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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena ha pronunciato all'udienza del 9/5/2025 la seguente
sentenza contestuale
Nella controversia iscritta al n. rg. 1514/2020 e promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliato in Brolo, Parte_1 C.F._1
Via Cristoforo Colombo, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14/5/2020 il ricorrente proponeva ricorso avverso il diniego della disoccupazione agricola relativa all'anno 2013 in cui aveva lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della Savana srl per 101 giornate annue e ne chiedeva l'annullamento.
L 'I.N.P.S., costituendosi ha affermato di avere riconosciuto, in via amministrativa, quanto richiesto da parte Controparte_2 ricorrente, in data successiva al deposito del ricorso giudiziario. Non ravvisandosi in atti documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione in data antecedente al deposito del ricorso giudiziario. Tantomeno può ritenersi idonea una ricevuta di invio email non contenente alcun testo né alcun riferimento agli indebiti oggetto di causa.
Di conseguenza va dichiarata la cessata materia del contendere.
La Suprema Corte, in più occasioni ha avuto modo di sostenere che: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia in conseguenza fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice” (cfr Cass. n. 12844/2003).
La dichiarazione di cessata materia del contendere non esime il giudice dalla pronuncia sulle spese del giudizio sulla base della soccombenza virtuale.
Quanto sopra, porta a ritenere che l' ha dato ingiustamente causa e che pertanto lo stesso è CP_3 soccombente ai fini della pronuncia della condanna sulle spese di lite. Tanto basta per disporre sulle spese come da dispositivo con condanna a carico della in favore del CP_3 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena ha pronunciato all'udienza del 9/5/2025 la seguente
sentenza contestuale
Nella controversia iscritta al n. rg. 1514/2020 e promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliato in Brolo, Parte_1 C.F._1
Via Cristoforo Colombo, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14/5/2020 il ricorrente proponeva ricorso avverso il diniego della disoccupazione agricola relativa all'anno 2013 in cui aveva lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della Savana srl per 101 giornate annue e ne chiedeva l'annullamento.
L 'I.N.P.S., costituendosi ha affermato di avere riconosciuto, in via amministrativa, quanto richiesto da parte Controparte_2 ricorrente, in data successiva al deposito del ricorso giudiziario. Non ravvisandosi in atti documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione in data antecedente al deposito del ricorso giudiziario. Tantomeno può ritenersi idonea una ricevuta di invio email non contenente alcun testo né alcun riferimento agli indebiti oggetto di causa.
Di conseguenza va dichiarata la cessata materia del contendere.
La Suprema Corte, in più occasioni ha avuto modo di sostenere che: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia in conseguenza fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice” (cfr Cass. n. 12844/2003).
La dichiarazione di cessata materia del contendere non esime il giudice dalla pronuncia sulle spese del giudizio sulla base della soccombenza virtuale.
Quanto sopra, porta a ritenere che l' ha dato ingiustamente causa e che pertanto lo stesso è CP_3 soccombente ai fini della pronuncia della condanna sulle spese di lite. Tanto basta per disporre sulle spese come da dispositivo con condanna a carico della in favore del CP_3 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena