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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3434/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3434/2025, promossa con ricorso depositato il 01/09/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il giorno 8 luglio 1985, cittadino italiano, Codice Fiscale , CodiceFiscale_1
residente in [...], con l'Avv. Michela Longo del Foro di ES
e
2) Parte_2
nato a [...] il giorno 1° settembre 1984, cittadina italiana, Codice Fiscale , CodiceFiscale_2
residente in [...], con l'Avv. Vera Dall'Osto del Foro di ES
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ES (VA) il 16 dicembre 2006,
(anno 2006 atto n. 190 Parte II Serie A); separati consensualmente con verbale in data 30 aprile 2021 omologato con decreto del 6 settembre 2021, depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021; con i seguenti tre figli:
, nato a [...] il [...], maggiorenne, Persona_1
nato a [...] il [...] Persona_2
pagina 1 di 4 nata a [...] il giorno 8 giugno 2012, entrambi minorenni. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 1° settembre 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti:
“CONDIZIONI
1) - I figli minori e , rimangono affidati congiuntamente ad Persona_2 Persona_3 entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre.-
I genitori si impegnano a garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.-
2) - Data l'età dei figli, i coniugi convengono che il diritto di visita che la signora Pt_2
potrà esercitare sarà libero, previa comunicazione con il padre.
[...]
Solamente in caso di disaccordo tra gli stessi, il diritto di visita sarà regolamentato secondo il sottoindicato calendario:
a) i minori trascorreranno con la madre il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9.00 del sabato sino alla domenica alle ore 21.00 quando la stessa provvederà ad riaccompagnarli presso la casa paterna;
b) la madre inoltre terrà con sé i figli il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore
21.00 quando provvederà ad riaccompagnarli presso la casa paterna.
Peraltro, i coniugi potranno sempre concordemente definire ulteriori modalità di frequentazione in base alle esigenze dei figli.-
3) - I periodi di vacanza verranno regolamentati com modalità libera, sempre previo accordo tra i genitori.
4) - I coniugi concordano che, stante la precaria situazione economica della signora Pt_2
(attualmente assunta a chiamata presso un supermercato con stipendio di circa €
[...]
300/mensili), in luogo del versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, il signor potrà trattenere il 100% dell'importo dall'assegno UNICO corrisposto Parte_1 dall'Inps.-
La madre inoltre provvederà alla rifusione del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli minori.-
pagina 2 di 4 I coniugi al riguardo convengono che sono da intendersi spese straordinarie quelle indicate nello schema contenuto nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di ES il 1° febbraio
2018 alle quali si fà espresso e tassativo riferimento.-
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i coniugi ed il genitore non collocatario sarà tenuto alla corresponsione del relativo 50% a fronte della presentazione dei relativi giustificativi con le modalità indicate dalle Linee Guida sopra citate.-
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.-
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dal padre.-
5) - I coniugi signori e danno atto di essere entrambi Parte_2 Parte_1
autosufficienti godendo ciascuno di redditi propri.-
Rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economica a titolo di mantenimento.-“
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ES, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 16 dicembre 2006, in ES, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di pagina 3 di 4 ES (anno 2006, atto n. 190, Parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3434/2025, promossa con ricorso depositato il 01/09/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il giorno 8 luglio 1985, cittadino italiano, Codice Fiscale , CodiceFiscale_1
residente in [...], con l'Avv. Michela Longo del Foro di ES
e
2) Parte_2
nato a [...] il giorno 1° settembre 1984, cittadina italiana, Codice Fiscale , CodiceFiscale_2
residente in [...], con l'Avv. Vera Dall'Osto del Foro di ES
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ES (VA) il 16 dicembre 2006,
(anno 2006 atto n. 190 Parte II Serie A); separati consensualmente con verbale in data 30 aprile 2021 omologato con decreto del 6 settembre 2021, depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021; con i seguenti tre figli:
, nato a [...] il [...], maggiorenne, Persona_1
nato a [...] il [...] Persona_2
pagina 1 di 4 nata a [...] il giorno 8 giugno 2012, entrambi minorenni. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 1° settembre 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti:
“CONDIZIONI
1) - I figli minori e , rimangono affidati congiuntamente ad Persona_2 Persona_3 entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre.-
I genitori si impegnano a garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.-
2) - Data l'età dei figli, i coniugi convengono che il diritto di visita che la signora Pt_2
potrà esercitare sarà libero, previa comunicazione con il padre.
[...]
Solamente in caso di disaccordo tra gli stessi, il diritto di visita sarà regolamentato secondo il sottoindicato calendario:
a) i minori trascorreranno con la madre il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9.00 del sabato sino alla domenica alle ore 21.00 quando la stessa provvederà ad riaccompagnarli presso la casa paterna;
b) la madre inoltre terrà con sé i figli il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore
21.00 quando provvederà ad riaccompagnarli presso la casa paterna.
Peraltro, i coniugi potranno sempre concordemente definire ulteriori modalità di frequentazione in base alle esigenze dei figli.-
3) - I periodi di vacanza verranno regolamentati com modalità libera, sempre previo accordo tra i genitori.
4) - I coniugi concordano che, stante la precaria situazione economica della signora Pt_2
(attualmente assunta a chiamata presso un supermercato con stipendio di circa €
[...]
300/mensili), in luogo del versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, il signor potrà trattenere il 100% dell'importo dall'assegno UNICO corrisposto Parte_1 dall'Inps.-
La madre inoltre provvederà alla rifusione del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli minori.-
pagina 2 di 4 I coniugi al riguardo convengono che sono da intendersi spese straordinarie quelle indicate nello schema contenuto nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di ES il 1° febbraio
2018 alle quali si fà espresso e tassativo riferimento.-
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i coniugi ed il genitore non collocatario sarà tenuto alla corresponsione del relativo 50% a fronte della presentazione dei relativi giustificativi con le modalità indicate dalle Linee Guida sopra citate.-
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.-
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dal padre.-
5) - I coniugi signori e danno atto di essere entrambi Parte_2 Parte_1
autosufficienti godendo ciascuno di redditi propri.-
Rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economica a titolo di mantenimento.-“
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ES, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 16 dicembre 2006, in ES, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di pagina 3 di 4 ES (anno 2006, atto n. 190, Parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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