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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1464/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.08.1974, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_2
) e (C.F.: , tutti con studio in C.F._3 Parte_3 C.F._4
Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
-ricorrente-
e
1 - (C.F.: , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale pro tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_1
- che all'epoca dei fatti di causa coltivava un fondo con estensione di mq 3780, riportato in catasto al foglio 20 del Comune di Scafati, p.lle 303 (mq 10) e 304 (mq 3.770);
- che tale immobile è ubicato in località Terze, nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno
e del suo Controfosso Destro;
- che, a causa dell'esondazione dei predetti corsi d'acqua, avvenuta tra il 30 ed il 31 gennaio
2015, il fondo fu sommerso da acqua maleodorante, melma e detriti;
- che l'inondazione causò ingenti danni, provocando la distruzione, e comunque l'inutilizzabilità, della coltura di cipolle, coltivate in piena aria su mq 3700, per una produzione di 166.50 quintali;
- che il terreno interessato dall'allagamento rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm, con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
- che, a seguito dell'evento, si determinò altresì il danneggiamento di materiali per l'irrigazione basale a goccia, manichette gocciolanti di spessore medio di mm 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia;
- che, successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione del fondo per parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, di guisa che, medio tempore, non è stata possibile la coltivazione del fondo stesso;
- che, al momento dei fatti, il Fiume Sarno ed il suo Controfosso Destro, che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della
, si presentavano in stato di pessima manutenzione: i loro alvei erano Controparte_1
innalzati a causa di un evidente accumulo di melma, di detriti e di sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno che ne limitavano sensibilmente la sezione.
2 Su tali premesse il ricorrente ha pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, è da ricondursi alla , in qualità di custode Controparte_1
dell'opera idraulica;
ha pertanto avanzato richiesta di condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli morali, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione agli avvocati e Parte_2 Parte_3
dichiaratisi antistatari.
…
Rimasta contumace la , con ordinanza del 10.1.2023 veniva ammessa Controparte_1
la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, il cui espletamento veniva delegato al
Tribunale di Nocera Inferiore.
Espletata la prova, le conclusioni sono state precisate con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 2.4.2024 (“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo
riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi Controparte_1
dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita della coltura di cipolle danneggiata, nonché
per i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi,
ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP Dott. nei suoi elaborati versati in Persona_1
atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (31 gennaio 2015) fino all'effettivo soddisfo”).
Quindi, la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente coltivasse il fondo per cui è causa è provata dalle dichiarazioni dei due testi escussi ( qualificatosi amico del;
Testimone_1 Parte_1
l'GR , che ha redatto la perizia di parte e che ha dichiarato di Persona_1
essersi recato nell'immediatezza sui luoghi di causa), i quali l'hanno tutti confermata.
Sulla base di tali dichiarazioni si può ritenere assolto l'onere della prova in relazione al diritto del ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni lamentati in ricorso, irrilevante essendo
3 invece la circostanza che il detto fondo risulti catastalmente di proprietà di tale , Persona_2
stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è il semplice rapporto di disponibilità del bene che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti dal bene stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 5421/2000: “Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà”), ed
è quindi la semplice disponibilità del fondo che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti alle colture esistenti sul fondo stesso (cfr. Cass 14232/99: “Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione”; vedi anche Cass., 15233/07; TSAP 190/15).
La circostanza che, in data 30 e 31 gennaio 2015, le acque del Fiume Sarno e del suo
Controfosso destro siano esondate, allagando il fondo coltivato dal ricorrente e distruggendo le coltivazioni di cipolla ivi esistenti è stata anch'essa confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, il teste ha riferito: “Mi sono recato suoi luoghi di causa Testimone_1
nell'immediatezza per accompagnare il ricorrente. Il terreno era coltivato a cipolle ed era completamente allagato;
poi ci siamo recati successivamente, quando l'acqua è defluita, e abbiamo constatato che le cipolle erano marcite”.
