Parere definitivo 17 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/04/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03480/2025REG.PROV.COLL.
N. 01427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2023, proposto da:
AR NA Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 1745 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, l’avvocato Ippolito Matrone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 1745 del 22 giugno 2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento della nota prot. n. 11459 del 22 febbraio 2022 del comune di Scafati, recante la comunicazione di rigetto dell’istanza di condono edilizio prot. n. 10945 del 30 aprile 1986.
Il comune appellato si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione dell’appello.
In vista della trattazione lo stesso comune ha depositato memoria conclusiva alla quale l’appellante ha replicato con memoria del 25 marzo 2025.
Con nota depositata in data 11 aprile 2025 il comune ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La comunicazione di diniego impugnata in primo grado è stata trasmessa all’appellante in riscontro all’istanza-diffida del 10 gennaio 2022, prot. n. 977, inviata denunciando l’irritualità della notifica del precedente diniego di sanatoria (provvedimento dell’11 febbraio 2004, prot. n. 2839), notifica avvenuta nelle mani di un soggetto terzo (BA EN) non convivente con il soggetto destinatario (BA UM) che aveva presentato la domanda di condono prot. n. 10945 del 30 aprile 1986, nonché defunto coniuge e dante causa della appellante.
Il riscontro alla diffida è motivato, in termini replicativi del precedente provvedimento dell’11 febbraio 2004, prot. n. 2839, in base al rilievo dell’inadempimento, da parte di BA UM, alla produzione delle integrazioni documentali richieste con note del 17 novembre 1987 e del 17 dicembre 1998, prot. n. 34218.
In primo grado l’appellante lamentava, in estrema sintesi:
- che l’amministrazione comunale, nell’opporle direttamente il diniego di sanatoria, le avrebbe impedito di assolvere gli incombenti documentali integrativi, il cui (risalente) inadempimento, da parte del terzo, non avrebbe potuto riverberarsi a suo discapito;
- che il comune avrebbe omesso di comunicarle i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
3. Il Tar adito ha adottato la richiamata pronuncia di rigetto con sentenza in forma semplificata rilevando in sintesi:
- che, nonostante l’irritualità della notifica, il diniego era già conosciuto dall’originario destinatario che lo aveva ritualmente impugnato con ricorso poi dichiarato perento;
- che la diffida del 10 gennaio 2022, prot. n. 977, riveste natura e contenuto propri dell’istanza di autotutela di un provvedimento divenuto efficace e inoppugnabile, su cui l’amministrazione non è tenuta a pronunciarsi;
- che la nota del 22 febbraio 2022, prot. n. 11459, riproduce letteralmente la motivazione reiettiva del precedente provvedimento dell’11 febbraio 2004, prot. n. 2839, quindi è un atto meramente confermativo.
4. Non condividendo la sentenza l’appellante l’ha impugnata sostenendo:
- che non si tratterebbe di atto meramente confermativo in quanto la nota del 22 febbraio 2022 non si limiterebbe a richiamare la motivazione del precedente provvedimento di rigetto atteso che, affermando che “ allo stato permangono ancora i motivi per cui è stato già emesso il provvedimento di diniego in data 11.02.2004 prot. 2839 ”, riconoscerebbe che la pratica sia stata riesaminata, seppur giungendo alla decisione già adottata in precedenza (tesi ribadita nella memoria di replica);
- che l’originaria notifica al destinatario era irregolare e quindi l’atto non sarebbe divenuto inoppugnabile;
- che il Tar non avrebbe vagliato il motivo di ricorso inerente la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono.
5. Il comune, nel costituirsi in appello, ha riproposto le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate in primo grado, non esaminate nella pronuncia di rigetto resa dal Tar Campania, sede di Salerno.
In ogni caso ha ribadito le argomentazioni già prospettate, relative all’infondatezza del ricorso introduttivo.
6. L’appello è infondato.
È dirimente il rilievo che sulla istanza-diffida del 10 gennaio 2022, prot. n. 977 il comune si è espresso in senso meramente confermativo della determinazione sfavorevole assunta col provvedimento dell’11 febbraio 2004, prot. n. 2839, senza operare alcuna rivalutazione dei relativi presupposti e degli interessi pubblici e privati coinvolti all'esito di una rinnovata istruttoria.
Il provvedimento di diniego dell’11 febbraio 2004, prot. n. 2839 è ormai inoppugnabile.
Infatti, l’irregolarità della relativa notifica non ne ha comportato l’invalidità: alla stregua del principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. del “raggiungimento dello scopo”, l’eventuale vizio della notifica del provvedimento lesivo si traduce in una mera irregolarità, che può essere sanata col tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.
Si tratta di quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il provvedimento dell’11 febbraio 2004, nonostante l’irregolarità della notifica, è stato impugnato dal destinatario con ricorso r.g. n. 1434 del 2004, dichiarato perento dal Tar con decreto presidenziale n. 6356 del 2012.
A fronte di tali evidenze, all’istanza-diffida del 10 gennaio 2022 non può che attribuirsi la valenza di istanza di annullamento in autotutela di un provvedimento ormai divenuto efficace e inoppugnabile, mentre la nota di riscontro del 22 febbraio 2022 risulta essere atto meramente confermativo, tenuto altresì conto della insussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su istanze di autotutela.
Per giurisprudenza granitica, il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr. fra le tante: Cons. Stato, sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855).
A ciò consegue che neanche era dovuta la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autotutela.
In conclusione l’appello deve essere respinto con conferma della statuizione del Tar di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune di Scafati, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO