Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
All' udienza in trattazione scritta del 14/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7387/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'avv. LUIGI MILANI, DOMENICA Parte_1
TO E AL RA;
RICORRENTE contro rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. FABIO POZZI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2023, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare ritorsivo, inefficace, nullo e comunque illegittimo, il licenziamento intimato da Controparte_1
in persona del Segretario Generale pro tempore, in danno
[...] del sig. con comunicazione datata 05.11.2022 (art. Parte_1
18, co. 1, l.300/70); 2) per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del Segretario Generale pro tempore,
[...] alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, con Parte_1 condanna del medesimo datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegra, pari ad € 3.781,03 (art. 18, commi
1 e 4, Legge 300/1970 come modificato dalla Legge n. 92/2012), nonché al
attesa la manifesta insussistenza del fatto posto a base
[...] del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 18, co. 7, l.
300/70); 4) per l'effetto, accertata la natura imprenditoriale di
condannare quest'ultima, Controparte_1 in persona del Segretario Generale pro tempore, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro ed alla liquidazione di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegra, pari ad € 3.781,03, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre interessi nella misura legale (art. 18, co. 4, l. 300/1970); 5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento comminato al sig. da Parte_1 [...]
, atteso che non ricorrono gli estremi Controparte_1 Controparte_1 del dedotto giustificato motivo oggettivo (art. 18, co. 7, l. 300/70); 6) per l'effetto, accertata la natura imprenditoriale di
[...]
dichiarare risolto il rapporto di Controparte_1 lavoro con effetto dalla data del licenziamento (05.11.2022) e condanna
in persona del Controparte_1
Segretario Generale pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(art. 18, co. 5, l. 300/70); 7) in via ancora gradata, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento
[... comminato al sig. da Parte_1 Controparte_1
attesa la violazione del requisito di motivazione di cui Controparte_1 all'art. 2, comma 2, legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 18, co. 6, l.
300/70); 8) per l'effetto, accertata la natura imprenditoriale di
dichiarare risolto il Controparte_1 rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (05.11.2022) e condannare in persona Controparte_1 del Segretario Generale pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (art. 18, co. 6, l. 300/70); 9) in subordine, qualora l'Ill.mo
Giudice adito qualifichi Controparte_1 come organizzazione di tendenza, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo e per
l'effetto condannare il medesimo datore di lavoro a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 8
Legge n. 604/1966”.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente eccepiva la natura non imprenditoriale, ma di organizzazione di tendenza, della CP_2 con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300/70 ai sensi dell'art. 4 L. n. 108/1990, domandando nel merito il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa la fase istruttoria, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che, a parere di chi scrive, l'odierna resistente è qualificabile come organizzazione di tendenza. Come ribadito sul punto dalla Suprema Corte, “occorre rilevare come, pur mancando nel nostro diritto positivo una definizione di "organizzazione di tendenza" la stessa, per come elaborata sul piano teorico, evoca una fattispecie associativa che si caratterizza per la "diffusione di valori ideologicamente caratterizzati". 16. Di tale fenomeno, l'art. 4 della L. n. 108 del 1990 offre un riconoscimento formale, stabilendo l'affrancamento dalla tutela reale dell'organizzazione di tendenza;
beneficio che, come è stato osservato, "è … finalizzato a proteggere la sua libertà ed a consentire il perseguimento degli obiettivi che l'ordinamento reputa meritevoli e che giustificano una disciplina differenziata, senza che ne soffra il principio di uguaglianza" (Cass. n. 4983 del 2014, in motivazione, paragr. 9). 17. Il privilegio dell'esenzione dall'applicazione dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970 - oggi peraltro abolito per effetto dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs.
n. 23 del 2015 - è, però, collegato, come si è detto, alla sussistenza di un triplice requisito (uno in positivo e due in negativo):
l'identificabilità di una organizzazione di tendenza nominata, la mancanza dello scopo di lucro, la mancanza di un'impresa (Cass. nr. 7837 del
2005)…".
Nel caso della (nazionale, regionale e territoriale), trattasi di CP_2 federazione di categoria della UIL, che svolge attività di rappresentanza dei lavoratori ai sensi degli artt. 1 e 2 dello statuto (in atti).
Peraltro, quanto ad eventuali utili, ai sensi dell'art. 52 dello statuto,
“le risorse economiche maturate devono essere utilizzate al solo fine di realizzare le finalità politiche e organizzative della federazione”.
A ciò si aggiunga che la non è soggetta all'iscrizione nel CP_2
Registro delle Imprese e non dispone di partita IVA.
Da quanto esposto, si evince sostanzialmente l'assenza dello scopo di lucro e dell'organizzazione di impresa.
Pertanto, deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina dell'art. 4 L. n. 108/1990, secondo il quale: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.
La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.
Al riguardo, va tuttavia precisato che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui "la norma della L. n. 108 del 1990, art.
3, sull'estensione ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori di cui alla L. n. 604 del 1966 e alla L. n. 300 del 1970, art. 15, delle conseguenze sanzionatorie previste dalla medesima L. n. 300 del 1970, art.
18, a prescindere dal numero dei dipendenti ed anche a favore dei dirigenti, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per illiceità del motivo e, in particolare, a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o rappresaglia" (in termini:
Cass. n. 5635 del 2006, che cita, in motivazione, Cass. n. 4543 del 1999,
Cass. n. 14982 del 2000, n. 3837 del 1997); tale principio più di recente è stato ribadito da Cass. n. 19695 del 2016, esplicitamente richiamata dalla
Corte territoriale, secondo cui: “In tema di licenziamento, l'art. 4 della
l. n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cd. organizzazioni di tendenza il privilegio dell'inapplicabilità dell'art. 18 st.lav., fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3 sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori o determinati da motivo di ritorsione o rappresaglia, sicché, in tale evenienza, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore (nella specie, avente la carica di dirigente sindacale), restando privo di rilievo il livello occupazionale dell'ente e la categoria di appartenenza del dipendente” (v. anche, in motivazione, Cass. n. 17999 del 2019)” (cfr. Cass., ord. del
07.03.2023 n. 6838).
Alla luce del suddetto principio, dunque, la tutela reale prevista dall'art. 18 L. 300/70 trova applicazione - indipendentemente dalla qualifica di organizzazione di tendenza o meno – ai licenziamenti determinati da motivo illecito.
Ebbene, nel caso in esame il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della odierna resistente da luglio 1989, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ricoprendo altresì la carica di Segretario Generale dal 1997 sino al 2018. Tuttavia, con nota del 05.11.2022, la CP_2 comminava al il licenziamento per giustificato motivo oggettivo Parte_1 con la seguente motivazione: “Lei è alle dipendenze della scrivente
Organizzazione dal 06 luglio 1989 ed ha rivestito l'incarico di Segretario generale di della nostra Federazione territoriale sino allo scorso 19 CP_1 febbraio 2018, allorquando, nell'ambito di avvicendamenti negli incarichi politici, venne nominato in Sua sostituzione altro Segretario Generale. La nostra Federazione, in tale contesto, al fine di favorire la conferma del
Suo ruolo nell'ambito della stabiliva in Suo favore Controparte_3 il mantenimento del rapporto di lavoro in essere con il riconoscimento dei livelli retributivi consolidati di cui all'epoca godeva (ovvero, il livello di inquadramento e la retribuzione). Le rammentiamo, peraltro, che nel successivo Congresso Regionale del 6 e 7 marzo 2018, lei venne nuovamente confermato Segretario Generale della incarico politico Parte_2 di categoria che mantenne sino al 25 ottobre 2018 allorquando, poiché eletto in Segreteria Confederale UIL nel Congresso Regionale tenutosi nei giorni 31 maggio e 1 giugno del medesimo anno, decise di dimettersi. Pur tanto verificatosi, la nostra Federazione, sempre per favorire il Suo ruolo nell'ambito della Segreteria Confederale UIL, si determinò a lasciare in essere il rapporto di lavoro con lei. Infine, il 3 giugno 2021, Lei ha acquisito nuovamente il menzionato incarico di Segretario Generale della
funzione successivamente confermata nel Congresso Parte_2
Regionale svoltosi il 4 luglio 2022. Tanto premesso, è accaduto che Lei non
è stato più confermato nella Segreteria Confederale UIL a far tempo dal 28
e 29 luglio 2022 e, soprattutto, che con nota del 20 ottobre 2022, prot.
3989/GEN/VP/ma, la ha comunicato di aver disposto in Parte_3 data 19 ottobre 2022 la gestione Politica Straordinaria ad Acta della
attribuendo ad altra persona il ruolo di Commissario Parte_2
Straordinario, di talché si è verificata la Sua decadenza da Segretario generale ed è definitivamente venuto meno qualsiasi Suo ruolo presso la menzionata Evidenziamo, dunque, che essendo venuto Controparte_3 meno il Suo incarico politico presso la a far tempo Parte_2 Pt_2 dalla menzionata data del 19 ottobre 2022, Lei è ora tornato a dover svolgere attività lavorativa presso la nostra Federazione che, però, non ha più vacante il posto da Lei precedentemente ricoperto;
né la nostra organizzazione Sindacale ha la possibilità di ricollocarla in altre mansioni compatibili con il livello di inquadramento di Quadro CCNL
Edilizia Industria di cui lei gode o, evidentemente, anche solo di collocarla in altre mansioni lavorative corrispondenti ad inquadramento inferiore. Dunque, per effetto di quanto innanzi indicato e trovandoci nell'impossibilità oggettiva di collocarla proficuamente in qualsivoglia mansione, Le comunichiamo che il rapporto di lavoro cessa con effetto immediato e, dunque, senza preavviso, in data odierna con la presente comunicazione […]” (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha impugnato l'intimato licenziamento lamentandone la nullità per la sussistenza di un motivo illecito determinante (licenziamento ritorsivo), poiché, secondo lo stesso, il commissariamento dell'Ente
(presieduto dal ricorrente) rappresenterebbe “l'ultimo atto di un disegno volto a delegittimare e, successivamente, ad estromettere definitivamente il Segretario Regionale, attraverso un licenziamento ammantato da un giustificato motivo oggettivo del tutto inesistente”.
A tale riguardo, vale la pena richiamare i principi generalmente affermati dalla Suprema Corte in tema di licenziamento ritorsivo, secondo cui “quanto al carattere ritorsivo del licenziamento - e quindi alla domanda di accertamento della nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito -, per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento” (Cass. n. 5555 del 2011;
Cass. n. 14816 del 2005; Tribunale Bari sez. lav., 31/03/2022, n.994). Ne discende che “…in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale” (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019)”
(Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, n.2414).
Nel caso di specie, non si ritiene fornita la prova, il cui onere grava sul lavoratore, del cosiddetto motivo illecito.
In proposito, preme richiamare sul punto le dichiarazioni del sig. , Tes_1 teste di parte ricorrente, il quale ha dichiarato: “confermo la circostanza sub 19 e preciso che tanto so poiché mi fu riferito dal nel
Parte_4 corso di una riunione tenutasi alla mezzanotte del primo giorno del congresso;
anche in detta occasione il non c'era, poiché non fu Parte_1 invitato. In quell'occasione il ci disse che il
Parte_4 Parte_1 doveva dare le dimissioni, io chiesi le ragioni di tanto e mi fu risposto, sempre dal , che dei motivi ne avremmo parlato successivamente (
Parte_4 ad oggi non conosco ancora le ragioni); alla mia domanda “se non dovesse firmare le dimissioni?”, il rispose che nel caso in cui il
Parte_4
si fosse opposto avrebbe commissariato la uil […]”. Parte_1 CP_1
Ebbene, dalle suddette dichiarazioni si evince chiaramente che il non avesse molte possibilità, poiché lo stesso avrebbe dovuto Parte_1 rassegnare le dimissioni da segretario regionale ovvero, in caso contrario, il (segretario generale nazionale) avrebbe commissariato la Parte_4 (il cui segretario generale regionale era appunto il Controparte_4
). Parte_1
Tuttavia, dalle dichiarazioni del teste, non si evince alcun riferimento del ad eventuali conseguenze anche sul piano lavorativo ove, Parte_4 peraltro, il rapporto lavorativo intercorreva tra il e la Parte_1 [...]
, e non di certo con la Controparte_5 Controparte_6
Sul punto, preme difatti osservare che la federazione nazionale (nonché la relativa segreteria) è un soggetto autonomo e distinto dalle federazioni territoriali e regionali: infatti, queste ultime rispondono in proprio dei rapporti di lavoro e delle obbligazioni a qualsiasi titolo assunte.
Difatti, come previsto dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 11 dello statuto, “le federazioni Territoriali e le federazioni Regionali sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla federazione nazionale;
godono di autonomia gestionale economica e politico- organizzativa come previsto dal presente statuto e rispondono in proprio delle obbligazioni assunte. La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, dei rapporti di lavoro e di collaborazione di qualsiasi natura e delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla
Federazione Territoriale e alla che le ha contratte. Controparte_3
La federazione nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa di tali obbligazioni e ad essa non possono in nessun caso essere ricondotte”.
Conseguentemente, la territoriale resistente deve considerarsi CP_1
l'unico soggetto responsabile delle proprie scelte gestionali ed organizzative nonché dei rapporti di lavoro e delle obbligazioni assunte, indipendentemente da eventuali determinazioni “politiche” o ingerenze della nazionale. Difatti, il licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo è stato adottato dalla federazione territoriale, effettivo datore di lavoro del ricorrente, al quale non possono in alcun modo ritenersi riconducibili le decisioni adottate dalle federazioni nazionale e regionale.
Per quanto sopra esposto, non può ritenersi provata la riconducibilità alla di un eventuale “disegno” volto ad estromettere il CP_2 lavoratore, ovvero di un cosiddetto motivo illecito.
Ad ogni buon conto, non possono trascurarsi le seguenti circostanze aventi riscontro documentale: a) con nota del 24.09.22, il segretario nazionale stante le intervenute dimissioni di tutta la segreteria CP_2 regionale e del tesoriere, nonché al fine di favorire il nuovo progetto politico, invitava il a convocare con urgenza il consiglio Parte_1 regionale della per il giorno 3 ottobre 2022 (cfr. doc 8 Parte_2 fascicolo resistente); b) con nota del 28.09.22, i componenti dimissionari del consiglio regionale dell'ente chiedevano al ricorrente, quale segretario generale di convocare con procedura d'urgenza Parte_2 il consiglio regionale (cfr. doc. 10 fascicolo resistente;
c) a fronte di tali richieste, il ricorrente riscontrava la nota del segretario nazionale proponendo per il 7 ottobre 2022 “un incontro” con i segretari generali della di al fine di conoscere il progetto politico (cfr. CP_2 Pt_2 doc. 14 fascicolo ricorrente); tale richiesta veniva riscontrata in data
03.10.2022 dal segretario nazionale, il quale invitava nuovamente il a convocare il suddetto consiglio regionale nel più breve tempo Parte_1 possibile (cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente); d) con nota del 07.10.2022
(cfr. doc. 16 fascicolo ricorrente), il riscontrava l'ennesima Parte_1 richiesta di convocazione del consiglio regionale dell'ente rappresentando che:
e) nelle more, le federazioni territoriali, con nota del 11.10.2022, domandavano il rinvio della riunione programmata per il giorno seguente con le altre sigle sindacali ai fini dell'apertura del tavolo contrattuale per il rinnovo del contratto integrativo regionale ivi menzionato, il tutto per consentire alla parte sindacale di concludere il percorso congressuale e definire compiutamente i poteri interni di rappresentanza (cfr. doc 17 fascicolo ricorrente); f) soltanto con la nota del 17.10.22, il ricorrente convocava il consiglio regionale per il giorno 03.11.22 (cfr. doc 19 fascicolo ricorrente); g) con successiva nota del 20.10.22, la Parte_3
, a firma del gen. nazionale, comunicava che la
[...] Parte_5 segreteria nazionale, in data 19.10.22, aveva deliberato il commissariamento ad acta della individuando apposito Parte_2 commissario straordinario con conseguente decadenza del segretario generale regionale e di tutta la segreteria (cfr. doc. 18 fascicolo ricorrente).
Ciò premesso, preme osservare che, a fronte della richiesta dei componenti del consiglio regionale di convocazione del consiglio dell'ente, il comportamento tenuto dal ricorrente non può considerarsi conforme a quanto previsto dal regolamento sul punto.
Infatti, come previsto dal Regolamento Attuativo Statuto FenalUil, in atti, al punto 5.2 rubricato “consiglio regionale articolo 27”:
Dunque, a fronte dell'intervenuta richiesta dei componenti del consiglio, il segretario generale regionale “deve” convocare il consiglio con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro 15 giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza.
Considerato che l'istanza dei componenti del consiglio risale al 28.09.22, risulta del tutto tardiva la convocazione del consiglio regionale per il giorno 03.11.22, ben oltre il termine di 15 giorni previsto dal regolamento.
Pertanto, la segreteria nazionale procedeva a deliberare il commissariamento ad acta della determinando la decadenza Controparte_4 del (provvedimento, peraltro, non impugnato). Parte_1
Sicché, quandanche vi fosse stato un disegno politico volto ad estromettere definitivamente il ricorrente, non può ignorarsi che la condotta tenuta da quest'ultimo ha certamente contribuito affinché si giungesse al commissariamento.
Conseguentemente – pur volendo escludere l'autonomia della federazione territoriale Bari rispetto a quella nazionale e volendo ritenere sussistente un nesso causale tra il commissariamento della federazione regionale da parte della federazione nazionale, quale ultimo atto di un disegno politico volto ad estromettere il ricorrente, ed il licenziamento di quest'ultimo da parte della federazione territoriale – dovrebbe comunque escludersi in radice, sulla base dei principi innanzi esposti, la natura ritorsiva del licenziamento, poiché il ricorrente ha concorso con la propria condotta alla determinazione del commissariamento dell'ente regionale ed alla sua decadenza dall'incarico di segretario generale.
Quanto, invece, alla motivazione posta a fondamento del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, giova rammentare che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in
“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”.
Si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori
(sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico - produttive
(riduzione dell'attività di un settore, cessazione di un appalto) ovvero anche nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi (in questo senso, ex plurimis, Cass. n.
21282/06, Cass. n. 7750/2003, Cass. n. 14093/2001), o in quelle che attengono a una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero sono dirette a un aumento della redditività d'impresa (Cass. sez. lav. n. 25201 del 07/12/2016), dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage il contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale.
Ciò posto, vale osservare che è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41
Cost., mentre è rimessa al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali e il provvedimento di licenziamento e della mancanza di qualsiasi possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto “repechage”) mediante l'adibizione a mansioni tendenzialmente equivalenti (si veda, ex plurimis,
Cass. n.15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava ai sensi dell'art. 5 l. 604/66 sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito [si veda, ex plurimis, Cass. n.4688/1991; cfr. anche Cass. sez. lav. 11720/09, secondo cui “In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio"”.
L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha evidenziato come in presenza di contestazione del lavoratore della legittimità del licenziamento, il datore debba provare 1) la sussistenza in concreto delle ragioni di carattere produttivo-organizzativo dedotte;
2) il nesso di causalità tra il motivo oggettivo ed il recesso, precisando che le ragioni devono individualizzarsi in relazione ad uno o più lavoratori la cui attività deve essere direttamente investita;
3) l'impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro licenziato in altre mansioni compatibili- c.d. obbligo di repêchage. Inoltre, il datore dovrà dare contezza dei criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei lavoratori da licenziare, che dovranno essere ispirati al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Dunque, il datore di lavoro, sulla base della schematizzazione sopra delineata, deve fornire innanzitutto la prova dell'effettività delle ragioni fattuali poste alla base del provvedimento e, dunque, il nesso di causalità tra il motivo ed il recesso, in riferimento al ricorrente.
Come è stato chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza del 12 luglio 2012,
n. 11775 (cfr. Cass. n. 12261/2003, Cass. n. 5301/2000) “il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali. Più recentemente, questa Corte ha esteso l'ambito dell'onere probatorio che incombe sul datore di lavoro in subjecta materia, affermando che in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con
l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass. n. 21579/2008)”.
Sull'argomento i giudici di legittimità hanno statuito che “L'esigenza, derivante da ragioni inerenti all'attività produttiva, di ridurre di una o più unità il numero dei dipendenti dell'azienda, se non dà luogo ad una ipotesi di licenziamento collettivo, regolata dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223 (la cui applicabilità è riservata a fattispecie specificamente individuate), può di per sé concretare un giustificato motivo obiettivo di licenziamento individuale, la cui legittimità dipende, tuttavia, dalla ulteriore condizione della comprovata impossibilità di utilizzare "aliunde" il lavoratore licenziato, ovvero dal rispetto delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. nella scelta del lavoratore licenziato fra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una situazione in cui le generiche ragioni produttive di riduzione del personale non si prospettavano rispetto ad una individuata lavoratrice tra gli addetti ad attività impiegatizie, ma ad una generica posizione di lavoro, aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo sulla base del mero nesso di causalità tra la generica necessità di riduzione e il licenziamento, di per sé privo di sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile, sicché la selezione tra i vari lavoratori interessati non avrebbe potuto essere compiuta liberamente, ma con applicazione analogica dei criteri previsti dall'art. 5 della legge
n. 223 del 1991, quali i carichi di famiglia e l'anzianità)” (cfr. Cass. sez. lav. n. 11124 del 11/06/2004); nello stesso senso, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti
l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di "repêchage" - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse” (Cass. sez. lav. n. 7046 del 28/03/2011).
Ebbene, nel caso de quo, con nota del 05.11.2022, la resistente intimava all'odierno ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la seguente motivazione:
“[…] essendo venuto meno il Suo incarico politico presso la di CP_2
a far tempo dalla menzionata data del 19 ottobre 2022, Lei è ora Pt_2 tornato a dover svolgere attività lavorativa presso la nostra Federazione che, però, non ha più vacante il posto da Lei precedentemente ricoperto;
né la nostra organizzazione Sindacale ha la possibilità di ricollocarla in altre mansioni compatibili con il livello di inquadramento di Quadro CCNL
Edilizia Industria di cui lei gode o, evidentemente, anche solo di collocarla in altre mansioni lavorative corrispondenti ad inquadramento inferiore.
Dunque, per effetto di quanto innanzi indicato e trovandoci nell'impossibilità oggettiva di collocarla proficuamente in qualsivoglia mansione, Le comunichiamo che il rapporto di lavoro cessa con effetto immediato e, dunque, senza preavviso, in data odierna con la presente comunicazione […]” (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Ebbene, a parere di chi scrive, non appaiono convincenti le argomentazioni di parte resistente secondo cui il licenziamento sarebbe stato comminato sostanzialmente per assenza di posto vacante.
In primis, è pacifico che il datore di lavoro, già prima del commissariamento, riconosceva al la consolidata retribuzione (si Parte_1
v. doc. 5 fascicolo resistente), pur senza ricevere alcuna prestazione lavorativa. Sicché, non appare convincente che il datore di lavoro, al rientro del lavoratore - con esperienza ultraventennale – , abbia opposto l'impossibilità di ricollocarlo in qualsivoglia proficua attività lavorativa (sia perché il posto precedentemente ricoperto dall'odierno ricorrente era stato conferito ad altro soggetto, sia perché non vi era alcun ruolo compatibile con il suo inquadramento di Quadro di 7° livello
CCNL Edili, né altre mansioni lavorative corrispondenti ad inquadramento inferiore ove eventualmente collocarlo), attività lavorativa che – lo si ribadisce - sin dal febbraio 2018 non veniva svolta per la struttura barese. Dunque, non risulta alcun cambiamento riferibile all' assetto organizzativo del datore di lavoro, tale da indurre quest'ultimo a rinunciare ad un'unità lavorativa. Ove peraltro il datore di lavoro sostiene di aver promosso il ruolo del ricorrente presso la federazione regionale “… al solo fine di favorirne l'impegno politico ed il ruolo nell'ambito della Federazione Regionale” (cfr. pag. 10 memoria di costituzione).
Inoltre, come si evince dagli ultimi tre bilanci 2020,2021 e 2022, in atti, gli stessi si sono chiusi con avanzi di gestione;
dunque, la resistente, pur continuando a impiegare il ricorrente, non avrebbe avuto difficoltà a sostenerne il relativo costo (come ha fatto dal 2018).
Peraltro, giova osservare che, a differenza di quanto asserito da parte resistente nella memoria di costituzione, l'incarico politico di segretario generale ricoperto dal presso la - rispetto al Parte_1 Parte_2 quale interveniva la decadenza a far tempo dal 19.10.2022 - non solo non era espressamente contemplato dall'accordo quadro del 12.12.2017 (cfr. all.
5 resistente), ma soprattutto non era previsto quale condizione/presupposto ai fini della prosecuzione del rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze della il cui venir meno avrebbe potuto Controparte_7 comportare sic et simpliciter il licenziamento del ricorrente da parte della federazione territoriale. Dunque, a parere di chi scrive, non può legittimamente sostenersi che “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla con la comunicazione del 5 Controparte_8 novembre 2022 nei confronti di si ribadisce, è Parte_1 scaturito unicamente dalla decadenza a far tempo dal 19 ottobre 2022 dell'incarico politico del quale Segretario Generale della Parte_1
per l'intervenuto commissariamento straordinario ad acta CP_4 della deliberato dalla e quindi dal Controparte_3 Controparte_6 venir meno della condizione prevista dall'accordo quadro del 12 dicembre
2017”.
Ad ogni buon conto, la Federazione territoriale di era tenuta a CP_1 garantire le tutele previste per il lavoratore de quo prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, non risulta che ciò sia avvenuto.
Parte resistente nella summenzionata missiva di licenziamento sosteneva che: “né la nostra organizzazione Sindacale ha la possibilità di ricollocarla in altre mansioni compatibili con il livello di inquadramento di Quadro CCNL Edilizia Industria di cui lei gode o, evidentemente, anche solo di collocarla in altre mansioni lavorative corrispondenti ad inquadramento inferiore”.
La resistente, prima di procedere al licenziamento del dipendente, avrebbe dovuto tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 5 della L.
223/1991, il quale individua i c.d. “criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese”, in base al quale l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico- produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Al riguardo, non può ignorarsi quanto indicato proprio dall'odierna resistente, la quale nel 2019 aveva assunto il sig. quale figura CP_9 impiegatizia (operatore sindacale liv. 4) e, in data 01.09.2022, il sig.
quale operatore sindacale (liv. 4) con contratto di lavoro a tempo Pt_6 pieno.
Ebbene, ai fini del licenziamento intervenuto a novembre 2022, parte resistente non ha minimamente tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente rispetto alla minore anzianità di servizio dei sigg.ri e Pt_6
; difatti, il datore di lavoro, pur di salvaguardare la posizione CP_9 lavorativa del , riducendo comunque il costo retributivo, avrebbe Parte_1 potuto -in extremis- ricorrere al demansionamento del ricorrente (dal 7 liv.) con inquadramento inferiore al 4 liv.
Parte resistente non ha dato prova di aver prospettato al ricorrente la possibilità di essere ricollocato eventualmente anche con mansione inferiore. Nè il datore di lavoro ha dato prova di aver tenuto conto dei suddetti criteri per l'individuazione del lavoratore da licenziare. Dunque, alla luce di tutto quanto innanzi, la circostanza che, al momento dell'intervenuta decadenza del (dall'incarico di segretario Parte_1 generale regionale), la territoriale si trovasse a pieno CP_1 organico non appare sufficiente a giustificare l'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la federazione territoriale -
a tutti gli effetti unico datore di lavoro del - avrebbe dovuto Parte_1 tutelare la posizione lavorativa del dipendente in ragione della sua anzianità di servizio ultraventennale.
Sicché, non risulta neppure provata l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.
Conseguentemente, per tutte le ragioni esposte, non sussistono gli estremi per l'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In riferimento alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, considerato che l'odierna resistente è un'organizzazione di tendenza, deve essere applicata la tutela obbligatoria. Per tali ragioni, la resistente deve essere condannata alla riassunzione del entro il termine di Parte_1 tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, appare equo compensare una metà delle spese di lite ponendo la restante metà a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, condanna la alla Controparte_1 riassunzione del sig. entro il termine di tre giorni o, in Parte_1 mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 2.500,00, oltre ad
Euro 259,00 per la rifusione del costo del Contributo Unificato ed accessori di legge.
Bari, 14.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)