Il teste ed autore della perizia di parte, dottor GR , ha a sua volta Persona_1
dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono stato incaricato di redigere la perizia di parte depositata agli atti di cui ho scattato personalmente le fotografie allegate. Mi sono recato nell'immediatezza suoi luoghi di causa. Il terreno era coltivato a cipolle;
nell'immediatezza ho constatato che il terreno era allagato;
sono ritornato dopo 7/8 giorni e ho constatato che la coltura è andata completamente perita. Il terreno è stato danneggiato
nelle sue caratteristiche come meglio precisato in perizia ed è stato danneggiato anche
l'impianto irriguo”.
4 Il predetto teste ha altresì precisato che, al momento dei fatti, nel Fiume Sarno e nel suo
Controfosso destro vi erano “vegetazione incontrollata e cumuli di detriti”.
Sulla scorta delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte (che il ha dichiarato di avere scattato personalmente in sede di Per_1
sopralluogo), si può quindi ritenere provato che, in data 30 e 31 gennaio 2015, il fondo agricolo coltivato dall'odierno ricorrente è stato allagato in conseguenza dell'esondazione del Fiume Sarno e del suo Controfosso destro, venendo così invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del fiume Sarno nonché del suo Controfosso
destro è (anche) la . Controparte_1
Per quanto riguarda il fiume Sarno, esso è senza alcun dubbio un corso d'acqua naturale della lunghezza di 24 km, che nasce dalla confluenza di tre corsi d'acqua, alimentati dalle tre sorgenti denominate Acqua della Foce, Acqua del Palazzo ed Acqua di San Marino, e sbocca in mare tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.
Quanto al Controfosso destro, va osservato che, nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai al fine di risolvere la problematica CP_2
della bonifica e della sanificazione della piana del Sarno, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra ed alla sinistra del fiume Sarno (Controfosso
destro e Controfosso sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio Sarno
e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati;
prima dell'immissione nel fiume Sarno i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, nell'ambito del quale indubbiamente rientra il fiume Sarno, in quanto corso d'acqua naturale
(sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
5 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime:
sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018)
che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale”).
Inoltre, l'art. 89 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni anche la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, quale il Controfosso destro: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente responsabilità di CP_1
e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi d'acqua naturali CP_3 CP_1
e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n°
353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e
artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche
nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente
alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con
funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di
bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e CP_3
naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua
competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di
danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare CP_1
della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e nel caso di opere CP_1 CP_3
artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel comprensorio, cfr. Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque
6 ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la
competenza del di bonifica non esclude una solidale responsabilità della CP_3 CP_1
per la mancata delimitazione delle acque dell'intero comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega della prima a favore del secondo, Cass., CP_1 CP_3
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul Controfosso destro di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_1
un decreto dirigenziale (n° 59 del 15.2.2017) con il quale è stata la a disporre per CP_1
esso.
…
In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dal ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, dal momento che la non si è costituita CP_1
nel presente giudizio;
ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una sua responsabilità
omissiva nella manutenzione dei canali.
7 …
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo coltivato dal ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_1
dei corsi d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'GR , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla
8 circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di cipolla nonché conseguenti alla mancata coltura succedanea;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante
(rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 22.782,00, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno totale alle colture: € 12.728,00 (danno alla coltura di cipolla € 8.843,00; danno alla sua mancata coltura succedanea € 3.885,00);
- danno ai terreni: € 10.054,00 (ripulitura dalle superficie da detriti vari € 4.255,00; ripristino quote superficiali € 3.108,00; ripristino fertilità €2.331,00; risistemazione dell'impianto di irrigazione basale a goccia € 360,00).
Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione di tali colture.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dal ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
9 nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione dell'impianto irriguo, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo del ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 3.600,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 4.100,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni in serra di significativa estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo.
Il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che: “Inoltre si specifica che,
a seguito di tale evento, il suolo è stato dedicato per un tempo di circa 40-50 gg all'applicazione di opere di ripristino anziché all'uso agricolo produttivo, annullando la possibilità di effettuare la coltura succedanea, generando l'ulteriore danno attinente al mancato realizzo del reddito da questa coltura derivante. La committenza, in assenza di
10 allagamento, avrebbe piantato cipolle ecotipo cipollotto in coltura succedanea”; ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
Né i testi hanno riferito in merito all'impossibilità di utilizzare i terreni nel ciclo produttivo successivo ed alle tempistiche per ripristinare lo stato dei luoghi in seguito all'esondazione
(il teste sul punto afferma: “so, perché me l'ha riferito il signor , che sono Tes_1 Parte_1
state necessarie delle operazioni di pulizia e ripristino”; mentre il teste si è limitato Per_1
ad affermare genericamente: “ho programmato e preventivato i lavori di ripristino del terreno ma non li ho seguiti personalmente. In ogni caso, dopo qualche tempo, passando nei pressi dei luoghi, ho constatato che vi era del personale che stava svolgendo queste attività”).
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale (“Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e
previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi Controparte_1
dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita della coltura di cipolle danneggiata, nonché
per i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi,
ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP Dott. Agr. nei suoi elaborati versati in Persona_1
atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (31 gennaio 2015) fino all'effettivo soddisfo”).
…
In conclusione, può riconoscersi al ricorrente l'importo complessivo di euro 7.700,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (31.01.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
11 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta del ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50% (rectius: per una loro non ripetibilità, nella misura del 50%, sulla convenuta contumace), tenuto conto che la richiesta risarcitoria è
stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando
12 luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% le spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_2 Parte_3
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori,
alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 132,00 per spese vive (euro
264,00 : 2) e di euro 1900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00 : 2
- euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 7.700,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 31.1.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 31.1.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla
13 somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili, nella misura del 50%, sulla convenuta contumace e, per il resto, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed Pt_2 Parte_3
onorari di giudizio, che liquida in euro 132,00 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari,
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
14
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1464/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.08.1974, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_2
) e (C.F.: , tutti con studio in C.F._3 Parte_3 C.F._4
Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
-ricorrente-
e
1 - (C.F.: , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale pro tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_1
- che all'epoca dei fatti di causa coltivava un fondo con estensione di mq 3780, riportato in catasto al foglio 20 del Comune di Scafati, p.lle 303 (mq 10) e 304 (mq 3.770);
- che tale immobile è ubicato in località Terze, nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno
e del suo Controfosso Destro;
- che, a causa dell'esondazione dei predetti corsi d'acqua, avvenuta tra il 30 ed il 31 gennaio
2015, il fondo fu sommerso da acqua maleodorante, melma e detriti;
- che l'inondazione causò ingenti danni, provocando la distruzione, e comunque l'inutilizzabilità, della coltura di cipolle, coltivate in piena aria su mq 3700, per una produzione di 166.50 quintali;
- che il terreno interessato dall'allagamento rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm, con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
- che, a seguito dell'evento, si determinò altresì il danneggiamento di materiali per l'irrigazione basale a goccia, manichette gocciolanti di spessore medio di mm 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia;
- che, successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione del fondo per parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, di guisa che, medio tempore, non è stata possibile la coltivazione del fondo stesso;
- che, al momento dei fatti, il Fiume Sarno ed il suo Controfosso Destro, che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della
, si presentavano in stato di pessima manutenzione: i loro alvei erano Controparte_1
innalzati a causa di un evidente accumulo di melma, di detriti e di sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno che ne limitavano sensibilmente la sezione.
2 Su tali premesse il ricorrente ha pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, è da ricondursi alla , in qualità di custode Controparte_1
dell'opera idraulica;
ha pertanto avanzato richiesta di condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli morali, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione agli avvocati e Parte_2 Parte_3
dichiaratisi antistatari.
…
Rimasta contumace la , con ordinanza del 10.1.2023 veniva ammessa Controparte_1
la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, il cui espletamento veniva delegato al
Tribunale di Nocera Inferiore.
Espletata la prova, le conclusioni sono state precisate con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 2.4.2024 (“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo
riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi Controparte_1
dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita della coltura di cipolle danneggiata, nonché
per i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi,
ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP Dott. nei suoi elaborati versati in Persona_1
atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (31 gennaio 2015) fino all'effettivo soddisfo”).
Quindi, la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente coltivasse il fondo per cui è causa è provata dalle dichiarazioni dei due testi escussi ( qualificatosi amico del;
Testimone_1 Parte_1
l'GR , che ha redatto la perizia di parte e che ha dichiarato di Persona_1
essersi recato nell'immediatezza sui luoghi di causa), i quali l'hanno tutti confermata.
Sulla base di tali dichiarazioni si può ritenere assolto l'onere della prova in relazione al diritto del ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni lamentati in ricorso, irrilevante essendo
3 invece la circostanza che il detto fondo risulti catastalmente di proprietà di tale , Persona_2
stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è il semplice rapporto di disponibilità del bene che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti dal bene stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 5421/2000: “Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà”), ed
è quindi la semplice disponibilità del fondo che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti alle colture esistenti sul fondo stesso (cfr. Cass 14232/99: “Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione”; vedi anche Cass., 15233/07; TSAP 190/15).
La circostanza che, in data 30 e 31 gennaio 2015, le acque del Fiume Sarno e del suo
Controfosso destro siano esondate, allagando il fondo coltivato dal ricorrente e distruggendo le coltivazioni di cipolla ivi esistenti è stata anch'essa confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, il teste ha riferito: “Mi sono recato suoi luoghi di causa Testimone_1
nell'immediatezza per accompagnare il ricorrente. Il terreno era coltivato a cipolle ed era completamente allagato;
poi ci siamo recati successivamente, quando l'acqua è defluita, e abbiamo constatato che le cipolle erano marcite”.
Il teste ed autore della perizia di parte, dottor GR , ha a sua volta Persona_1
dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono stato incaricato di redigere la perizia di parte depositata agli atti di cui ho scattato personalmente le fotografie allegate. Mi sono recato nell'immediatezza suoi luoghi di causa. Il terreno era coltivato a cipolle;
nell'immediatezza ho constatato che il terreno era allagato;
sono ritornato dopo 7/8 giorni e ho constatato che la coltura è andata completamente perita. Il terreno è stato danneggiato
nelle sue caratteristiche come meglio precisato in perizia ed è stato danneggiato anche
l'impianto irriguo”.
4 Il predetto teste ha altresì precisato che, al momento dei fatti, nel Fiume Sarno e nel suo
Controfosso destro vi erano “vegetazione incontrollata e cumuli di detriti”.
Sulla scorta delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte (che il ha dichiarato di avere scattato personalmente in sede di Per_1
sopralluogo), si può quindi ritenere provato che, in data 30 e 31 gennaio 2015, il fondo agricolo coltivato dall'odierno ricorrente è stato allagato in conseguenza dell'esondazione del Fiume Sarno e del suo Controfosso destro, venendo così invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del fiume Sarno nonché del suo Controfosso
destro è (anche) la . Controparte_1
Per quanto riguarda il fiume Sarno, esso è senza alcun dubbio un corso d'acqua naturale della lunghezza di 24 km, che nasce dalla confluenza di tre corsi d'acqua, alimentati dalle tre sorgenti denominate Acqua della Foce, Acqua del Palazzo ed Acqua di San Marino, e sbocca in mare tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.
Quanto al Controfosso destro, va osservato che, nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai al fine di risolvere la problematica CP_2
della bonifica e della sanificazione della piana del Sarno, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra ed alla sinistra del fiume Sarno (Controfosso
destro e Controfosso sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio Sarno
e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati;
prima dell'immissione nel fiume Sarno i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, nell'ambito del quale indubbiamente rientra il fiume Sarno, in quanto corso d'acqua naturale
(sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
5 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime:
sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018)
che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale”).
