Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
06.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 3647/2024, avente ad oggetto: quantificazione differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via S. Lucia n. 29, presso lo studio legale degli avv.ti Francesco Masi e Maria Riccardi che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
P.I.: , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede sita in Roma alla via di Casal Boccone n. 188/190, Email_1
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER NC : in virtù di quanto accertato dal Tribunale di Napoli con sentenza Pt_1
n. 5586/2023, condannare la al pagamento della somma lorda di € Controparte_1
7.353,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni dei crediti al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2024, deduceva di aver Parte_1 precedentemente adito il Tribunale di Napoli chiedendo il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel V o, quantomeno, nel IV livello CCNL Telecomunicazioni dal 16.3.2011, con conseguente condanna della datrice di lavoro, in via generica, al pagamento delle relative differenze retributive maturate rispetto al III livello.
Aggiungeva che il Tribunale di Napoli adito, con sentenza n. 5586 del 28.09.2023, aveva accolto parzialmente il ricorso, statuendo che: “[…] accertato lo svolgimento, per i periodi dedotti in ricorso, di mansioni riconducibili nel IV livello del CCNL di categoria di Per_1 ed , condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle rispettive differenze retributive maturate oltre accessori di legge, da determinarsi in separata sede”.
Deduceva che, nonostante la statuizione contenuta in sentenza, la Controparte_1 non aveva provveduto al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo riconosciuto, ovvero dalla data di assunzione (16.03.2011) e fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (29.02.2020).
Tanto premesso, la sig.ra adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, l' chiedendone, in virtù di quanto accertato dalla Controparte_1 sezione lavoro del Tribunale di Napoli con sentenza n. 5586/2023, la condanna al pagamento della complessiva somma lorda di € 7.353,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni dei crediti al soddisfo.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 15.4.2024, l'
[...] non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 06.2.2025 veniva sostituta dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente fonda il diritto sulla sentenza n. 5586/2023 del Tribunale di Napoli (allegata in atti), provvisoriamente esecutiva per legge, che determina la preclusione di qualsiasi valutazione sul merito della pretesa.
Ai fini del decidere occorre muovere dal dispositivo, per quanto di interesse, in cui si legge:
“[…] in parziale accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento, per i periodi dedotti in ricorso, di mansioni riconducibili nel IV livello del CCNL di categoria di CO RO ed
, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle rispettive differenze retributive maturate oltre accessori di legge, da determinarsi in separata sede”.
2 In conformità alla statuizione ivi contenuta, va ribadito il diritto di alle Parte_1 differenze retributive tra quanto spettante per l'inquadramento nel IV livello e quanto effettivamente percepito in ragione dell'inquadramento nel III livello, con decorrenza dal
16.03.2011 e fino al 29.02.2020.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si deve tenere conto dell'importo risultante negli atti di causa in quanto conforme alle disposizioni normative e di settore, che risulta congruamente calcolato in complessivi € 7.353,25.
Importo che è stato correttamente calcolato nei analitici conteggi contenuti nel ricorso, che sono esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici;
pertanto, possono essere fatti propri dal giudicante.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, la
[...] va condannata al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
7.353,25, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta;
liquidazione effettuata in misura minima in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore degli avv.ti Francesco Masi e Maria Riccardi antistatari.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 7.353,25, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.109,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 07.2.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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