Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
10/06/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9538/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to SPATARO IVANA giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 17-01-2023, per notar CP_1 Per_1 dott.ssa Laura, iscritta al collegio notarile del distretto di Palermo, (rep. n. 2536, racc. 1915, reg. il
26-01-23 a Palermo al n. 2748/1T), dall'avv. Nicola Maccarrone con c.f. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura di Catania, sito presso la sede in via CP_1
Cifali 76/a; resistente
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro – postumi – aggravamento
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12 ottobre 2024 il ricorrente di cui in epigrafe premesso di avere subito un infortunio sul lavoro nel dicembre del 2014, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nell'atto di scendere dal furgone, cadendo rovinosamente a terra;
che gli era stata riconosciuta la malattia professionale con revisione fissata il giorno 01.06.2022; che nelle more, veniva sottoposto, nel 2016 ad intervento per sostituzione protesica totale del ginocchio, nel 2018 ad intervento di espianto, nel 2019 a reimpianto;
che sottoposto a visita per revisione, l' comunicava che “la menomazione accertata per il CP_1 caso attuale è ANCHILOSI RETTILINEA DI GINOCCHIO IN ESITO A RIMOZIONE PROTESI
PER INFEZIONE. Grado 023%”.
1
contestava il grado di percentuale riconosciuto.
Come era possibile evincere dalla relazione medico – legale del C.T.P. Dott. “il Persona_2 danno biologico….conseguente e il grado di invalidità permanente, da voce anchilosi in estensione completa o quasi del ginocchio” doveva riconoscersi “nella misura del 35%”, anche in ragione delle condizioni psicofisiche e della presenza di segni critici di patologia depressiva, conseguenti all'infortunio.
Chiedeva quindi:
“a) accertare e dichiarare che all'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere nella percentuale del 35% e comunque superiore al 23%.
b) Condannare l' , al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti CP_1
e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con memoria del 8 aprile 2025 l' si costituiva in giudizio, contestando la pretesa avversaria e CP_1 deducendo di avere correttamente valutato il grado di menomazione residuo all'infortunio occorso anche in ragione del lamentato aggravamento.
Segnatamente la percentuale riconosciuta dall' nella misura del 23% era conforme alle CP_1 tabelle di cui al Dlgs 38/2000, applicando correttamente la voce 273 con specifico riferimento ai dati clinico-strumentali oggettivi emersi (voce tabellare che prevede un grado percentuale pari al
23%, per anchilosi rettilinea del ginocchio (180°).
La pretesa percentuale del 35% è prevista solo nel caso di perdita anatomica della coscia (35%-
50%) che non è equivalente alla perdita funzionale del segmento osteoarticolare.
Contestava il chiesto cumulo di interessi e rivalutazione non essendo più ammissibile dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n° 412 che all'art. 16, 6° comma, ha regolato la specifica materia, così come interpretata dalla Suprema Corte (v. Cass. Sent. n° 9140/92; Cass. Sent. n°
9887/92; Cass. Sent. n° 12038; C. Cost. sent. n° 361/96).
Insisteva chiedendo rigettare la domanda del ricorrente e considerare valido il provvedimento di diniego dell' Spese, come per legge. CP_1
Nel corso del giudizio, veniva nominato un C.T.U.
2 Depositata la relazione peritale, all'udienza del 24 giugno 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione ed infine definita nei termini che seguono.
La domanda è parzialmente fondata.
Invero, il C.T.U., sulla scorta degli esami clinici e complementari effettuati, ha accertato che “
[...]
di anni 69, per l'infortunio sul lavoro denunciato ed avvenuto il 05/12/2014… … … è Pt_1 in atto affetto dai seguenti postumi permanenti: “ esiti di pregresso valido trauma contusivo - distorsivo del ginocchio sinistro con verosimili lesioni legamentose e del menisco interno, operato di meniscectomia parziale e condroplastica di ii-iii grado (maggio 2015), poi di artroprotesi gi- nocchio sin. (marzo 2016), poi rioperato per sospetta mobilizzazione settica di rimozione protesica
e di sua sostituzione (di-cembre 2028 - 2019), poi rioperato per complicanza infettiva di rimozione protesica ed applicazione di spaziatore antibiotato articolato, successivamente rioperato di rimozione dello spaziatore ed artrodesi articolare con secondaria anchilosi rettilinea di ginocchio.
I suddetti postumi residuati all'infortunio sul lavoro del 05.12.2014 sono oramai stabilizzati, hanno carattere permanente e per quanto riguarda la valutazione medico-legale del danno biologico, tenendo conto delle tabelle allegate al D.M. n. 38/2000, in particolare del codice n. 273 "Anchilosi rettilinea del ginocchio (180°)" con valutazione prevista in percentuale fissa il 23% e del cod. 36
"Ci-catrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche" con valutazione prevista fino ad un massimo di 5%, nella fattispecie valutabile il 3%, ne deriva un danno biologico complessivo nel grado del 25% (venticinque per cento).
La decorrenza dell'aggravamento dei postumi, per quanto detto sopra, va fissata al 01/05/2022”.
Tale giudizio va condiviso, perchè coerente e conseguenziale con le valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Deve quindi ritenersi fondato il diritto del ricorrente alla corresponsione della prestazione pretesa nella misura riproporzionata alla percentuale di riduzione della capacità di lavoro acclarata, con la conseguente condanna dell' a corrisponderla, gravata di interessi. CP_1
Le spese di giudizio vanno parzialmente compensate in ragione dell'esito della lite nella misura di due terzi, nel resto seguendo la soccombenza, secondo i parametri del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022; con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
3 condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore di CP_1
della rendita dovutagli in ragione dell'aggravamento del grado di inabilità accertato Parte_1 del 25% a decorrere dal maggio 2022, oltre interessi;
dichiara compensate per due terzi le spese di giudizio che nel restante terzo liquida in favore del ricorrente in misura pari a euro 895,50 oltre IVA, CPA e spese generali e distrae in favore dell'avv.to Ivana Spataro;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. come liquidate in separato decreto. CP_1
Catania il 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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