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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2498 del 23.07.2024
Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st enzi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
Putignano
Appel lante e
- , in CP_1 Controparte_2 persona del suo P res idente pro -t em pore, rappresent ato e di feso dal l'Avv. Sal vatore
Graziuso e R enato Vesti ni.
Appell ato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 17.04.2020
[...]
, aveva dedotto che: - a seguito di visita presso la Commissione Invalidi Civili della Parte_1
ASL di Casarano in data 18.02.2013 era stata riconosciuta invalida totale con diritto all'indennità accompagnamento, con revisione a due anni;
-nella visita di revisione del 14.04.2015 era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% con conseguente venir meno dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
-la prestazione le era stata comunque erogata fino al settembre 2015; -l' con provvedimento del 26.08.2015 gli aveva chiesto la restituzione della somma di € CP_1
2.542,75, pari ai ratei di accompagnamento erogati dopo il venir meno dei requisiti sanitari a seguito della visita di revisione, a partire da maggio 2015; -ella aveva impugnato, senza esito, tale provvedimento innanzi al Comitato Provinciale. Tanto premesso, aveva lamentato l'illegittimità dell'operato dell' , stante la mancata comunicazione di un provvedimento formale di revoca CP_3 della prestazione, ed aveva evidenziato la propria buona fede nella percezione dei ratei di indennità successivi al verbale di revisione . Aveva quindi chiesto che fosse accertata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' , con condanna dell'Ente alla restituzione della somma eventualmente CP_1 recuperata, oltre interessi di legge.
Si era costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso. Aveva specificato che il verbale della visita di revisione era stato notificato il
19.05.2015 alla ricorrente e che la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate era stata formulata con lettera del 26.08.2015.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha ritenuto corretto e tempestivo l'operato dell' e rigettato il ricorso. In particolare ha osservato che il verbale di visita che accertava la CP_2 mancanza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento era stato incontestatamente ricevuto dall'interessata; - che, sulla base dei principi espressi dalla Cassazione con le sentenze n.12759/2003 e n. 6610/2005, la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e che il diritto alle prestazioni assistenziali viene meno nel momento in cui sia accertata l'insussistenza delle relative condizioni;
- che pertanto le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti erano ripetibili, essendo irrilevante l'inattuazione delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi per la sospensione dei pagamenti e per la revoca della prestazione.
Con ricorso in appello ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1 per violazione della normativa di settore che condiziona la ripetibilità delle somme all'esistenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione, provvedimento che, a suo dire, non poteva essere rappresentato dal verbale sanitario di revisione, poiché non contenente alcuna statuizione in merito alla revoca della prestazione. Ha richiamato inoltre il principio espresso in materia di affidamento del percipiente da Cass. n.13223/2020 ed ha chiesto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato.
L' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 16.04.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. L'appellante sostiene che, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e formalmente revocata. Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n.
323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8
l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame.
Anche in più recenti pronunce di legittimità si legge che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma
8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici”
(così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche Cass.n.248/2023).
Proprio in considerazione dei principi costituzionali invocati dall'appellante la Suprema
Corte ha altresì chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
"la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
2. Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per mancanza del requisito sanitario accertato come insussistente, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando ripetibile la prestazione indebitamente erogata, in quanto è pacifico tra le parti che alla ricorrente/appellante sia stata data comunicazione del verbale di visita medica con cui, in via amministrativa, è stato accertato un grado di invalidità inidoneo a fondare il diritto alla conservazione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, a fronte dell'avvenuta conoscenza del verbale negativo, non è ravvisabile un affidamento legittimo, ragionevole e tutelabile in ordine alla spettanza della prestazione non dovuta che l' ha continuato a corrispondere. CP_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo richiesto dall' in restituzione, CP_1 non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge.
