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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 349/2025 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante, nonché dal signor (c.f. Parte_1
), rappresentati e difesi dagli Avvocati Michele C.F._1
AS ed LI AS, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato LI AS in Vicenza alla Piazza Pontelandolfo 114
APPELLANTI
contro
: società (c.f. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Mantovani e
Kati Sbalchiero, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Vicenza alla Contrà delle Morette 17
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 108/2025 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 23 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vicenza adito dalla società Parte_1
e dal signor che hanno opposto il decreto ingiuntivo recante il Parte_1
numero 932/2023 emesso da quel Tribunale nei loro confronti ed in favore della società per un importo complessivo di € 87.018,87 Parte_2
oltre accessori, nel rituale contraddittorio dell'opposta, ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, condannato gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 11.270,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di lite.
Avverso detta decisione hanno interposto appello innanzi a questa Corte la società ed il signor Parte_1 Parte_1
chiedendone la riforma.
L'appellata società ha resistito all'impugnazione instando per il suo rigetto.
In data 15 settembre 2025 le parti costituite, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato note scritte con le quali hanno vicendevolmente dichiarato, gli appellanti, di rinunciare agli atti del giudizio all'azione ed all'appello, e, l'appellata, di accettare la rinuncia, ed hanno pertanto congiuntamente chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la dichiarazione di rinuncia e la correlata accettazione sono regolari né sussistono reciproche contestazioni sul punto.
Ulteriormente osserva che i diritti in contesa sono nella piena disponibilità delle parti.
Ed infine, che le parti hanno inteso regolare le spese del giudizio instando per la loro integrale compensazione.
Va dunque adottato il provvedimento di estinzione ai sensi dell'articolo 306 comma terzo cpc regolando le spese di lite in coerenza con la congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 108/2025 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 23 gennaio 2025, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Venezia, li 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 349/2025 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante, nonché dal signor (c.f. Parte_1
), rappresentati e difesi dagli Avvocati Michele C.F._1
AS ed LI AS, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato LI AS in Vicenza alla Piazza Pontelandolfo 114
APPELLANTI
contro
: società (c.f. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Mantovani e
Kati Sbalchiero, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Vicenza alla Contrà delle Morette 17
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 108/2025 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 23 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vicenza adito dalla società Parte_1
e dal signor che hanno opposto il decreto ingiuntivo recante il Parte_1
numero 932/2023 emesso da quel Tribunale nei loro confronti ed in favore della società per un importo complessivo di € 87.018,87 Parte_2
oltre accessori, nel rituale contraddittorio dell'opposta, ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, condannato gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 11.270,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di lite.
Avverso detta decisione hanno interposto appello innanzi a questa Corte la società ed il signor Parte_1 Parte_1
chiedendone la riforma.
L'appellata società ha resistito all'impugnazione instando per il suo rigetto.
In data 15 settembre 2025 le parti costituite, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato note scritte con le quali hanno vicendevolmente dichiarato, gli appellanti, di rinunciare agli atti del giudizio all'azione ed all'appello, e, l'appellata, di accettare la rinuncia, ed hanno pertanto congiuntamente chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la dichiarazione di rinuncia e la correlata accettazione sono regolari né sussistono reciproche contestazioni sul punto.
Ulteriormente osserva che i diritti in contesa sono nella piena disponibilità delle parti.
Ed infine, che le parti hanno inteso regolare le spese del giudizio instando per la loro integrale compensazione.
Va dunque adottato il provvedimento di estinzione ai sensi dell'articolo 306 comma terzo cpc regolando le spese di lite in coerenza con la congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 108/2025 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 23 gennaio 2025, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Venezia, li 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni