Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11536/2024 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PRATO ANNA e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in GALLERIA MAZZINI 3/1 16121 GENOVA, presso il difensore avv.
PRATO ANNA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE GIUSEPPE e Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 226 CATANIA presso lo studio dell'avv. VITALE
GIUSEPPE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 189 cpc.
pagina 1 di 4
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1
questo Tribunale e proponeva opposizione avverso il DI n. 2925/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania in data 9.10.2024 e notificato il 10.10.2024 ,con il quale ad istanza dell'opposto veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 39.772,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, articolando una serie di motivi e richiedendo preliminarmente la fissazione di autonoma udienza al fine di provvedere in ordine alla richiesta di sospensione ex art. 649 cpc.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del DI opposto.
Con provvedimento del 19.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al fine di provvedere in ordine alla chiesta sospensione ex art. 649 cpc, istanza poi rigettata con ordinanza del 3 febbraio 2025.
Con decreto ex art. 171 cpc del 7.1.2025 il GI, verificata l'integrità del contraddittorio e la regolare costituzione del convenuto, differiva l'udienza di comparizione della parti al 2.4.2025 e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza del 9.4.2025 ( cui era stata differita d'ufficio l'udienza del 2.4.2025) le parti congiuntamente chiedevano al GI di essere autorizzate a precisare le conclusioni, rinunciando all'uopo all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc, essendo nelle more intervenuta tra le stesse una transazione.
Il GI autorizzava le parti in conformità e queste chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del DI opposto e compensazione delle spese.
Sulle conclusioni come precisate la causa veniva quindi posta in decisione.
Ciò posto va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, per effetto dell'intervenuta transazione tra le parti non vi è alcun interesse ad una pronuncia giudiziale.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029).
pagina 2 di 4 In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n.
5390).
In particolare con riferimento al giudizio di opposizione, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cass. n. 13085 del 22/05/2008).
E ancora: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia
(di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. n. 4531 del 10/04/2000).
Pacifico è quindi che la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 18131/2020), fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale".
Infatti, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21757/2021).
Peraltro, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio pagina 3 di 4 fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Trib. Roma, Sez. lav., sent. 21.08.2020).
La conseguenza nel caso di specie è la cessazione della materia del contendere, avendo peraltro entrambe le parti precisato in tal senso le proprie conclusioni, e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11536/2024
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 14/4/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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