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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10601/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 novembre 2023 da elettivamente domiciliato in Como, Via XX Settembre, 21, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Enkeled Koxhaj, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro (già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Parioli, 63, presso lo studio dell'Avv. Damiano Comito, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. , in ragione delle modalità con cui Pt_1 era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla stessa sub doc. n. 7), a percepire dal 29 luglio al 14 marzo Controparte_1
2020 la cosiddetta “indennità turni avvicendati” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi. Per l'effetto, CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 sig. la somma di € 3.689,73= lordi (o la diversa anche maggiore somma che Pt_1 dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
1 2) accertare e dichiarare per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in ricorso il diritto del sig. a percepire dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la cosiddetta Pt_1
“indennità ticket restaurant” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi. Per l'effetto, CONDANNARE in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma di € Pt_1
6.172,54= (o la diversa anche maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3) accertare e dichiarare per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in ricorso il diritto del sig. a percepire dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018 la cosiddetta Pt_1
“indennità lavoro domenicale” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi. Per l'effetto, CONDANNARE in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma di € Pt_1
185,00= lordi (o la diversa anche maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) accertare e dichiarare per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in ricorso il diritto del sig. a percepire il cosiddetto “Premio di Risultato” per i mesi di agosto, Pt_1 settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020. Per l'effetto, CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 sig. la somma di € 2.700,00= lordi (o la diversa anche maggiore somma che Pt_1 dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
5) accertare e dichiarare che il sig. tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 ha Pt_1 reso la propria prestazione lavorativa in punto di orario di lavoro nei modi e nei termini dedotti in ricorso. Per l'effetto, CONDANNARE Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
la somma di € 11.963,86= lordi a titolo di “lavoro straordinario diurno”, la Pt_1 somma di € 19.595,61= lordi a titolo di “lavoro straordinario notturno”, la somma di € 6.649,06= lordi a titolo di “lavoro straordinario festivo”, la somma di € 4.511,13= lordi a titolo di “lavoro straordinario festivo notturno”, la somma di € 2.992,47= lordi a titolo di “lavoro notturno”, la somma di € 5.317,60= lordi a titolo di “lavoro festivo con riposo compensativo” (o le diverse anche maggiori somme che dovessero emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenute di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
6) con vittoria di compensi professionali e distrazione delle spese in favore dello scrivente legale.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via principale rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2 2) in via subordinata condannare il sig. a restituire alla resistente Parte_1
l'importo di € 10.547,42 netto per quanto indicato in memoria;
3) in via ulteriormente subordinata disporre la compensazione tra quanto dovuto eventualmente al ricorrente e quanto corrisposto dalla resistente sotto la voce varie e soggette assorbibili prima e indennità varie dopo, con ogni conseguente statuizione.
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 novembre 2023,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...] oggi . Controparte_2 Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta
[...]
(in allora con la diversa denominazione di Controparte_1 [...]
il 29 luglio 2025, con qualifica di operaio, mansione di Controparte_2 conducente di autobus, liv. C2 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, e di essere stato impiegato in via pressoché esclusiva sulla tratta Malpensa Aeroporto/Milano Stazione LE. Egli chiede, nel proprio ricorso, di accertare il suo diritto a percepire: a) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità turni avvicendati” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, e ciò in ragione delle modalità con cui era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla datrice); b) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità ticket restaurant” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
c) dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018 la c.d. “indennità lavoro domenicale” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
d) per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020 il c.d. “Premio di Risultato”; e) per lo svolgimento della sua attività tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 somme a titolo di “lavoro straordinario diurno”, “lavoro straordinario notturno”,
“lavoro straordinario festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “lavoro notturno”. (già , Controparte_1 Controparte_2 costituendosi in giudizio, chiedeva l'integrale rigetto delle domande di controparte ed anzi la condanna di alla restituzione della somma di € Parte_1
10.547,42 di cui alla voce “varie e soggette” e successive indennità accessorie.
3 In particolare, la convenuta riferiva: a) non essere vero quanto asserito dal ricorrente in merito alle ore di lavoro straordinario lavorate e non retribuite, né, tantomeno che fosse stato richiesto al ricorrente di presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio turno, o di trattenersi a fine turno, per effettuare il controllo funzionale del pullman e/o verificare il livello dell'olio e dell'acqua dell'autobus. Controparte_1 riferiva che le uniche attività da svolgere ad inizio turno, (da colui che effettua la prima corsa giornaliera), erano consistite nel riscaldamento del motore del pullman, tempo nel quale l'autista doveva effettuare il controllo del bus e procedere ad una piccola pulizia (rimozione di carte ed oggetti dal suolo, svuotamento dei cestini presenti a bordo). Tali attività riguardavano solo coloro che iniziavano o terminavano il servizio giornaliero.
Nelle buste paga, aveva inoltre percepito sistematicamente Parte_1 importi cospicui sotto la voce “varie soggette”. b) non spettare a le altre voci richieste ex art. 43 CCNL. Parte_1
Con la memoria di replica a riconvenzionale, chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda svolta da Controparte_1
Con ordinanza ex art. 423 c.p.c., il Tribunale condannava
[...] al pagamento di € lordi € 185,00 per “indennità lavoro Controparte_1 domenicale”, rigettando l'istanza del ricorrente per il resto.
Ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 3 marzo 2025, pertanto, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei termini che seguono. Parte_1
Il ricorrente è assunto da all'epoca Controparte_1
a.r.l., il 29 luglio 2015 con contratto di Controparte_3 lavoro subordinato a tempo determinato con la qualifica di operaio, quale conducente di autobus e inquadramento al liv. C2 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi (doc. 3 fasc. ric.). Il contratto, dopo sette proroghe, è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 29 giugno 2018 (doc. 4 fasc. ric.). Il 14 marzo 2020 (termine cronologico finale della domanda), è il giorno in cui ha sospeso la propria attività in ragione della Controparte_1 chiusura imposta dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19. Come rilevato sopra, sono in sostanza cinque le voci retributive di cui
[...] chiede il pagamento: Pt_1
a) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità turni avvicendati” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, e ciò in ragione delle modalità con cui era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali
4 assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla datrice); b) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità ticket restaurant” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
c) dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018 la c.d. “indennità lavoro domenicale” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
d) per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020 il c.d. “Premio di Risultato”; e) per lo svolgimento della sua attività tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 somme a titolo di “lavoro straordinario diurno”, “lavoro straordinario notturno”,
“lavoro straordinario festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “lavoro notturno”.
2. ha già chiesto ed ottenuto in via interinale la condanna Parte_1 di ex art. 423 c.p.c. a corrispondergli la somma Controparte_1 di lordi € 185,00 per “indennità lavoro domenicale”, sub § 1, lett. c). La voce è stata riconosciuta con ordinanza ex art. 423 c.p.c., visto che l'inadempimento della società è stato accertato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano a seguito della verifica ispettiva per il periodo 1° gennaio 2015/30 settembre 2017 (doc. 22 fasc. ric.).
3. Un approfondimento istruttorio è stato svolto in relazione alle altre voci retributive di cui è stato chiesto l'accertamento, ed anche in relazione alle voci di cui la società chiede la restituzione in via riconvenzionale subordinata, per l'importo di € 10.547,42. I testi escussi hanno riferito quanto segue. Il teste “Ho lavorato per Testimone_1 Controparte_2 da Febbraio 2015 a Febbraio 2018 quando sono andato in pensione. Non ho
[...] cause pendenti;
ho chiuso un contenzioso attraverso i sindacati. La mia mansione era autista e tutto fare. Conosco il sig. perché Parte_1 ci scambiavamo i turni, ci vedevamo sul lavoro. Il sig. si occupava, come me , esclusivamente del trasporto da Parte_1
Malpensa a Stazione LE di Milano e viceversa. La società ci imponeva di raggiungere il capolinea presso l'aeroporto o presso la stazione centrale almeno 30 minuti prima del servizio. Faccio l'esempio della prima tratta quotidiana (T1): la partenza dal deposito di Via Maffi doveva avvenire come massimo alle ore 3. 10 per consentirci di arrivare in LE alle ore 3.30 per consentirci di partire da LE alle ore 3.50. L'orario considerato dal datore era quello delle ore 3.50. Il turno prevedeva tre andate e tre ritorni fino alle ore 11.55 in Stazione LE. Si scendeva dal pullman per dare le consegne al
5 collega del turno T2 . Il turno T2 iniziava alle ore 12.00 e finiva alle ore 23.55. Una volta smontati bisognava tornare al deposito a nostre spese. L'orario di lavoro finale per la società era 11.55.
Arrivavamo in Via Maffi circa un'ora dopo. Nell'intervallo tra una corsa e l'altra non eravamo autorizzati ad allontanarci per lo scarico/carico bagagli, per il controllo contro i furti, per pulire la vettura. Potevamo essere autorizzati solo ad andare in bagno dal personale presente. I turni pomeridiani contraddistinti dal numero pari implicavano che il lavoratore dovesse procedere al rifornimento del carburante con euro 300,00 in contanti ed in pezzi da euro 20,00, quando la macchinetta erogava al massimo euro 100,00 per volta. Ciò comportava una perdita di tempo di almeno 20 minuti . Ciò comportava anche che si dovesse portare il mezzo in deposito a Sesto San
Giovanni da Agosto 2017 (prima era in Via Maffi) ove bisognava pulire il mezzo. Se non si lavava il pullman all'esterno ciò comportava un'altra ora di tempo;
se si doveva lavare il pullman all'esterno (ciò avveniva un paio di volte alla settimana) ciò comportava l'aggiunta di un'altra ora. La turnazione non subiva mutamenti a seconda dell'alta o bassa stagione, almeno quando ho lavorato io. Il controllo del mezzo (acqua e olio) era a nostro carico prima della partenza. La pressione delle gomme era a carico del nostro responsabile. Non abbiamo mai avuto ticket restaurant né avevamo la possibilità di poter mangiare un panino al bar. Ci si arrangiava sul mezzo. La voce “varie e soggette assorbibili” è secondo me un riconoscimento di euro 150,00 ma non veniva erogato tutti i mesi, perché non veniva riconosciuta in caso di ritardo nei viaggi e in caso non si facessero 24 giornate al mese. Quando si doveva fare il cambio del turno, quindi non portare il mezzo al deposito, l'ora di fine turno T1 era 11.55. Chi prendeva il turno T2, dopo di me, doveva essere sul posto alle ore 11.30. Non di meno anche il collega del cambio doveva sempre passare dal deposito di Via Maffi, dove depositava il suo mezzo e prendeva i mezzi pubblici per arrivare in LE.
“Il premio di produzione” non era riconosciuto tutti i mesi in busta paga a seconda della discrezione datoriale.
So che a Sesto San Giovanni c'è una cisterna per rifornimento carburante ma sono andato in pensione prima di vederla operativa.” Il secondo teste ha riferito: “Ho lavorato per Testimone_2 da Marzo 2018 fino a 15.11.2023, quando ho dato Controparte_2 le dimissioni. Ho una causa pendente contro la società. Facevo l'autista sulla tratta Milano LE / Malpensa ed anche Milano LE
/Orio Al Serio. Conosco il sig. perché era mio collega. Parte_1
6 Per il turno T1 la prima corsa partiva alle ore 3.50 da LE . Io partivo dalla rimessa di Sesto San Giovanni mezz'ora prima verso le ore 3.20. Dovevamo fare tre corse all'andata e tre corse al ritorno. L'orario finale del turno T1 non lo ricordo precisamente: penso che si trattasse delle ore 14/15. C'era il cambio con il collega che faceva il turno T2. Nell'intervallo tra l'andata ed il ritorno dovevo stare sul pullman, scaricare e caricare i bagagli nonché pulire la vettura e fare un giro di controllo per vedere se qualcuno avesse dimenticato qualcosa. Non potevamo allontanarci per alcun motivo. Per esigenze impellenti potevamo chiedere di allontanarci al bigliettaio oppure allontanarci velocemente dopo aver scaricato i clienti. Dopo la fine dei turni pari dovevamo ricoverare il mezzo presso il deposito di Sesto San Giovanni, pulire sempre il mezzo all'esterno ed all'interno e rifornirlo di gasolio. Quest'attività richiedeva minimo 40 minuti. Solo il rifornimento richiedeva 15/20 minuti. I tre viaggi di andata e ritorno sono indipendenti dall'alta o bassa stagione;
poteva accadere di farne uno in più. Le verifiche di acqua, olio erano a nostro carico. La pressione delle gomme veniva controllata con regolarità dal responsabile. Non ricordo la voce “varie e soggette assorbibili”. Per il pulire il mezzo internamente avevamo i guanti, una scopa e una paletta.” La teste ha riferito: “Sono consulente di Testimone_3 [...]
a partire dal 2019. Controparte_1
Non conosco personalmente il sig. . Parte_1
Mi occupo di tutta la consulenza che riguarda la gestione del personale, collaboro con lo studio che dal 2018 si occupa della gestione del personale. Non sono in grado di riferire sulla voce “varie e soggette assorbibili” perché non mi occupavo della gestione delle buste paga. Mi sono occupata delle buste paga dal 2019 e da quella data non è prevista la voce indicata. Non so riferire perché la voce “varie e soggette assorbibili” sia sparita dalle buste paga. So che al suo posto sono state introdotte delle voci rapportate alle mansioni degli autisti: indennità di carico/ scarico;
indennità di traffico. Non so dire se la voce
“varie e soggette assorbibili” fosse riconducibile ad accordi di secondo grado che nascondessero altre indennità.” Il teste ha riferito: “Sono dipendente di Testimone_4 [...] nella sede di Roma a partire dal 2014, sono impiegato operativo. Controparte_1
Non conosco personalmente il sig. So che fa il conducente di Parte_1 autobus. Le ditte specializzate erano incaricate delle manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus: tagliando (olio, filtri, anti-gelo); guasti improvvisi del mezzo;
altre ditte si occupavano del cambio gomme;
l'attività di pulizia interna ed esterna , credo era pure affidata ad aziende specializzate, lo vedevo per via delle
7 fatture che arrivavano in ufficio. Questi servizi erano svolti sia per gli autobus della sede di Roma sia per le vetture della sede di Milano.”
4. Quanto alla voce sub § 1 lett. a), la c.d. “indennità turni avvicendati” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, essa spetta a Parte_1 per il periodo dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020. Ciò in ragione delle modalità con cui l'autista era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla datrice). L'applicazione di questa “ciclazione” trova conferma tra il 29 luglio 2015 e il 30 settembre 2017 e dall'8 agosto 2018 al 3 marzo 2020 nelle tabelle dei turni mensili, nelle quali, per ciascun mese, sono indicati i turni di servizio di giorno in giorno assegnati a ciascun autista (doc. 8 fasc. ric.) e nelle tabelle dei turni mensili e settimanali, (doc. 9 fasc. ric.). La suddivisione del lavoro di si svolgeva su turni;
il sistema di Parte_1 impiego settimanale su turni alterna quelli tra le ore 3.50 e le ore 15.35 (T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13) e quelli tra le ore 11.55 e le ore 1.10 (T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14). Ciò dimostra che dall'assunzione sino al 14 marzo 2020 Parte_1 ha lavorato sulla base di turni avvicendati, come anche sotteso alle dichiarazioni testimoniali sopra riportate. L'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi del 20 giugno 2013, prevede, per i dipendenti impiegati su tali turni avvicendati, il riconoscimento di un'indennità pari al 6% della retribuzione tabellare (doc. 11 fasc. ric.). La norma è stata riprodotta anche nei successivi rinnovi del 26 luglio 2016 e del 23 ottobre 2019 (docc. 12 e 13 fasc. ric.). Non risulta che la società datrice abbia mai riconosciuto l'“indennità di turni avvicendati”, con conseguente spettanza di lordi € 3.689,73.
5. Quanto alla voce sub § 1 lett. b) la c.d. “indennità ticket restaurant” dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020, ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, essa spetta. L'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi del 20 giugno 2013, prevede il riconoscimento di “ticket restaurant” del valore di € 5,29 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata. La norma esonera il datore di lavoro dal pagamento di tale indennizzo solo in tre circostanze, in concreto non opposte da Controparte_1
La società riferisce che i pagamenti sarebbero stati effettuati (anche a tale titolo) sotto la voce “varie e soggette assorbili”, ma di tale affermazione non vi è stata alcuna conferma in istruttoria (tese che anzi pare smentire Tes_3
l'asserto, con inevitabile ricaduta sulla domanda riconvenzionale subordinata: v. § 8).
8 La voce richiesta è stata invece corrisposta da Controparte_1 solo dal giugno 2021 (doc. 21 fasc. ric.). Il conteggio di dimostra ch'egli è creditore della somma di € Parte_1
6.172,54, di cui € 5.956,54 a titolo di “ticket restaurant” relativi al periodo 29 luglio 2016/31 dicembre 2019 e € 216,00 a titolo di “ticket restaurant” relativi al periodo 1° gennaio/14 marzo 2020.
6. Quanto alla voce sub § 1, lett. d), il c.d. “Premio di Risultato” per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 nonché febbraio 2020, la voce spetta. Si dimostra che fino a febbraio 2020 Controparte_1 corrisponde ai propri conducenti un “Premio di Risultato” (denominato da aprile 2017 “Premio Produzione”) a scadenza mensile per € 150,00 lordi il cui riconoscimento è subordinato allo svolgimento di almeno 20 giorni di lavoro nel corso del mese di riferimento (docc. da n. 14 a n. 19 fasc. ric.). Si tratta di una voce riconosciuta con continuità tra maggio 2016 e febbraio 2020 alla generalità degli autisti. Si tratta quindi di un uso aziendale, per quanto Controparte_1 neghi la circostanza. La definizione di uso aziendale può essere lasciata alle pronunzie della S.C.: “…la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico
o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n. 31204/2021,
Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 c.c. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti
- con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. 8342/2010, cit.)” (Cass., ord., n. 20682 del 7 luglio 2023).
9 sostiene che l'emolumento era collegato Controparte_1 all'assenza di contravvenzioni del codice stradale, all'assenza di sinistri stradali commessi per cause imputabili al conducente e all'assenza di procedimenti disciplinari per assenze ingiustificate e non preventivamente comunicate (memoria, p. 11). Tuttavia, a ragione eccepisce che egli, tra il 29 luglio 2015 e il Parte_1
14 marzo 2020, non era mai incorso in infrazioni del Codice della Strada (non vi sono trattenute nei prospetti paga: docc. da n. 14 a n. 19 fasc. ric.), non aveva mai procurato alcun sinistro con colpa esclusiva, visto che la società non ha avviato alcun procedimento ex art. 53 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi per il risarcimento dei danni;
non pare aver subito procedimenti disciplinari né sanzioni conservative per infrazioni al codice disciplinare o per infrazioni al CCNL
Autorimesse e Noleggio Automezzi. Dunque, l'eccezione di pretende di provare Controparte_1 troppo e a va riconosciuta la voce “Premio di Risultato” per i Parte_1 mesi dettagliatamente indicati nel ricorso, per lordi € 2.700,00.
7. Quanto alla voce di cui al § 1, lett. e) somme a titolo di “lavoro straordinario diurno”, “lavoro straordinario notturno”, “lavoro straordinario festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “lavoro notturno”, per lo svolgimento della sua attività tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020, essa spetta. Ex art. 19 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi (docc. 11, 12 e 13 fasc. ric.), l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su 6 giornate lavorative. Quindi,
l'orario di lavoro ordinario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti. L'art. 21 CCNL, stabilisce che «…È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'art. 19. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno. È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 25 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno;
nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.” Secondo la tabella turni predisposta da parte datoriale, tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 ciascun turno aveva una durata che variava tra le 7 ore e 45 minuti (T1) e le 12 ore (T2). La circostanza è stata confermata (ed anzi ampliata in termini temporali) dai testimoni sentiti.
10 Il teste “La società ci imponeva di raggiungere il capolinea presso Tes_1
l'aeroporto o presso la stazione centrale almeno 30 minuti prima del servizio. Faccio l'esempio della prima tratta quotidiana (T1): la partenza dal deposito di
Via Maffi doveva avvenire come massimo alle ore 3. 10 per consentirci di arrivare in LE alle ore 3.30 per consentirci di partire da LE alle ore 3.50. L'orario considerato dal datore era quello delle ore 3.50. Il turno prevedeva tre andate e tre ritorni fino alle ore 11.55 in Stazione LE. Si scendeva dal pullman per dare le consegne al collega del turno T2 . Il turno T2 iniziava alle ore 12.00 e finiva alle ore 23.55. Una volta smontati bisognava tornare al deposito a nostre spese. L'orario di lavoro finale per la società era 11.55. Arrivavamo in Via Maffi circa un'ora dopo. Nell'intervallo tra una corsa e l'altra non eravamo autorizzati ad allontanarci per lo scarico/carico bagagli, per il controllo contro i furti, per pulire la vettura. Potevamo essere autorizzati solo ad andare in bagno dal personale presente. I turni pomeridiani contraddistinti dal numero pari implicavano che il lavoratore dovesse procedere al rifornimento del carburante con euro 300,00 in contanti ed in pezzi da euro 20,00, quando la macchinetta erogava al massimo euro 100,00 per volta. Ciò comportava una perdita di tempo di almeno 20 minuti . Ciò comportava anche che si dovesse portare il mezzo in deposito a Sesto San Giovanni da Agosto 2017 (prima era in Via Maffi) ove bisognava pulire il mezzo. Se non si lavava il pullman all'esterno ciò comportava un'altra ora di tempo;
se si doveva lavare il pullman all'esterno (ciò avveniva un paio di volte alla settimana) ciò comportava l'aggiunta di un'altra ora.
