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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
RO IE, RE
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 12498/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202500095881000 IMU
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che deriva dall'avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU, anno 2022, in relazione agli immobili inseriti nel relativo prospetto, eccependo la mancata notifica di detto avviso di accertamento.
Ma, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, l'avviso di accertamento IMU n. 4806 è stato ritualmente notificato unitamente agli avvisi IMU 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con raccomandata AR n.
64779429164-7.
Per quanto riguarda l'avviso di presa in carico, esso è disciplinato dall'art. 29, co, 1, lett. b) del D.L. Nominativo_2 (convertito in L. 122/2010), che prevede per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'obbligo di comunicare al contribuente di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'incarico di riscuotere determinate somme oggetto di un precedente accertamento notificato.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6589/2025, ha chiarito che l'avviso di presa in carico è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
Perciò, solo quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate, la comunicazione di presa in carico si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
Nel caso specifico, non essendo il primo atto con cui al ricorrente è stato comunicato il proprio debito tributario, il ricorso è inammissibile.
Pertanto, il ricorso è inammissibile. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
RO IE, RE
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 12498/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202500095881000 IMU
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che deriva dall'avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU, anno 2022, in relazione agli immobili inseriti nel relativo prospetto, eccependo la mancata notifica di detto avviso di accertamento.
Ma, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, l'avviso di accertamento IMU n. 4806 è stato ritualmente notificato unitamente agli avvisi IMU 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con raccomandata AR n.
64779429164-7.
Per quanto riguarda l'avviso di presa in carico, esso è disciplinato dall'art. 29, co, 1, lett. b) del D.L. Nominativo_2 (convertito in L. 122/2010), che prevede per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'obbligo di comunicare al contribuente di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'incarico di riscuotere determinate somme oggetto di un precedente accertamento notificato.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6589/2025, ha chiarito che l'avviso di presa in carico è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
Perciò, solo quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate, la comunicazione di presa in carico si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
Nel caso specifico, non essendo il primo atto con cui al ricorrente è stato comunicato il proprio debito tributario, il ricorso è inammissibile.
Pertanto, il ricorso è inammissibile. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate