TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 297
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg. ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 297/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bizzini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Gaetana Palermo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 04.03.2022, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra a Caltagirone, in data 11.09.1993, dalla cui unione sono nati due figli, CP_1
e oggi entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente che questo Tribunale, con decreto del 08.04.2020, omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e verbale di udienza presidenziale del 04.03.2020, che prevedeva che i figli della coppia (già maggiorenni all'epoca della omologata separazione) continuassero a vivere presso la casa coniugale unitamente al padre, il quale si faceva altresì integralmente carico del mantenimento degli stessi;
dal punto di vista economico, veniva inoltre posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a far data dal mese di marzo 2020, la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa nonché la previsione dell'ulteriore obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 14.000,00 a saldo di ogni pretesa passata e futura. La convenuta, inoltre, riceveva in comodato d'uso gratuito un immobile di proprietà del ricorrente
(sito in Caltagirone in C. da San Bartolomeo n.11) per un totale di 4 anni, a decorrere dalla sottoscrizione degli accordi omologati e sino alla data del 04.03.2024.
Il ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale e pertanto, domandava dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla separazione tra i coniugi.
Con comparsa del 09.05.2022 si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la CP_1
quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo e chiedeva confermarsi tutte le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
All'udienza presidenziale del 20.05.2022 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione, dando atto – per come dichiarato dalle parti – che quanto previsto al punto n. 6 delle condizioni della omologata separazione era stato adempiuto, avendo il ricorrente corrisposto la somma di € 14.000,00 alla moglie.
2 Con ulteriore comparsa del 03.02.2023 la convenuta si costituiva nella successiva fase del giudizio, modificando quanto precedentemente richiesto in ordine alla restituzione dell'immobile ricevuto dal ricorrente in comodato d'uso gratuito (rispetto al quale domandava adesso una proroga del termine di rilascio) ed in ordine al proprio assegno divorzile
(richiedendo la maggiore somma pari a € 400,00 mensili).
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della implicita rinuncia di parte convenuta alla domanda di proroga del termine di rilascio dell'immobile concessole in comodato d'uso gratuito dal ricorrente, atteso che la stessa non reiterava la superiore domanda in sede di precisazione delle conclusioni, e tanto più che il ricorrente, con note di trattazione scritta per l'udienza del
18.09.2024, riferiva dell'avvenuto rilascio dell'immobile, consegnatogli dalla convenuta in data
02.05.2024.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'unica questione oggetto di causa attiene solo all'importo dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione del 08.04.2020, reso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 376/2018 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle
3 disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sull'assegno divorzile
Come noto, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ad ogni modo, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, bisogna rilevare che le parti, in sede di separazione, avevano concordato che il ricorrente versasse alla moglie la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento della stessa. La resistente, con il proprio atto introduttivo, non avanzava ulteriori pretese di tipo economico nei confronti del coniuge (rispetto alla somma appena menzionata), rimettendosi alle statuizioni di cui alla separazione. Anche il ricorrente, dal canto suo, chiedeva la conferma degli accordi omologati.
All'udienza presidenziale del 20.05.2022 le parti insistevano nei propri atti introduttivi, di tal che, all'esito, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione dei coniugi.
4 Con successiva memoria integrativa, la resistente modificava poi le proprie domande, richiedendo un assegno divorzile pari ad € 400,00 mensili, in ragione della precaria condizione economica della stessa.
Ritiene il Tribunale che la resistente, però, non abbia portato alcun elemento a sostegno della propria richiesta di ottenere un aumento di tale importo, limitandosi ad affermare genericamente che, all'età di 64 anni, si ritroverebbe senza un'occupazione lavorativa né una prospettiva economica migliorativa.
Tale asserzione, tuttavia, di per sé non può dirsi sufficiente a giustificare una diversa determinazione dell'importo sino a questo momento fissato, atteso che lo stato di disoccupazione era già esistente in fase di accordi omologati, non potendosi pertanto riconoscere alcuna valenza probatoria alla scheda anagrafico- professionale prodotta dalla resistente ed attestante il suo attuale stato di disoccupazione.