La turnazione non subiva mutamenti a seconda dell'alta o bassa stagione, almeno quando ho lavorato io. Il controllo del mezzo (acqua e olio) era a nostro carico prima della partenza. La pressione delle gomme era a carico del nostro responsabile.” Il teste “Per il turno T1 la prima corsa partiva alle ore 3.50 da Tes_2
LE. Io partivo dalla rimessa di Sesto San Giovanni mezz'ora prima verso le ore 3.20. Dovevamo fare tre corse all'andata e tre corse al ritorno. L'orario finale del turno T1 non lo ricordo precisamente: penso che si trattasse delle ore 14/15. C'era il cambio con il collega che faceva il turno T2. Nell'intervallo tra l'andata ed il ritorno dovevo stare sul pullman, scaricare e caricare i bagagli nonché pulire la vettura e fare un giro di controllo per vedere se qualcuno avesse dimenticato qualcosa. Non potevamo allontanarci per alcun motivo. Per esigenze impellenti potevamo chiedere di allontanarci al bigliettaio oppure allontanarci velocemente dopo aver scaricato i clienti. Dopo la fine dei turni pari dovevamo ricoverare il mezzo presso il deposito di Sesto San Giovanni, pulire sempre il mezzo all'esterno ed all'interno e rifornirlo di gasolio. Quest'attività richiedeva minimo 40 minuti. Solo il rifornimento richiedeva 15/20 minuti.
11 I tre viaggi di andata e ritorno sono indipendenti dall'altra o bassa stagione;
poteva accadere di farne uno in più. Le verifiche di acqua, olio erano a nostro carico. La pressione delle gomme veniva controllata con regolarità dal responsabile.” La prova orale ha quindi asseverato le precise deduzioni svolte, turno per turno, alle pp. 13-15 del ricorso, anche in considerazione della piccola manutenzione che i testimoni e hanno riferito essere a carico Tes_2 Tes_1 dell'autista, circostanza invero non smentita dall'altro teste datoriale che Tes_4 ha parlato di “ditte specializzate erano incaricate delle manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus”. Si devono quindi considerare, oltre alle ore di guida, anche gli intervalli di tempo tra una corsa e l'altra, visto che, in quelle ore, rimaneva sul Parte_1 luogo di lavoro, senza poter svolgere alcuna altra attività alternativa, anzi impiegando il tempo nella piccola manutenzione del mezzo. In mancanza dei calendari delle presenze mensili, quantifica il Parte_1 credito attraverso i prospetti paga le ore di straordinario mensilmente retribuite (docc. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fasc. ric.: voce “lavoro straordinario” e da gennaio 2018 la voce “straordinario 25%”). Sui 14 turni che riguardano la tratta Malpensa Aeroporto/Milano Stazione LE, solo il T10, in astratto, non si svolge neppure in parte tra le 22.00 e le 6.00 posto che la prima corsa partiva alle 13.35 e l'ultima arriva alle 21.45. Dai turni mensili e settimanali che sono stati prodotti, risulta in modo certo che il ricorrente ha lavorato su tutti i turni e non esclusivamente sul turno T10.
La documentazione allegata dal ricorrente, unitamente alla prova orale, ha avallato in modo certo la richiesta delle varie voci di straordinario. La tabella dei turni applicata dalla società sino al 14 marzo 2020 (doc. 7 fasc. ric.) ed i regolamenti aziendali, che riguardano l'attività degli autisti prima della partenza dalla autorimessa, durante le soste tra le singole corse e in conclusione del servizio (doc. 26 fasc. ric.: punti 3, 9 e 10 e doc. 27 fasc. ric. punti 4, 10, 14 e 22) nonché le tabelle dei turni mensili (luglio 2015 - agosto 2018: docc. 8 e 9 fasc. ric.) e dei turni settimanali (agosto 2018 - marzo 2020: doc. 10 fasc. ric.), rendono attendibili i calcoli costruiti su di loro per le seguenti somme:
€ 11.963,86 a titolo di straordinario diurno;
€ 19.595,61 a titolo di straordinario notturno;
€ 6.649,06 a titolo di straordinario festivo;
€ 4.511,13 a titolo di straordinario festivo notturno;
€ 5.317,60 a titolo di lavoro festivo con riposo compensativo:
€ 2.992,47 a titolo di lavoro notturno.
8. chiede in via riconvenzionale Controparte_1 subordinata la compensazione del suo debito con il credito per € 10.547,42, ascritto alla voce “varie e soggette”, che ella riconduce ai ticket restaurant. Il fatto, non
12 avallato dai testi , fa mancare la prova decisiva di cui la parte Tes_3 datoriale era onerata. Del resto, la facoltà del debitore di indicare a quale debito si debba imputare il pagamento va esercitata all'atto del pagamento stesso al lavoratore e non successivamente, potendo prestarsi diversamente ad atteggiamenti ambigui. La domanda va pertanto rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto del sig. , a percepire dal 29 luglio al 14 Pt_1 marzo 2020 la cosiddetta “indennità turni avvicendati” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
la somma di € 3.689,73 lordi, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi Pt_1 legali dal dovuto al saldo;
2) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire dal 29 luglio 2015 al 14 Pt_1 marzo 2020 la cosiddetta “indennità ticket restaurant” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
la somma di € 6.172,54; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Pt_1 dal dovuto al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire dal 1° ottobre 2017 al Pt_1
31 dicembre 2018 la cosiddetta “indennità lavoro domenicale” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
condanna
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di € 185,00; il tutto oltre rivalutazione Pt_1 monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire il cosiddetto “Premio di Pt_1
Risultato” per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020; condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al sig. la somma di € 2.700,00 lordi;
il tutto oltre Pt_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
13 5) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma di € 11.963,86 Pt_1 lordi a titolo di “lavoro straordinario diurno”, la somma di € 19.595,61 lordi a titolo di “lavoro straordinario notturno”, la somma di € 6.649,06 lordi a titolo di
“lavoro straordinario festivo”, la somma di € 4.511,13 lordi a titolo di “lavoro straordinario festivo notturno”, la somma di € 2.992,47 lordi a titolo di “lavoro notturno”, la somma di € 5.317,60 lordi a titolo di “lavoro festivo con riposo compensativo”; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
6) condanna la parte soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Enkeled Koxhaj, antistatario, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 3 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 novembre 2023 da elettivamente domiciliato in Como, Via XX Settembre, 21, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Enkeled Koxhaj, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro (già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Parioli, 63, presso lo studio dell'Avv. Damiano Comito, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. , in ragione delle modalità con cui Pt_1 era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla stessa sub doc. n. 7), a percepire dal 29 luglio al 14 marzo Controparte_1
2020 la cosiddetta “indennità turni avvicendati” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi. Per l'effetto, CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 sig. la somma di € 3.689,73= lordi (o la diversa anche maggiore somma che Pt_1 dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
1 2) accertare e dichiarare per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in ricorso il diritto del sig. a percepire dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la cosiddetta Pt_1
“indennità ticket restaurant” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi. Per l'effetto, CONDANNARE in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma di € Pt_1
6.172,54= (o la diversa anche maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3) accertare e dichiarare per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in ricorso il diritto del sig. a percepire dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018 la cosiddetta Pt_1
“indennità lavoro domenicale” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi. Per l'effetto, CONDANNARE in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma di € Pt_1
185,00= lordi (o la diversa anche maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) accertare e dichiarare per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in ricorso il diritto del sig. a percepire il cosiddetto “Premio di Risultato” per i mesi di agosto, Pt_1 settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020. Per l'effetto, CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 sig. la somma di € 2.700,00= lordi (o la diversa anche maggiore somma che Pt_1 dovesse emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenuta di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
5) accertare e dichiarare che il sig. tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 ha Pt_1 reso la propria prestazione lavorativa in punto di orario di lavoro nei modi e nei termini dedotti in ricorso. Per l'effetto, CONDANNARE Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
la somma di € 11.963,86= lordi a titolo di “lavoro straordinario diurno”, la Pt_1 somma di € 19.595,61= lordi a titolo di “lavoro straordinario notturno”, la somma di € 6.649,06= lordi a titolo di “lavoro straordinario festivo”, la somma di € 4.511,13= lordi a titolo di “lavoro straordinario festivo notturno”, la somma di € 2.992,47= lordi a titolo di “lavoro notturno”, la somma di € 5.317,60= lordi a titolo di “lavoro festivo con riposo compensativo” (o le diverse anche maggiori somme che dovessero emergere all'esito dell'istruttoria, ovvero, ritenute di giustizia). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
6) con vittoria di compensi professionali e distrazione delle spese in favore dello scrivente legale.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via principale rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2 2) in via subordinata condannare il sig. a restituire alla resistente Parte_1
l'importo di € 10.547,42 netto per quanto indicato in memoria;
3) in via ulteriormente subordinata disporre la compensazione tra quanto dovuto eventualmente al ricorrente e quanto corrisposto dalla resistente sotto la voce varie e soggette assorbibili prima e indennità varie dopo, con ogni conseguente statuizione.
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 novembre 2023,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...] oggi . Controparte_2 Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta
[...]
(in allora con la diversa denominazione di Controparte_1 [...]
il 29 luglio 2025, con qualifica di operaio, mansione di Controparte_2 conducente di autobus, liv. C2 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, e di essere stato impiegato in via pressoché esclusiva sulla tratta Malpensa Aeroporto/Milano Stazione LE. Egli chiede, nel proprio ricorso, di accertare il suo diritto a percepire: a) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità turni avvicendati” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, e ciò in ragione delle modalità con cui era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla datrice); b) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità ticket restaurant” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
c) dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018 la c.d. “indennità lavoro domenicale” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
d) per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020 il c.d. “Premio di Risultato”; e) per lo svolgimento della sua attività tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 somme a titolo di “lavoro straordinario diurno”, “lavoro straordinario notturno”,
“lavoro straordinario festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “lavoro notturno”. (già , Controparte_1 Controparte_2 costituendosi in giudizio, chiedeva l'integrale rigetto delle domande di controparte ed anzi la condanna di alla restituzione della somma di € Parte_1
10.547,42 di cui alla voce “varie e soggette” e successive indennità accessorie.
3 In particolare, la convenuta riferiva: a) non essere vero quanto asserito dal ricorrente in merito alle ore di lavoro straordinario lavorate e non retribuite, né, tantomeno che fosse stato richiesto al ricorrente di presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio turno, o di trattenersi a fine turno, per effettuare il controllo funzionale del pullman e/o verificare il livello dell'olio e dell'acqua dell'autobus. Controparte_1 riferiva che le uniche attività da svolgere ad inizio turno, (da colui che effettua la prima corsa giornaliera), erano consistite nel riscaldamento del motore del pullman, tempo nel quale l'autista doveva effettuare il controllo del bus e procedere ad una piccola pulizia (rimozione di carte ed oggetti dal suolo, svuotamento dei cestini presenti a bordo). Tali attività riguardavano solo coloro che iniziavano o terminavano il servizio giornaliero.
Nelle buste paga, aveva inoltre percepito sistematicamente Parte_1 importi cospicui sotto la voce “varie soggette”. b) non spettare a le altre voci richieste ex art. 43 CCNL. Parte_1
Con la memoria di replica a riconvenzionale, chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda svolta da Controparte_1
Con ordinanza ex art. 423 c.p.c., il Tribunale condannava
[...] al pagamento di € lordi € 185,00 per “indennità lavoro Controparte_1 domenicale”, rigettando l'istanza del ricorrente per il resto.
Ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 3 marzo 2025, pertanto, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei termini che seguono. Parte_1
Il ricorrente è assunto da all'epoca Controparte_1
a.r.l., il 29 luglio 2015 con contratto di Controparte_3 lavoro subordinato a tempo determinato con la qualifica di operaio, quale conducente di autobus e inquadramento al liv. C2 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi (doc. 3 fasc. ric.). Il contratto, dopo sette proroghe, è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 29 giugno 2018 (doc. 4 fasc. ric.). Il 14 marzo 2020 (termine cronologico finale della domanda), è il giorno in cui ha sospeso la propria attività in ragione della Controparte_1 chiusura imposta dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19. Come rilevato sopra, sono in sostanza cinque le voci retributive di cui
[...] chiede il pagamento: Pt_1
a) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità turni avvicendati” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, e ciò in ragione delle modalità con cui era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali
4 assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla datrice); b) dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020 la c.d. “indennità ticket restaurant” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
c) dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018 la c.d. “indennità lavoro domenicale” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
d) per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020 il c.d. “Premio di Risultato”; e) per lo svolgimento della sua attività tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 somme a titolo di “lavoro straordinario diurno”, “lavoro straordinario notturno”,
“lavoro straordinario festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “lavoro notturno”.
2. ha già chiesto ed ottenuto in via interinale la condanna Parte_1 di ex art. 423 c.p.c. a corrispondergli la somma Controparte_1 di lordi € 185,00 per “indennità lavoro domenicale”, sub § 1, lett. c). La voce è stata riconosciuta con ordinanza ex art. 423 c.p.c., visto che l'inadempimento della società è stato accertato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano a seguito della verifica ispettiva per il periodo 1° gennaio 2015/30 settembre 2017 (doc. 22 fasc. ric.).
3. Un approfondimento istruttorio è stato svolto in relazione alle altre voci retributive di cui è stato chiesto l'accertamento, ed anche in relazione alle voci di cui la società chiede la restituzione in via riconvenzionale subordinata, per l'importo di € 10.547,42. I testi escussi hanno riferito quanto segue. Il teste “Ho lavorato per Testimone_1 Controparte_2 da Febbraio 2015 a Febbraio 2018 quando sono andato in pensione. Non ho
[...] cause pendenti;
ho chiuso un contenzioso attraverso i sindacati. La mia mansione era autista e tutto fare. Conosco il sig. perché Parte_1 ci scambiavamo i turni, ci vedevamo sul lavoro. Il sig. si occupava, come me , esclusivamente del trasporto da Parte_1
Malpensa a Stazione LE di Milano e viceversa. La società ci imponeva di raggiungere il capolinea presso l'aeroporto o presso la stazione centrale almeno 30 minuti prima del servizio. Faccio l'esempio della prima tratta quotidiana (T1): la partenza dal deposito di Via Maffi doveva avvenire come massimo alle ore 3. 10 per consentirci di arrivare in LE alle ore 3.30 per consentirci di partire da LE alle ore 3.50. L'orario considerato dal datore era quello delle ore 3.50. Il turno prevedeva tre andate e tre ritorni fino alle ore 11.55 in Stazione LE. Si scendeva dal pullman per dare le consegne al
5 collega del turno T2 . Il turno T2 iniziava alle ore 12.00 e finiva alle ore 23.55. Una volta smontati bisognava tornare al deposito a nostre spese. L'orario di lavoro finale per la società era 11.55.
Arrivavamo in Via Maffi circa un'ora dopo. Nell'intervallo tra una corsa e l'altra non eravamo autorizzati ad allontanarci per lo scarico/carico bagagli, per il controllo contro i furti, per pulire la vettura. Potevamo essere autorizzati solo ad andare in bagno dal personale presente. I turni pomeridiani contraddistinti dal numero pari implicavano che il lavoratore dovesse procedere al rifornimento del carburante con euro 300,00 in contanti ed in pezzi da euro 20,00, quando la macchinetta erogava al massimo euro 100,00 per volta. Ciò comportava una perdita di tempo di almeno 20 minuti . Ciò comportava anche che si dovesse portare il mezzo in deposito a Sesto San
Giovanni da Agosto 2017 (prima era in Via Maffi) ove bisognava pulire il mezzo. Se non si lavava il pullman all'esterno ciò comportava un'altra ora di tempo;
se si doveva lavare il pullman all'esterno (ciò avveniva un paio di volte alla settimana) ciò comportava l'aggiunta di un'altra ora. La turnazione non subiva mutamenti a seconda dell'alta o bassa stagione, almeno quando ho lavorato io. Il controllo del mezzo (acqua e olio) era a nostro carico prima della partenza. La pressione delle gomme era a carico del nostro responsabile. Non abbiamo mai avuto ticket restaurant né avevamo la possibilità di poter mangiare un panino al bar. Ci si arrangiava sul mezzo. La voce “varie e soggette assorbibili” è secondo me un riconoscimento di euro 150,00 ma non veniva erogato tutti i mesi, perché non veniva riconosciuta in caso di ritardo nei viaggi e in caso non si facessero 24 giornate al mese. Quando si doveva fare il cambio del turno, quindi non portare il mezzo al deposito, l'ora di fine turno T1 era 11.55. Chi prendeva il turno T2, dopo di me, doveva essere sul posto alle ore 11.30. Non di meno anche il collega del cambio doveva sempre passare dal deposito di Via Maffi, dove depositava il suo mezzo e prendeva i mezzi pubblici per arrivare in LE.
“Il premio di produzione” non era riconosciuto tutti i mesi in busta paga a seconda della discrezione datoriale.
So che a Sesto San Giovanni c'è una cisterna per rifornimento carburante ma sono andato in pensione prima di vederla operativa.” Il secondo teste ha riferito: “Ho lavorato per Testimone_2 da Marzo 2018 fino a 15.11.2023, quando ho dato Controparte_2 le dimissioni. Ho una causa pendente contro la società. Facevo l'autista sulla tratta Milano LE / Malpensa ed anche Milano LE
/Orio Al Serio. Conosco il sig. perché era mio collega. Parte_1
6 Per il turno T1 la prima corsa partiva alle ore 3.50 da LE . Io partivo dalla rimessa di Sesto San Giovanni mezz'ora prima verso le ore 3.20. Dovevamo fare tre corse all'andata e tre corse al ritorno. L'orario finale del turno T1 non lo ricordo precisamente: penso che si trattasse delle ore 14/15. C'era il cambio con il collega che faceva il turno T2. Nell'intervallo tra l'andata ed il ritorno dovevo stare sul pullman, scaricare e caricare i bagagli nonché pulire la vettura e fare un giro di controllo per vedere se qualcuno avesse dimenticato qualcosa. Non potevamo allontanarci per alcun motivo. Per esigenze impellenti potevamo chiedere di allontanarci al bigliettaio oppure allontanarci velocemente dopo aver scaricato i clienti. Dopo la fine dei turni pari dovevamo ricoverare il mezzo presso il deposito di Sesto San Giovanni, pulire sempre il mezzo all'esterno ed all'interno e rifornirlo di gasolio. Quest'attività richiedeva minimo 40 minuti. Solo il rifornimento richiedeva 15/20 minuti. I tre viaggi di andata e ritorno sono indipendenti dall'alta o bassa stagione;
poteva accadere di farne uno in più. Le verifiche di acqua, olio erano a nostro carico. La pressione delle gomme veniva controllata con regolarità dal responsabile. Non ricordo la voce “varie e soggette assorbibili”. Per il pulire il mezzo internamente avevamo i guanti, una scopa e una paletta.” La teste ha riferito: “Sono consulente di Testimone_3 [...]
a partire dal 2019. Controparte_1
Non conosco personalmente il sig. . Parte_1
Mi occupo di tutta la consulenza che riguarda la gestione del personale, collaboro con lo studio che dal 2018 si occupa della gestione del personale. Non sono in grado di riferire sulla voce “varie e soggette assorbibili” perché non mi occupavo della gestione delle buste paga. Mi sono occupata delle buste paga dal 2019 e da quella data non è prevista la voce indicata. Non so riferire perché la voce “varie e soggette assorbibili” sia sparita dalle buste paga. So che al suo posto sono state introdotte delle voci rapportate alle mansioni degli autisti: indennità di carico/ scarico;
indennità di traffico. Non so dire se la voce
“varie e soggette assorbibili” fosse riconducibile ad accordi di secondo grado che nascondessero altre indennità.” Il teste ha riferito: “Sono dipendente di Testimone_4 [...] nella sede di Roma a partire dal 2014, sono impiegato operativo. Controparte_1
Non conosco personalmente il sig. So che fa il conducente di Parte_1 autobus. Le ditte specializzate erano incaricate delle manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus: tagliando (olio, filtri, anti-gelo); guasti improvvisi del mezzo;
altre ditte si occupavano del cambio gomme;
l'attività di pulizia interna ed esterna , credo era pure affidata ad aziende specializzate, lo vedevo per via delle
7 fatture che arrivavano in ufficio. Questi servizi erano svolti sia per gli autobus della sede di Roma sia per le vetture della sede di Milano.”
4. Quanto alla voce sub § 1 lett. a), la c.d. “indennità turni avvicendati” ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, essa spetta a Parte_1 per il periodo dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020. Ciò in ragione delle modalità con cui l'autista era chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro (turni settimanali assegnati sulla base di una “ciclazione” rispetto alla tabella predisposta dalla datrice). L'applicazione di questa “ciclazione” trova conferma tra il 29 luglio 2015 e il 30 settembre 2017 e dall'8 agosto 2018 al 3 marzo 2020 nelle tabelle dei turni mensili, nelle quali, per ciascun mese, sono indicati i turni di servizio di giorno in giorno assegnati a ciascun autista (doc. 8 fasc. ric.) e nelle tabelle dei turni mensili e settimanali, (doc. 9 fasc. ric.). La suddivisione del lavoro di si svolgeva su turni;
il sistema di Parte_1 impiego settimanale su turni alterna quelli tra le ore 3.50 e le ore 15.35 (T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13) e quelli tra le ore 11.55 e le ore 1.10 (T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14). Ciò dimostra che dall'assunzione sino al 14 marzo 2020 Parte_1 ha lavorato sulla base di turni avvicendati, come anche sotteso alle dichiarazioni testimoniali sopra riportate. L'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi del 20 giugno 2013, prevede, per i dipendenti impiegati su tali turni avvicendati, il riconoscimento di un'indennità pari al 6% della retribuzione tabellare (doc. 11 fasc. ric.). La norma è stata riprodotta anche nei successivi rinnovi del 26 luglio 2016 e del 23 ottobre 2019 (docc. 12 e 13 fasc. ric.). Non risulta che la società datrice abbia mai riconosciuto l'“indennità di turni avvicendati”, con conseguente spettanza di lordi € 3.689,73.
5. Quanto alla voce sub § 1 lett. b) la c.d. “indennità ticket restaurant” dal 29 luglio 2015 al 14 marzo 2020, ex art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, essa spetta. L'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi del 20 giugno 2013, prevede il riconoscimento di “ticket restaurant” del valore di € 5,29 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata. La norma esonera il datore di lavoro dal pagamento di tale indennizzo solo in tre circostanze, in concreto non opposte da Controparte_1
La società riferisce che i pagamenti sarebbero stati effettuati (anche a tale titolo) sotto la voce “varie e soggette assorbili”, ma di tale affermazione non vi è stata alcuna conferma in istruttoria (tese che anzi pare smentire Tes_3
l'asserto, con inevitabile ricaduta sulla domanda riconvenzionale subordinata: v. § 8).
8 La voce richiesta è stata invece corrisposta da Controparte_1 solo dal giugno 2021 (doc. 21 fasc. ric.). Il conteggio di dimostra ch'egli è creditore della somma di € Parte_1
6.172,54, di cui € 5.956,54 a titolo di “ticket restaurant” relativi al periodo 29 luglio 2016/31 dicembre 2019 e € 216,00 a titolo di “ticket restaurant” relativi al periodo 1° gennaio/14 marzo 2020.
6. Quanto alla voce sub § 1, lett. d), il c.d. “Premio di Risultato” per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 nonché febbraio 2020, la voce spetta. Si dimostra che fino a febbraio 2020 Controparte_1 corrisponde ai propri conducenti un “Premio di Risultato” (denominato da aprile 2017 “Premio Produzione”) a scadenza mensile per € 150,00 lordi il cui riconoscimento è subordinato allo svolgimento di almeno 20 giorni di lavoro nel corso del mese di riferimento (docc. da n. 14 a n. 19 fasc. ric.). Si tratta di una voce riconosciuta con continuità tra maggio 2016 e febbraio 2020 alla generalità degli autisti. Si tratta quindi di un uso aziendale, per quanto Controparte_1 neghi la circostanza. La definizione di uso aziendale può essere lasciata alle pronunzie della S.C.: “…la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico
o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n. 31204/2021,
Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 c.c. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti
- con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. 8342/2010, cit.)” (Cass., ord., n. 20682 del 7 luglio 2023).
9 sostiene che l'emolumento era collegato Controparte_1 all'assenza di contravvenzioni del codice stradale, all'assenza di sinistri stradali commessi per cause imputabili al conducente e all'assenza di procedimenti disciplinari per assenze ingiustificate e non preventivamente comunicate (memoria, p. 11). Tuttavia, a ragione eccepisce che egli, tra il 29 luglio 2015 e il Parte_1
14 marzo 2020, non era mai incorso in infrazioni del Codice della Strada (non vi sono trattenute nei prospetti paga: docc. da n. 14 a n. 19 fasc. ric.), non aveva mai procurato alcun sinistro con colpa esclusiva, visto che la società non ha avviato alcun procedimento ex art. 53 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi per il risarcimento dei danni;
non pare aver subito procedimenti disciplinari né sanzioni conservative per infrazioni al codice disciplinare o per infrazioni al CCNL
Autorimesse e Noleggio Automezzi. Dunque, l'eccezione di pretende di provare Controparte_1 troppo e a va riconosciuta la voce “Premio di Risultato” per i Parte_1 mesi dettagliatamente indicati nel ricorso, per lordi € 2.700,00.
7. Quanto alla voce di cui al § 1, lett. e) somme a titolo di “lavoro straordinario diurno”, “lavoro straordinario notturno”, “lavoro straordinario festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “lavoro notturno”, per lo svolgimento della sua attività tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020, essa spetta. Ex art. 19 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi (docc. 11, 12 e 13 fasc. ric.), l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su 6 giornate lavorative. Quindi,
l'orario di lavoro ordinario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti. L'art. 21 CCNL, stabilisce che «…È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'art. 19. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno. È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 25 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno;
nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.” Secondo la tabella turni predisposta da parte datoriale, tra il 29 luglio 2015 e il 14 marzo 2020 ciascun turno aveva una durata che variava tra le 7 ore e 45 minuti (T1) e le 12 ore (T2). La circostanza è stata confermata (ed anzi ampliata in termini temporali) dai testimoni sentiti.
10 Il teste “La società ci imponeva di raggiungere il capolinea presso Tes_1
l'aeroporto o presso la stazione centrale almeno 30 minuti prima del servizio. Faccio l'esempio della prima tratta quotidiana (T1): la partenza dal deposito di
Via Maffi doveva avvenire come massimo alle ore 3. 10 per consentirci di arrivare in LE alle ore 3.30 per consentirci di partire da LE alle ore 3.50. L'orario considerato dal datore era quello delle ore 3.50. Il turno prevedeva tre andate e tre ritorni fino alle ore 11.55 in Stazione LE. Si scendeva dal pullman per dare le consegne al collega del turno T2 . Il turno T2 iniziava alle ore 12.00 e finiva alle ore 23.55. Una volta smontati bisognava tornare al deposito a nostre spese. L'orario di lavoro finale per la società era 11.55. Arrivavamo in Via Maffi circa un'ora dopo. Nell'intervallo tra una corsa e l'altra non eravamo autorizzati ad allontanarci per lo scarico/carico bagagli, per il controllo contro i furti, per pulire la vettura. Potevamo essere autorizzati solo ad andare in bagno dal personale presente. I turni pomeridiani contraddistinti dal numero pari implicavano che il lavoratore dovesse procedere al rifornimento del carburante con euro 300,00 in contanti ed in pezzi da euro 20,00, quando la macchinetta erogava al massimo euro 100,00 per volta. Ciò comportava una perdita di tempo di almeno 20 minuti . Ciò comportava anche che si dovesse portare il mezzo in deposito a Sesto San Giovanni da Agosto 2017 (prima era in Via Maffi) ove bisognava pulire il mezzo. Se non si lavava il pullman all'esterno ciò comportava un'altra ora di tempo;
se si doveva lavare il pullman all'esterno (ciò avveniva un paio di volte alla settimana) ciò comportava l'aggiunta di un'altra ora.
