Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2025, proposto da
OL AG, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 226 del 16/01/2025, con il quale l’Amministrazione ha confermato <<l’iscrizione in qualità di Funzionario Tecnico Antincendio Volontario dei nominativi di cui all’allegato elenco>> non riportando anche il ricorrente;
della nota prot. n. 48379 del 28/11/2024, di cui è fatta menzione nel suindicato decreto, con la quale la <<Direzione Centrale per la Formazione [ha] trasmesso l’elenco del personale volontario che ha frequentato e superato con esito positivo il corso di formazione per Funzionario Tecnico Antincendio Volontario>>, ove non reca anche il nominativo dell’odierno ricorrente;
della nota prot. n. 48374 del 28/11/2024, di cui è fatta menzione nel suindicato decreto, con la quale la <<Direzione Centrale per la Formazione [ha] comunicato che i Sigg.ri OL AG e ER AS non hanno superato l’esame finale del corso di formazione per Funzionario Tecnico Antincendio Volontario>>;
del verbale del 27/11/2024, con il quale la Commissione d’esame finale ha giudicato la non idoneità del ricorrente attribuendo allo stesso un punteggio di 13 alla prova orale, con ciò determinando l’inefficacia del decreto di iscrizione nell’elenco del personale volontario con la qualità di
Funzionario Tecnico Antincendio, precludendo quindi l’instaurazione del relativo rapporto di servizio;
di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, lesivo dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 18 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa NA UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso introduttivo, il ricorrente contesta il giudizio espresso dall’amministrazione in relazione alla prova orale che non gli ha consentito il superamento dell’esame finale del corso di formazione per Funzionario Tecnico Antincendio Volontario;
vista la nota depositata il 18 febbraio 206 in cui i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione del merito della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse delle parti ricorrenti ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda oggetto del presente contenzioso e la sussistenza di profili di soccombenza reciproca costituiscano giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RT, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
NA UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA UR | RA RT |
IL SEGRETARIO