Né, peraltro, la ha fornito elementi tali da far presumere un eventuale peggioramento CP_1 delle proprie condizioni reddituali rispetto alla data della separazione, e tali da eludere gli accordi negoziali intervenuti sul punto tra le parti, avendo solo prodotto due estratti conto bancari con indicatore di giacenza media al 2023 pari ad € 3.220,00 e nessun'altra documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, con ciò non consentendo di ricostruire la sua reale situazione economica né di escludere la probabile percezione di ulteriori emolumenti, come ad esempio una pensione sociale, da parte della stessa. Di tal chè deve desumersi che il contributo regolarmente versato dall'ex coniuge deve considerarsi tuttora idoneo a garantire alla convenuta il soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita.
Si presume, inoltre, che la stessa, non dovrebbe essere nemmeno gravata da oneri abitativi
(nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile concessole in comodato d'uso gratuito dal ricorrente, ove la stessa viveva sin dalla separazione dei coniugi) poichè risulta essere proprietaria di un'unità immobiliare abitabile, come da visura catastale prodotta in atti dal ricorrente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere in favore della resistente un aumento del quantum dell'assegno divorzile a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda, confermando l'importo di € 200,00 mensili già convenuto in seno alla separazione fra i coniugi e rispetto a cui neppure il ricorrente ha domandato alcuna modifica.
5 Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia di divorzio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%.
Il restante 50%delle spese – in ragione della sua soccombenza rispetto alla domanda di assegno divorzile formulata, vertente in ogni caso solo sul quantum da corrispondere alla stessa - vanno invece poste a carico della resistente, atteso che il ricorrente si è limitato a chiedere la conferma del mantenimento per la moglie, già fissato in sede di separazione consensuale, appena due anni prima della instaurazione del presente giudizio.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.09.1993
a Caltagirone, tra e atto trascritto Parte_1 CP_1
negli uffici del Registro Civile del suddetto Comune, atto n. 35, Parte II, serie A, Anno
1995;
2. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile in favore di nella CP_1
misura di € 200,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3. CONDANNA la sig.ra alla rifusione a favore del convenuto del Controparte_2
50% delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in :complessivi
€ 2.906,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA
e CPA come per legge;
COMPENSA il restante 50% delle predette spese tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 21.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg. ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 297/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bizzini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Gaetana Palermo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 04.03.2022, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra a Caltagirone, in data 11.09.1993, dalla cui unione sono nati due figli, CP_1
e oggi entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente che questo Tribunale, con decreto del 08.04.2020, omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e verbale di udienza presidenziale del 04.03.2020, che prevedeva che i figli della coppia (già maggiorenni all'epoca della omologata separazione) continuassero a vivere presso la casa coniugale unitamente al padre, il quale si faceva altresì integralmente carico del mantenimento degli stessi;
dal punto di vista economico, veniva inoltre posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a far data dal mese di marzo 2020, la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa nonché la previsione dell'ulteriore obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 14.000,00 a saldo di ogni pretesa passata e futura. La convenuta, inoltre, riceveva in comodato d'uso gratuito un immobile di proprietà del ricorrente
(sito in Caltagirone in C. da San Bartolomeo n.11) per un totale di 4 anni, a decorrere dalla sottoscrizione degli accordi omologati e sino alla data del 04.03.2024.
Il ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale e pertanto, domandava dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla separazione tra i coniugi.
Con comparsa del 09.05.2022 si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la CP_1
quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo e chiedeva confermarsi tutte le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
All'udienza presidenziale del 20.05.2022 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione, dando atto – per come dichiarato dalle parti – che quanto previsto al punto n. 6 delle condizioni della omologata separazione era stato adempiuto, avendo il ricorrente corrisposto la somma di € 14.000,00 alla moglie.
2 Con ulteriore comparsa del 03.02.2023 la convenuta si costituiva nella successiva fase del giudizio, modificando quanto precedentemente richiesto in ordine alla restituzione dell'immobile ricevuto dal ricorrente in comodato d'uso gratuito (rispetto al quale domandava adesso una proroga del termine di rilascio) ed in ordine al proprio assegno divorzile
(richiedendo la maggiore somma pari a € 400,00 mensili).
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della implicita rinuncia di parte convenuta alla domanda di proroga del termine di rilascio dell'immobile concessole in comodato d'uso gratuito dal ricorrente, atteso che la stessa non reiterava la superiore domanda in sede di precisazione delle conclusioni, e tanto più che il ricorrente, con note di trattazione scritta per l'udienza del
18.09.2024, riferiva dell'avvenuto rilascio dell'immobile, consegnatogli dalla convenuta in data
02.05.2024.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'unica questione oggetto di causa attiene solo all'importo dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione del 08.04.2020, reso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 376/2018 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle
3 disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sull'assegno divorzile
Come noto, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ad ogni modo, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, bisogna rilevare che le parti, in sede di separazione, avevano concordato che il ricorrente versasse alla moglie la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento della stessa. La resistente, con il proprio atto introduttivo, non avanzava ulteriori pretese di tipo economico nei confronti del coniuge (rispetto alla somma appena menzionata), rimettendosi alle statuizioni di cui alla separazione. Anche il ricorrente, dal canto suo, chiedeva la conferma degli accordi omologati.
All'udienza presidenziale del 20.05.2022 le parti insistevano nei propri atti introduttivi, di tal che, all'esito, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione dei coniugi.
4 Con successiva memoria integrativa, la resistente modificava poi le proprie domande, richiedendo un assegno divorzile pari ad € 400,00 mensili, in ragione della precaria condizione economica della stessa.
Ritiene il Tribunale che la resistente, però, non abbia portato alcun elemento a sostegno della propria richiesta di ottenere un aumento di tale importo, limitandosi ad affermare genericamente che, all'età di 64 anni, si ritroverebbe senza un'occupazione lavorativa né una prospettiva economica migliorativa.
Tale asserzione, tuttavia, di per sé non può dirsi sufficiente a giustificare una diversa determinazione dell'importo sino a questo momento fissato, atteso che lo stato di disoccupazione era già esistente in fase di accordi omologati, non potendosi pertanto riconoscere alcuna valenza probatoria alla scheda anagrafico- professionale prodotta dalla resistente ed attestante il suo attuale stato di disoccupazione.
Né, peraltro, la ha fornito elementi tali da far presumere un eventuale peggioramento CP_1 delle proprie condizioni reddituali rispetto alla data della separazione, e tali da eludere gli accordi negoziali intervenuti sul punto tra le parti, avendo solo prodotto due estratti conto bancari con indicatore di giacenza media al 2023 pari ad € 3.220,00 e nessun'altra documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, con ciò non consentendo di ricostruire la sua reale situazione economica né di escludere la probabile percezione di ulteriori emolumenti, come ad esempio una pensione sociale, da parte della stessa. Di tal chè deve desumersi che il contributo regolarmente versato dall'ex coniuge deve considerarsi tuttora idoneo a garantire alla convenuta il soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita.
Si presume, inoltre, che la stessa, non dovrebbe essere nemmeno gravata da oneri abitativi
(nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile concessole in comodato d'uso gratuito dal ricorrente, ove la stessa viveva sin dalla separazione dei coniugi) poichè risulta essere proprietaria di un'unità immobiliare abitabile, come da visura catastale prodotta in atti dal ricorrente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere in favore della resistente un aumento del quantum dell'assegno divorzile a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda, confermando l'importo di € 200,00 mensili già convenuto in seno alla separazione fra i coniugi e rispetto a cui neppure il ricorrente ha domandato alcuna modifica.
5 Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia di divorzio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%.
Il restante 50%delle spese – in ragione della sua soccombenza rispetto alla domanda di assegno divorzile formulata, vertente in ogni caso solo sul quantum da corrispondere alla stessa - vanno invece poste a carico della resistente, atteso che il ricorrente si è limitato a chiedere la conferma del mantenimento per la moglie, già fissato in sede di separazione consensuale, appena due anni prima della instaurazione del presente giudizio.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.09.1993
a Caltagirone, tra e atto trascritto Parte_1 CP_1
negli uffici del Registro Civile del suddetto Comune, atto n. 35, Parte II, serie A, Anno
1995;
2. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile in favore di nella CP_1
misura di € 200,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3. CONDANNA la sig.ra alla rifusione a favore del convenuto del Controparte_2
50% delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in :complessivi
€ 2.906,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA
e CPA come per legge;
COMPENSA il restante 50% delle predette spese tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 21.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7