Inoltre, l'art. 89 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni anche la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, quale il Controfosso destro: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente responsabilità di CP_1
e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi d'acqua naturali CP_3 CP_1
e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n°
353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e
artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche
nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente
alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con
funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di
bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e CP_3
naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua
competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di
danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare CP_1
della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e nel caso di opere CP_1 CP_3
artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel comprensorio, cfr. Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque
6 ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la
competenza del di bonifica non esclude una solidale responsabilità della CP_3 CP_1
per la mancata delimitazione delle acque dell'intero comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega della prima a favore del secondo, Cass., CP_1 CP_3
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul Controfosso destro di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_1
un decreto dirigenziale (n° 59 del 15.2.2017) con il quale è stata la a disporre per CP_1
esso.
…
In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dal ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, dal momento che la non si è costituita CP_1
nel presente giudizio;
ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una sua responsabilità
omissiva nella manutenzione dei canali.
7 …
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo coltivato dal ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_1
dei corsi d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'GR , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla
8 circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di cipolla nonché conseguenti alla mancata coltura succedanea;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante
(rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 22.782,00, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno totale alle colture: € 12.728,00 (danno alla coltura di cipolla € 8.843,00; danno alla sua mancata coltura succedanea € 3.885,00);
- danno ai terreni: € 10.054,00 (ripulitura dalle superficie da detriti vari € 4.255,00; ripristino quote superficiali € 3.108,00; ripristino fertilità €2.331,00; risistemazione dell'impianto di irrigazione basale a goccia € 360,00).
Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione di tali colture.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dal ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
9 nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione dell'impianto irriguo, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo del ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 3.600,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 4.100,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni in serra di significativa estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo.
Il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che: “Inoltre si specifica che,
a seguito di tale evento, il suolo è stato dedicato per un tempo di circa 40-50 gg all'applicazione di opere di ripristino anziché all'uso agricolo produttivo, annullando la possibilità di effettuare la coltura succedanea, generando l'ulteriore danno attinente al mancato realizzo del reddito da questa coltura derivante. La committenza, in assenza di
10 allagamento, avrebbe piantato cipolle ecotipo cipollotto in coltura succedanea”; ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
Né i testi hanno riferito in merito all'impossibilità di utilizzare i terreni nel ciclo produttivo successivo ed alle tempistiche per ripristinare lo stato dei luoghi in seguito all'esondazione
(il teste sul punto afferma: “so, perché me l'ha riferito il signor , che sono Tes_1 Parte_1
state necessarie delle operazioni di pulizia e ripristino”; mentre il teste si è limitato Per_1
ad affermare genericamente: “ho programmato e preventivato i lavori di ripristino del terreno ma non li ho seguiti personalmente. In ogni caso, dopo qualche tempo, passando nei pressi dei luoghi, ho constatato che vi era del personale che stava svolgendo queste attività”).
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale (“Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e
previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi Controparte_1
dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita della coltura di cipolle danneggiata, nonché
per i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi,
ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP Dott. Agr. nei suoi elaborati versati in Persona_1
atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (31 gennaio 2015) fino all'effettivo soddisfo”).
…
In conclusione, può riconoscersi al ricorrente l'importo complessivo di euro 7.700,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (31.01.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
11 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta del ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
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Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50% (rectius: per una loro non ripetibilità, nella misura del 50%, sulla convenuta contumace), tenuto conto che la richiesta risarcitoria è
stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando
12 luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% le spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_2 Parte_3
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori,
alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 132,00 per spese vive (euro
264,00 : 2) e di euro 1900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00 : 2
- euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 7.700,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 31.1.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 31.1.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla
13 somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili, nella misura del 50%, sulla convenuta contumace e, per il resto, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed Pt_2 Parte_3
onorari di giudizio, che liquida in euro 132,00 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari,
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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