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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 07/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore TODISCO FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12953/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
MU Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Resistente_1elettivamente domiciliato presso S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIF.ACCERTAM n. 135468-549 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21759/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
MU SP e il Comune di Napoli.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
MU SP e il Comune di Napoli si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Resistente_1 è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo all'IMU per l'anno 2019 deducendo l'infondatezza della maggior pretesa in quanto l'imposta è stata calcolata senza tener conto della riduzione del 25% prevista per gli immobili locati a canone concordato.
MU SP eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incertezza dell'Ufficio avverso il quale è stato proposto, dato che viene impugnato un atto emesso da MU SP ma il ricorso è stato proposto
contro
N.OV. srl.; nel merito, insiste nella pretesa deducendo che i contratti di locazione sono stati registrati con il codice L1 e non già con il codice L2 previsto per quelli a canone concordato.
Il Comune di Napoli deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è fondato. Invero, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dato che lo stesso risulta correttamente notificato a MU SP all'indirizzo Email_4.
Quanto al merito, è meritevole di accoglimento la doglianza relativa all'infondatezza della maggior pretesa. Infatti, l'art. 1, comma 54, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prescrive che “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”: nel caso che occupa, il ricorrente ha documentato come gli immobili sottoposti all'imposizione
- riportati in catasto fabbricati al Fgl. 15, Part. 133, Sub. 20 (appartamento sito in Indirizzo_1 -
Napoli), Fgl. 40, Part. 33, Sub. 8 (appartamento sito in Indirizzo_2 - Napoli), Fgl. 40, Part. 33, Sub. 66
(cantina pertinenziale all'appartamento sito in Indirizzo_2 - Napoli) - siano stati locati a canone concordato, per cui legittimamente l'IMU è stata corrisposta nella misura ridotta del 25%. Sul punto, non appare dirimente il rilievo di MU SP secondo cui tale beneficio fiscale non competerebbe in quanto detti contratti di locazione sono stati registrati con il codice L1 e non già con il codice L2 previsto per quelli a canone concordato: si tratta, infatti, di un vizio solo formale che non incide sulla concreta spettanza del beneficio e che, al più, può rilevare per la definizione delle spese di giudizio.
Pertanto, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Il rilevato errore formale nella registrazione dei contratti, su cui MU SP ha fondato la propria pretesa, costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Compensa le spese
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
EM IS AR SO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore TODISCO FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12953/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
MU Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Resistente_1elettivamente domiciliato presso S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIF.ACCERTAM n. 135468-549 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21759/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
MU SP e il Comune di Napoli.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
MU SP e il Comune di Napoli si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Resistente_1 è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo all'IMU per l'anno 2019 deducendo l'infondatezza della maggior pretesa in quanto l'imposta è stata calcolata senza tener conto della riduzione del 25% prevista per gli immobili locati a canone concordato.
MU SP eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incertezza dell'Ufficio avverso il quale è stato proposto, dato che viene impugnato un atto emesso da MU SP ma il ricorso è stato proposto
contro
N.OV. srl.; nel merito, insiste nella pretesa deducendo che i contratti di locazione sono stati registrati con il codice L1 e non già con il codice L2 previsto per quelli a canone concordato.
Il Comune di Napoli deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è fondato. Invero, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dato che lo stesso risulta correttamente notificato a MU SP all'indirizzo Email_4.
Quanto al merito, è meritevole di accoglimento la doglianza relativa all'infondatezza della maggior pretesa. Infatti, l'art. 1, comma 54, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prescrive che “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”: nel caso che occupa, il ricorrente ha documentato come gli immobili sottoposti all'imposizione
- riportati in catasto fabbricati al Fgl. 15, Part. 133, Sub. 20 (appartamento sito in Indirizzo_1 -
Napoli), Fgl. 40, Part. 33, Sub. 8 (appartamento sito in Indirizzo_2 - Napoli), Fgl. 40, Part. 33, Sub. 66
(cantina pertinenziale all'appartamento sito in Indirizzo_2 - Napoli) - siano stati locati a canone concordato, per cui legittimamente l'IMU è stata corrisposta nella misura ridotta del 25%. Sul punto, non appare dirimente il rilievo di MU SP secondo cui tale beneficio fiscale non competerebbe in quanto detti contratti di locazione sono stati registrati con il codice L1 e non già con il codice L2 previsto per quelli a canone concordato: si tratta, infatti, di un vizio solo formale che non incide sulla concreta spettanza del beneficio e che, al più, può rilevare per la definizione delle spese di giudizio.
Pertanto, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Il rilevato errore formale nella registrazione dei contratti, su cui MU SP ha fondato la propria pretesa, costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Compensa le spese
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
EM IS AR SO