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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15101 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28916/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies,
u.c., c.p.c., e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. NT Di EO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Strata Controparte_2
CONVENUTO
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 A. Statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva della sig.ra , conducente e proprietaria del veicolo Toyota Aygo targato CP_3
EF692HL, e per l'effetto condannarla in solido con la compagnia di assicurazioni
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, dalla CP_2 sig.ra , quantificati sulla base della ctu a firma del dott. e Parte_1 Parte_2 tenendo conto delle Tabelle di Milano 2024 per la liquidazione dei danni macro-permanenti, in
€173.639,00 per danno biologico 29% con personalizzazione del 30%, €7.475,00 a titolo di invalidità temporanea totale giorni 65 ed €3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50% giorni 60, €3.000,84 a titolo di spese mediche sostenute ed €3.000,00 per pese di ctp, per un totale di €190.564,84 a cui andrà detratto l'acconto ricevuto di €105.00,00, per un totale ancora dovuto di €85.564,84, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
B. Vittoria di spese (anche di ctu), diritti ed onorari del presente giudizio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario” (cfr. note del
30.9.2025).
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa,
- in via principale, respingere la domanda di parte ricorrente, dichiarando che nulla è dovuto dalla n favore della IG.ra , tenuto conto dell'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 105.000,00 già versato dalla resistente nella fase stragiudiziale;
- in via subordinata, contenere la condanna della nei limiti Controparte_2 dell'effettiva entità dei danni subiti dalla parte ricorrente come conseguenza diretta del sinistro stradale del 11.07.2022 e che verranno provati nel corso del giudizio, tenendo conto dell'importo di Euro 105.000,00 già versato dalla resistente nella fase stragiudiziale. In ogni caso, con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge” (cfr. note del 9.9.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio e la Parte_1 CP_1 per vederle condannare, previo accertamento della responsabilità di Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi euro € CP_1
259.769,98, conseguiti al sinistro occorso in data 11.7.2022, h 8,00 circa, quando parte attrice, mentre percorreva a piedi Viale SA e VA in Roma, giunta in prossimità
2 dell'attraversamento pedonale ivi presente all'altezza del civico 150, era stata investita dal veicolo Toyota Aygo targato EF692HL, condotto e di proprietà della sig.ra la CP_1 quale, viaggiando a velocità sostenuta, aveva omesso di concedere la dovuta precedenza al pedone. Al riguardo, parte attrice ha riferito di aver riportato danni psichici e fisici, tra cui gravi lesioni necessitanti intervento chirurgico, con conseguenti postumi inabilitanti e invalidanti ed esborso di spese mediche;
ha precisato di avere inviato richiesta risarcitoria alla Controparte_2 la quale, dopo aver sottoposto l'odierna ricorrente a visita medica, aveva provveduto al
[...] pagamento di € 105.000,00, somma non satisfattiva e trattenuta a mero titolo di acconto.
La si è costituita contestando la quantificazione del danno biologico Controparte_2 prospettata dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda attorea stante l'idoneità dell'importo già liquidato in via stragiudiziale a ristorare la sig.ra di tutti i danni subiti in Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa.
Rimasta contumace la sig.ra all'esito di CTU medico legale, la causa è stata CP_1 trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 11.7.2022, alle ore 8,00 circa, in Roma, in Viale
SA e VA all'altezza del civico 150, ed ha interessato l'autovettura Toyota Aygo targato
EF692HL, condotta e di proprietà della sig.ra CP_1
Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Municipale di Roma Capitale che ha redatto apposito verbale, così ricostruendone la dinamica: “il pedone attraversava la carreggiata di Viale SA
e VA con direzione V. PA GL dal lato sinistro al lato destro prendendo come riferimento questa direttrice quando sopraggiungeva alla sua destra il veicolo Toyota Aygo la cui conducente, verosimilmente acciecata dal sole radente, non si avvedeva della sua presenza andandola ad urtare con lo spigolo anteriore sinistro del veicolo. A seguito dell'urto il pedone veniva caricato sul cofano, come si evince dall'andamento delle tracce di spolvero e delle abrasioni (dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo), e infrange col corpo il parabrezza anteriore lato sinistro per poi finire parzialmente sul tetto e ricadere alla sinistra del veicolo (come si evince dalle abrasioni e tracce di spolvero presenti sui montanti di parabrezza sportello e tetto anteriore sinistro), rovinando a terra a 14,60 metri oltre l'attraversamento pedonale, come si evince dalla piccola traccia ematica presente sul suolo …E' emerso che la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 191/1 comma del
Decreto Legislativo 30 aprile 1993 n. 285 (Codice della Strada) – conducente di veicolo ometteva di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale – alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione…”.
3 Nel medesimo verbale gli agenti della Polizia di Roma Capitale, hanno riportato le spontanee dichiarazioni rese dalla la sig.ra giusta le quali: “Alle ore 8.00 circa, da sola a CP_1 bordo del mio veicolo Toyota, percorrevo viale SA e VA proveniente da via Grotta di
Gregna e diretta a viale P. GL. Arrivata all'attraversamento pedonale posto al civico 150 di viale SA e VA, sentivo un forte urto nella parte anteriore del veicolo e frenavo ma non capendo cosa avessi urtato mi fermavo più avanti: Scendevo dal veicolo e mi accorgevo di aver preso un pedone, una IG, che era riversa in terra e avevo il parabrezza rotto quindi capito di averla caricata. Il mio veicolo è rimosso poiché mi sono fermata più avanti. Preciso che non ho visto la IG forse perché avevo il sole negli occhi in quel tratto”.
Tanto premesso, vista la prova in ordine all'investimento del pedone, in applicazione dell'art
2054 comma 1 c.c, deve riconoscersi la responsabilità esclusiva della sig.ra nella CP_1 causazione del sinistro per cui è causa (responsabilità esclusiva, del resto, mai contestata dalla
). Controparte_4
3. Sulla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale occorso a . Parte_1
In conseguenza del sinistro per cui è causa la sig.ra ha subito lesioni personali, Parte_1 comprovate dalla documentazione versata in atti, che il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro per cui è causa e da cui sono derivati “Frattura bacino;
frattura esposta biossea gamba dx” con i seguenti esiti finali: “a) Esiti di trauma cranico contusivo non commotivo, consistenti in sfumate note di sindrome cefalalgico- vertiginosa e stato ansioso reattivo;
b) Esiti di trauma del bacino con frattura delle branche ischio-pubiche, con frammento scomposto a sinistra, consistenti in ipotrofia muscolare del gluteo e della coscia più evidente a sinistra, limitazione articolare dell'anca sinistra di circa;
c)
Esiti di frattura esposta biossea gamba destra, chirurgicamente trattata con mezzi di sintesi tuttora in situ, consistenti in limitazione algo-funzionale di grado medio a carico della caviglia destra e deambulazione precauzionale;
d) Esiti cicatriziali configuranti lieve danno estetico..”
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 65 di I.T.T, di gg. 60 di
I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 29%.
Ha riferito che sono state prodotte agli atti spese mediche e di cura per € 6.920,84 di cui è stata giudicata congrua e pertinente al sinistro la minor somma di € 3.000,84. Gli importi residui sono stati ritenuti non congrui in quanto non inerenti a spese sanitarie né strettamente necessarie in conseguenza del sinistro occorso. Ha, altresì, riferito che sono state documentate spese per consulenza tecnica di parte per € 3.000,00 la cui valutazione di congruità e pertinenza ha rimesso all'apprezzamento del Giudice.
4 Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre fare applicazione dei criteri delle tabelle romane.
Con riferimento, infatti, alla richiesta formulata da parte attrice di applicazione della tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il
20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una
“operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 61 anni) può essere così quantificato:
- euro € 99.166,82 per invalidità permanente (29%);
- euro 12.373,45 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 8.466,25 per inabilità temporanea totale (euro 130,25x65 gg.)
- euro 3.907,2 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 65,12x60 gg.)
e così in totale euro 111.540,27.
Merita, inoltre, accoglimento la richiesta di personalizzazione del danno biologico da cenestesi lavorativa. Sul punto, infatti il CTU ha affermato che “I postumi permanenti accertati consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessata, ma a prezzo di maggior usura. È pregiudicata in modo discreto la forza e la resistenza, in modo particolare quella a carico degli arti inferiori, oltre che la stazione eretta prolungata.”
5 Deve, pertanto, provvedersi al c.d. “appesantimento” della percentuale di danno biologico per l'accertata cenestesi lavorativa.
Sulla cenestesi lavorativa, infatti, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la stessa debba essere intesa quale “compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione” (Cass. Civ. 28988/19).
Orbene, tenuto conto delle lesioni subite dalla vittima, ritiene questo giudice di appesantire il capitale liquidato a titolo di danno biologico nella misura del 15%, per un importo pari ad Euro
14.875,02.
Si ritiene equo liquidare, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo, di Euro € 24.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n.
26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del lungo disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, dell'intervento chirurgico, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico-relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad Euro
150.415,29.
La sig.ra ha, poi, avanzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 conseguito all'evento per complessivi € 6.920,84, di cui € 3920,84 per spese di cura ed € 3.000,00 per compensi del consulente tecnico di parte.
Sul punto, il CTU ha riconosciuto come spese mediche congrue e pertinenti al sinistro la minor somma di € 3.008,00, evidenziando che gli ulteriori costi concernevano spese non strettamente inerenti alle esigenze di cura della danneggiata (quali, a titolo meramente esemplificativo, spese di trasporto). Tali conclusioni devono essere condivise, avendo peraltro parte attrice, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, insistito solo quanto al pagamento del citato importo di euro 3.008,00, oltre alle spese per la perizia stragiudiziale, di cui appresso.
Per quanto concerne la spesa inerente alla consulenza medico legale stragiudiziale, essa costituisce voce di danno emergente che deve essere liquidata dal Giudice ove ritenuta utile:
6 “L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”. Tali spese restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”
(Cassazione Sezioni Unite n. 16990 del 10 luglio 2017). Deriva da quanto precede che non potranno essere risarcite spese inutili o superflue, ma solo le spese che ex ante apparivano congruenti con il fine di evitare il giudizio o di assicurare una tutela più rapida mediante la risoluzione di problemi tecnici complessi.
Ne deriva che le spese di consulenza tecnica di parte documentate da parte attrice devono ritenersi legittimamente sostenute, in quanto volte a prendere effettiva contezza della consistenza dei danni subiti, dato utile sia per l'esperimento di un tentativo di composizione bonaria della controversia sia, in ogni caso, per la valutazione circa la convenienza dell'introduzione del presente giudizio.
La somma richiesta da parte attrice appare, tuttavia, eccessiva in considerazione dell'attività svolta, ritenendosi congrua la minor somma di € 1.000,00, comprensiva degli oneri di legge.
Ciò detto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche e di consulenza di parte deve essere accolta nei limiti di € 4.008,00 (di cui 3.008,00 per spese mediche e 1.000,00 per consulenza di parte).
In conclusione, il danno complessivamente subito dalla sig.ra ammonta ad € Parte_1
154.423,29, al lordo dell'acconto già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice.
L'assicurazione, in data 20 aprile 2023, ha versato un acconto di euro 105.000,00 in favore della sig.ra . Parte_1
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre
l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”
(Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (euro 105.000,00), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta
7 sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 46.483,29 (154.423,29 –
107.940,00).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra
CP_1
2) condanna le parti convenute in solido a pagare in favore della IG , a titolo Parte_1 risarcitorio per i danni residui subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di euro
46.483,29 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna le parti convenute in solido a rifondere in favore della sig.ra le spese Parte_1 di lite che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo
8 (previa documentazione), spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
NT Di EO, dichiaratasi antistataria;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Roma il 22.10.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Giovanna Corradini CP_5
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28916/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies,
u.c., c.p.c., e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. NT Di EO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Strata Controparte_2
CONVENUTO
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 A. Statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva della sig.ra , conducente e proprietaria del veicolo Toyota Aygo targato CP_3
EF692HL, e per l'effetto condannarla in solido con la compagnia di assicurazioni
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, dalla CP_2 sig.ra , quantificati sulla base della ctu a firma del dott. e Parte_1 Parte_2 tenendo conto delle Tabelle di Milano 2024 per la liquidazione dei danni macro-permanenti, in
€173.639,00 per danno biologico 29% con personalizzazione del 30%, €7.475,00 a titolo di invalidità temporanea totale giorni 65 ed €3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50% giorni 60, €3.000,84 a titolo di spese mediche sostenute ed €3.000,00 per pese di ctp, per un totale di €190.564,84 a cui andrà detratto l'acconto ricevuto di €105.00,00, per un totale ancora dovuto di €85.564,84, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
B. Vittoria di spese (anche di ctu), diritti ed onorari del presente giudizio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario” (cfr. note del
30.9.2025).
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa,
- in via principale, respingere la domanda di parte ricorrente, dichiarando che nulla è dovuto dalla n favore della IG.ra , tenuto conto dell'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 105.000,00 già versato dalla resistente nella fase stragiudiziale;
- in via subordinata, contenere la condanna della nei limiti Controparte_2 dell'effettiva entità dei danni subiti dalla parte ricorrente come conseguenza diretta del sinistro stradale del 11.07.2022 e che verranno provati nel corso del giudizio, tenendo conto dell'importo di Euro 105.000,00 già versato dalla resistente nella fase stragiudiziale. In ogni caso, con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge” (cfr. note del 9.9.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio e la Parte_1 CP_1 per vederle condannare, previo accertamento della responsabilità di Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi euro € CP_1
259.769,98, conseguiti al sinistro occorso in data 11.7.2022, h 8,00 circa, quando parte attrice, mentre percorreva a piedi Viale SA e VA in Roma, giunta in prossimità
2 dell'attraversamento pedonale ivi presente all'altezza del civico 150, era stata investita dal veicolo Toyota Aygo targato EF692HL, condotto e di proprietà della sig.ra la CP_1 quale, viaggiando a velocità sostenuta, aveva omesso di concedere la dovuta precedenza al pedone. Al riguardo, parte attrice ha riferito di aver riportato danni psichici e fisici, tra cui gravi lesioni necessitanti intervento chirurgico, con conseguenti postumi inabilitanti e invalidanti ed esborso di spese mediche;
ha precisato di avere inviato richiesta risarcitoria alla Controparte_2 la quale, dopo aver sottoposto l'odierna ricorrente a visita medica, aveva provveduto al
[...] pagamento di € 105.000,00, somma non satisfattiva e trattenuta a mero titolo di acconto.
La si è costituita contestando la quantificazione del danno biologico Controparte_2 prospettata dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda attorea stante l'idoneità dell'importo già liquidato in via stragiudiziale a ristorare la sig.ra di tutti i danni subiti in Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa.
Rimasta contumace la sig.ra all'esito di CTU medico legale, la causa è stata CP_1 trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 11.7.2022, alle ore 8,00 circa, in Roma, in Viale
SA e VA all'altezza del civico 150, ed ha interessato l'autovettura Toyota Aygo targato
EF692HL, condotta e di proprietà della sig.ra CP_1
Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Municipale di Roma Capitale che ha redatto apposito verbale, così ricostruendone la dinamica: “il pedone attraversava la carreggiata di Viale SA
e VA con direzione V. PA GL dal lato sinistro al lato destro prendendo come riferimento questa direttrice quando sopraggiungeva alla sua destra il veicolo Toyota Aygo la cui conducente, verosimilmente acciecata dal sole radente, non si avvedeva della sua presenza andandola ad urtare con lo spigolo anteriore sinistro del veicolo. A seguito dell'urto il pedone veniva caricato sul cofano, come si evince dall'andamento delle tracce di spolvero e delle abrasioni (dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo), e infrange col corpo il parabrezza anteriore lato sinistro per poi finire parzialmente sul tetto e ricadere alla sinistra del veicolo (come si evince dalle abrasioni e tracce di spolvero presenti sui montanti di parabrezza sportello e tetto anteriore sinistro), rovinando a terra a 14,60 metri oltre l'attraversamento pedonale, come si evince dalla piccola traccia ematica presente sul suolo …E' emerso che la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 191/1 comma del
Decreto Legislativo 30 aprile 1993 n. 285 (Codice della Strada) – conducente di veicolo ometteva di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale – alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione…”.
3 Nel medesimo verbale gli agenti della Polizia di Roma Capitale, hanno riportato le spontanee dichiarazioni rese dalla la sig.ra giusta le quali: “Alle ore 8.00 circa, da sola a CP_1 bordo del mio veicolo Toyota, percorrevo viale SA e VA proveniente da via Grotta di
Gregna e diretta a viale P. GL. Arrivata all'attraversamento pedonale posto al civico 150 di viale SA e VA, sentivo un forte urto nella parte anteriore del veicolo e frenavo ma non capendo cosa avessi urtato mi fermavo più avanti: Scendevo dal veicolo e mi accorgevo di aver preso un pedone, una IG, che era riversa in terra e avevo il parabrezza rotto quindi capito di averla caricata. Il mio veicolo è rimosso poiché mi sono fermata più avanti. Preciso che non ho visto la IG forse perché avevo il sole negli occhi in quel tratto”.
Tanto premesso, vista la prova in ordine all'investimento del pedone, in applicazione dell'art
2054 comma 1 c.c, deve riconoscersi la responsabilità esclusiva della sig.ra nella CP_1 causazione del sinistro per cui è causa (responsabilità esclusiva, del resto, mai contestata dalla
). Controparte_4
3. Sulla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale occorso a . Parte_1
In conseguenza del sinistro per cui è causa la sig.ra ha subito lesioni personali, Parte_1 comprovate dalla documentazione versata in atti, che il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro per cui è causa e da cui sono derivati “Frattura bacino;
frattura esposta biossea gamba dx” con i seguenti esiti finali: “a) Esiti di trauma cranico contusivo non commotivo, consistenti in sfumate note di sindrome cefalalgico- vertiginosa e stato ansioso reattivo;
b) Esiti di trauma del bacino con frattura delle branche ischio-pubiche, con frammento scomposto a sinistra, consistenti in ipotrofia muscolare del gluteo e della coscia più evidente a sinistra, limitazione articolare dell'anca sinistra di circa;
c)
Esiti di frattura esposta biossea gamba destra, chirurgicamente trattata con mezzi di sintesi tuttora in situ, consistenti in limitazione algo-funzionale di grado medio a carico della caviglia destra e deambulazione precauzionale;
d) Esiti cicatriziali configuranti lieve danno estetico..”
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 65 di I.T.T, di gg. 60 di
I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 29%.
Ha riferito che sono state prodotte agli atti spese mediche e di cura per € 6.920,84 di cui è stata giudicata congrua e pertinente al sinistro la minor somma di € 3.000,84. Gli importi residui sono stati ritenuti non congrui in quanto non inerenti a spese sanitarie né strettamente necessarie in conseguenza del sinistro occorso. Ha, altresì, riferito che sono state documentate spese per consulenza tecnica di parte per € 3.000,00 la cui valutazione di congruità e pertinenza ha rimesso all'apprezzamento del Giudice.
4 Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre fare applicazione dei criteri delle tabelle romane.
Con riferimento, infatti, alla richiesta formulata da parte attrice di applicazione della tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il
20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una
“operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 61 anni) può essere così quantificato:
- euro € 99.166,82 per invalidità permanente (29%);
- euro 12.373,45 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 8.466,25 per inabilità temporanea totale (euro 130,25x65 gg.)
- euro 3.907,2 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 65,12x60 gg.)
e così in totale euro 111.540,27.
Merita, inoltre, accoglimento la richiesta di personalizzazione del danno biologico da cenestesi lavorativa. Sul punto, infatti il CTU ha affermato che “I postumi permanenti accertati consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessata, ma a prezzo di maggior usura. È pregiudicata in modo discreto la forza e la resistenza, in modo particolare quella a carico degli arti inferiori, oltre che la stazione eretta prolungata.”
5 Deve, pertanto, provvedersi al c.d. “appesantimento” della percentuale di danno biologico per l'accertata cenestesi lavorativa.
Sulla cenestesi lavorativa, infatti, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la stessa debba essere intesa quale “compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione” (Cass. Civ. 28988/19).
Orbene, tenuto conto delle lesioni subite dalla vittima, ritiene questo giudice di appesantire il capitale liquidato a titolo di danno biologico nella misura del 15%, per un importo pari ad Euro
14.875,02.
Si ritiene equo liquidare, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo, di Euro € 24.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n.
26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del lungo disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, dell'intervento chirurgico, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico-relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad Euro
150.415,29.
La sig.ra ha, poi, avanzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 conseguito all'evento per complessivi € 6.920,84, di cui € 3920,84 per spese di cura ed € 3.000,00 per compensi del consulente tecnico di parte.
Sul punto, il CTU ha riconosciuto come spese mediche congrue e pertinenti al sinistro la minor somma di € 3.008,00, evidenziando che gli ulteriori costi concernevano spese non strettamente inerenti alle esigenze di cura della danneggiata (quali, a titolo meramente esemplificativo, spese di trasporto). Tali conclusioni devono essere condivise, avendo peraltro parte attrice, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, insistito solo quanto al pagamento del citato importo di euro 3.008,00, oltre alle spese per la perizia stragiudiziale, di cui appresso.
Per quanto concerne la spesa inerente alla consulenza medico legale stragiudiziale, essa costituisce voce di danno emergente che deve essere liquidata dal Giudice ove ritenuta utile:
6 “L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”. Tali spese restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”
(Cassazione Sezioni Unite n. 16990 del 10 luglio 2017). Deriva da quanto precede che non potranno essere risarcite spese inutili o superflue, ma solo le spese che ex ante apparivano congruenti con il fine di evitare il giudizio o di assicurare una tutela più rapida mediante la risoluzione di problemi tecnici complessi.
Ne deriva che le spese di consulenza tecnica di parte documentate da parte attrice devono ritenersi legittimamente sostenute, in quanto volte a prendere effettiva contezza della consistenza dei danni subiti, dato utile sia per l'esperimento di un tentativo di composizione bonaria della controversia sia, in ogni caso, per la valutazione circa la convenienza dell'introduzione del presente giudizio.
La somma richiesta da parte attrice appare, tuttavia, eccessiva in considerazione dell'attività svolta, ritenendosi congrua la minor somma di € 1.000,00, comprensiva degli oneri di legge.
Ciò detto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche e di consulenza di parte deve essere accolta nei limiti di € 4.008,00 (di cui 3.008,00 per spese mediche e 1.000,00 per consulenza di parte).
In conclusione, il danno complessivamente subito dalla sig.ra ammonta ad € Parte_1
154.423,29, al lordo dell'acconto già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice.
L'assicurazione, in data 20 aprile 2023, ha versato un acconto di euro 105.000,00 in favore della sig.ra . Parte_1
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre
l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”
(Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (euro 105.000,00), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta
7 sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 46.483,29 (154.423,29 –
107.940,00).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra
CP_1
2) condanna le parti convenute in solido a pagare in favore della IG , a titolo Parte_1 risarcitorio per i danni residui subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di euro
46.483,29 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna le parti convenute in solido a rifondere in favore della sig.ra le spese Parte_1 di lite che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo
8 (previa documentazione), spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
NT Di EO, dichiaratasi antistataria;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Roma il 22.10.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Giovanna Corradini CP_5
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