Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7114/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.2.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7114/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. VECCHIO MARIA RITA;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO BENEDETTA per procura in atti;
P.IVA_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
29320249016780383000, notificata il 13/6/2024 per un importo complessivo pari ad € 5.128,52 CP_ limitatamente alle somme pretese dall' e, pertanto, rispetto all'avviso di addebito n.
59320180011582606000 relativo a contributi sanzioni ed interessi, anno 2004, per € 4.936,24.
Parte opponente ha esposto che, con sentenza n. 3638/2016 passata in giudicato, il Tribunale di
Catania – Sez. L. – GL dott. D. Circosta, ha già annullato l'avviso di addebito di € 4.626,96 dichiarando illegittima l'iscrizione dello alla Gestione separata per l'anno 2004. Parte_1
Il ricorrente, rilevando l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria per doppia imposizione, ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione dell'intimazione di pagamento opposta:
2. Nel merito, in via principale, in accoglimento della presente opposizione: a.
1
241/1990, essendo stato adottato in violazione o elusione del giudicato;
b. Di conseguenza accertare
e dichiarare che il Sig. non è tenuto al versamento della somma di € 4.936,24 ad Parte_1
; c. Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e Controparte_2
conseguentemente revocare in quanto infondata l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90167803
83 000 emessa e notificata da nei confronti del ricorrente;
d. In Controparte_2
via subordinata, qualora ritenuto validamente notificato, per gli stessi motivi accertare e dichiarare CP_ la nullità del già menzionato avviso di addebito n. 59302018 011582606 000 emesso dall' nei confronti del Sig. ; e. In via ancora subordinata, nella denegata ipotesi venga accolta la Parte_1
CP_ pretesa di controparte, condannare l' a restituire al ricorrente la somma versata alla gestione commercianti a titolo di contributi quota fissa e a percentuale per l'anno 2004, maggiorata di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”. CP_ L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'opposizione riguardo all'intimazione di pagamento che è atto dell'agente della riscossione, cui spetta la legittimazione passiva in relazione alle doglianze che, in quanto relative a vizi formali, integrano opposizione agli atti esecutivi e ha rilevato di aver dato esecuzione alla sentenza con lo sgravio dell'avviso di addebito
59320180011582606000, per cui il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire. CP_ CP_ L' ha quindi chiesto: “-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione integranti opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, e, comunque la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per quanto concerne la richiesta di annullamento dell'avviso di addebito 59320180011582606000 -rigettare ogni altra avversa CP_ domanda nei confronti dell' Con compensazione delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_2
CP_ legittimazione passiva in relazione all'avviso di addebito, trattandosi di atto dell'
Sostituita l'udienza del 18.2.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo
2 venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass.
n. 22650/2008).
Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di sgravio determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire per l'annullamento giudiziale di un provvedimento già oggetto di sgravio e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente, nonché la circostanza che l'intimazione di pagamento opposta è atto dell'agente della riscossione che è stato formato e notificato successivamente alla suddetta sentenza n. 3638/2016, passata in giudicato, di annullamento dell'avviso di addebito n. 59320180011582606000 ad essa sottostante.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono CP_ compensate tra il ricorrente e l' e, tra il ricorrente e , sono Controparte_2
poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna a pagare alla parte ricorrente le spese processuali, che Controparte_2
si liquidano in complessivi € 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; CP_ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'
Catania, 18/02/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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