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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1317/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GEROLAMO ANGOTTI
RICORRENTE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO VIERI Controparte_1 C.F._1
e dall'avv. MASSIMILIANO MANZO
RESISTENTE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 01/4/2025:
Il procuratore di ha insistito nell'ammissione di CTU ha Parte_1 concluso, nel merito, come da ricorso, chiedendo, pertanto: « Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, rigettata ogni contraria richiesta: - accertare che il ha realizzato su incarico del Parte_1 convenuto Sig. , nell'unità immobiliare n. “A1” di proprietà del medesimo convenuto Controparte_1 sita in Calenzano, Via delle Rose n. 12, i lavori extra descritti in narrativa e di cui alla fattura del
n. 1/48 del 2.11.2022 per € 104.053,81 iva inclusa;
- accertare e dichiarare il corrispettivo Parte_1 maturato dal in relazione ai predetti lavori nell'importo di cui alla Parte_1 fattura n. 1/48 del 2.11.2022 per € 104.053,81 iva inclusa o nel diverso importo che sarà provato o ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e di mora come per legge;
- condannare il convenuto al pagamento al dell'importo di cui alla fattura n. 1/48 del 2.11.2022 per Controparte_2
pagina 1 di 7 € 104.053,81 iva inclusa ovvero al diverso importo che sarà provato o ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e di mora come per legge;
- con vittoria di spese».
Il procuratore di ha insistito nella richiesta di ammissione dei testi non Controparte_1 ammessi e si è opposto all'ammissione di CTU e ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e seconda memoria integrativa, chiedendo, pertanto: « Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Prato: • In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott.
rispetto alle pretese creditorie avanzate dal nel Controparte_1 Parte_1 ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile;
• sempre in via pregiudiziale di rito, in via subordinata, dichiarare la propria incompetenza in ragione del Foro esclusivo pattuito tra il
e la nel contratto di appalto sottoscritto in data 26 Parte_1 Controparte_3 giugno 2018 a favore del Tribunale di La Spezia e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il ricorso;
• nel merito, rigettare il ricorso avanzato dal (C.F.: e, per Parte_1 P.IVA_1
l'effetto, accertare che nulla è dovuto da parte del Dott. relativamente alle opere da Controparte_1 quest'ultima vantate in forza della fattura n. 1/48/2022 del 2 novembre 2022; • nel merito, accertare che controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., da determinarsi in via equitativa in € 20.000,00, o in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
[…] Con vittoria di spese e compensi professionali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2023, il ha chiesto la condanna del sig. Parte_1
al pagamento della somma di € 104.053,81, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per opere e forniture extra-capitolato eseguite nell'unità immobiliare n. “A1” sita in Calenzano, Via delle Rose n. 12, di proprietà del convenuto.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato in data 26.06.2018 un contratto di appalto con la Soc. per la CP_3 realizzazione di un complesso edilizio in località Il Neto, Comune di Calenzano, comprendente l'unità A1, assegnata al sig. , socio della coop. e vicepresidente;
CP_1 CP_3
- di aver eseguito, su richiesta del convenuto, una serie di lavorazioni e forniture extra-capitolato, dettagliate in apposite schede riepilogative, tra cui pavimenti e rivestimenti, impianto radiante sottotetto, sanitari e rubinetterie, sanitrit, predisposizione split e termoarredi, zanzariere e persiane blindate, impianto elettrico, gas cucina, led parapetti e opere varie;
- che era stato concordato con il presidente della cooperativa e lo stesso quale Controparte_1 vicepresidente che i lavori extra sarebbero stati fatturati ai futuri proprietari secondo un prezzairio concordato;
- di aver comunicato al convenuto, con PEC del 26.10.2022, la chiusura della contabilità e pagina 2 di 7 l'emissione della fattura n. 1/48 del 2.11.2022 per l'importo complessivo di € 104.053,81, IVA inclusa;
- di aver ricevuto contestazioni generiche e dilatorie da parte del convenuto, il quale avrebbe negato di aver commissionato le opere, nonostante la documentazione e le testimonianze raccolte dimostrassero il contrario.
Si è costituito in giudizio , che ha chiesto, preliminarmente, la dichiarazione del Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, e, in subordine, la declaratoria di incompetenza, e, nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c., eccependo e deducendo:
- di aver sottoscritto il 15.5.18 con il un contratto di Parte_1 procacciamento di affari, con riconoscimento, in caso di affidamento dell'appalto di lavori dalla Società Cooperativa IN, di un compenso compreso tra il 2% e l'8% del valore dell'appalto;
- che il 26.6.18 era stato stipulato l'appalto, con allegato capitolato dei lavori;
- che il contratto prevedeva che i lavori fossero affidati a corpo, e che ogni variante dovesse essere autorizzata per iscritto;
- che, nel corso dei lavori, la e la avevano concordato alcune varianti al progetto, Pt_1 CP_3 con riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo a corpo di € 991.623,24;
- di non aver mai conferito incarichi diretti al , non essendo parte Parte_1 del contratto di appalto stipulato tra quest'ultimo e la;
Controparte_3
- di aver già corrisposto, tramite la Cooperativa, ogni somma dovuta per le opere da capitolato e per quelle extra-capitolato, come risultante dal verbale di collaudo sottoscritto in data 24.02.2022, in cui la aveva riconosciuto di aver ricevuto ogni pagamento dovuto;
Pt_1
- che, dopo la sottoscrizione del verbale di collaudo, la aveva corrisposto quanto dovuto Pt_1 per il procacciamento di affari;
- che la aveva introdotto un giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia nei confronti della CP_3
chiedendo la condanna all'ultimazionw delle opere e alla rimozione dei vizi, e Pt_1
l'accertamento che nulla risultava ancora dovuto alla Pt_1
- che solo la soc. coop. IN poteva ritenersi legittimata passiva, giacché CP_1
non era parte del contratto;
[...]
- che l'art. 17 del contratto di appalto prevedeva il foro esclusivo dio La Spezia;
- che la somma degli importi risultanti dalle “schede riepilogative” ammontava ad € 96.851,74;
- che le spese per gran parte delle opere per cui è causa erano state sostenute dalla o CP_3 direttamente dal resistente.
- di aver ricevuto la fattura n. 1/48/2022 solo otto mesi dopo la sottoscrizione del collaudo, senza pagina 3 di 7 alcuna preventiva richiesta o riserva da parte del . Parte_1
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del Parte_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quantificati in via equitativa in € 20.000,00.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., svolto l'interrogatorio libero delle parti ed infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandata, la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 01/04/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
1.1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Al riguardo deve rammentarsi che la legittimazione passiva sussiste in capo al soggetto che la parte attrice indica quale titolare, sul lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio (indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito), onde essa difetta solo nell'ipotesi, per vero di scuola, che la vocatio in jus concerna un soggetto diverso dal presunto debitore. Nel caso di specie, è stato evocato CP_1 in giudizio sull'assunto che sia debitore della onde sussiste la sua legittimazione a Pt_1 contraddire.
E invero, il rapporto dedotto in giudizio non è il contratto stipulato tra la e la Cooperativa Pt_1
IN, bensì un autonomo contratto per opere extra che la ricorrente afferma intercorso direttamente con . CP_1
1.2. Da ciò consegue, altresì, il rigetto dell'eccezione di incompetenza, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, il foro convenzionale concordato tra la e la Cooperativa Pt_1
IN, non trovando applicazione in questa sede il contratto che lo prevede.
1.3. Venendo al merito della pretesa, occorrere rammentare che oggetto della domanda è il pagamento di “opere extra” oggetto di fatturazione da parte della ricorrente (doc. 9 fasc. OVERALL), specificate nel “conteggio riepilogativo” (doc. 12 fasc. OVERALL), raggruppato nelle seguenti schede dettagliate: Scheda pavimenti e rivestimenti A.1, Scheda radiante sottotetto A.1, Scheda sanitari e rubinetteria A.1, Scheda sanitrit A.1, Scheda split e termoarredi A.1, Scheda zanzariere e persiane A.1, Scheda 1° fase A.1, Scheda gas cucina A.1, Scheda impianto elettrico A.1, Scheda led parapetti A.1.
Ciò premesso, deve osservarsi che non osta, in linea di principio, all'accoglimento della pretesa del ricorrente la circostanza che nel verbale del 24.2.22 il abbia dichiarato di aver ricevuto Parte_1 quanto dovutole per opere da capitolato ed opere extra, trattandosi di dichiarazione resa alla Cooperativa IN, che non poteva che concernere, appunto, le opere extra richieste da quest'ultima. Né v'era la pagina 4 di 7 necessità che tali opere extra venissero pattuite per iscritto, non operando tra le odierne parti la previsione del contratto tra il e la Cooperativa, come sopra argomentato con riferimento all'eccezione Parte_1 di incompetenza.
Le opere indicate nelle schede, nonché il modus operandi seguito con riferimento alle “opere extra” sono state oggetto dell'istruttoria espletata all'udienza del 1° ottobre 2024 e del 19 novembre 2024, che ha lasciato emergere un quadro probatorio chiaro e coerente.
I testi escussi hanno fornito dichiarazioni convergenti e circostanziate, che attestano come CP_1 abbia personalmente richiesto e concordato con il una serie di interventi personalizzati, al di Parte_1 fuori del capitolato standard. L'arch. ha confermato di aver predisposto, su indicazione Persona_1 dei singoli soci, schede riepilogative delle varianti richieste, specificando che aveva scelto CP_1 materiali diversi da quelli previsti e che tali scelte erano state trasmesse alla Overall per la quantificazione, precisando che «dopo che venivano fatte richieste di modifica, se c'erano cose particolari da chiedere alla cooperativa, si passava dalla cooperativa;
se non c'erano questioni particolari, andavano direttamente alla che quantificava i costi per i lavori, che rimanevano Pt_1 direttamente in capo ai soci» (circostanza confermata anche dal socio ). Persona_2
L'ing. dipoi, ha dichiarato che le opere idrotermosanitarie extra (radiante sottotetto, Persona_3 sanitrit, predisposizione split e gas cucina) erano state richieste direttamente dal convenuto, che si presentava come proprietario dell'immobile. L'ing. ha confermato che le modifiche Testimone_1 impiantistiche, tra cui l'impianto elettrico trifase e l'illuminazione della scala, furono richieste da
. La teste ha riferito che il convenuto e la moglie si recarono personalmente CP_1 Testimone_2 presso lo showroom per scegliere pavimenti e rivestimenti extra, e che le differenze di CP_4 prezzo furono comunicate alla Analoga conferma è giunta dal teste (CITEP), Pt_1 Testimone_3 che ha attestato la scelta diretta da parte del convenuto di sanitari, rubinetterie e termoarredi, poi regolarmente forniti e installati. Il teste ha dichiarato di aver eseguito l'intero impianto Testimone_4 elettrico nell'appartamento di , su incarico del , e ha riconosciuto le lavorazioni CP_1 Parte_1 riportate nelle schede tecniche. I testi artigiani ( hanno confermato di aver eseguito Tes_5 Tes_6 lavorazioni specifiche (controsoffitti, rasature, pavimentazioni, rivestimenti) su incarico della in Pt_1 conformità alle richieste del convenuto.
Deve, infine, segnalarsi che il teste , direttore di cantiere, ha confermato che tutte le opere Testimone_7 extra furono richieste direttamente dal convenuto, con il quale interloquiva quotidianamente, e che la Cooperativa IN, nella persona del presidente , aveva delegato ogni decisione a , Per_4 CP_1 vicepresidente e referente operativo, ed anzi « Il sig. , presidente della cooperativa si è sempre Per_4 disinteressato dei lavori extra fatti a casa di [ADR] degli altri soci, prima che noi mandassimo CP_1 le schede con i conteggi voleva visionarle, ma per mi ha sempre detto vedete voi con CP_1 CP_1 direttamente, senza passare per la cooperativa che non c'entra nulla», con ciò confermando il trattamento particolare di cui godeva , in quanto vicepresidente — e, si può aggiungere, CP_1 altresì in quanto procacciatore dell'affare per la circostanza pacifica — il che giustifica Pt_1 pagina 5 di 7 l'ammissione della prova per testi del contratto per opere extra, tenuto conto dei peculiari rapporti tra le parti.
In definitiva, il quadro probatorio conferma l'esistenza di un incarico diretto da a CP_1
e l'esecuzione di opere distinte da quelle previste dal capitolato d'appalto — vuoi per la Pt_1 diversa qualità dei materiali, con il conseguente maggior costo, vuoi per le modifiche richieste agli impianti standard — come dettagliate nelle schede, prodotte dalla parte ricorrente.
Quanto alle difese del contenuto che gran parte delle spese siano state sostenute direttamente dalla cooperativa, o in proprio da parte di , deve osservarsi che la parte ricorrente non ha richiesto CP_1 un corrispettivo per l'acquisto dei sanitrit (che è quindi pacifico siano stati altrimenti forniti), e, quanto alle fatture emesse nei confronti della società riconducibile a , (doc. 16 fasc. CP_5 CP_1
) deve segnalarsi che è stato prodotto un insieme di fatture di vario importo e per l'acquisto CP_1 di materiali di vario genere per «l'acquisto e la posa dei sanitari e rubinetterie, split e termoarredi ed impianto elettrico», che non appaiono inequivocamente riconducibili al cantiere in oggetto, e, peraltro, non appaiono sovrapponibili alle forniture in relazione alle quali è richiesto il pagamento del corrispettivo da parte della che non ricomprende, ad es. la fornitura di fancoil (onde superflua risulta Pt_1 Contro essere stata la testimonianza di che ha confermato di aver venduto i fancoil alla , come Tes_8 peraltro dettagliatamente indicato dalla parte ricorrente in un prospetto (doc. 31 fasc. Pt_1 allegato alla prima memoria integrativa, in ordine al quale la parte convenuta non ha replicato. Né offre elementi conducenti alla prospettazione del convenuto la CTU eseguita nel procedimento RG 601/2023 del Tribunale di La Spezia, che nulla dice in merito alle opere oggetto del presente giudizio, e che, quanto agli « extra cliente a carico Cooperativa IN edifici A-B-C-D (A–A1- B -B1) € 86.213,15» specifica che trattasi di «opere extra capitolato per clienti a carico di Cooperativa IN causa nuovo subentro
o scambio soci assegnatari», ipotesi che, pacificamente, non ricorre nel caso di specie, non essendovi stato alcun mutamento di assegnatario.
1.4. A fronte di un quadro probatorio solido e univoco, non appaiono significativi gli elementi indiziari portati dalla convenuta che si appuntano sulla mancata richiesta di acconti, e sulla circostanza che non fosse stata opposta la compensazione del credito della con il credito di per il Pt_1 CP_1 procacciamento di affari, facilmente spiegabile con il rapporto di correntezza esistente tra le parti, come emerso anche durante la prova per testi.
1.5. Con riferimento alla quantificazione delle opere, ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica richiesta dalla parte ricorrente si appalesi superflua, tenuto conto delle risultanze della prova documentale e orale, non essendovi contestazione da parte del convenuto che la determinazione dei corrispettivi sia stata effettuata sulla base del “listino prezzi” (doc. 4 fasc. e, in ogni caso, non risultando Pt_1 contestata la congruità dei prezzi applicati.
1.6. Conclusivamente, deve quindi ritenersi che la parte ricorrente abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa, mentre la convenuta non abbia dato prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dal pagina 6 di 7 che consegue l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di € 104.053,81 (comprensiva di IVA), oltre interessi al tasso legale dall'intimazione ad adempiere, trasmessa il 15.11.22 (doc. 14 fasc. al deposito del ricorso (23.5.23) e al tasso Pt_1 di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito del ricorso al saldo.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di CP_1
.
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria e dei valori minimi della fase decisoria, tenuto conto della trattazione in forma semplificata. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio, liquidate sulla base dei medesimi criteri per la fase di attivazione e negoziazione.
3. A fronte della soccombenza di non sussistono i presupposti per la Controparte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. da questi invocata nei confronti della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 104.053,81, oltre interessi al tasso legale dal 15 novembre
[...]
2022 al 23 maggio 2023 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 23 maggio 2023 al saldo;
2. condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 11.977,00 per
[...] compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1317/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GEROLAMO ANGOTTI
RICORRENTE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO VIERI Controparte_1 C.F._1
e dall'avv. MASSIMILIANO MANZO
RESISTENTE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 01/4/2025:
Il procuratore di ha insistito nell'ammissione di CTU ha Parte_1 concluso, nel merito, come da ricorso, chiedendo, pertanto: « Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, rigettata ogni contraria richiesta: - accertare che il ha realizzato su incarico del Parte_1 convenuto Sig. , nell'unità immobiliare n. “A1” di proprietà del medesimo convenuto Controparte_1 sita in Calenzano, Via delle Rose n. 12, i lavori extra descritti in narrativa e di cui alla fattura del
n. 1/48 del 2.11.2022 per € 104.053,81 iva inclusa;
- accertare e dichiarare il corrispettivo Parte_1 maturato dal in relazione ai predetti lavori nell'importo di cui alla Parte_1 fattura n. 1/48 del 2.11.2022 per € 104.053,81 iva inclusa o nel diverso importo che sarà provato o ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e di mora come per legge;
- condannare il convenuto al pagamento al dell'importo di cui alla fattura n. 1/48 del 2.11.2022 per Controparte_2
pagina 1 di 7 € 104.053,81 iva inclusa ovvero al diverso importo che sarà provato o ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e di mora come per legge;
- con vittoria di spese».
Il procuratore di ha insistito nella richiesta di ammissione dei testi non Controparte_1 ammessi e si è opposto all'ammissione di CTU e ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e seconda memoria integrativa, chiedendo, pertanto: « Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Prato: • In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott.
rispetto alle pretese creditorie avanzate dal nel Controparte_1 Parte_1 ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile;
• sempre in via pregiudiziale di rito, in via subordinata, dichiarare la propria incompetenza in ragione del Foro esclusivo pattuito tra il
e la nel contratto di appalto sottoscritto in data 26 Parte_1 Controparte_3 giugno 2018 a favore del Tribunale di La Spezia e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il ricorso;
• nel merito, rigettare il ricorso avanzato dal (C.F.: e, per Parte_1 P.IVA_1
l'effetto, accertare che nulla è dovuto da parte del Dott. relativamente alle opere da Controparte_1 quest'ultima vantate in forza della fattura n. 1/48/2022 del 2 novembre 2022; • nel merito, accertare che controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., da determinarsi in via equitativa in € 20.000,00, o in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
[…] Con vittoria di spese e compensi professionali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2023, il ha chiesto la condanna del sig. Parte_1
al pagamento della somma di € 104.053,81, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per opere e forniture extra-capitolato eseguite nell'unità immobiliare n. “A1” sita in Calenzano, Via delle Rose n. 12, di proprietà del convenuto.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato in data 26.06.2018 un contratto di appalto con la Soc. per la CP_3 realizzazione di un complesso edilizio in località Il Neto, Comune di Calenzano, comprendente l'unità A1, assegnata al sig. , socio della coop. e vicepresidente;
CP_1 CP_3
- di aver eseguito, su richiesta del convenuto, una serie di lavorazioni e forniture extra-capitolato, dettagliate in apposite schede riepilogative, tra cui pavimenti e rivestimenti, impianto radiante sottotetto, sanitari e rubinetterie, sanitrit, predisposizione split e termoarredi, zanzariere e persiane blindate, impianto elettrico, gas cucina, led parapetti e opere varie;
- che era stato concordato con il presidente della cooperativa e lo stesso quale Controparte_1 vicepresidente che i lavori extra sarebbero stati fatturati ai futuri proprietari secondo un prezzairio concordato;
- di aver comunicato al convenuto, con PEC del 26.10.2022, la chiusura della contabilità e pagina 2 di 7 l'emissione della fattura n. 1/48 del 2.11.2022 per l'importo complessivo di € 104.053,81, IVA inclusa;
- di aver ricevuto contestazioni generiche e dilatorie da parte del convenuto, il quale avrebbe negato di aver commissionato le opere, nonostante la documentazione e le testimonianze raccolte dimostrassero il contrario.
Si è costituito in giudizio , che ha chiesto, preliminarmente, la dichiarazione del Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, e, in subordine, la declaratoria di incompetenza, e, nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c., eccependo e deducendo:
- di aver sottoscritto il 15.5.18 con il un contratto di Parte_1 procacciamento di affari, con riconoscimento, in caso di affidamento dell'appalto di lavori dalla Società Cooperativa IN, di un compenso compreso tra il 2% e l'8% del valore dell'appalto;
- che il 26.6.18 era stato stipulato l'appalto, con allegato capitolato dei lavori;
- che il contratto prevedeva che i lavori fossero affidati a corpo, e che ogni variante dovesse essere autorizzata per iscritto;
- che, nel corso dei lavori, la e la avevano concordato alcune varianti al progetto, Pt_1 CP_3 con riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo a corpo di € 991.623,24;
- di non aver mai conferito incarichi diretti al , non essendo parte Parte_1 del contratto di appalto stipulato tra quest'ultimo e la;
Controparte_3
- di aver già corrisposto, tramite la Cooperativa, ogni somma dovuta per le opere da capitolato e per quelle extra-capitolato, come risultante dal verbale di collaudo sottoscritto in data 24.02.2022, in cui la aveva riconosciuto di aver ricevuto ogni pagamento dovuto;
Pt_1
- che, dopo la sottoscrizione del verbale di collaudo, la aveva corrisposto quanto dovuto Pt_1 per il procacciamento di affari;
- che la aveva introdotto un giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia nei confronti della CP_3
chiedendo la condanna all'ultimazionw delle opere e alla rimozione dei vizi, e Pt_1
l'accertamento che nulla risultava ancora dovuto alla Pt_1
- che solo la soc. coop. IN poteva ritenersi legittimata passiva, giacché CP_1
non era parte del contratto;
[...]
- che l'art. 17 del contratto di appalto prevedeva il foro esclusivo dio La Spezia;
- che la somma degli importi risultanti dalle “schede riepilogative” ammontava ad € 96.851,74;
- che le spese per gran parte delle opere per cui è causa erano state sostenute dalla o CP_3 direttamente dal resistente.
- di aver ricevuto la fattura n. 1/48/2022 solo otto mesi dopo la sottoscrizione del collaudo, senza pagina 3 di 7 alcuna preventiva richiesta o riserva da parte del . Parte_1
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del Parte_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quantificati in via equitativa in € 20.000,00.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., svolto l'interrogatorio libero delle parti ed infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandata, la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 01/04/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
1.1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Al riguardo deve rammentarsi che la legittimazione passiva sussiste in capo al soggetto che la parte attrice indica quale titolare, sul lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio (indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito), onde essa difetta solo nell'ipotesi, per vero di scuola, che la vocatio in jus concerna un soggetto diverso dal presunto debitore. Nel caso di specie, è stato evocato CP_1 in giudizio sull'assunto che sia debitore della onde sussiste la sua legittimazione a Pt_1 contraddire.
E invero, il rapporto dedotto in giudizio non è il contratto stipulato tra la e la Cooperativa Pt_1
IN, bensì un autonomo contratto per opere extra che la ricorrente afferma intercorso direttamente con . CP_1
1.2. Da ciò consegue, altresì, il rigetto dell'eccezione di incompetenza, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, il foro convenzionale concordato tra la e la Cooperativa Pt_1
IN, non trovando applicazione in questa sede il contratto che lo prevede.
1.3. Venendo al merito della pretesa, occorrere rammentare che oggetto della domanda è il pagamento di “opere extra” oggetto di fatturazione da parte della ricorrente (doc. 9 fasc. OVERALL), specificate nel “conteggio riepilogativo” (doc. 12 fasc. OVERALL), raggruppato nelle seguenti schede dettagliate: Scheda pavimenti e rivestimenti A.1, Scheda radiante sottotetto A.1, Scheda sanitari e rubinetteria A.1, Scheda sanitrit A.1, Scheda split e termoarredi A.1, Scheda zanzariere e persiane A.1, Scheda 1° fase A.1, Scheda gas cucina A.1, Scheda impianto elettrico A.1, Scheda led parapetti A.1.
Ciò premesso, deve osservarsi che non osta, in linea di principio, all'accoglimento della pretesa del ricorrente la circostanza che nel verbale del 24.2.22 il abbia dichiarato di aver ricevuto Parte_1 quanto dovutole per opere da capitolato ed opere extra, trattandosi di dichiarazione resa alla Cooperativa IN, che non poteva che concernere, appunto, le opere extra richieste da quest'ultima. Né v'era la pagina 4 di 7 necessità che tali opere extra venissero pattuite per iscritto, non operando tra le odierne parti la previsione del contratto tra il e la Cooperativa, come sopra argomentato con riferimento all'eccezione Parte_1 di incompetenza.
Le opere indicate nelle schede, nonché il modus operandi seguito con riferimento alle “opere extra” sono state oggetto dell'istruttoria espletata all'udienza del 1° ottobre 2024 e del 19 novembre 2024, che ha lasciato emergere un quadro probatorio chiaro e coerente.
I testi escussi hanno fornito dichiarazioni convergenti e circostanziate, che attestano come CP_1 abbia personalmente richiesto e concordato con il una serie di interventi personalizzati, al di Parte_1 fuori del capitolato standard. L'arch. ha confermato di aver predisposto, su indicazione Persona_1 dei singoli soci, schede riepilogative delle varianti richieste, specificando che aveva scelto CP_1 materiali diversi da quelli previsti e che tali scelte erano state trasmesse alla Overall per la quantificazione, precisando che «dopo che venivano fatte richieste di modifica, se c'erano cose particolari da chiedere alla cooperativa, si passava dalla cooperativa;
se non c'erano questioni particolari, andavano direttamente alla che quantificava i costi per i lavori, che rimanevano Pt_1 direttamente in capo ai soci» (circostanza confermata anche dal socio ). Persona_2
L'ing. dipoi, ha dichiarato che le opere idrotermosanitarie extra (radiante sottotetto, Persona_3 sanitrit, predisposizione split e gas cucina) erano state richieste direttamente dal convenuto, che si presentava come proprietario dell'immobile. L'ing. ha confermato che le modifiche Testimone_1 impiantistiche, tra cui l'impianto elettrico trifase e l'illuminazione della scala, furono richieste da
. La teste ha riferito che il convenuto e la moglie si recarono personalmente CP_1 Testimone_2 presso lo showroom per scegliere pavimenti e rivestimenti extra, e che le differenze di CP_4 prezzo furono comunicate alla Analoga conferma è giunta dal teste (CITEP), Pt_1 Testimone_3 che ha attestato la scelta diretta da parte del convenuto di sanitari, rubinetterie e termoarredi, poi regolarmente forniti e installati. Il teste ha dichiarato di aver eseguito l'intero impianto Testimone_4 elettrico nell'appartamento di , su incarico del , e ha riconosciuto le lavorazioni CP_1 Parte_1 riportate nelle schede tecniche. I testi artigiani ( hanno confermato di aver eseguito Tes_5 Tes_6 lavorazioni specifiche (controsoffitti, rasature, pavimentazioni, rivestimenti) su incarico della in Pt_1 conformità alle richieste del convenuto.
Deve, infine, segnalarsi che il teste , direttore di cantiere, ha confermato che tutte le opere Testimone_7 extra furono richieste direttamente dal convenuto, con il quale interloquiva quotidianamente, e che la Cooperativa IN, nella persona del presidente , aveva delegato ogni decisione a , Per_4 CP_1 vicepresidente e referente operativo, ed anzi « Il sig. , presidente della cooperativa si è sempre Per_4 disinteressato dei lavori extra fatti a casa di [ADR] degli altri soci, prima che noi mandassimo CP_1 le schede con i conteggi voleva visionarle, ma per mi ha sempre detto vedete voi con CP_1 CP_1 direttamente, senza passare per la cooperativa che non c'entra nulla», con ciò confermando il trattamento particolare di cui godeva , in quanto vicepresidente — e, si può aggiungere, CP_1 altresì in quanto procacciatore dell'affare per la circostanza pacifica — il che giustifica Pt_1 pagina 5 di 7 l'ammissione della prova per testi del contratto per opere extra, tenuto conto dei peculiari rapporti tra le parti.
In definitiva, il quadro probatorio conferma l'esistenza di un incarico diretto da a CP_1
e l'esecuzione di opere distinte da quelle previste dal capitolato d'appalto — vuoi per la Pt_1 diversa qualità dei materiali, con il conseguente maggior costo, vuoi per le modifiche richieste agli impianti standard — come dettagliate nelle schede, prodotte dalla parte ricorrente.
Quanto alle difese del contenuto che gran parte delle spese siano state sostenute direttamente dalla cooperativa, o in proprio da parte di , deve osservarsi che la parte ricorrente non ha richiesto CP_1 un corrispettivo per l'acquisto dei sanitrit (che è quindi pacifico siano stati altrimenti forniti), e, quanto alle fatture emesse nei confronti della società riconducibile a , (doc. 16 fasc. CP_5 CP_1
) deve segnalarsi che è stato prodotto un insieme di fatture di vario importo e per l'acquisto CP_1 di materiali di vario genere per «l'acquisto e la posa dei sanitari e rubinetterie, split e termoarredi ed impianto elettrico», che non appaiono inequivocamente riconducibili al cantiere in oggetto, e, peraltro, non appaiono sovrapponibili alle forniture in relazione alle quali è richiesto il pagamento del corrispettivo da parte della che non ricomprende, ad es. la fornitura di fancoil (onde superflua risulta Pt_1 Contro essere stata la testimonianza di che ha confermato di aver venduto i fancoil alla , come Tes_8 peraltro dettagliatamente indicato dalla parte ricorrente in un prospetto (doc. 31 fasc. Pt_1 allegato alla prima memoria integrativa, in ordine al quale la parte convenuta non ha replicato. Né offre elementi conducenti alla prospettazione del convenuto la CTU eseguita nel procedimento RG 601/2023 del Tribunale di La Spezia, che nulla dice in merito alle opere oggetto del presente giudizio, e che, quanto agli « extra cliente a carico Cooperativa IN edifici A-B-C-D (A–A1- B -B1) € 86.213,15» specifica che trattasi di «opere extra capitolato per clienti a carico di Cooperativa IN causa nuovo subentro
o scambio soci assegnatari», ipotesi che, pacificamente, non ricorre nel caso di specie, non essendovi stato alcun mutamento di assegnatario.
1.4. A fronte di un quadro probatorio solido e univoco, non appaiono significativi gli elementi indiziari portati dalla convenuta che si appuntano sulla mancata richiesta di acconti, e sulla circostanza che non fosse stata opposta la compensazione del credito della con il credito di per il Pt_1 CP_1 procacciamento di affari, facilmente spiegabile con il rapporto di correntezza esistente tra le parti, come emerso anche durante la prova per testi.
1.5. Con riferimento alla quantificazione delle opere, ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica richiesta dalla parte ricorrente si appalesi superflua, tenuto conto delle risultanze della prova documentale e orale, non essendovi contestazione da parte del convenuto che la determinazione dei corrispettivi sia stata effettuata sulla base del “listino prezzi” (doc. 4 fasc. e, in ogni caso, non risultando Pt_1 contestata la congruità dei prezzi applicati.
1.6. Conclusivamente, deve quindi ritenersi che la parte ricorrente abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa, mentre la convenuta non abbia dato prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dal pagina 6 di 7 che consegue l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di € 104.053,81 (comprensiva di IVA), oltre interessi al tasso legale dall'intimazione ad adempiere, trasmessa il 15.11.22 (doc. 14 fasc. al deposito del ricorso (23.5.23) e al tasso Pt_1 di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito del ricorso al saldo.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di CP_1
.
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria e dei valori minimi della fase decisoria, tenuto conto della trattazione in forma semplificata. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio, liquidate sulla base dei medesimi criteri per la fase di attivazione e negoziazione.
3. A fronte della soccombenza di non sussistono i presupposti per la Controparte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. da questi invocata nei confronti della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 104.053,81, oltre interessi al tasso legale dal 15 novembre
[...]
2022 al 23 maggio 2023 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 23 maggio 2023 al saldo;
2. condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 11.977,00 per
[...] compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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