In definitiva l'appello, risultando infondato, va respinto. 3. Le spese di questo grado sono irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.07.2024 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 23/07/2024 n.2498 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2498 del 23.07.2024
Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st enzi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
Putignano
Appel lante e
- , in CP_1 Controparte_2 persona del suo P res idente pro -t em pore, rappresent ato e di feso dal l'Avv. Sal vatore
Graziuso e R enato Vesti ni.
Appell ato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 17.04.2020
[...]
, aveva dedotto che: - a seguito di visita presso la Commissione Invalidi Civili della Parte_1
ASL di Casarano in data 18.02.2013 era stata riconosciuta invalida totale con diritto all'indennità accompagnamento, con revisione a due anni;
-nella visita di revisione del 14.04.2015 era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% con conseguente venir meno dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
-la prestazione le era stata comunque erogata fino al settembre 2015; -l' con provvedimento del 26.08.2015 gli aveva chiesto la restituzione della somma di € CP_1
2.542,75, pari ai ratei di accompagnamento erogati dopo il venir meno dei requisiti sanitari a seguito della visita di revisione, a partire da maggio 2015; -ella aveva impugnato, senza esito, tale provvedimento innanzi al Comitato Provinciale. Tanto premesso, aveva lamentato l'illegittimità dell'operato dell' , stante la mancata comunicazione di un provvedimento formale di revoca CP_3 della prestazione, ed aveva evidenziato la propria buona fede nella percezione dei ratei di indennità successivi al verbale di revisione . Aveva quindi chiesto che fosse accertata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' , con condanna dell'Ente alla restituzione della somma eventualmente CP_1 recuperata, oltre interessi di legge.
Si era costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso. Aveva specificato che il verbale della visita di revisione era stato notificato il
19.05.2015 alla ricorrente e che la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate era stata formulata con lettera del 26.08.2015.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha ritenuto corretto e tempestivo l'operato dell' e rigettato il ricorso. In particolare ha osservato che il verbale di visita che accertava la CP_2 mancanza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento era stato incontestatamente ricevuto dall'interessata; - che, sulla base dei principi espressi dalla Cassazione con le sentenze n.12759/2003 e n. 6610/2005, la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e che il diritto alle prestazioni assistenziali viene meno nel momento in cui sia accertata l'insussistenza delle relative condizioni;
- che pertanto le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti erano ripetibili, essendo irrilevante l'inattuazione delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi per la sospensione dei pagamenti e per la revoca della prestazione.
Con ricorso in appello ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1 per violazione della normativa di settore che condiziona la ripetibilità delle somme all'esistenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione, provvedimento che, a suo dire, non poteva essere rappresentato dal verbale sanitario di revisione, poiché non contenente alcuna statuizione in merito alla revoca della prestazione. Ha richiamato inoltre il principio espresso in materia di affidamento del percipiente da Cass. n.13223/2020 ed ha chiesto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato.
L' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 16.04.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. L'appellante sostiene che, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e formalmente revocata. Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n.
323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8
l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame.
Anche in più recenti pronunce di legittimità si legge che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma
8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici”
(così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche Cass.n.248/2023).
Proprio in considerazione dei principi costituzionali invocati dall'appellante la Suprema
Corte ha altresì chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
"la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
2. Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per mancanza del requisito sanitario accertato come insussistente, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando ripetibile la prestazione indebitamente erogata, in quanto è pacifico tra le parti che alla ricorrente/appellante sia stata data comunicazione del verbale di visita medica con cui, in via amministrativa, è stato accertato un grado di invalidità inidoneo a fondare il diritto alla conservazione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, a fronte dell'avvenuta conoscenza del verbale negativo, non è ravvisabile un affidamento legittimo, ragionevole e tutelabile in ordine alla spettanza della prestazione non dovuta che l' ha continuato a corrispondere. CP_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo richiesto dall' in restituzione, CP_1 non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge.
In definitiva l'appello, risultando infondato, va respinto. 3. Le spese di questo grado sono irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.07.2024 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 23/07/2024 n.2498 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi