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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.3738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, a seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies ult.co. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
D'ANNUNZIO 35 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. CASTANA FILIPPO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
IO ER in Catania Via Nicola Coviello 16, per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.11.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 10.4.2024, , quale Parte_1 proprietario dell'immobile sito a Catania in Via Etnea n. 690 piano 5, ha convenuto in giudizio CP_1
, proprietaria dell'appartamento sovrastante, chiedendo di accertare la responsabilità della
[...] resistente per i danni da infiltrazioni cagionati al proprio immobile, chiedendo la condanna della resistente al risarcimento del danno per le spese sostenute per il ripristino del proprio appartamento pari ad €2.379,32, come da fattura del novembre 2018 delle spese sostenute per il procedimento di A.T.P.
N.R.G. 17195/2017per €2.483,19, per le spese sostenute pari ad €.6.400,00 (€.65,00 + €.6.335,00) per
1 la locazione temporanea di altro immobile dal mese di settembre 2017 (data del crollo) al mese di giugno 2018 (data di fine lavori), oltre al pagamento della somma di €12.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. Ha altresì chiesto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3,
c.p.c.
Si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa risarcitoria e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda per assenza di responsabilità in relazione ai danni ivi lamentati.
Preliminarmente, nel merito, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per tutte le spese sostenute e i danni non patrimoniali subiti a causa di infiltrazioni d'acqua, provenienti dal piano superiore di proprietà della resistente
, che determinarono in data 15.9.2017 il distacco di diverse parti di intonaco e pignatte CP_1 dall'intradosso del soffitto della camera da letto e nei soffitti di altre stanze tali da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. A causa di tali infiltrazioni l'immobile venne dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.
Nel 2017 propese ricorso per A.T.P. concluso nell'anno 2018. Nello stesso anno, il ricorrente ha provveduto ad eseguire le opere indicate dal CTU in sede di A.T.P. Successivamente in data 10 aprile
2024, il ha proposto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Pt_1
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è fondata.
Ai sensi dell'art. 2947, co. 1, c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che il termine prescrizionale decorre, per i danni da fatto illecito, dal momento in cui il danneggiato ha avuto effettiva conoscenza del danno ingiusto, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di danni da infiltrazioni, se si tratta di illecito istantaneo (evento unico con effetti permanenti), la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno;
mentre in caso di illecito permanente (condotta dannosa protratta nel tempo), il termine decorre “de die in diem” sino alla cessazione della condotta lesiva (Cass. civ. 16 aprile 2018, n. 9318; Cass. civ. 16 novembre
2011, n. 23763).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il danno si fosse già manifestato alla data del 15 settembre
2017, quando l'immobile di venne dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco a causa del Pt_1 distacco di intonaci e pignatte.
In particolare, il CTU a pag. 27 della relazione di ATP riferisce “Si ritiene possibile che l'umidità sia stata prodotta da un'anomalia funzionale dell'impianto idrico di adduzione risolta successivamente
2 con agli interventi di manutenzione eseguiti di recente nel bagno, il che giustifica l'esito della prova condotta sull'impianto idrico che evidenzia la mancanza di perdite allo stato attuale”. Nell'ambito dell'ATP, conclusasi nel 2018, il CTU ha accertato i danni arrecati all'immobile del ricorrente che, al momento del sopralluogo, non vi erano perdite dall'impianto idrico, consigliando di svolgere ulteriori accertamenti, invero rifiutati dalle parti, al fine di indagare ulteriormente eventuali cause attive di infiltrazioni non palesate e comunque non accertabili sulla scorta degli accertamenti compiuti prospettando una ipotetica possibilità di infiltrazioni per la vetustà dell'impianto fognario.
Dall'esame dalla documentazione allegata dal ricorrente emerge che lo stesso avviò le attività di risanamento del solaio del bagno e del vano letto che vennero completate nel mese di novembre del
2018, quali lavori di ripristino indicati dal CTU, e per i quali ha chiesto in tale sede il ristoro (vedi fattura n. 22 del 30.11.2028- all. 2 fasc. ricorr.). Ove, dal lontano 2018, alla data del ricorso, fossero comparse ulteriori infiltrazioni, tali da rendere anche vani gli interventi di rispristino, il ricorrente lo avrebbe senz'altro allegato in tale sede, nella quale si è invece limitato a chiedere un accertamento di responsabilità per i danni occorsi all'appartamento e il risarcimento delle spese sostenute oltre cinque anni fa.
In tale sede l'attore, non ha allegato infiltrazioni in atto, né danni ulteriori o successivi all'esecuzione dei lavori dal medesimo eseguiti nel lontano novembre 2018, di talchè in assenza di elementi offerti dall'attore deve escludersi che la causa permanga, limitandosi il ricorrente a richiedere la condanna della resistente al ristoro delle spese sostenute oltre i cinque anni addietro rispetto alla data dell'invio della lettera di negoziazione assistita (14.2.24) e del deposito del ricorso, sino al novembre 2018. Non può sul punto prescindersi da una puntuale allegazione a carico di colui che agisce in giudizio. Una
CTU sul punto, in difetto di allegazione, risulterebbe meramente esplorativa finendo per supplire all'onere probatorio gravante sul danneggiato. Infine, le stesse note conclusive, in assenza di qualsiasi deduzione sul punto, confermano quanto sopra ritenuto.
Ciò chiarito, il ricorrente, in relazione alle somme di cui chiede il ristoro in tale sede, non ha dimostrato di aver interrotto i termini prescrizionali del diritto al risarcimento nel tempo intercorso tra la cessazione della condotta colposa (anche a voler individuare il mese di novembre dell'anno 2018 data della fattura per le spese di ripristino dell'immobile del ricorrente) e sino al momento dell'invito alla negoziazione assistita del 14.2.2024 ricevuta in data 16.2.2024.
Pertanto, risulta accertata l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Prive di fondamento risultano poi le deduzioni formulate dall'attore sul punto in ordine all'operatività nella fattispecie oggetto di causa di una
3 prescrizione da reato.
La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore riferimento, per tutte le fasi processuali (ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, rigetta la domanda attorea;
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di liquidate Parte_1 CP_1 in €3.387,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 14 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, a seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies ult.co. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
D'ANNUNZIO 35 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. CASTANA FILIPPO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
IO ER in Catania Via Nicola Coviello 16, per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.11.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 10.4.2024, , quale Parte_1 proprietario dell'immobile sito a Catania in Via Etnea n. 690 piano 5, ha convenuto in giudizio CP_1
, proprietaria dell'appartamento sovrastante, chiedendo di accertare la responsabilità della
[...] resistente per i danni da infiltrazioni cagionati al proprio immobile, chiedendo la condanna della resistente al risarcimento del danno per le spese sostenute per il ripristino del proprio appartamento pari ad €2.379,32, come da fattura del novembre 2018 delle spese sostenute per il procedimento di A.T.P.
N.R.G. 17195/2017per €2.483,19, per le spese sostenute pari ad €.6.400,00 (€.65,00 + €.6.335,00) per
1 la locazione temporanea di altro immobile dal mese di settembre 2017 (data del crollo) al mese di giugno 2018 (data di fine lavori), oltre al pagamento della somma di €12.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. Ha altresì chiesto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3,
c.p.c.
Si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa risarcitoria e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda per assenza di responsabilità in relazione ai danni ivi lamentati.
Preliminarmente, nel merito, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per tutte le spese sostenute e i danni non patrimoniali subiti a causa di infiltrazioni d'acqua, provenienti dal piano superiore di proprietà della resistente
, che determinarono in data 15.9.2017 il distacco di diverse parti di intonaco e pignatte CP_1 dall'intradosso del soffitto della camera da letto e nei soffitti di altre stanze tali da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. A causa di tali infiltrazioni l'immobile venne dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.
Nel 2017 propese ricorso per A.T.P. concluso nell'anno 2018. Nello stesso anno, il ricorrente ha provveduto ad eseguire le opere indicate dal CTU in sede di A.T.P. Successivamente in data 10 aprile
2024, il ha proposto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Pt_1
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è fondata.
Ai sensi dell'art. 2947, co. 1, c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che il termine prescrizionale decorre, per i danni da fatto illecito, dal momento in cui il danneggiato ha avuto effettiva conoscenza del danno ingiusto, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di danni da infiltrazioni, se si tratta di illecito istantaneo (evento unico con effetti permanenti), la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno;
mentre in caso di illecito permanente (condotta dannosa protratta nel tempo), il termine decorre “de die in diem” sino alla cessazione della condotta lesiva (Cass. civ. 16 aprile 2018, n. 9318; Cass. civ. 16 novembre
2011, n. 23763).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il danno si fosse già manifestato alla data del 15 settembre
2017, quando l'immobile di venne dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco a causa del Pt_1 distacco di intonaci e pignatte.
In particolare, il CTU a pag. 27 della relazione di ATP riferisce “Si ritiene possibile che l'umidità sia stata prodotta da un'anomalia funzionale dell'impianto idrico di adduzione risolta successivamente
2 con agli interventi di manutenzione eseguiti di recente nel bagno, il che giustifica l'esito della prova condotta sull'impianto idrico che evidenzia la mancanza di perdite allo stato attuale”. Nell'ambito dell'ATP, conclusasi nel 2018, il CTU ha accertato i danni arrecati all'immobile del ricorrente che, al momento del sopralluogo, non vi erano perdite dall'impianto idrico, consigliando di svolgere ulteriori accertamenti, invero rifiutati dalle parti, al fine di indagare ulteriormente eventuali cause attive di infiltrazioni non palesate e comunque non accertabili sulla scorta degli accertamenti compiuti prospettando una ipotetica possibilità di infiltrazioni per la vetustà dell'impianto fognario.
Dall'esame dalla documentazione allegata dal ricorrente emerge che lo stesso avviò le attività di risanamento del solaio del bagno e del vano letto che vennero completate nel mese di novembre del
2018, quali lavori di ripristino indicati dal CTU, e per i quali ha chiesto in tale sede il ristoro (vedi fattura n. 22 del 30.11.2028- all. 2 fasc. ricorr.). Ove, dal lontano 2018, alla data del ricorso, fossero comparse ulteriori infiltrazioni, tali da rendere anche vani gli interventi di rispristino, il ricorrente lo avrebbe senz'altro allegato in tale sede, nella quale si è invece limitato a chiedere un accertamento di responsabilità per i danni occorsi all'appartamento e il risarcimento delle spese sostenute oltre cinque anni fa.
In tale sede l'attore, non ha allegato infiltrazioni in atto, né danni ulteriori o successivi all'esecuzione dei lavori dal medesimo eseguiti nel lontano novembre 2018, di talchè in assenza di elementi offerti dall'attore deve escludersi che la causa permanga, limitandosi il ricorrente a richiedere la condanna della resistente al ristoro delle spese sostenute oltre i cinque anni addietro rispetto alla data dell'invio della lettera di negoziazione assistita (14.2.24) e del deposito del ricorso, sino al novembre 2018. Non può sul punto prescindersi da una puntuale allegazione a carico di colui che agisce in giudizio. Una
CTU sul punto, in difetto di allegazione, risulterebbe meramente esplorativa finendo per supplire all'onere probatorio gravante sul danneggiato. Infine, le stesse note conclusive, in assenza di qualsiasi deduzione sul punto, confermano quanto sopra ritenuto.
Ciò chiarito, il ricorrente, in relazione alle somme di cui chiede il ristoro in tale sede, non ha dimostrato di aver interrotto i termini prescrizionali del diritto al risarcimento nel tempo intercorso tra la cessazione della condotta colposa (anche a voler individuare il mese di novembre dell'anno 2018 data della fattura per le spese di ripristino dell'immobile del ricorrente) e sino al momento dell'invito alla negoziazione assistita del 14.2.2024 ricevuta in data 16.2.2024.
Pertanto, risulta accertata l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Prive di fondamento risultano poi le deduzioni formulate dall'attore sul punto in ordine all'operatività nella fattispecie oggetto di causa di una
3 prescrizione da reato.
La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore riferimento, per tutte le fasi processuali (ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, rigetta la domanda attorea;
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di liquidate Parte_1 CP_1 in €3.387,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 14 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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