TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9469 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
26.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17883/2024 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
TRA
C.F.: , in pers. del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n.16, presso lo studio dell'Avv. Edda Curti, che li rappresentano e difendono;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.08.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 01-001647939, notificata il 17.07.2024, relativa all'atto di accertamento n. 5100.23/02/2019.0101239 del 23/02/2019, in cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 8.173,76 a titolo di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017.
Lamentava la nullità della suddetta ordinanza, eccependo l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico.
Censurava, in ogni caso, l'avvenuta decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 per il decorso del termine di 90 giorni dalla violazione alla notifica dell'atto di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
1 Tanto premesso, l'opponente conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, per dichiarare la nullità della stessa, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'eccezione di nullità e di prescrizione, evidenziando che i termini di prescrizione venivano prima interrotti prima con la notifica dell'atto di accertamento prodromico, avvenuta in data 04.03.2019, e successivamente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata, il tutto tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa COVID.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui la ricorrente chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, documentando il pagamento della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, effettuato dall'obbligato in solido, Sig. , rapp.te legale della società nell'anno 2017. Controparte_3
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia
2 determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è stato documentato il pagamento della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, effettuato in data
01.10.2025 dal sig. obbligato in solido (cfr. ricevuta pagamento F24 Controparte_3 allegato alle note del 25.11.2025).
Pertanto, l'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'atto impugnato, assolto solo successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, è pacifica la sussistenza del credito oggetto dell'ordinanza-ingiunzione ed è documentato il pagamento successivo alla notifica della stessa.
Tuttavia, tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate, della condotta processuale dell'opponente e che il pagamento veniva effettuato dal terzo obbligato in solido, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 19.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
26.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17883/2024 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
TRA
C.F.: , in pers. del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n.16, presso lo studio dell'Avv. Edda Curti, che li rappresentano e difendono;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.08.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 01-001647939, notificata il 17.07.2024, relativa all'atto di accertamento n. 5100.23/02/2019.0101239 del 23/02/2019, in cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 8.173,76 a titolo di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017.
Lamentava la nullità della suddetta ordinanza, eccependo l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico.
Censurava, in ogni caso, l'avvenuta decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 per il decorso del termine di 90 giorni dalla violazione alla notifica dell'atto di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
1 Tanto premesso, l'opponente conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, per dichiarare la nullità della stessa, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'eccezione di nullità e di prescrizione, evidenziando che i termini di prescrizione venivano prima interrotti prima con la notifica dell'atto di accertamento prodromico, avvenuta in data 04.03.2019, e successivamente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata, il tutto tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa COVID.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui la ricorrente chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, documentando il pagamento della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, effettuato dall'obbligato in solido, Sig. , rapp.te legale della società nell'anno 2017. Controparte_3
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia
2 determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è stato documentato il pagamento della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, effettuato in data
01.10.2025 dal sig. obbligato in solido (cfr. ricevuta pagamento F24 Controparte_3 allegato alle note del 25.11.2025).
Pertanto, l'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'atto impugnato, assolto solo successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, è pacifica la sussistenza del credito oggetto dell'ordinanza-ingiunzione ed è documentato il pagamento successivo alla notifica della stessa.
Tuttavia, tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate, della condotta processuale dell'opponente e che il pagamento veniva effettuato dal terzo obbligato in solido, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 19.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
3