La turnazione non subiva mutamenti a seconda dell'alta o bassa stagione, almeno quando ho lavorato io. Il controllo del mezzo (acqua e olio) era a nostro carico prima della partenza. La pressione delle gomme era a carico del nostro responsabile.” Il teste “Per il turno T1 la prima corsa partiva alle ore 3.50 da Tes_2
LE. Io partivo dalla rimessa di Sesto San Giovanni mezz'ora prima verso le ore 3.20. Dovevamo fare tre corse all'andata e tre corse al ritorno. L'orario finale del turno T1 non lo ricordo precisamente: penso che si trattasse delle ore 14/15. C'era il cambio con il collega che faceva il turno T2. Nell'intervallo tra l'andata ed il ritorno dovevo stare sul pullman, scaricare e caricare i bagagli nonché pulire la vettura e fare un giro di controllo per vedere se qualcuno avesse dimenticato qualcosa. Non potevamo allontanarci per alcun motivo. Per esigenze impellenti potevamo chiedere di allontanarci al bigliettaio oppure allontanarci velocemente dopo aver scaricato i clienti. Dopo la fine dei turni pari dovevamo ricoverare il mezzo presso il deposito di Sesto San Giovanni, pulire sempre il mezzo all'esterno ed all'interno e rifornirlo di gasolio. Quest'attività richiedeva minimo 40 minuti. Solo il rifornimento richiedeva 15/20 minuti.
11 I tre viaggi di andata e ritorno sono indipendenti dall'altra o bassa stagione;
poteva accadere di farne uno in più. Le verifiche di acqua, olio erano a nostro carico. La pressione delle gomme veniva controllata con regolarità dal responsabile.” La prova orale ha quindi asseverato le precise deduzioni svolte, turno per turno, alle pp. 13-15 del ricorso, anche in considerazione della piccola manutenzione che i testimoni e hanno riferito essere a carico Tes_2 Tes_1 dell'autista, circostanza invero non smentita dall'altro teste datoriale che Tes_4 ha parlato di “ditte specializzate erano incaricate delle manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus”. Si devono quindi considerare, oltre alle ore di guida, anche gli intervalli di tempo tra una corsa e l'altra, visto che, in quelle ore, rimaneva sul Parte_1 luogo di lavoro, senza poter svolgere alcuna altra attività alternativa, anzi impiegando il tempo nella piccola manutenzione del mezzo. In mancanza dei calendari delle presenze mensili, quantifica il Parte_1 credito attraverso i prospetti paga le ore di straordinario mensilmente retribuite (docc. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fasc. ric.: voce “lavoro straordinario” e da gennaio 2018 la voce “straordinario 25%”). Sui 14 turni che riguardano la tratta Malpensa Aeroporto/Milano Stazione LE, solo il T10, in astratto, non si svolge neppure in parte tra le 22.00 e le 6.00 posto che la prima corsa partiva alle 13.35 e l'ultima arriva alle 21.45. Dai turni mensili e settimanali che sono stati prodotti, risulta in modo certo che il ricorrente ha lavorato su tutti i turni e non esclusivamente sul turno T10.
La documentazione allegata dal ricorrente, unitamente alla prova orale, ha avallato in modo certo la richiesta delle varie voci di straordinario. La tabella dei turni applicata dalla società sino al 14 marzo 2020 (doc. 7 fasc. ric.) ed i regolamenti aziendali, che riguardano l'attività degli autisti prima della partenza dalla autorimessa, durante le soste tra le singole corse e in conclusione del servizio (doc. 26 fasc. ric.: punti 3, 9 e 10 e doc. 27 fasc. ric. punti 4, 10, 14 e 22) nonché le tabelle dei turni mensili (luglio 2015 - agosto 2018: docc. 8 e 9 fasc. ric.) e dei turni settimanali (agosto 2018 - marzo 2020: doc. 10 fasc. ric.), rendono attendibili i calcoli costruiti su di loro per le seguenti somme:
€ 11.963,86 a titolo di straordinario diurno;
€ 19.595,61 a titolo di straordinario notturno;
€ 6.649,06 a titolo di straordinario festivo;
€ 4.511,13 a titolo di straordinario festivo notturno;
€ 5.317,60 a titolo di lavoro festivo con riposo compensativo:
€ 2.992,47 a titolo di lavoro notturno.
8. chiede in via riconvenzionale Controparte_1 subordinata la compensazione del suo debito con il credito per € 10.547,42, ascritto alla voce “varie e soggette”, che ella riconduce ai ticket restaurant. Il fatto, non
12 avallato dai testi , fa mancare la prova decisiva di cui la parte Tes_3 datoriale era onerata. Del resto, la facoltà del debitore di indicare a quale debito si debba imputare il pagamento va esercitata all'atto del pagamento stesso al lavoratore e non successivamente, potendo prestarsi diversamente ad atteggiamenti ambigui. La domanda va pertanto rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto del sig. , a percepire dal 29 luglio al 14 Pt_1 marzo 2020 la cosiddetta “indennità turni avvicendati” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
la somma di € 3.689,73 lordi, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi Pt_1 legali dal dovuto al saldo;
2) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire dal 29 luglio 2015 al 14 Pt_1 marzo 2020 la cosiddetta “indennità ticket restaurant” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
la somma di € 6.172,54; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Pt_1 dal dovuto al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire dal 1° ottobre 2017 al Pt_1
31 dicembre 2018 la cosiddetta “indennità lavoro domenicale” di cui all'art. 43 CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
condanna
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di € 185,00; il tutto oltre rivalutazione Pt_1 monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire il cosiddetto “Premio di Pt_1
Risultato” per i mesi di agosto, settembre e novembre 2015, maggio, luglio e settembre 2016, giugno e luglio 2017, luglio, agosto, settembre e novembre 2018, gennaio, giugno, luglio, agosto e novembre 2019 e febbraio 2020; condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al sig. la somma di € 2.700,00 lordi;
il tutto oltre Pt_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
13 5) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma di € 11.963,86 Pt_1 lordi a titolo di “lavoro straordinario diurno”, la somma di € 19.595,61 lordi a titolo di “lavoro straordinario notturno”, la somma di € 6.649,06 lordi a titolo di
“lavoro straordinario festivo”, la somma di € 4.511,13 lordi a titolo di “lavoro straordinario festivo notturno”, la somma di € 2.992,47 lordi a titolo di “lavoro notturno”, la somma di € 5.317,60 lordi a titolo di “lavoro festivo con riposo compensativo”; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
6) condanna la parte soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Enkeled Koxhaj, antistatario, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 3 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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