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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 972/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 972/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]- Cod. Parte_1
Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia RUSSO del Foro di Velletri, C.F._1
C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F.
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024,, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
E CONTRO
(succeduta ope legis alla società Controparte_2
in prosieguo anche ”), con Controparte_3 Controparte_4 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n.14, codice fiscale n. in persona del P.IVA_2 suo procuratore speciale, Dr. (in virtù dei poteri a lui conferiti con procura CP_5 notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024), rappresentata e difesa dall'Avv.
EL Pollastro del Foro di Napoli, cod. fisc.: allegata alla memoria C.F._4 di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il 13/2/2025, Parte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09720191460002922000 – chiedendone l'annullamento - in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali:
1) Avviso di addebito n. 39720160028655978000 asseritamente notificato il 30.11.2016, avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 11.413,32;
2) Avviso di addebito n. 39720170015190672000 asseritamente notificato il 03.10.2017 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 12.934,15;
3) Avviso di addebito n. 39720180016481840000 asseritamente notificato il 13.07.2016 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 3.469,15;
2 4) Avviso di addebito n. 39720180030645639000 asseritamente notificato il 15.01.2019 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 2.280,22;
5) Avviso di addebito n. 39720190001001767000 asseritamente notificato il 22.02.2019 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Teramo relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 3.202,39;
6) Avviso di addebito n. 39720190011505212000 asseritamente notificato il 27.07.2019 avente quale ente creditore Sede di Velletri relativa a sanzioni PartitaIVA_3 CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 2.257,66; per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad euro € 35.556,89
2.Nel dettaglio l'opponente chiedeva:“In via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività dei titoli fondativi dell'eseguita iscrizione ipotecaria stante la sussistenza dei requisiti enucleati nel corpo del corrente atto;
Nel merito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando la nullità/annullabilità/invalidità per intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali impugnate e l'annullamento/invalidità altresì, della comunicazione preventiva di ipoteca, per la parte relativa alle cartelle impugnate e di competenza di Codesto Ill.mo
Giudice” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva nel presente giudizio con memoria del 18/11/2025 per chiedere: “- in CP_1 via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività;
- in subordine, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine CP_1 alle domande avverso l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, dalla notifica degli avvisi di addebito presupposti o comunque dalla data di conoscenza degli stessi, nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3 4. L si costituiva in giudizio con memoria del 24/4/2025 Controparte_6 per chiedere al Tribunale adito: “- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, spiegata oltre il termine di cui all'art.24 comma 5 D. Lgs. 46/99;
- Accertare che in forza della avvenuta e regolare notifica degli avvisi di addebito e delle successive intimazioni di pagamento regolarmente notificate, il ricorso è tardivo ed inammissibile;
- Accertare e dichiarare la carenza della legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, per questioni attinenti l'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore;
In estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda, esonerare dalle spese di giudizio l'Agente della Riscossione, stante il difetto di legittimazione passiva e in applicazione dei principi di causalità e soccombenza. Spese secondo giustizia” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5. La prima udienza di trattazione veniva fissata e celebrata il 16/12/2025 e all'esito – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivamente proposto.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in questa sede veniva notificata al ricorrente, a firma di persona di famiglia, tramite raccomandata in data 15/4/2024 (v. doc.
n.
4.1 allegato alla memoria . CP_7
Ne consegue che l'odierno ricorso, proposto in data 13/2/2025 è tardivo perché avanzato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999. Il mancato rispetto del termine suddetto determina la definitività del titolo, la consolidazione dei crediti e l'impossibilità per il debitore di contestare l'esistenza dell'obbligazione e di eccepire preesistenti elementi modificativi o estintivi della stessa.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
4 3. Le spese di lite.
7. Atteso l'esito della lite, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 CP_1 CP_7
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 35556,89 compreso nel IV scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
8. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e in CP_1 favore di che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_7
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e in favore CP_1 di che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_7
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 972/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]- Cod. Parte_1
Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia RUSSO del Foro di Velletri, C.F._1
C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F.
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024,, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
E CONTRO
(succeduta ope legis alla società Controparte_2
in prosieguo anche ”), con Controparte_3 Controparte_4 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n.14, codice fiscale n. in persona del P.IVA_2 suo procuratore speciale, Dr. (in virtù dei poteri a lui conferiti con procura CP_5 notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024), rappresentata e difesa dall'Avv.
EL Pollastro del Foro di Napoli, cod. fisc.: allegata alla memoria C.F._4 di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il 13/2/2025, Parte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09720191460002922000 – chiedendone l'annullamento - in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali:
1) Avviso di addebito n. 39720160028655978000 asseritamente notificato il 30.11.2016, avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 11.413,32;
2) Avviso di addebito n. 39720170015190672000 asseritamente notificato il 03.10.2017 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 12.934,15;
3) Avviso di addebito n. 39720180016481840000 asseritamente notificato il 13.07.2016 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 3.469,15;
2 4) Avviso di addebito n. 39720180030645639000 asseritamente notificato il 15.01.2019 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Velletri relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 2.280,22;
5) Avviso di addebito n. 39720190001001767000 asseritamente notificato il 22.02.2019 avente quale ente creditore 00002/0/709200 Sede di Teramo relativa a sanzioni CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 3.202,39;
6) Avviso di addebito n. 39720190011505212000 asseritamente notificato il 27.07.2019 avente quale ente creditore Sede di Velletri relativa a sanzioni PartitaIVA_3 CP_1 inerenti all'omesso versamento dei contributi IVS, per un totale pari ad € 2.257,66; per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad euro € 35.556,89
2.Nel dettaglio l'opponente chiedeva:“In via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività dei titoli fondativi dell'eseguita iscrizione ipotecaria stante la sussistenza dei requisiti enucleati nel corpo del corrente atto;
Nel merito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando la nullità/annullabilità/invalidità per intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali impugnate e l'annullamento/invalidità altresì, della comunicazione preventiva di ipoteca, per la parte relativa alle cartelle impugnate e di competenza di Codesto Ill.mo
Giudice” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva nel presente giudizio con memoria del 18/11/2025 per chiedere: “- in CP_1 via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività;
- in subordine, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine CP_1 alle domande avverso l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, dalla notifica degli avvisi di addebito presupposti o comunque dalla data di conoscenza degli stessi, nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3 4. L si costituiva in giudizio con memoria del 24/4/2025 Controparte_6 per chiedere al Tribunale adito: “- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, spiegata oltre il termine di cui all'art.24 comma 5 D. Lgs. 46/99;
- Accertare che in forza della avvenuta e regolare notifica degli avvisi di addebito e delle successive intimazioni di pagamento regolarmente notificate, il ricorso è tardivo ed inammissibile;
- Accertare e dichiarare la carenza della legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, per questioni attinenti l'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore;
In estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda, esonerare dalle spese di giudizio l'Agente della Riscossione, stante il difetto di legittimazione passiva e in applicazione dei principi di causalità e soccombenza. Spese secondo giustizia” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5. La prima udienza di trattazione veniva fissata e celebrata il 16/12/2025 e all'esito – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivamente proposto.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in questa sede veniva notificata al ricorrente, a firma di persona di famiglia, tramite raccomandata in data 15/4/2024 (v. doc.
n.
4.1 allegato alla memoria . CP_7
Ne consegue che l'odierno ricorso, proposto in data 13/2/2025 è tardivo perché avanzato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999. Il mancato rispetto del termine suddetto determina la definitività del titolo, la consolidazione dei crediti e l'impossibilità per il debitore di contestare l'esistenza dell'obbligazione e di eccepire preesistenti elementi modificativi o estintivi della stessa.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
4 3. Le spese di lite.
7. Atteso l'esito della lite, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 CP_1 CP_7
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 35556,89 compreso nel IV scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
8. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e in CP_1 favore di che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_7
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e in favore CP_1 di che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_7
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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