Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 460
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Sentenza 15 gennaio 2026

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    Mancato adempimento spontaneo dell'ente impositore

    La Corte rileva che, sebbene il pagamento non sia avvenuto spontaneamente entro i termini, l'ente impositore ha successivamente provveduto al pagamento. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Liquidazione spese di lite

    La Corte, dato che l'ente impositore ha provveduto al pagamento dopo la proposizione del ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze della procedura di ottemperanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 460
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 460
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo