveva replicato dapprima con nota prot. 17/133 del 25.10.2018 e poi instaurando un giudizio dinanzi al TAR rubricato al n.r.g. 636/2018; (xxiii) dopo l'accoglimento dell'istanza Pt_4 cautelare e prima della decisione di merito, con decreto prot. 66943 del 2.5.2019 il Sindaco del
[...] aveva revocato in autotutela l'ordinanza impugnata, sicché il TAR con sentenza n. CP_1 Pt_4
370/2019 del 24.6.2019 aveva dichiarato cessata la materia del contendere;
(xxiv) in data 19.12.2019 il aveva emesso un'altra ordinanza ex art. 50, co. 4, TUEL con cui ordinava all'attrice di CP_1 bonificare tutte le superfici in eternit presenti sul complesso di fabbricati riferiti al mattatoio comunale, per cui era stato nuovamente adito il TAR (n.r.g. 150/2020) che era si era pronunciato (sentenza Pt_4
n. 216/2020) il 15.5.2020, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, stante la cessazione degli effetti dell'ordinanza; (xxv) nelle more, il 15.1.2020, l'attrice aveva riconsegnato l'impianto al dopo la scadenza della proroga tecnica;
(xxvi) in data 18.9.2020 il CP_1 aveva nuovamente richiesto all'attrice di rimuovere e smantellare i manti di copertura in CP_1 eternit, a cui l'attrice aveva replicato con missiva del 21.12.2020. Ciò premesso in fatto, l'attrice denunciava, in primo luogo, l'inammissibilità dell'ingiunzione sia in quanto frutto di una falsa applicazione dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile, sia in quanto emessa nonostante il formarsi di un giudicato sostanziale in materia. Al riguardo, sottolineava come la distinzione tra l'iniziale richiesta di “bonifica” a cura e spese della
[...]
e la successiva richiesta di “demolizione e smaltimento” non escludesse trattarsi della Parte_1 medesima pretesa. Lamentava, inoltre, l'inammissibilità dell'ingiunzione per intervenuta prescrizione (decennale) del diritto di credito ai sensi dell'art. 2946 c.c., sul presupposto che l'ente comunale avrebbe dovuto agire entro dieci anni dal termine finale previsto per le lavorazioni, individuato nella nota prot. 9083 del 5.2.2001. Oltre a sollevare le suesposte eccezioni, l'attrice sosteneva la non debenza delle somme ingiunte sul presupposto che, aderendo ad un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, in base all'art. 4, co. 5, e l'art. 12 del contratto rep. n. 34597 del 3.9.1999 il limite massimo dell'impegno economico della
3 concessionaria - per gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e miglioramento delle residue parti strutturali sovrastrutturali dell'impianto (necessari per conseguire il sopra menzionato Bollo C.E.E) posti a suo carico - era stato quantificato in £ 1.400.000.000, tenuto conto del computo metrico estimativo del 4.12.2000, di cui il aveva preso atto con nota del 5.2.2001 (prot. 9083). Secondo CP_1
l'attrice, una diversa interpretazione del regolamento contrattuale avrebbe pregiudicato l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio (stabilito dal PEF), che, in linea con l'art. 19 della L. n. 109/1994, e con gli artt. 37 bis ss. della L. Merloni ter, ne costituiva premessa contrattuale. In mancanza di una rideterminazione delle condizioni di equilibrio, la on poteva essere Parte_1 obbligata ad eseguire lavori eccedenti l'importo limite stabilito contrattualmente. Infine, avanzava domanda riconvenzionale per il pagamento degli esborsi indebitamente sostenuti nel corso del rapporto concessorio e quantificati in € 343.995,87, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. quale eccezione di inadempimento. In particolare, addebitava all'ente comunale la mancata realizzazione del pozzo e delle relative pompe per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento, posto espressamente a carico del ai sensi dell'art. 8 del contratto (“il fabbricato comprende il pozzo e le relative pompe per CP_1
l'approvvigionamento idrico dello stabilimento”). L'importo era dato dalla sommatoria dell'esborso sostenuto per il periodo dal 15.6.2006 al 31.8.2017 (€ 327.617,16) – di cui alla richiesta di rimborso con nota prot. 17/84 del 4.12.2017 – e di quello successivo sostenuto sino al 31.12.2019 (€ 16.378,71). Con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2021 si costituiva in giudizio il CP_1 chiedendo il rigetto per infondatezza delle domande avversarie, anche per intervenuta
[...] prescrizione del credito oggetto della domanda riconvenzionale. Con vittoria delle spese di lite. A tal fine esponeva che: (i) nel contratto del 3.9.1999 il PEF era stato indicato come tetto di spesa meramente presuntivo e che all'art. 12 era previsto, a carico del concessionario, un servizio di manutenzione anche straordinaria;
(ii) la rimozione delle coperture eternit rientrava tra gli interventi di manutenzione straordinaria e l'art. 4, co. 5, prevedeva solo la facoltà, ma non l'obbligo, di scorporarli dai lavori che l'attrice avrebbe dovuto eseguire;
(iii) non si era formato alcun giudicato sulla pretesa del posto che oggetto dei giudizi dinanzi al TAR Umbria erano le due ordinanze contingibili e CP_1 urgenti adottate dal Sindaco, di cui l'autorità giudiziaria amministrativa aveva solo acclarato la sopravvenuta inefficacia. Quanto al primo profilo di censura, l'ente pubblico sottolineava che il provvedimento opposto era qualificabile come “ingiunzione fiscale” adottata ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed era espressione del potere di auto-accertamento della pubblica amministrazione, paragonabile all'atto di precetto. L'attrice non poteva contestare certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa, che trovava conferma nella documentazione in atti e, in particolare, nel verbale di regolare esecuzione dei lavori di ripristino eseguiti dalla società aggiudicatrice del realizzando “Palasport Polifunzionale di . CP_1
Esponeva, poi, che l'importo era stato quantificato con determina dirigenziale n. 1338 del 20.5.2020, con cui alla concessionaria “Palaterni srl” erano stati affidati i lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di eternit, prevedendo un impegno di spesa per il complessivo importo di € 44.280,63. Precisava che il poteva legittimamente avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. n. CP_1
639/1910 anche per l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, non essendo applicabile solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza la necessità di un preventivo provvedimento di accertamento e quantificazione del debito restitutorio. Sottolineava, poi, che l'intervento di manutenzione straordinaria era riconducibile ad un fatto emerso durante il rapporto concessorio, regolato dal contratto rep. 34597 del 17.8.1999, e che trovava fondamento nell'art. 12, punto b), a mente del quale “il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comporta le seguenti obbligazioni a carico del concessionario: …garantire la costante efficienza funzionale di opere strutturali
4 ed edilizie dei fabbricati… con particolare riguardo alla salvaguardia permanente delle necessarie condizioni igienico sanitarie in ciascun ambiente …”. Precisava che nessun valore poteva attribuirsi al contratto rep. 32482 del 31.3.1995, avendo le parti novato il rapporto concessorio con la successiva convezione rep. 34597 del 17.8.1999. In ordine al secondo profilo di inammissibilità, il evidenziava come le sentenze del TAR Umbria CP_1 fossero da qualificare come mere pronunce in rito, non avendo l'ente pubblico rinunciato alla pretesa nei confronti dell'attrice. Quanto all'eccepita prescrizione del credito, premesso che gli obblighi manutentivi anche straordinari avevano continuato a gravare in capo all'opponente sino alla scadenza del rapporto, datata 31.12.2019, in applicazione dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale per il decorso della prescrizione doveva individuarsi nel Part 2016, anno in cui la aveva segnalato il problema della presenza di amianto, ritenendo necessario il relativo smaltimento. Per l'effetto, il riteneva infondato il fatto estintivo eccepito dall'attrice. CP_1
Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla n merito alla portata degli Pt_1 Parte_1 obblighi contrattualmente previsti, che, secondo l'opponente, sarebbero circoscritti solo alla manutenzione ordinaria del mattatoio, il evidenziava che all'art. 12, punto b), del contratto CP_1 concessorio del 1999 e nel correlato PEF le parti avevano espressamente posto a carico della Pt_1 anche gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura volti a risolvere Parte_1 problematiche di natura igienico-sanitaria. Ribadiva che il tetto di spesa, pari a £ 1.400.000.000, era solo presuntivo, senza essere, per ciò solo, un limite vincolante alle prestazioni gravanti sul concessionario. Infine, in merito alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di un credito risarcitorio per € 388.276,50, l'opposta ne eccepiva sia l'estinzione per prescrizione (sia decennale che quinquennale), sul presupposto che la pretesa fosse azionabile da oltre un decennio, sia l'infondatezza per mancata dimostrazione dell'inadempimento comunale nella realizzazione del pozzo e delle relative pompe di approvvigionamento idrico. Rigettata l'istanza cautelare con ordinanza dell'8.1.2022, la causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 23.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (60 giorni) e memorie di replica (20 giorni).
2.1. Ai fini della disamina delle eccezioni di rito sollevate dall'opponente appare necessaria una concisa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'art. 2 del R.D. n. 639/1910 regolamenta la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici. L'ingiunzione fiscale con cui detta procedura inizia, sostanziandosi in un ordine dell'ente creditore di pagare la somma dovuta entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione e, perciò, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. Lo speciale procedimento in questione è utilizzabile da parte dell'ente pubblico sia per le entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, vuoi anche derivanti da contratto (cfr. Cass. S.U. n. 11992 del 25.5.2009 e Corte Cost. n. 277 del 13.7.2000). Per cui l'ente pubblico può esperire l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo anche mediante il procedimento d'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910 senza necessità della previa adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (cfr. C.d.A. Roma n. 1402 dell'11.4.2023 e Cass. n. 34552/2019). 2.2. Tale procedura incontra, però, un limite nel fatto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine sia certo, liquido ed esigibile, nel senso che la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (cfr. Cass. del 25.8.2004 n. 16855).
5 Il ha postulato la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del Controparte_1 credito restitutorio in questione. Come chiarito dalla Suprema Corte, sussistono tali presupposti solo quando il potere esercitato dall'amministrazione ai fini della formazione del titolo esecutivo è privo di valutazioni discrezionali e si sostanzia in un mero accertamento dell'an e del quantum debeatur (cfr. Cass. n. 7076/2016 in motivazione). Nella vicenda in esame, la pretesa creditoria del on può definirsi certa, essendo Controparte_1 frutto di un'interpretazione unilaterale – qui contestata - che l'ente pubblico ha compiuto del titolo negoziale che legava le parti in ordine al soggetto giuridico tenuto alla rimozione e allo smaltimento dei manti di copertura in eternit del mattatoio comunale sito in Strada San Martino. Secondo codesto Tribunale, deve escludersi che l'ermeneutica di un rapporto obbligatorio - posta alla base della determina dirigenziale n. 1338 del 20.5.2020 - si sostanzi in un fatto ed un parametro obiettivo e predeterminato. Quando il credito viene unilateralmente determinato dalla Pubblica Amministrazione e non originariamente certo, liquido ed esigibile, non può essere utilizzato il meccanismo dell'ingiunzionale speciale (cfr. Trib. Salerno 34552/2019). Ne consegue l'illegittimo ricorso da parte dell'ente pubblico allo strumento dell'ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910. Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, data la natura complessa dell'ingiunzione fiscale, la relativa opposizione ha ad oggetto anche il rapporto giuridico sottostante, per cui la cognizione del giudice investito della controversia non è limitata ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione, ma involge l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. Cass. n. 3843/2023; conf. nella giurisprudenza di merito Trib. Roma dell'1.9.2023 n. 12514). Poiché nel giudizio di opposizione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 – regolato oggi dall'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011 - il giudice è tenuto ad accertare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio a prescindere dall'illegittimità del provvedimento opposto, eventuali vizi dell'atto di ingiunzione non assumono rilievo ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 2355 del 29.1.2019; conf. Trib. Oristano n. 693 del 29.12.2021). In altre parole, un'eventuale dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato non sarebbe ostativa all'accoglimento della pretesa sostanziale vantata dall'ente. Ad ogni buon conto, è d'uopo precisare che la sentenza che accerta l'illegittimità formale dell'ingiunzione e, al contempo, l'esistenza della pretesa sostanziale azionata dall'amministrazione è suscettibile di fondare un giudicato di mero accertamento in ordine a tale pretesa. L'accertamento dell'inidoneità dell'ingiunzione a costituire titolo esecutivo utile non osta all'accertamento dell'an e del quantum debeatur. Pertanto, pur non sussistendo i presupposti di legittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 azionata dal va di seguito vagliata la fondatezza della pretesa sostanziale Controparte_1 dell'amministrazione comunale. 2.3. Non coglie nel segno l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'opponente. La pretesa creditoria in questione non è stata oggetto di pronunce di merito da parte del Tribunale amministrativo regionale nelle due sentenze nn. 370/2019 e 216/2020, emesse a conclusione di un giudizio impugnatorio promosso dalla vverso le ordinanze contingibili e Parte_1 urgenti adottate dal Sindaco di ai sensi dell'art. 50, co. 4, TUEL (prot. n. 135401/2018 e quella del CP_1
19.12.2019). Con la prima sentenza n. 370/2019 (cfr. all. 27 citazione) il TAR riscontrando un sopravvenuto Pt_4 difetto di interesse alla decisione in virtù della revoca in autotutela del provvedimento impugnato, ha logicamente dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, co. 5, c.p.a.. E' indubbio che, in generale, la declaratoria di cessata materia del contendere è una pronuncia di merito idonea al giudicato sostanziale, nella parte in cui accerta un assetto sostanziale di interessi intervenuto
6 nelle more del giudizio e che soddisfa integralmente la pretesa azionata in sede giurisdizionale dal ricorrente (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 2768/2023; conf. Cons. Stato n. 2224/2021). Tuttavia, va distinto il caso in cui la cessata materia del contendere discenda da un provvedimento favorevole al ricorrente adottato medio tempore dall'amministrazione dalla diversa ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Quando l'atto impugnato viene meno non per una unilaterale determinazione dell'ente, ma per l'adozione di un atto conforme alla pretesa avanzata dal ricorrente, la sentenza di cessazione della materia del contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo e, solo in tal caso, l'ente pubblico non può poi annullare il provvedimento che ha fatto cessare la res litigiosa (cfr. Cass., sez. trib., n. 5098/2022; conf. Cass., sez. trib., n. 21259/2007). Diverso è il caso del ritiro in autotutela del provvedimento ricorso, poiché la pronuncia di cessata materia del contendere non sortisce effetti sostanziali nel rapporto tra pubblica amministrazione e ricorrente. Perciò, va osservato che il 2.5.2019 il aveva revocato l'ordinanza contingibile e urgente prot. CP_1
n. 135401/2018, ritenendone non più sussistenti i presupposti alla luce della DGC n. 85 del 26.3.2019, con cui era stata approvata la stipula di un atto aggiuntivo con la elativo Parte_1 alla gestione del mattatoio comunale, prolungando gli effetti della concessione rep. n. 34597 del 3.9.1999 (scaduta il 31.3.2019) fino a dicembre 2019 e, tra questi, anche l'obbligo contrattuale di bonifica dei luoghi (cfr. all. 26 citazione). Pertanto, considerato il ritiro in autotutela dell'ordinanza, al non era preclusa Controparte_1
l'adozione di un nuovo e diverso provvedimento. Infatti, l'ingiunzione fiscale qui in discussione non costituisce una mera reiterazione delle ordinanze impugnate con i ricorsi amministrativi, ma ha ad oggetto la riscossione della somma che l'ente ritiene di aver indebitamente sborsato per far eseguire a terzi l'attività di bonifica che, invece, riteneva dovesse esser eseguita dall'opponente. Per completezza espositiva va segnalato che ai fini dell'eccezione di giudicato non assume rilievo la seconda sentenza n. 260/2020 (cfr. all. 31 citazione), con cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse, stante la sopravvenuta caducazione degli effetti dell'ordinanza impugnata, poiché trattasi di una pronuncia in rito, come si evince chiaramente dalla rubrica della norma (“Pronunce di rito”).
3. Va, ora, rammentato che in ipotesi di ingiunzione fiscale emessa in relazione ad un credito della pubblica amministrazione riconducibile all'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, sebbene la domanda giudiziale sia introdotta dal privato, la posizione sostanziale delle parti è invertita e vede la Pubblica amministrazione nella veste di attrice ed il privato opponente in quella di convenuto. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è l'ente pubblico a dover provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione al suo diverso fondamento, mentre il privato è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (cfr. Cass. 23346/2022; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 7179/1999; Cass. n. 7844/2000).
4.1. Chiarita la distribuzione dell'onus probandi tra le parti, va ora ricostruito il rapporto negoziale intercorso tra le stesse e su cui il fonda la propria pretesa creditoria. CP_1
Dalla documentazione in atti (cfr. all. 4 citazione e all. 1 comparsa) emerge che il 31.3.1995 le parti avevano stipulato un contratto concessorio (rep. n. 32482) per la gestione del mattatoio comunale sito in Strada San Martino, e che, dopo la “chiusura dell'impianto per un periodo di circa tre anni” durante i quali CP_1 il aveva eseguito opere prioritarie di manutenzione straordinaria necessarie per soddisfare i CP_1 requisiti igienico-sanitari minimali per la riapertura, le parti avevano novato il rapporto obbligatorio stipulando un nuovo accordo concessorio in data 17.8.1999 (rep. n. 34597). A pag. 3 del contratto si legge
7 che la vrebbe avuto in affidamento, senza alcun corrispettivo, il servizio Parte_1 di macellazione, obbligandosi alle manutenzioni ordinare, mentre l'ente proprietario si sarebbe impegnato ad eseguire gli “interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento, con possibilità, tuttavia, di anticipazione da parte dello stesso Gestore, delle eventuali somme necessarie per grossi interventi, ristrutturazioni, adeguamento a norme C.E.E., prescrizioni emesse da parte degli Organi competenti della e quant'altro, previa autorizzazione Pt_2 dell'Amm.ne com.le e rimborso da parte dell'Ente proprietario, in base a rendiconto di spesa verificato dall'Ufficio tecnico com.le”. All'art. 1 le parti avevano dichiarato bonariamente risolto il precedente contratto n. 32482 del 31.3.1995, prevedendone la sostituzione con quello in oggetto. All'art. 3 del “nuovo” contratto si legge, poi, che “oggetto fondamentale del contratto [era] la concessione per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori di ristrutturazione necessari per conseguire il così detto “Bollo C.E.E.” e la totale agibilità nonché la gestione funzionale ed economica del […]. Il Concedente affida al Concessionario, Parte_6 che dichiara di accettare, la concessione per la realizzazione, previa elaborazione di relativo progetto esecutivo ed appalto di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di miglioramento necessari per rendere pienamente agibile, sotto il profilo igienico - sanitario e della sicurezza, l'impianto suddetto, ed indispensabili per il conseguimento del
“Bollo C.E.E.” solo sommariamente e non esaustivamente indicati nell'elencazione di opere, con previsione di larga massima dei costi e relativo quadro economico presuntivo di spesa, assimilato di fatto a progetto preliminare […] dell'importo complessivo presuntivo di £. 1.400.000.000, di cui £. 126.000.000 già eseguiti e £.
1.274.000.000 da eseguirsi entro il 31.12.1999”. Al successivo art. 4 venivano elencati gli obblighi del concessionario relativi alla fase di esecuzione dei lavori. In particolare, al punto 5) del citato articolo, veniva previsto l'obbligo del concessionario di
“procedere all'appalto dei lavori in argomento nonché all'acquisizione di eventuali forniture comprese nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa vigente, con possibilità di loro scorporo nelle seguenti principali opere e dotazioni: […] opere di sostituzione -smaltimento ovvero recupero coperture in eternit […]”. Al successivo punto n. 7) veniva pattuito che il concessionario avrebbe provveduto a propria cura e spese all'esecuzione di tutti gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, “effettivamente necessari per l'ottenimento del Bollo C.E.E., sommariamente ma non esaustivamente indicati e di larga massima stimati dal concedente nell'annesso Piano economico finanziario”, e “comunque richiesti, anche in fase di verifica finale, da parte delle competenti autorità sanitarie”. Il punto 17) prevedeva l'obbligo per il concessionario di dare corso ai lavori necessari per il conseguimento del Bollo C.E.E. entro il 13.9.1999 e di concluderli entro il 31.12.1999. Quanto agli obblighi del concessionario relativi alla successiva fase di gestione, l'art. 12 del contratto prevedeva, tra gli altri, alla lettera b) l'obbligo di “garantire la costante efficienza funzionale di opere strutturali ed edilizie dei fabbricati nonché delle opere di sistemazione esterna del complesso in argomento, con particolare riguardo alla salvaguardia permanentemente delle necessarie condizioni igienico-sanitarie in ciascun ambiente, per poter continuare ad esercitare l'attività, attraverso la tempestiva esecuzione, a propria cura e spese, di adeguati interventi di ripulitura/riparazione/sostituzione delle parti ammalorate”. Nell'allegato PEF venivano riportati gli interventi manutentivi straordinari, di adeguamento e di miglioramento volti sia all'adeguamento alle normative all'epoca vigenti, sia al conseguimento del Bollo C.E.E., con una stima di massima dei relativi costi, elaborata e fornita dal Settore Manutenzioni dell'Amministrazione comunale;
tra questi veniva indicata anche la “sostituzione integrale della copertura in eternit (mq. 2185) contenente amianto da avviare a discarica come rifiuto speciale e revisione completa delle altre coperture (mq. 800)”, per un importo stimato di £ 360.000.000. In base all'art. 3 del contratto l'elencazione degli interventi, sommariamente e non esaustivamente indicati nel P.E.F., era di fatto assimilabile ad un progetto preliminare.
8 Dalla lettura delle previsioni contrattuali risulta, quindi, come tra gli obblighi del concessionario rientrasse anche quello di sostituzione e smaltimento delle coperture in eternit. In particolare, tale intervento risulta espressamente richiamato tra quelli necessari all'adeguamento della struttura alle normative all'epoca vigenti, nonché per il conseguimento del Bollo C.E.E., quindi, tra gli interventi che in base all'accordo delle parti dovevano necessariamente essere eseguiti entro il 31.12.1999. La ostiene che, poiché il computo estimativo dei lavori previsti dal PEF, Parte_1 elaborato in fase progettuale aveva evidenziato una spesa complessiva superiore, pari a £ 1.679.354.645, con missiva del 04.12.2000 era stato inviato al un nuovo computo estimativo, che prevedeva CP_1 una riduzione di £ 136.111.800 per opere murarie e £ 38.004.000 per impianti elettrici attraverso lo scomputo di opere non ritenute urgenti, impegnandosi tuttavia, in caso di obbligatorietà dell'intervento, ad eseguirli come progettati e previsti (all. 6 fascicolo Parte_1
E' documentato che erano stati eliminati gli interventi relativi alla sostituzione e smaltimento delle coperture in eternit, quali quelli indicati alle voci: fornitura per l'intera durata dei ponteggi di servizio per la sostituzione eternit tetti, schermatura con teli e reti in plastica, scomposizione del sottomanto e della orditura secondaria di tetto in legno manto in eternit, compenso per lo smaltimento del manto in eternit, fornitura di nuovo manto di copertura, per un totale stimato in £ 116.311.800. Pertanto, con riferimento agli interventi di sostituzione e smaltimento delle coperture in eternit, a fronte di un costo inizialmente stimato nel PEF in £ 360.000.000 con il nuovo computo estimativo era stato pattuito uno scorporo per £ 116.311.800, ma, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non la totale eliminazione di tali interventi. Ad ogni modo, assume rilievo dirimente la clausola contrattuale (art. 12 “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria”) in forza della quale, alla lett. b), il concessionario si era impegnato, a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere, anche edilizie e strutturali, necessarie per la salvaguardia permanente delle condizioni igienico-sanitarie della struttura;
opere che, logicamente, non potevano essere predeterminate nei costi e che, quindi, non avrebbero potuto esser accluse nel P.E.F., che aveva ad oggetto le opere strutturali ed impiantistiche necessarie, invece, al conseguimento del Bollo C.E.E.. Un'interpretazione sistematica delle pattuizioni impone di considerare il piano economico finanziario allegato al contratto concessorio del 1999 non come un limite economico ai futuri, e all'epoca logicamente non prevedibili, interventi di adeguamento igienico-sanitario, a cui la concessionaria si era impegnata senza alcun richiamo a limiti di spesa. Non è dirimente il fatto che all'epoca della sottoscrizione dell'accordo novativo del 1999 – o meglio, con successiva nota comunale prot. 9083 del 5.2.2001 - la rimozione e lo smaltimento dell'eternit, pur essendo menzionate espressamente all'art. 4, co. 5, erano stati pattiziamente esclusi dal quadro economico relativo agli interventi immediati che la concessionaria avrebbe dovuto eseguire per perseguire gli obiettivi indicati al punto 2 del PEF. L'obbligazione di cui all'art. 12, lett. b), si è, infatti, concretizzata solo nel 2016 e nel 2017 quando la ha prescritto un intervento di bonifica della copertura in eternit dell'edificio (all. 2 e 3 fascicolo Pt_7 Part
. E' emerso documentalmente che, in esito al sopralluogo del 22.3.2016, la aveva CP_1 riscontrato una situazione di degrado e prescritto un intervento di bonifica delle coperture in eternit presenti nella struttura entro 3 anni, intervallo temporale confermato anche in esito al successivo sopralluogo effettuato in data 23.3.2017. Non v'è dubbio, infatti, che la rimozione delle coperture eternit configuri un intervento di “manutenzione straordinaria” strumentale a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie della struttura. Nonostante l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa, la pretesa creditoria avanzata dal
[...]
è, quindi, fondata perché le opere di smaltimento della copertura in eternit sono diventate CP_1 necessarie per motivi igienico-sanitari soltanto nel 2016.
9 4.2. Proprio per tali motivi non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
.. Parte_1
Con l'ingiunzione del 23.6.2021 il ha agito per la restituzione delle somme dovute per i lavori CP_1 di rimozione e smaltimento dei manti di copertura in eternit dell'ex mattatoio comunale, per € 44.281,20, sostenute dalla Palaterni s.r.l. e che, invece, avrebbero dovuto esser sostenute dal precedente concessionario. La condotta inadempiente della protratta senza soluzione di continuità Controparte_2 dalla comunicazione della prescrizione igienico-sanitaria della nel settembre 2016, non assumendo Pt_7 rilievo la fine dei lavori (5.2.2001). Per tutta la durata in cui la condotta di inadempimento agli obblighi manutentivi si è protratta, il dies a quo non ha mai iniziato a decorrere (ex multis Cass.
5.4.2012 n. 5504; Cass. 25.1.2018 n. 1889). 4.3. In conclusione, sebbene debba esser dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 93393 del 23.6.2021 per i motivi suesposti, la a condannata al versamento in favore Parte_1 del della somma di € 44.281,20, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla Controparte_1 comunicazione della predetta ordinanza (30.6.2021) sino al soddisfo.
5. Quanto alla domanda formulata dall'opponente in via riconvenzionale per il pagamento delle somme indebitamente sostenute nel corso del rapporto concessorio a causa del presunto inadempimento da parte dell'ente comunale all'obbligazione di provvedere alla realizzazione del pozzo e delle relative pompe per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento, va osservato che l'opponente si è limitata a produrre in giudizio un riepilogo numerico delle somme asseritamente pagate per la fornitura di acqua da gestore privato (all. 18 e 33 fascicolo senza tuttavia fornire prova dell'esborso di Parte_1 dette somme. Una consulenza tecnica, quale quella sollecitata dall'opponente, sarebbe stata esplorativa. Rimane, dunque, assorbita l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal CP_1
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), in base al valore della controversia e, pertanto, allo scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000, 00, applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, tenendo conto della complessità della controversia e della mancata assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- annulla l'ingiunzione di pagamento prot. 93393 del 23.6.2021 emessa dal Controparte_1
- condanna la l versamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 44.281,20, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 30.6.2021 sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ei confronti del Parte_1
Controparte_1
- condanna la alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 11.229,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta. Così deciso in data 13.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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